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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/04/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6214 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
Dott.ssa Virginia Manfroni GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data
25/10/2024
DA
, nato a [...] il [...] , Parte_1
CF , rappresentato e difeso dall' avv. BELLAVIA C.F._1
BARBARA come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il Controparte_1
1 03/06/1973, CF rappresentata e difesa dall' Avv.to C.F._2
TRABUCCHI GIULIA, come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.02.2025 le parti personalmente dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la soluzione condivisa del procedimento alle seguenti condizioni, previa declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1)Il Sig. si impegna a corrispondere alla signora entro il 5 di CP_2 CP_1
ogni mese la somma complessiva di € 700,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli e , di cui € 600,00 verranno Per_1 Per_2
corrisposti a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla Sig.ra
[...]
ed € 100,00 verranno versati direttamente sulla carta poste pay CP_1
intestata alla figlia , fino al raggiungimento dell'indipendenza Per_1
economica dei figli, come per legge;
2) Il sig. corrisponderà alla sig.ra il 60% delle spese CP_2 CP_1
straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Verona, previa presentazione di idonea documentazione e congruo preavviso. Tali spese
2 dovranno essere rimborsate entro il mese successivo alla richiesta.
3) La Sig.ra percepirà integralmente, nella misura del 100% l'assegno CP_1
unico e/o gli assegni familiari previsti per legge per entrambi i figli;
4) Reciproca rinuncia a richiedere un assegno divorzile.
5) Le parti danno atto e riconoscono che , ad oggi, il Sig. deve CP_2
rimborsare alla Sig.ra la somma complessiva pari ad € 3.901.50 di cui CP_1
ed € 466,50 relativa alle spese di gennaio 2025, oltre alla somma di €
3.435,00 per spese pregresse che il ricorrente corrisponderà alla Sig.ra CP_1
in 3 rate per un importo pari ad €1.145,00 ciascuna, ossia: la prima rata entro il 28.02.2025, la seconda entro il 30.03.2025; e la terza entro il 30.04.2025.
6) Il Sig. consegna oggi alla Sig.ra che lo riceve e trattiene un CP_2 CP_1
assegno di Poste italiane dell'importo di € 3.435,00 a cauzione dell'esatto adempimento delle prestazioni di cui al punto 5, per il residuo importo dovuto;
il si impegna a versare alla l'importo di € 466,50 entro CP_2 CP_1
il 28.02.2025.
Tale assegno verrà restituito al Gullè alla IC non appena verrà eseguito l'ultimo pagamento ossia entro il 30.04.2025.
7) Spese interamente compensate
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 25.10.2024 il ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti
3 civili del matrimonio, formulando altresì domanda di riduzione del contributo da lui dovuto per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti e di imposizione di un contributo a carico della resistente e in proprio favore sulla scorta dell'assunto che egli fosse il coniuge più debole.
Si costituiva ritualmente non opponendosi alla Controparte_1
domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
formulando ulteriori domande relativamente al contributo di mantenimento dei figli ed opponendosi alla richiesta di contributo in favore del ricorrente.
All'udienza del 20.02.2025 le parti davano atto che, nelle more del procedimento avevano raggiunto un'intesa alle condizioni sopra riportate.
Ritenendo ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Non risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le concordi conclusioni rassegnate dalle parti meritano di essere accolte.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il
Collegio non può che recepire tale intendimento.
4 Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere recepita e la loro comune volontà può
dunque venire trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni da loro concordate risultano conformi alle previsioni dell'art. 337 septies cod.civ. in materia di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente;
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno integralmente compensate in conformità a quanto convenuto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, il 29.05.1999 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Licodia Eubea (Registro atti di matrimonio n. 3 Parte
II, Serie A, anno 1999), alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali,
esulanti dalla soluzione del conflitto coniugale, raggiunti dai medesimi coniugi
5 2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato della sentenza, all'Ufficiale di Stato
civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Verona, il 01/04/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Massimo Vaccari
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
Dott.ssa Virginia Manfroni GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data
25/10/2024
DA
, nato a [...] il [...] , Parte_1
CF , rappresentato e difeso dall' avv. BELLAVIA C.F._1
BARBARA come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il Controparte_1
1 03/06/1973, CF rappresentata e difesa dall' Avv.to C.F._2
TRABUCCHI GIULIA, come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.02.2025 le parti personalmente dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la soluzione condivisa del procedimento alle seguenti condizioni, previa declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
1)Il Sig. si impegna a corrispondere alla signora entro il 5 di CP_2 CP_1
ogni mese la somma complessiva di € 700,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli e , di cui € 600,00 verranno Per_1 Per_2
corrisposti a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla Sig.ra
[...]
ed € 100,00 verranno versati direttamente sulla carta poste pay CP_1
intestata alla figlia , fino al raggiungimento dell'indipendenza Per_1
economica dei figli, come per legge;
2) Il sig. corrisponderà alla sig.ra il 60% delle spese CP_2 CP_1
straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Verona, previa presentazione di idonea documentazione e congruo preavviso. Tali spese
2 dovranno essere rimborsate entro il mese successivo alla richiesta.
3) La Sig.ra percepirà integralmente, nella misura del 100% l'assegno CP_1
unico e/o gli assegni familiari previsti per legge per entrambi i figli;
4) Reciproca rinuncia a richiedere un assegno divorzile.
5) Le parti danno atto e riconoscono che , ad oggi, il Sig. deve CP_2
rimborsare alla Sig.ra la somma complessiva pari ad € 3.901.50 di cui CP_1
ed € 466,50 relativa alle spese di gennaio 2025, oltre alla somma di €
3.435,00 per spese pregresse che il ricorrente corrisponderà alla Sig.ra CP_1
in 3 rate per un importo pari ad €1.145,00 ciascuna, ossia: la prima rata entro il 28.02.2025, la seconda entro il 30.03.2025; e la terza entro il 30.04.2025.
6) Il Sig. consegna oggi alla Sig.ra che lo riceve e trattiene un CP_2 CP_1
assegno di Poste italiane dell'importo di € 3.435,00 a cauzione dell'esatto adempimento delle prestazioni di cui al punto 5, per il residuo importo dovuto;
il si impegna a versare alla l'importo di € 466,50 entro CP_2 CP_1
il 28.02.2025.
Tale assegno verrà restituito al Gullè alla IC non appena verrà eseguito l'ultimo pagamento ossia entro il 30.04.2025.
7) Spese interamente compensate
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 25.10.2024 il ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti
3 civili del matrimonio, formulando altresì domanda di riduzione del contributo da lui dovuto per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti e di imposizione di un contributo a carico della resistente e in proprio favore sulla scorta dell'assunto che egli fosse il coniuge più debole.
Si costituiva ritualmente non opponendosi alla Controparte_1
domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
formulando ulteriori domande relativamente al contributo di mantenimento dei figli ed opponendosi alla richiesta di contributo in favore del ricorrente.
All'udienza del 20.02.2025 le parti davano atto che, nelle more del procedimento avevano raggiunto un'intesa alle condizioni sopra riportate.
Ritenendo ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Non risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le concordi conclusioni rassegnate dalle parti meritano di essere accolte.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il
Collegio non può che recepire tale intendimento.
4 Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere recepita e la loro comune volontà può
dunque venire trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni da loro concordate risultano conformi alle previsioni dell'art. 337 septies cod.civ. in materia di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente;
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno integralmente compensate in conformità a quanto convenuto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, il 29.05.1999 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Licodia Eubea (Registro atti di matrimonio n. 3 Parte
II, Serie A, anno 1999), alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali,
esulanti dalla soluzione del conflitto coniugale, raggiunti dai medesimi coniugi
5 2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato della sentenza, all'Ufficiale di Stato
civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Verona, il 01/04/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Massimo Vaccari
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