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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/07/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.7.2023 , nella causa iscritta al n. 4554 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2021 + R.G.N. 3861/2022 + R.G.N. 3815/2022+ R.G.N. 4573/2021
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
, nato a [...] l'[...] Parte_2
nato a [...] il [...] Parte_3
, nato a [...] il [...] Parte_4
rapp.ti e difesi dall'avv.to Antonio Gerardo, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Benevento alla Via Giustiniani n.11, giusta procura in atti;
Ricorrenti
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel CP_1 procedimento r.g.n. 4554/2021 dall' avv.to Massimiliano De Benedictis (C.F.
), presso il quale è elettivamente dom.to in Caserta alla via C.F._1
Ferrarecce 55 e nei procedimenti r.g.n.4573/2021, r.g.n. 3815/2022 , r.g.n. 3861/2022 dall' avv.to Alessandra Ingangi – c.f. – presso il quale sono elettivamente C.F._2 dom.ti in Napoli alla Via Michele Zannotti n.20;
NONCHE'
in persona del legale rappresentante Controparte_2 protempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente sita alla via Foschini 28, rappresentato e difeso nei giudizi r.g.n. 4554/2021 e r.g.n. 4573/2021 dall'avv.to Silvio Garofalo, giusta procura generale alle liti nonché contumace nei giudizi r.g.n.3861/2022 e r.g.n.3815/2022;
Resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi successivamente riuniti i ricorrenti identificati in epigrafe premesso che il Tribunale di Benevento ha dichiarato l'illegittimità della riduzione oraria imposta Cont unilateralmente dalla condannandola al risarcimento del danno commisurato alla differenza tra la retribuzione dovuta per n.36 ore settimanali e quella effettivamente erogata per tutto il periodo dell'illegittima riduzione oraria e che la datrice non aveva corrisposto le dovute differenze retributive, aveva errato nella contabilizzazione delle ferie, non aveva corrisposto la retribuzione per la festività soppressa del 4 novembre e non aveva versato integralmente 13ª e 14ª mensilità né il t.f.r., hanno chiesto di condannare, in applicazione dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2099 c.c. ed in riferimento alla contrattazione nazionale di categoria richiamata, la , in persona del Controparte_3 legale rappresentante, al pagamento, in favore degli stessi delle somme indicate nei ricorsi .
Si è costituita la la quale ha chiesto, nel merito, il rigetto dei ricorsi. CP_1
Si è costituito l' , chiedendo – in caso di accoglimento della domanda proposta dai CP_2 ricorrenti – di accertare e dichiarare il proprio diritto di ottenere il versamento di contributi e accessori da calcolarsi ad opera dell'Istituto previdenziale, in conformità alla normativa vigente e nei limiti della prescrizione.
2.
CP_ Preliminarmente si osserva che parte ricorrente ha notificato il ricorso all nel rispetto del termine concesso dalla Scrivente considerato che con ordinanza del 9.5.2025 la parte veniva onerata alla notifica del ricorso entro 30 giorni prima dell'udienza; la parte ha notificato il CP_ ricorso all' all'indirizzo corretto in data 4.6.2025.
3.
Nel merito i ricorsi sono fondati per quanto di ragione.
I ricorrenti hanno agito in primo luogo per ottenere la quantificazione delle somme spettanti in virtù di sentenze di condanna generica. Costituisce assunto sostanzialmente costante, sia in dottrina che in giurisprudenza, quello secondo il quale una sentenza di condanna generica, per costituire valido titolo esecutivo, debba contenere in sé tutti gli elementi per quantificare la somma richiesta, in modo che la quantificazione stessa possa avvenire sulla base della sola sentenza e senza riferimento ad alcun elemento o parametro esterno ad essa (purché non predeterminato per legge): in argomento si vedano, tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 6.3.1996 n. 1741 (la quale ha condivisibilmente affermato il principio secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una pronunzia di condanna al pagamento di una somma non direttamente determinata nella sentenza e per la liquidazione della quale sono necessari elementi estranei al giudizio da questa concluso e non predeterminati per legge, può legittimamente far ricorso al procedimento monitorio, nel cui ambito la sentenza è utilizzabile come atto scritto, dimostrativo dell'esistenza del credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti), Cass. civ., sez. lav., 6.6.2003 n. 9132, Cass. civ., sez. lav., 1.6.2005 n. 11677 e Cass. civ., sez. lav., 21.11.2006 n. 24649 (le quali hanno confermato che anche la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un certo numero di mensilità, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza;
se invece la sentenza di condanna non consenta di determinare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso, in quanto per la determinazione esatta dell'importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, o nel caso di sentenza di condanna generica, che rimandi ad un successivo giudizio la quantificazione del credito, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenere nei confronti del datore di lavoro un decreto ingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti). Di conseguenza, in applicazione dei suesposti principi generali, non contenendo la sentenza di condanna emessa inter partes da questo Tribunale del lavoro alcun elemento di fatto sulla base del quale quantificare l'ammontare delle retribuzioni spettanti alla ricorrente l'azione in questa sede proposta deve dirsi del tutto ammissibile.
Nel merito, giova considerare quale sia l'attività che il Giudice è chiamato ad effettuare nel caso in cui il giudizio riguardi la sola liquidazione del quantum, data l'avvenuta pronuncia della sentenza di condanna generica con cui il diritto su cui si fonda il dovuto è stato oggetto di accertamento positivo. Premesso, infatti, che nel rito del lavoro nulla impedisce che la domanda sia limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'an, con connesso onere della parte interessata di instaurare autonomo giudizio di liquidazione una volta che la sentenza di condanna generica sia stata pronunciata (Cass.5416/88; 3503/92; 8129/92), in quest'ultimo giudizio il Giudice è chiamato a svolgere un compito di mera quantificazione, senza che sia possibile mettere nuovamente in discussione l'esistenza o meno del diritto che ne costituisce fondamento. L'accertamento contenuto nella sentenza di riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive funge, dunque, da limite alla attività cognitiva del Giudice adito per la liquidazione e, nel contempo, al potere di allegazione delle parti, le quali non potranno chiaramente addurre più alcuna argomentazione che sia tale da determinare contestazioni relativamente all'an. Pertanto, non possono essere esaminate in tale sede le contestazioni all'accertamento del diritto al pagamento contenuto nella sentenza sull'an potendo essere vagliate unicamente nel giudizio di impugnazione.
4.
Quanto alle posizioni dei ricorrenti e Parte_1 Parte_4 Pt_2
è stata accertata tra le parti l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo subordinato
[...]
a tempo indeterminato con orario di lavoro pari a n.36 ore settimanali.
La società datrice di lavoro contesta nel giudizio r.g.n. 4573/21 la quantificazione sostenendo che essendo stato il ricorso depositato il 20.11.2019 il Tribunale avrebbe statuito solo per il periodo (settembre 2017 – novembre 2019) e, pertanto, la richiesta di condanna di controparte avrebbe dovuto arrestarsi al 20.11.2019.
La doglianza non è fondata.
Invero con la sentenza il Tribunale ha accertato l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale per 36 ore settimanali a decorrere dal 1.9.2017 e ha dichiarato l'illegittimità della riduzione oraria unilaterale posta in essere dalla CP_1 Nel corso del precedente giudizio non risulta che la abbia ripristinato l'illegittimità né CP_1 nel presente giudizio la società ha dedotto di avere ridotto legittimamente l'orario.
Stante il principio di non contestazione appare provato che fino alla cessazione del rapporto di lavoro la resistente abbia continuato a retribuire le ore in misura inferiore a quelle CP_4 previste dal contratto (36).
5.
Con riguardo al ricorrente , è intervenuta nelle more del giudizio la Parte_3 sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2542/2023, che – in accoglimento dell'appello proposto dalla – ha dichiarato l'insussistenza dei presupposti per procedere alla CP_1 disposta correzione della sentenza di I grado, che avrebbe, invece, dovuto essere impugnata per omessa pronuncia in relazione alla posizione dei ricorrenti Parte_5 Parte_6
e , e la tardività dell'appello incidentale proposto da questi ultimi,
[...] Parte_3 con conseguente conferma e passaggio in giudicato della sentenza n. 16/2021 limitatamente ad altro ricorrente. A seguito del venir meno della sentenza sull'an, la domanda di quantificazione delle spettanze dovute in base alla sentenza n. 16/2021 non può che essere respinta. Vanno, invece, esaminate le ulteriori richieste.
6.
Cont In secondo luogo i ricorrenti hanno chiesto la condanna del' al pagamento delle 13ª e 14ª mensilità, festività del 4 novembre e TF .
Cont Ebbene quanto alla 13 e 14, l' ha provato di avere corrisposto le somme di cui ai bonifici in atti. È, invece, incontestato il mancato pagamento per l'anno 2020.
La società deduce di avere correttamente quantificato le mensilità aggiuntive in quanto il rapporto di lavoro si era svolto in regime di FIS e la relativa indennità a carico dell' è CP_2 comprensiva anche delle mensilità aggiuntive .
Ebbene, è pacifico che da gennaio 2018 i ricorrenti abbiano fruito dell'integrazione salariale per alcune ore al mese, mentre le restanti ore sono state lavorate. Per quanto concerne le ore lavorate, invece, i ratei di 13^ e 14^ maturano nella misura del 100% e il relativo pagamento grava sul datore. L'eccezione di parte resistente al riguardo è del tutto generica.
In ordine alle ferie, i ricorrenti hanno dedotto che la datrice aveva abitualmente indicato in busta paga come fruiti giorni di ferie non fruiti.
Di tale circostanza i ricorrenti non hanno però fornito alcuna prova (non avendo articolato capitoli di prova per testi sul punto).
Per quanto riguarda l'ex festività del 4 novembre, di cui i ricorrenti hanno lamentato il mancato pagamento, si osserva che il CCNL, all'art. 41, prevede che “Per quanto riguarda la festività civile (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, fermo restando che nessun compenso aggiuntivo compete nel caso di prestazione effettuata nel giorno di calendario 4 novembre”. Per tali giornate, dunque, “spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari alle quote giornaliere degli elementi della retribuzione globale mensile”. Proprio le buste paga attestano come l'ex festività non sia mai stata retribuita con le suddette modalità.
7.
Per quanto concerne la quantificazione delle somme è stato affidato incarico al CT considerata la parziale fondatezza delle eccezioni di parte resistente e l'ausiliare ha quantificato le differenze retributive in € 5.825,67 in favore di Parte_1
in € 4.674,08 in favore di Parte_2
in € 4.520,97 in favore di Parte_4
in € 2052,01 in favore di Parte_3
Parte resistente ha chiesto la compensazione in primo luogo con quanto spettante a titolo di indennità di preavviso .
L'eccezione è fondata.
Correttamente il CT ha detratto dagli importi spettanti , l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari a € 308,98.
Il ricorrenti hanno rassegnato le proprie dimissioni volontarie il 28.02.2022 per il 29.02.2022 (cfr. moduli recesso dal rapporto di lavoro)
Nessuna prova è stata fornita in ordine all'esistenza di una giusta causa di dimissioni;
infatti, sebbene il lavoratore abbia dedotto di essersi visto “costretto” alle dimissioni in quanto la datrice era rimasta colpevolmente inerte nel concludere la procedura di licenziamento collettivo che gli avrebbe consentito di liberarsi dal vincolo contrattuale, non ha prodotto alcun documento atto a dimostrare la sussistenza di un inadempimento datoriale tale da non consentire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto.
Quanto invece alla richiesta della di portare in compensazione gli importi corrisposti a CP_1 titolo di “anticipo banca ore” , si osserva che il verbale di cambio appalto del 28.08.2017 espressamente evidenziava che: “3) All'atto del passaggio per il personale, si è evidenziato un problema di gestione della banca delle ore istituita con accordo del 05.05.2014 relativamente ai lavoratori occupati nell'appalto oggetto del presente verbale in capo alle imprese uscenti. 4) Il ha preso atto che il subentrerà in tutti gli interventi CP_5 Controparte_6 di decoro a partire dal 01.09.2017 compresi quelli non ancora completati ed afferenti alle tranches precedenti il nuovo subentro, così come ripartiti dallo stesso con gli CP_7 specifici Decreti Ministeriali. […] 5) Nel settore sono vigenti gli accordi governativi del 28.03.2014 e successivi, nonché gli accordi raggiunti per il relativo funzionamento che si intendono sottoscritti e qui totalmente riportati quale parte integrante del presente accodo”. Dunque, gli accordi del 28.03.2014 e del 5.05.2014 possono ritenersi applicabili, siccome espressamente richiamati in sede di cambio appalto.
Ciò posto, con il primo accordo si è convenuto che, “al fine di avviare alla definitiva soluzione la problematica occupazionale conseguente alle riduzioni degli affidamenti derivanti dalle espletate gare Consip e riguardante i lavoratori e le lavoratrici ex lsu e appartenenti ai c.d. appalti storici, addetti allo svolgimento dei servizi di pulizia nelle scuole”, il avrebbe stanziato risorse da impiegarsi per lo svolgimento, da parte di detto CP_7 personale, di attività ulteriori, consistenti in interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici.
Con il secondo, le OO.SS. e le associazioni datoriali hanno regolato l'uso della cassa integrazione in deroga e della flessibilità oraria per garantire i servizi, la piena occupabilità e il reddito dei lavoratori ex LSU e addetti agli appalti storici del comparto scuola.
Si è così stabilito che per lo svolgimento dei servizi finalizzati al ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti ad edifici scolastici i lavoratori a tempo parziale avrebbero potuto essere chiamati a svolgere la prestazione lavorativa al di fuori delle fasce orarie concordate anche in giorni o in periodi non previsti nel contratto individuale di lavoro (flessibilità oraria), sicché gli orari di lavoro risultanti dai contratti individuali avrebbero potuto essere sviluppati tramite una media plurisettimanale o plurimensile, con conseguente variabilità della distribuzione della prestazione lavorativa, “fermo restando che sarà in tal modo garantito l'orario di lavoro contrattuale annuo e la relativa retribuzione complessiva”.
Le parti hanno dunque convenuto che “I lavoratori a cui verrà applicato il meccanismo della flessibilità percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale individuale, senza alcuna maggiorazione, sia nei periodi di superamento dell'orario contrattuale settimanale che nei periodi di minor lavoro […] per le ore di mancata prestazione o per le ore che concorrono a superare l'orario contrattuale settimanale, le Parti concordano di far confluire tutte queste ore in una “banca individuale delle ore”. […] Il saldo delle ore contenute nella “banca ore individuale” verrà quantificato alle seguenti scadenze: 31 dicembre 2014; 30 giugno 2015; 31 dicembre 2015 e con analoghe frequenze semestrali nei semestri successivi. Al termine di ogni esercizio al 31 dicembre, in caso di saldo negativo, il lavoratore sarà impiegato per il numero di ore corrispondenti a lavorazioni aggiuntive, in funzione delle esigenze di servizio, entro il semestre successivo, salvo ulteriore proroga concordata tra lavoratore e impresa. In caso di saldo positivo le ore aggiuntive verranno liquidate come ore ordinarie ed erogate con la busta paga del mese di marzo dell'anno successivo o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro”.
Infine, con il verbale del 28.08.2017 si è convenuto, “allo scopo di assicurare il pieno rispetto degli accordi governativi del 28.03.2014 e successivi, nonché gli ulteriori accordi applicativi e i dispositivi legislativi relativamente al mantenimento delle garanzie occupazionali e di reddito dei lavoratori coinvolti e per dare corretta copertura dei servizi di pulizia e di decoro”, il trasferimento delle risorse derivanti dalle attività del progetto ” ancora da Parte_7 Cont completare alla data del 31.08.2017 da parte del al subentrante con Controparte_8 la precisazione che tale trasferimento di risorse era “funzionale a permettere alla compensazione delle ore in negativo della banca delle ore a debito alla data del 31.08.2017 per tutti i lavoratori”.
Tornando al caso concreto, innanzitutto è pacifico che la non si sia mai premurata di CP_1 quantificare con cadenza semestrale il saldo delle ore al fine di farle recuperare entro il semestre successivo, ovvero di concordare le necessarie proroghe con i dipendenti, come espressamente previsto dall'accordo del 5.05.2014. In questa sede, la datrice pretende però di ripetere tutti gli anticipi versati, come risultanti mese per mese dalle buste paga, senza effettuare alcun conteggio a consuntivo per determinare l'effettivo saldo di dare/avere.
In ogni caso, gli anticipi sono stati concessi proprio al fine di raggiungere lo scopo che le parti si prefiggevano con gli accordi sindacali invocati dalla resistente, ovvero la garanzia dei livelli salariali nonostante contingenti riduzioni di orario;
pertanto, deve escludersi il diritto della di ripetere quanto versato a tale titolo in corso di rapporto, nonostante la CP_1 sopravvenuta impossibilità di recupero delle ore per cessazione del rapporto stesso.
Del resto, la flessibilità oraria e la correlata banca ore trovava applicazione in relazione alle attività di decoro del progetto , per le quali il aveva stanziato Parte_7 CP_7 apposite risorse (cfr. accordo del 28.03.2014).
Ancora, come dedotto dalla resistente, devono essere detratte le somme ingiunte a titolo di t.f.r. pari ad € 978,32 per (decreto ingiuntivo n.452/2020) , €2021,91 per Pt_2 Parte_4
(decreto ingiuntivo n.463/2020) ed €980,48 per (decreto
[...] Parte_3 ingiuntivo n.559/2020)
Infine per quanto riguarda la posizione di , il CT , come osservato dalla Parte_4 resistente - ha erroneamente conteggiato la quota sindacale di € 348,48 come credito in favore del lavoratore e non a debito.
Cont Conclusivamente l' va dunque condannata al pagamento, in favore di
, del complessivo importo di €5.825,67; Parte_1
, del complessivo importo di €3.695,76 Parte_2
del complessivo importo di €1071,53 Parte_3
, del complessivo importo di €1802,10 Parte_4
oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo.
8.
Per quanto riguarda la domanda di regolarizzazione contributiva, il nuovo testo dell'art. 12 della l. 153/69 – come sostituito ex art. 6, del d.lgs. 314/1997 di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro – esclude dalla base imponibile ai fini contributivi “i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni” (comma 4, lett. c). Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che “in ogni caso in cui vi sia un inadempimento del datore di lavoro rispetto alla retribuzione dovuta questi è tenuto a versare in favore del dipendente i contributi assicurativi e previdenziali sulle retribuzioni medio tempore maturate, non rilevando che la sua originaria obbligazione si sia trasformata in altra di natura risarcitoria;
ed è, poi, evidente che la medesima regola deve trovare applicazione nella ipotesi in cui l'inadempimento concerna l'omessa erogazione della retribuzione non già nella sua totalità, bensì per una parte di essa” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 26078 del 12/12/2007). Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, quindi, la disposizione sopra richiamata va interpretata nel senso che “Le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione degli obblighi facenti carico al datore di lavoro hanno natura retributiva – e sono quindi da computare nella retribuzione imponibile ai fini contributivi – solo quando derivino da un inadempimento, il quale, pur non riguardando direttamente l'obbligazione retributiva, tuttavia immediatamente incida su di essa in quanto determini la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente;
viceversa, le attribuzioni patrimoniali che il lavoratore riceve a titolo di risarcimento del danno per la violazione degli altri obblighi del datore, sebbene siano anch'esse “dipendenti dal rapporto di lavoro”, non hanno natura retributiva, così come tale natura non aveva l'obbligazione primaria rimasta inadempiuta, e quindi non sono computabili nella retribuzione imponibile ai fini contributivi, ex art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153 ed ex art. 6 del d.lgs. 2 settembre 1997 n. 314” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7987 del 21/05/2012: nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha incluso nel computo della retribuzione imponibile ai fini contributivi le somme spettanti al lavoratore a titolo di risarcimento danno da mancata corresponsione delle maggiorazioni per lavoro notturno;
cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 17136 del 23/08/2005).
Quanto alla prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della l. 335/95 a decorrere dal 1° gennaio 1996 il termine di prescrizione è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.
Nel caso di specie, il primo atto interruttivo risulta essere la notifica degli odierni ricorsi con cui gli istanti hanno chiesto anche la condanna della resistente alla regolarizzazione. interrotto la prescrizione con la notifica del ricorso introduttivo Parte_1 Cont ricevuta dall' in data 7.2.2022 interrotto la prescrizione con la notifica del ricorso introduttivo ricevuta Parte_2 Cont dall' in data 7.2.2022
interrotto la prescrizione con la notifica del ricorso introduttivo ricevuta Parte_4 Cont dall' in data 18.10.2022
interrotto la prescrizione con la notifica del ricorso introduttivo ricevuta Parte_3 Cont dall' in data 8.6.2022.
Tanto premesso per e i contributi non prescritti sono quelli dovuti dal Parte_1 Pt_2
1.2.2017 alla cessazione del rapporto
Tanto premesso per i contributi non prescritti sono quelli dovuti dal 1.10.2017 alla Parte_4 cessazione del rapporto
Tanto premesso per i contributi non prescritti sono quelli dovuti dal 1.6.2017 alla Parte_3 cessazione del rapporto.
Cont Alla stregua delle considerazioni che precedono, accertata l'omissione contributiva della va condannata a versare all' l'importo dei contributi obbligatori dovuti sulle retribuzioni CP_2 spettanti a parte ricorrente per i periodi precisati, oltre sanzioni civili come per legge dalla maturazione del credito al saldo. 9.
Le spese processuali nei rapporti fra la parte ricorrente e la seguono la soccombenza e CP_1 si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, ulteriormente ridotti del 30% tenuto conto dell'istruzione solo documentale, dell'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto, dell'opera difensiva effettivamente prestata e della serialità della controversia e con aumento del 30%er presenza di più parti aventi stessa posizione processuale. Le spese di lite fra la parte ricorrente e l' , chiamato in causa affinché potesse essere emessa pronuncia di condanna in suo CP_2 favore (Cass. Sez. L, Sent. n. 19398 del 15/09/2014, Sez.
6 - L, Ord. n. 14853 del 30/05/2019), vanno invece integralmente compensate. Le spese della CT vanno poste a carico delle parti in solido
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1.accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la , in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante, al risarcimento del danno pari ad
€5.825,67in favore di Parte_1
€3.695,76 in favore di Parte_2
€1071,53 in favore di Parte_3
€1802,10 in favore di Parte_4
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2.condanna la , in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante, alla regolarizzazione contributiva come in motivazione;
4.condanna la condanna la , in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.261,00, oltre rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione .
CP_
5.compensa le spese nei confronti dell' 6.pone le spese di CT, liquidate con separato decreto, a carico della parte ricorrente e dell' in solido. CP_1
Benevento, 19.7.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Adriana Mari
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.7.2023 , nella causa iscritta al n. 4554 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2021 + R.G.N. 3861/2022 + R.G.N. 3815/2022+ R.G.N. 4573/2021
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
, nato a [...] l'[...] Parte_2
nato a [...] il [...] Parte_3
, nato a [...] il [...] Parte_4
rapp.ti e difesi dall'avv.to Antonio Gerardo, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Benevento alla Via Giustiniani n.11, giusta procura in atti;
Ricorrenti
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel CP_1 procedimento r.g.n. 4554/2021 dall' avv.to Massimiliano De Benedictis (C.F.
), presso il quale è elettivamente dom.to in Caserta alla via C.F._1
Ferrarecce 55 e nei procedimenti r.g.n.4573/2021, r.g.n. 3815/2022 , r.g.n. 3861/2022 dall' avv.to Alessandra Ingangi – c.f. – presso il quale sono elettivamente C.F._2 dom.ti in Napoli alla Via Michele Zannotti n.20;
NONCHE'
in persona del legale rappresentante Controparte_2 protempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente sita alla via Foschini 28, rappresentato e difeso nei giudizi r.g.n. 4554/2021 e r.g.n. 4573/2021 dall'avv.to Silvio Garofalo, giusta procura generale alle liti nonché contumace nei giudizi r.g.n.3861/2022 e r.g.n.3815/2022;
Resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi successivamente riuniti i ricorrenti identificati in epigrafe premesso che il Tribunale di Benevento ha dichiarato l'illegittimità della riduzione oraria imposta Cont unilateralmente dalla condannandola al risarcimento del danno commisurato alla differenza tra la retribuzione dovuta per n.36 ore settimanali e quella effettivamente erogata per tutto il periodo dell'illegittima riduzione oraria e che la datrice non aveva corrisposto le dovute differenze retributive, aveva errato nella contabilizzazione delle ferie, non aveva corrisposto la retribuzione per la festività soppressa del 4 novembre e non aveva versato integralmente 13ª e 14ª mensilità né il t.f.r., hanno chiesto di condannare, in applicazione dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2099 c.c. ed in riferimento alla contrattazione nazionale di categoria richiamata, la , in persona del Controparte_3 legale rappresentante, al pagamento, in favore degli stessi delle somme indicate nei ricorsi .
Si è costituita la la quale ha chiesto, nel merito, il rigetto dei ricorsi. CP_1
Si è costituito l' , chiedendo – in caso di accoglimento della domanda proposta dai CP_2 ricorrenti – di accertare e dichiarare il proprio diritto di ottenere il versamento di contributi e accessori da calcolarsi ad opera dell'Istituto previdenziale, in conformità alla normativa vigente e nei limiti della prescrizione.
2.
CP_ Preliminarmente si osserva che parte ricorrente ha notificato il ricorso all nel rispetto del termine concesso dalla Scrivente considerato che con ordinanza del 9.5.2025 la parte veniva onerata alla notifica del ricorso entro 30 giorni prima dell'udienza; la parte ha notificato il CP_ ricorso all' all'indirizzo corretto in data 4.6.2025.
3.
Nel merito i ricorsi sono fondati per quanto di ragione.
I ricorrenti hanno agito in primo luogo per ottenere la quantificazione delle somme spettanti in virtù di sentenze di condanna generica. Costituisce assunto sostanzialmente costante, sia in dottrina che in giurisprudenza, quello secondo il quale una sentenza di condanna generica, per costituire valido titolo esecutivo, debba contenere in sé tutti gli elementi per quantificare la somma richiesta, in modo che la quantificazione stessa possa avvenire sulla base della sola sentenza e senza riferimento ad alcun elemento o parametro esterno ad essa (purché non predeterminato per legge): in argomento si vedano, tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 6.3.1996 n. 1741 (la quale ha condivisibilmente affermato il principio secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una pronunzia di condanna al pagamento di una somma non direttamente determinata nella sentenza e per la liquidazione della quale sono necessari elementi estranei al giudizio da questa concluso e non predeterminati per legge, può legittimamente far ricorso al procedimento monitorio, nel cui ambito la sentenza è utilizzabile come atto scritto, dimostrativo dell'esistenza del credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti), Cass. civ., sez. lav., 6.6.2003 n. 9132, Cass. civ., sez. lav., 1.6.2005 n. 11677 e Cass. civ., sez. lav., 21.11.2006 n. 24649 (le quali hanno confermato che anche la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un certo numero di mensilità, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza;
se invece la sentenza di condanna non consenta di determinare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso, in quanto per la determinazione esatta dell'importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, o nel caso di sentenza di condanna generica, che rimandi ad un successivo giudizio la quantificazione del credito, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenere nei confronti del datore di lavoro un decreto ingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti). Di conseguenza, in applicazione dei suesposti principi generali, non contenendo la sentenza di condanna emessa inter partes da questo Tribunale del lavoro alcun elemento di fatto sulla base del quale quantificare l'ammontare delle retribuzioni spettanti alla ricorrente l'azione in questa sede proposta deve dirsi del tutto ammissibile.
Nel merito, giova considerare quale sia l'attività che il Giudice è chiamato ad effettuare nel caso in cui il giudizio riguardi la sola liquidazione del quantum, data l'avvenuta pronuncia della sentenza di condanna generica con cui il diritto su cui si fonda il dovuto è stato oggetto di accertamento positivo. Premesso, infatti, che nel rito del lavoro nulla impedisce che la domanda sia limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'an, con connesso onere della parte interessata di instaurare autonomo giudizio di liquidazione una volta che la sentenza di condanna generica sia stata pronunciata (Cass.5416/88; 3503/92; 8129/92), in quest'ultimo giudizio il Giudice è chiamato a svolgere un compito di mera quantificazione, senza che sia possibile mettere nuovamente in discussione l'esistenza o meno del diritto che ne costituisce fondamento. L'accertamento contenuto nella sentenza di riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive funge, dunque, da limite alla attività cognitiva del Giudice adito per la liquidazione e, nel contempo, al potere di allegazione delle parti, le quali non potranno chiaramente addurre più alcuna argomentazione che sia tale da determinare contestazioni relativamente all'an. Pertanto, non possono essere esaminate in tale sede le contestazioni all'accertamento del diritto al pagamento contenuto nella sentenza sull'an potendo essere vagliate unicamente nel giudizio di impugnazione.
4.
Quanto alle posizioni dei ricorrenti e Parte_1 Parte_4 Pt_2
è stata accertata tra le parti l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo subordinato
[...]
a tempo indeterminato con orario di lavoro pari a n.36 ore settimanali.
La società datrice di lavoro contesta nel giudizio r.g.n. 4573/21 la quantificazione sostenendo che essendo stato il ricorso depositato il 20.11.2019 il Tribunale avrebbe statuito solo per il periodo (settembre 2017 – novembre 2019) e, pertanto, la richiesta di condanna di controparte avrebbe dovuto arrestarsi al 20.11.2019.
La doglianza non è fondata.
Invero con la sentenza il Tribunale ha accertato l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale per 36 ore settimanali a decorrere dal 1.9.2017 e ha dichiarato l'illegittimità della riduzione oraria unilaterale posta in essere dalla CP_1 Nel corso del precedente giudizio non risulta che la abbia ripristinato l'illegittimità né CP_1 nel presente giudizio la società ha dedotto di avere ridotto legittimamente l'orario.
Stante il principio di non contestazione appare provato che fino alla cessazione del rapporto di lavoro la resistente abbia continuato a retribuire le ore in misura inferiore a quelle CP_4 previste dal contratto (36).
5.
Con riguardo al ricorrente , è intervenuta nelle more del giudizio la Parte_3 sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2542/2023, che – in accoglimento dell'appello proposto dalla – ha dichiarato l'insussistenza dei presupposti per procedere alla CP_1 disposta correzione della sentenza di I grado, che avrebbe, invece, dovuto essere impugnata per omessa pronuncia in relazione alla posizione dei ricorrenti Parte_5 Parte_6
e , e la tardività dell'appello incidentale proposto da questi ultimi,
[...] Parte_3 con conseguente conferma e passaggio in giudicato della sentenza n. 16/2021 limitatamente ad altro ricorrente. A seguito del venir meno della sentenza sull'an, la domanda di quantificazione delle spettanze dovute in base alla sentenza n. 16/2021 non può che essere respinta. Vanno, invece, esaminate le ulteriori richieste.
6.
Cont In secondo luogo i ricorrenti hanno chiesto la condanna del' al pagamento delle 13ª e 14ª mensilità, festività del 4 novembre e TF .
Cont Ebbene quanto alla 13 e 14, l' ha provato di avere corrisposto le somme di cui ai bonifici in atti. È, invece, incontestato il mancato pagamento per l'anno 2020.
La società deduce di avere correttamente quantificato le mensilità aggiuntive in quanto il rapporto di lavoro si era svolto in regime di FIS e la relativa indennità a carico dell' è CP_2 comprensiva anche delle mensilità aggiuntive .
Ebbene, è pacifico che da gennaio 2018 i ricorrenti abbiano fruito dell'integrazione salariale per alcune ore al mese, mentre le restanti ore sono state lavorate. Per quanto concerne le ore lavorate, invece, i ratei di 13^ e 14^ maturano nella misura del 100% e il relativo pagamento grava sul datore. L'eccezione di parte resistente al riguardo è del tutto generica.
In ordine alle ferie, i ricorrenti hanno dedotto che la datrice aveva abitualmente indicato in busta paga come fruiti giorni di ferie non fruiti.
Di tale circostanza i ricorrenti non hanno però fornito alcuna prova (non avendo articolato capitoli di prova per testi sul punto).
Per quanto riguarda l'ex festività del 4 novembre, di cui i ricorrenti hanno lamentato il mancato pagamento, si osserva che il CCNL, all'art. 41, prevede che “Per quanto riguarda la festività civile (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica, fermo restando che nessun compenso aggiuntivo compete nel caso di prestazione effettuata nel giorno di calendario 4 novembre”. Per tali giornate, dunque, “spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari alle quote giornaliere degli elementi della retribuzione globale mensile”. Proprio le buste paga attestano come l'ex festività non sia mai stata retribuita con le suddette modalità.
7.
Per quanto concerne la quantificazione delle somme è stato affidato incarico al CT considerata la parziale fondatezza delle eccezioni di parte resistente e l'ausiliare ha quantificato le differenze retributive in € 5.825,67 in favore di Parte_1
in € 4.674,08 in favore di Parte_2
in € 4.520,97 in favore di Parte_4
in € 2052,01 in favore di Parte_3
Parte resistente ha chiesto la compensazione in primo luogo con quanto spettante a titolo di indennità di preavviso .
L'eccezione è fondata.
Correttamente il CT ha detratto dagli importi spettanti , l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari a € 308,98.
Il ricorrenti hanno rassegnato le proprie dimissioni volontarie il 28.02.2022 per il 29.02.2022 (cfr. moduli recesso dal rapporto di lavoro)
Nessuna prova è stata fornita in ordine all'esistenza di una giusta causa di dimissioni;
infatti, sebbene il lavoratore abbia dedotto di essersi visto “costretto” alle dimissioni in quanto la datrice era rimasta colpevolmente inerte nel concludere la procedura di licenziamento collettivo che gli avrebbe consentito di liberarsi dal vincolo contrattuale, non ha prodotto alcun documento atto a dimostrare la sussistenza di un inadempimento datoriale tale da non consentire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto.
Quanto invece alla richiesta della di portare in compensazione gli importi corrisposti a CP_1 titolo di “anticipo banca ore” , si osserva che il verbale di cambio appalto del 28.08.2017 espressamente evidenziava che: “3) All'atto del passaggio per il personale, si è evidenziato un problema di gestione della banca delle ore istituita con accordo del 05.05.2014 relativamente ai lavoratori occupati nell'appalto oggetto del presente verbale in capo alle imprese uscenti. 4) Il ha preso atto che il subentrerà in tutti gli interventi CP_5 Controparte_6 di decoro a partire dal 01.09.2017 compresi quelli non ancora completati ed afferenti alle tranches precedenti il nuovo subentro, così come ripartiti dallo stesso con gli CP_7 specifici Decreti Ministeriali. […] 5) Nel settore sono vigenti gli accordi governativi del 28.03.2014 e successivi, nonché gli accordi raggiunti per il relativo funzionamento che si intendono sottoscritti e qui totalmente riportati quale parte integrante del presente accodo”. Dunque, gli accordi del 28.03.2014 e del 5.05.2014 possono ritenersi applicabili, siccome espressamente richiamati in sede di cambio appalto.
Ciò posto, con il primo accordo si è convenuto che, “al fine di avviare alla definitiva soluzione la problematica occupazionale conseguente alle riduzioni degli affidamenti derivanti dalle espletate gare Consip e riguardante i lavoratori e le lavoratrici ex lsu e appartenenti ai c.d. appalti storici, addetti allo svolgimento dei servizi di pulizia nelle scuole”, il avrebbe stanziato risorse da impiegarsi per lo svolgimento, da parte di detto CP_7 personale, di attività ulteriori, consistenti in interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici.
Con il secondo, le OO.SS. e le associazioni datoriali hanno regolato l'uso della cassa integrazione in deroga e della flessibilità oraria per garantire i servizi, la piena occupabilità e il reddito dei lavoratori ex LSU e addetti agli appalti storici del comparto scuola.
Si è così stabilito che per lo svolgimento dei servizi finalizzati al ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti ad edifici scolastici i lavoratori a tempo parziale avrebbero potuto essere chiamati a svolgere la prestazione lavorativa al di fuori delle fasce orarie concordate anche in giorni o in periodi non previsti nel contratto individuale di lavoro (flessibilità oraria), sicché gli orari di lavoro risultanti dai contratti individuali avrebbero potuto essere sviluppati tramite una media plurisettimanale o plurimensile, con conseguente variabilità della distribuzione della prestazione lavorativa, “fermo restando che sarà in tal modo garantito l'orario di lavoro contrattuale annuo e la relativa retribuzione complessiva”.
Le parti hanno dunque convenuto che “I lavoratori a cui verrà applicato il meccanismo della flessibilità percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale individuale, senza alcuna maggiorazione, sia nei periodi di superamento dell'orario contrattuale settimanale che nei periodi di minor lavoro […] per le ore di mancata prestazione o per le ore che concorrono a superare l'orario contrattuale settimanale, le Parti concordano di far confluire tutte queste ore in una “banca individuale delle ore”. […] Il saldo delle ore contenute nella “banca ore individuale” verrà quantificato alle seguenti scadenze: 31 dicembre 2014; 30 giugno 2015; 31 dicembre 2015 e con analoghe frequenze semestrali nei semestri successivi. Al termine di ogni esercizio al 31 dicembre, in caso di saldo negativo, il lavoratore sarà impiegato per il numero di ore corrispondenti a lavorazioni aggiuntive, in funzione delle esigenze di servizio, entro il semestre successivo, salvo ulteriore proroga concordata tra lavoratore e impresa. In caso di saldo positivo le ore aggiuntive verranno liquidate come ore ordinarie ed erogate con la busta paga del mese di marzo dell'anno successivo o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro”.
Infine, con il verbale del 28.08.2017 si è convenuto, “allo scopo di assicurare il pieno rispetto degli accordi governativi del 28.03.2014 e successivi, nonché gli ulteriori accordi applicativi e i dispositivi legislativi relativamente al mantenimento delle garanzie occupazionali e di reddito dei lavoratori coinvolti e per dare corretta copertura dei servizi di pulizia e di decoro”, il trasferimento delle risorse derivanti dalle attività del progetto ” ancora da Parte_7 Cont completare alla data del 31.08.2017 da parte del al subentrante con Controparte_8 la precisazione che tale trasferimento di risorse era “funzionale a permettere alla compensazione delle ore in negativo della banca delle ore a debito alla data del 31.08.2017 per tutti i lavoratori”.
Tornando al caso concreto, innanzitutto è pacifico che la non si sia mai premurata di CP_1 quantificare con cadenza semestrale il saldo delle ore al fine di farle recuperare entro il semestre successivo, ovvero di concordare le necessarie proroghe con i dipendenti, come espressamente previsto dall'accordo del 5.05.2014. In questa sede, la datrice pretende però di ripetere tutti gli anticipi versati, come risultanti mese per mese dalle buste paga, senza effettuare alcun conteggio a consuntivo per determinare l'effettivo saldo di dare/avere.
In ogni caso, gli anticipi sono stati concessi proprio al fine di raggiungere lo scopo che le parti si prefiggevano con gli accordi sindacali invocati dalla resistente, ovvero la garanzia dei livelli salariali nonostante contingenti riduzioni di orario;
pertanto, deve escludersi il diritto della di ripetere quanto versato a tale titolo in corso di rapporto, nonostante la CP_1 sopravvenuta impossibilità di recupero delle ore per cessazione del rapporto stesso.
Del resto, la flessibilità oraria e la correlata banca ore trovava applicazione in relazione alle attività di decoro del progetto , per le quali il aveva stanziato Parte_7 CP_7 apposite risorse (cfr. accordo del 28.03.2014).
Ancora, come dedotto dalla resistente, devono essere detratte le somme ingiunte a titolo di t.f.r. pari ad € 978,32 per (decreto ingiuntivo n.452/2020) , €2021,91 per Pt_2 Parte_4
(decreto ingiuntivo n.463/2020) ed €980,48 per (decreto
[...] Parte_3 ingiuntivo n.559/2020)
Infine per quanto riguarda la posizione di , il CT , come osservato dalla Parte_4 resistente - ha erroneamente conteggiato la quota sindacale di € 348,48 come credito in favore del lavoratore e non a debito.
Cont Conclusivamente l' va dunque condannata al pagamento, in favore di
, del complessivo importo di €5.825,67; Parte_1
, del complessivo importo di €3.695,76 Parte_2
del complessivo importo di €1071,53 Parte_3
, del complessivo importo di €1802,10 Parte_4
oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo.
8.
Per quanto riguarda la domanda di regolarizzazione contributiva, il nuovo testo dell'art. 12 della l. 153/69 – come sostituito ex art. 6, del d.lgs. 314/1997 di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro – esclude dalla base imponibile ai fini contributivi “i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni” (comma 4, lett. c). Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che “in ogni caso in cui vi sia un inadempimento del datore di lavoro rispetto alla retribuzione dovuta questi è tenuto a versare in favore del dipendente i contributi assicurativi e previdenziali sulle retribuzioni medio tempore maturate, non rilevando che la sua originaria obbligazione si sia trasformata in altra di natura risarcitoria;
ed è, poi, evidente che la medesima regola deve trovare applicazione nella ipotesi in cui l'inadempimento concerna l'omessa erogazione della retribuzione non già nella sua totalità, bensì per una parte di essa” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 26078 del 12/12/2007). Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, quindi, la disposizione sopra richiamata va interpretata nel senso che “Le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione degli obblighi facenti carico al datore di lavoro hanno natura retributiva – e sono quindi da computare nella retribuzione imponibile ai fini contributivi – solo quando derivino da un inadempimento, il quale, pur non riguardando direttamente l'obbligazione retributiva, tuttavia immediatamente incida su di essa in quanto determini la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente;
viceversa, le attribuzioni patrimoniali che il lavoratore riceve a titolo di risarcimento del danno per la violazione degli altri obblighi del datore, sebbene siano anch'esse “dipendenti dal rapporto di lavoro”, non hanno natura retributiva, così come tale natura non aveva l'obbligazione primaria rimasta inadempiuta, e quindi non sono computabili nella retribuzione imponibile ai fini contributivi, ex art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153 ed ex art. 6 del d.lgs. 2 settembre 1997 n. 314” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7987 del 21/05/2012: nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha incluso nel computo della retribuzione imponibile ai fini contributivi le somme spettanti al lavoratore a titolo di risarcimento danno da mancata corresponsione delle maggiorazioni per lavoro notturno;
cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 17136 del 23/08/2005).
Quanto alla prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della l. 335/95 a decorrere dal 1° gennaio 1996 il termine di prescrizione è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.
Nel caso di specie, il primo atto interruttivo risulta essere la notifica degli odierni ricorsi con cui gli istanti hanno chiesto anche la condanna della resistente alla regolarizzazione. interrotto la prescrizione con la notifica del ricorso introduttivo Parte_1 Cont ricevuta dall' in data 7.2.2022 interrotto la prescrizione con la notifica del ricorso introduttivo ricevuta Parte_2 Cont dall' in data 7.2.2022
interrotto la prescrizione con la notifica del ricorso introduttivo ricevuta Parte_4 Cont dall' in data 18.10.2022
interrotto la prescrizione con la notifica del ricorso introduttivo ricevuta Parte_3 Cont dall' in data 8.6.2022.
Tanto premesso per e i contributi non prescritti sono quelli dovuti dal Parte_1 Pt_2
1.2.2017 alla cessazione del rapporto
Tanto premesso per i contributi non prescritti sono quelli dovuti dal 1.10.2017 alla Parte_4 cessazione del rapporto
Tanto premesso per i contributi non prescritti sono quelli dovuti dal 1.6.2017 alla Parte_3 cessazione del rapporto.
Cont Alla stregua delle considerazioni che precedono, accertata l'omissione contributiva della va condannata a versare all' l'importo dei contributi obbligatori dovuti sulle retribuzioni CP_2 spettanti a parte ricorrente per i periodi precisati, oltre sanzioni civili come per legge dalla maturazione del credito al saldo. 9.
Le spese processuali nei rapporti fra la parte ricorrente e la seguono la soccombenza e CP_1 si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, ulteriormente ridotti del 30% tenuto conto dell'istruzione solo documentale, dell'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto, dell'opera difensiva effettivamente prestata e della serialità della controversia e con aumento del 30%er presenza di più parti aventi stessa posizione processuale. Le spese di lite fra la parte ricorrente e l' , chiamato in causa affinché potesse essere emessa pronuncia di condanna in suo CP_2 favore (Cass. Sez. L, Sent. n. 19398 del 15/09/2014, Sez.
6 - L, Ord. n. 14853 del 30/05/2019), vanno invece integralmente compensate. Le spese della CT vanno poste a carico delle parti in solido
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1.accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la , in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante, al risarcimento del danno pari ad
€5.825,67in favore di Parte_1
€3.695,76 in favore di Parte_2
€1071,53 in favore di Parte_3
€1802,10 in favore di Parte_4
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2.condanna la , in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante, alla regolarizzazione contributiva come in motivazione;
4.condanna la condanna la , in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.261,00, oltre rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione .
CP_
5.compensa le spese nei confronti dell' 6.pone le spese di CT, liquidate con separato decreto, a carico della parte ricorrente e dell' in solido. CP_1
Benevento, 19.7.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Adriana Mari