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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 13388/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13388/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a MARCIANISE (CE) il 12/04/1971 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. FOGLIA VINCENZO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario CP_1
delegato TAVASSO GIOVANNI
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29/10/2024, la ricorrente indicata in epigrafe chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati dalla de cuius, , dal CP_1 Persona_1
31.08.2011 al decesso del 08.08.2012, sulla base del decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (n. cronol. 1003/2014 del 10.01.2014) e notificato all' in data 17.2.2014. CP_1
Ciò premesso, l'istante ha chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione dei ratei della indennità di accompagnamento oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione.
L' si è costituito tardivamente, con memoria depositata in data 14.4.2025 e ha chiesto CP_1
il rigetto del ricorso.
1 La domanda è fondata.
L'istante ha dedotto e documentato di avere ottenuto il decreto di omologa del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento e di avere notificato tale decreto all' nel mese di febbraio 2014 (v. CP_1
documentazione in atti); ha dedotto, altresì, di non avere ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi.
Quanto ai requisiti socio-economici la ricorrente ha prodotto l'autocertificazione (modello
AP70) da cui emerge che la dante causa si trovava nelle condizioni favorevoli all'erogazione della prestazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato e non avendo percepito prestazioni incompatibili. Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del dpr 445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua mendacia. CP_ L' , al contrario, non ha provato di aver provveduto al pagamento della prestazione né ha provato altri fatti estintivi/impeditivi.
Quanto alla deduzione del resistente circa il mancato invio del modello AP70, osserva il CP_ giudice che l'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. pone a carico dell' l'onere di provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 gg dalla notifica del decreto di omologa, previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Non è dunque prevista alcuna condizione di esigibilità della prestazione, cosicché non è preclusivo del pagamento il mancato invio dei modelli AP70 o AP23 predisposti dall' . CP_1
Lo stesso Ente previdenziale, nei messaggi n. 20715 del 17.12.2013 e n. 4818 del
16.7.2015, recanti disposizioni operative in materia di esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile, ha affermato che l'accertamento dei requisiti socio economici conseguente all'accertamento del requisito sanitario contenuto in un decreto di omologa deve fondarsi, ove possibile, su indagini d'ufficio, prescindendo dalla richiesta di AP70. E' vero, però, che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere, secondo i principi di correttezza e buona fede, di collaborare all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie se non direttamente acquisibili dall'Ente.
Ed, invero, sul piano generale, si osserva che la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'istituto, della necessità di compilare un modulo definito AP70 in cui vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta delle modalità di pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni
2 soggette a limiti ministeriali e, nel caso dell'indennità di accompagnamento (prestazione oggi in esame) l'autocertificazione di trovarsi nelle condizioni favorevoli all'erogazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato e non avendo percepito prestazioni incompatibili oltre alla autocertificazione in merito alla frequenza di corsi di istruzione/riabilitazione. Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del dpr 445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua mendacia.
È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all'istituto attraverso l'acquisizione della domanda amministrativa e quelli relativi al reddito sono acquisibili dall' mediante CP_1
accesso diretto alle banche dati dell'agenzia delle Entrate ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione essendo anche necessario che la parte compili tutti i campi del modulo tra cui quello relativo alle predette circostanze. CP_ Parte ricorrente ha provato di aver notificato all' il modello ap70, cooperando diligentemente alla procedura di liquidazione della prestazione in esame e ciononostante
CP_ l è rimasto inadempiente.
Occorre, altresì, rilevare che gli eredi per conseguire il pagamento della prestazione
CP_ spettante al proprio dante causa sono tenuti a comunicare all' il cd. modello AP23, modulo contenente tutte le informazioni necessarie per il conseguimento della prestazione
(compresa l'indicazione della relativa quota di eredità). CP_ Nel caso in esame, la ricorrente n.q. di unica erede ha trasmesso all' sia il modello
AP70 sia il modello ap23 il 25.03.2014 a mezzo fax per il tramite del difensore ed in data
01.04.2014 per il tramite del patronato, come da ricevuta Protocollo CP_
.2000.01/04/2014.0093727 (Cfr. Ricevute di invio e Modelli AP70 e AP23, all. n.4 CP_1
ric.).
CP_ Considerato, quindi, che il decreto di omologa è stato regolarmente notificato all' e che la ricorrente ha documentato di aver inviato all' il modello AP70 e AP23, la domanda CP_2
CP_ va accolta e l va condannato al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti di indennità di accompagnamento dal 31.08.2011 al decesso della dante causa del
08.08.2012, oltre interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla maturazione del diritto.
Per la determinazione della somma spettante, possono essere utilizzati i conteggi effettuati dalla stessa parte ricorrente: gli stessi, difatti, risultano corretti e non sono stati, CP_ del resto, oggetto di contestazioni di natura contabile da parte dell' .
Spetta, quindi, alla ricorrente n.q. la complessiva somma di euro 5.400,35, a titolo di ratei di indennità di accompagnamento maturati dal 31.08.2011 al decesso della dante causa
3 del 08.08.2012, oltre interessi al saggio legale dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
CP_ Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l , ove non vi abbia già provveduto, al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 5.400,35, oltre interessi al saggio legale dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto;
CP_ condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.865,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
Aversa, 16/04/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13388/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a MARCIANISE (CE) il 12/04/1971 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. FOGLIA VINCENZO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario CP_1
delegato TAVASSO GIOVANNI
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29/10/2024, la ricorrente indicata in epigrafe chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati dalla de cuius, , dal CP_1 Persona_1
31.08.2011 al decesso del 08.08.2012, sulla base del decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (n. cronol. 1003/2014 del 10.01.2014) e notificato all' in data 17.2.2014. CP_1
Ciò premesso, l'istante ha chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione dei ratei della indennità di accompagnamento oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione.
L' si è costituito tardivamente, con memoria depositata in data 14.4.2025 e ha chiesto CP_1
il rigetto del ricorso.
1 La domanda è fondata.
L'istante ha dedotto e documentato di avere ottenuto il decreto di omologa del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento e di avere notificato tale decreto all' nel mese di febbraio 2014 (v. CP_1
documentazione in atti); ha dedotto, altresì, di non avere ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi.
Quanto ai requisiti socio-economici la ricorrente ha prodotto l'autocertificazione (modello
AP70) da cui emerge che la dante causa si trovava nelle condizioni favorevoli all'erogazione della prestazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato e non avendo percepito prestazioni incompatibili. Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del dpr 445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua mendacia. CP_ L' , al contrario, non ha provato di aver provveduto al pagamento della prestazione né ha provato altri fatti estintivi/impeditivi.
Quanto alla deduzione del resistente circa il mancato invio del modello AP70, osserva il CP_ giudice che l'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. pone a carico dell' l'onere di provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 gg dalla notifica del decreto di omologa, previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Non è dunque prevista alcuna condizione di esigibilità della prestazione, cosicché non è preclusivo del pagamento il mancato invio dei modelli AP70 o AP23 predisposti dall' . CP_1
Lo stesso Ente previdenziale, nei messaggi n. 20715 del 17.12.2013 e n. 4818 del
16.7.2015, recanti disposizioni operative in materia di esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile, ha affermato che l'accertamento dei requisiti socio economici conseguente all'accertamento del requisito sanitario contenuto in un decreto di omologa deve fondarsi, ove possibile, su indagini d'ufficio, prescindendo dalla richiesta di AP70. E' vero, però, che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere, secondo i principi di correttezza e buona fede, di collaborare all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie se non direttamente acquisibili dall'Ente.
Ed, invero, sul piano generale, si osserva che la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'istituto, della necessità di compilare un modulo definito AP70 in cui vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta delle modalità di pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni
2 soggette a limiti ministeriali e, nel caso dell'indennità di accompagnamento (prestazione oggi in esame) l'autocertificazione di trovarsi nelle condizioni favorevoli all'erogazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato e non avendo percepito prestazioni incompatibili oltre alla autocertificazione in merito alla frequenza di corsi di istruzione/riabilitazione. Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del dpr 445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua mendacia.
È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all'istituto attraverso l'acquisizione della domanda amministrativa e quelli relativi al reddito sono acquisibili dall' mediante CP_1
accesso diretto alle banche dati dell'agenzia delle Entrate ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione essendo anche necessario che la parte compili tutti i campi del modulo tra cui quello relativo alle predette circostanze. CP_ Parte ricorrente ha provato di aver notificato all' il modello ap70, cooperando diligentemente alla procedura di liquidazione della prestazione in esame e ciononostante
CP_ l è rimasto inadempiente.
Occorre, altresì, rilevare che gli eredi per conseguire il pagamento della prestazione
CP_ spettante al proprio dante causa sono tenuti a comunicare all' il cd. modello AP23, modulo contenente tutte le informazioni necessarie per il conseguimento della prestazione
(compresa l'indicazione della relativa quota di eredità). CP_ Nel caso in esame, la ricorrente n.q. di unica erede ha trasmesso all' sia il modello
AP70 sia il modello ap23 il 25.03.2014 a mezzo fax per il tramite del difensore ed in data
01.04.2014 per il tramite del patronato, come da ricevuta Protocollo CP_
.2000.01/04/2014.0093727 (Cfr. Ricevute di invio e Modelli AP70 e AP23, all. n.4 CP_1
ric.).
CP_ Considerato, quindi, che il decreto di omologa è stato regolarmente notificato all' e che la ricorrente ha documentato di aver inviato all' il modello AP70 e AP23, la domanda CP_2
CP_ va accolta e l va condannato al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti di indennità di accompagnamento dal 31.08.2011 al decesso della dante causa del
08.08.2012, oltre interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla maturazione del diritto.
Per la determinazione della somma spettante, possono essere utilizzati i conteggi effettuati dalla stessa parte ricorrente: gli stessi, difatti, risultano corretti e non sono stati, CP_ del resto, oggetto di contestazioni di natura contabile da parte dell' .
Spetta, quindi, alla ricorrente n.q. la complessiva somma di euro 5.400,35, a titolo di ratei di indennità di accompagnamento maturati dal 31.08.2011 al decesso della dante causa
3 del 08.08.2012, oltre interessi al saggio legale dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
CP_ Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l , ove non vi abbia già provveduto, al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 5.400,35, oltre interessi al saggio legale dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto;
CP_ condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.865,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
Aversa, 16/04/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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