Rigetto
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/06/2025, n. 5145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5145 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05145/2025REG.PROV.COLL.
N. 01136/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Maria Perullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Verde, Annalisa Cucca3ro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Marco Morgantini;
Uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Maria Perullo, Pasquale Verde e Annalisa Cuccaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS- con la quale il Comune di Pozzuoli ha ingiunto la demolizione di un immobile di circa 120 mq realizzato senza titolo edilizio, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
Il ricorrente faceva presente di avere acquistato l’immobile, di vetusta realizzazione, in data -OMISSIS-; che al tempo il manufatto risultava nella sua attuale consistenza di 122 mq; che erroneamente nell’atto di compravendita veniva indicata la dimensione di 18 mq; che in data -OMISSIS- procedeva al riaccatastamento dell’immobile, previo parere favorevole del Comune di Pozzuoli; che in data -OMISSIS- procedeva alla rettifica dell’atto notarile di compravendita.
Secondo la prospettiva del ricorrente, l’atto impugnato sarebbe esito di una errata istruttoria in quanto, secondo quanto poi emerso nella perizia di parte, la costruzione dell’immobile risalirebbe a data antecedente al 1965, anno in cui è stato adottato il primo piano regolatore da parte del Comune di Pozzuoli ed in data antecedente all’anno 1957, in cui è stato apposto con decreto ministeriale il vincolo paesaggistico sull’intero territorio comunale.
Il Comune di Pozzuoli si è costituito in difesa ed ha depositato il verbale di accertamento del -OMISSIS- e la relazione del C.T.U. resa in una controversia civile, nella quale era stata accertata la abusività del manufatto originariamente di 18 mq e trasformato nella attuale consistenza senza titolo edilizio.
Con i primi motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con ulteriori censure, a seguito del deposito in giudizio del ridetto verbale di accertamento.
Secondo il ricorrente la vetustà del manufatto sarebbe comprovata dalla perizia fotointerpretativa della società Nuova Avioriprese che attesterebbe all’anno 1943 l’esistenza di un manufatto delle dimensioni di circa 98 mq. con uno scarto del 20% in più dovuto alla risalenza della foto ed all’esistenza di una folta vegetazione.
Con i secondi motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Dirigente UTC del Comune di Pozzuoli ha accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione e irrogato, nella misura di € 20.000,00, la sanzione di cui all’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380/01.
Il Tar ha premesso che possono assumere rilevanza solo elementi di fatto che inducano a ritenere verosimile l’esistenza dell’immobile, nella attuale consistenza, in data antecedente alla entrata in vigore della normativa edilizia e delle regole di tutela paesaggistica.
Pertanto, non può tenersi conto dei rilievi fotografici del 1974 e del 1983.
Quanto alla foto risalente all’anno 1943 essa non appare idonea a fornire elementi di verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente.
Ed infatti, dal confronto con le foto del 1974 e del 1983 allegate al ricorso, in quella del 1943 risulta difficile individuare l’immobile per cui è causa.
Nelle foto aeree del 1974 e del 1983 l’immobile, cerchiato in rosso, risulta in una certa posizione e cioè nelle immediate adiacenze di una via principale sulla quale affacciano edifici a destinazione industriale- commerciale.
Nella foto del 1943 l’immobile non appare visibile (peraltro non è neanche evidenziato al fine di facilitarne la individuazione da parte del lettore) probabilmente data la esigua dimensione.
Ciò posto, certamente non può assumere rilevanza l’accatastamento effettuato nel -OMISSIS- dal ricorrente né, tantomeno, la rettifica dell’atto notarile, peraltro effettuata dopo sei anni dall’acquisto e non nell’immediato.
Si tratta di circostanze che non attengono alla legittimità dell’edificato né esonerano il proprietario dell’immobile abusivo dall’eseguire il ripristino dello status quo ante.
Manca, di fatto, la prova della consistenza originaria dell’immobile desumibile dall’atto o dagli atti con i quali l’immobile è pervenuto in proprietà ai danti causa dei venditori.
Quanto alla censura di difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, il Tar ha ritenuto che essa risulta infondata ove si consideri che l’Amministrazione ha ben esposto che dal sopralluogo è emersa la realizzazione di un manufatto di cui non è stata provata la legittima edificazione ed ha individuato le norme di legge che la hanno obbligata all’esercizio dei poteri sanzionatori.
Il Tar ha ricordato che i provvedimenti repressivi di abusi edilizi, in quanto espressione di poteri vincolati nel contenuto, non necessitano di specifica motivazione - intesa come estrinsecazione della scelta della preminenza dell’interesse pubblico al ripristino dell’ordine giuridico infranto, all’esito di una ponderazione dei contrapposti interessi in giuoco - bensì di un accertamento dell’esistenza di attività edilizia realizzata in dispregio delle regole.
Il Tar ha altresì ritenuto che non è fondato il secondo ricorso per motivi aggiunti poiché avverso l’atto con cui è stata inflitta la sanzione pecuniaria il ricorrente non formula autonome censure ma fonda l’impugnativa sui profili di illegittimità degli atti a monte che, per quanto detto, sono infondati.
2. Parte appellante contesta l’affermazione, contenuta nella sentenza appellata, secondo cui possono essere presi in considerazione esclusivamente gli elementi di prova «che inducano a ritenere verosimile l’esistenza dell’immobile, nella attuale consistenza, in data antecedente alla entrata in vigore della normativa edilizia e delle regole di tutela paesaggistica».
Il Tar avrebbe erroneamente ritenuto non rilevanti le foto aeree del 1974 e del 1983.
Il sig. -OMISSIS- aveva depositato, tra le altre, anche le foto del ’74 e dell’83 non perché riteneva che fornissero la prova della preesistenza dell’immobile alla data di approvazione del P.R.G. (primi anni ’60) ovvero del vincolo ministeriale (1957) ma perché le stesse dimostravano che nel corso degli anni la sagoma e la superficie del fabbricato non erano mutate.
Quelle foto, quindi, avrebbero consentito di apprezzare l’erroneità della motivazione dell’ordinanza di demolizione nella quale si affermava che erano in corso opere edilizie volte alla realizzazione di un manufatto di 122 mq.
A fronte di un’ordinanza di demolizione che aveva contestato l’esistenza di opere in corso di realizzazione, volte alla edificazione di un manufatto di 122 mq., l’appellante ritiene di avere fornito quattro foto aeree, scattate a partire dal 1943, che rimandavano tutte la medesima sagoma dell’immobile di cui si discute.
Parte appellante lamenta l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui è affermato che “quanto alla foto risalente all’anno 1943 essa non appare idonea a fornire elementi di verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente” e che “nella foto del 1943 l’immobile non appare visibile (peraltro non è neanche evidenziato al fine di facilitarne la individuazione da parte del lettore) probabilmente data la esigua dimensione”.
Parte appellante ricorda che il perito della società Avioriprese ha dato conto del percorso tecnico seguito per giungere alla conclusione dell’esistenza di un fabbricato della superficie di circa 120 mq..
La rappresentazione fotografica, riportata a pagina 8 della perizia sarebbe chiara, nonostante la foto risalga al 1943: si vedrebbe un solo immobile costeggiare-OMISSIS-.
Non risponderebbe al vero, quindi, che l’immobile non è visibile né facilmente individuabile perché:
- la foto risale al 1943 e l’immobile si staglia solitario nella campagna non ancora edificata;
- lo stesso sarebbe individuabile, tra i pochi rappresentati in foto, grazie alla sua sagoma che il perito si è premurato di rappresentare ben due volte graficamente;
- ad ulteriore aiuto soccorrerebbe la sua distanza dai capannoni della Sofer, che risultano visibili anche nelle altre foto prodotte in giudizio.
Parte appellante ritiene che la sentenza appellata non avrebbe tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia che, in fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio, ritiene sufficiente la produzione di un serio principio di prova in ordine alla risalenza nel tempo del fabbricato.
L’onere probatorio risulterebbe affievolito nel caso in cui, da un lato, il ricorrente non sia l’originario proprietario del bene, ma lo abbia acquistato decenni dopo la sua edificazione e, dall’altro, quando l’indagine imponga accertamenti complessi e che risalgano nel tempo, addirittura al primo dopo guerra.
I principi di prova sarebbero stati molteplici e tutti convergenti nel senso sostenuto dal ricorrente.
Parte appellante lamenta l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il T.A.R. ha ritenuto irrilevante la circostanza che il ricorrente, nel -OMISSIS-, aveva proceduto a un accatastamento in rettifica dell’immobile di cui si discute (nell’attuale consistenza), previa autorizzazione dello stesso Comune di Pozzuoli.
Osserva che il nuovo accatastamento, che comportava lo scorporo dell’immobile dalla originaria particella agricola, e il suo inserimento nelle piante del Catasto Fabbricati, non è procedimento che il ricorrente poteva compiere in autonomia, essendo necessaria la partecipazione dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Tanto è previsto dall’art. 30, comma 5 del d.P.R. n. 380/01, al fine di evitare che si possano realizzare vere e proprie lottizzazioni abusive.
Ricorda che nel caso in esame l’originaria pianta catastale del manufatto riportava un immobile di soli 18 mq. per cui il punto di partenza del procedimento di rettifica catastale era noto al Comune di Pozzuoli.
Orbene, tale essendo il punto di partenza del procedimento di rettifica, il Comune di Pozzuoli, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, ha autorizzato il nuovo accatastamento nell’attuale consistenza, con ciò evidentemente ritenendo che non vi fosse stato alcun ampliamento abusivo e che la consistenza di 18 mq. fosse errata.
Parte appellante richiama le risultanze di pregresso accertamento tecnico nel quale, da un lato, si afferma che sono in corso lavori edili e, dall’altro, si sostiene che l’immobile si trova in stato di abbandono.
Si tratterebbe di due affermazioni che confliggono tra loro.
Parte appellante impugna la sentenza appellata anche con riferimento al rigetto dei secondi motivi aggiunti aventi ad oggetto il provvedimento con cui il Comune di Pozzuoli aveva accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, deducendone l’illegittimità derivata dai vizi dell’ordinanza di demolizione, a sua volta impugnata con il ricorso principale.
3. L’appello è infondato.
Giova premettere che non risulta controversa la circostanza che nel 1965 è stato adottato il primo piano regolatore da parte del Comune di Pozzuoli e nel 1957 è stato apposto con decreto ministeriale il vincolo paesaggistico sull’intero territorio comunale.
Il Tar ha ritenuto correttamente che possono assumere rilevanza solo elementi di fatto che inducano a ritenere verosimile l’esistenza dell’immobile, nella attuale consistenza, in data antecedente alla entrata in vigore della normativa edilizia e delle regole di tutela paesaggistica.
Pertanto, non può tenersi conto dei rilievi fotografici del 1974 e del 1983.
Quanto alla foto risalente all’anno 1943 essa non fornisce elementi di verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente.
Ed infatti, dal confronto con le foto del 1974 e del 1983 allegate al ricorso, in quella del 1943 risulta difficile individuare l’immobile per cui è causa.
Nelle foto aeree del 1974 e del 1983 l’immobile, cerchiato in rosso, risulta in una certa posizione e cioè nelle immediate adiacenze di una via principale sulla quale affacciano edifici a destinazione industriale- commerciale.
Nella foto del 1943 l’immobile non appare visibile (peraltro non è neanche evidenziato al fine di facilitarne la individuazione da parte del lettore), probabilmente data la esigua dimensione.
In tale contesto non risulta smentita la consulenza tecnica d’ufficio (relativa al giudizio intercorso tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Napoli, R.G. n. -OMISSIS-), prodotta nel giudizio di primo grado dal Comune di Pozzuoli e recepite in sentenza dal medesimo Tribunale civile (pagina. 12 della sentenza n. -OMISSIS-), parimenti versata agli atti del giudizio di primo grado), laddove si afferma che “appare evidente che la consistenza attuale dell’immobile è del tutto difforme da quella originaria e dagli atti non risulta alcun titolo abilitativo alle modifiche perpetuate dall’attore, né alcun titolo concesso in sanatoria.
Così emerge che l’immobile di proprietà dell’appellante è composto da un corpo originario di mq 18 con struttura in tufo, ed una “seconda porzione, di più recente edificazione, con superficie coperta di 102 mq circa, oltre tettoie esterne e presenta struttura resistente mista, composta, in parte da muratura ed in parte da alluminio…” (pag. 21 della relazione tecnica peritale versata agli atti del giudizio di primo grado).
La sopra richiamata perizia evidenzia che “la generale disposizione planimetrica della presente edificazione è del tutto disomogenea ed irregolare, tipica della composizione per aggiunta di corpi di fabbrica successivi, lasciando dedurre la completa assenza di un unico criterio progettuale architettonico e strutturale”.
Nel prosieguo della relazione (alle pagg. 22 e 23) è riportato che “l'attuale superficie sviluppata del manufatto, in funzione dei rilievi metrici condotti in loco, è di mq 120, circa, di cui, mq 102 imputabili alla porzione di più recente edificazione e mq 18, al piccolo rustico originario. “
Risulta che la sagoma in pianta del manufatto de quo riportata sul rilievo del 1991 risulta inferiore a quella riportata sul rilievo del 1995 che a sua volta risulta inferiore a quella riportata sulla visura catastale 2012.".
“Il manufatto indicato nel corpo del fotogrammetrico del 1991 presenta una superficie di mq 20, circa, coincidenti, pressappoco, con la consistenza del piccolo rustico in tufo, originario. Il fotogrammetrico del 1995, invece, indica l'esistenza di un fabbricato di maggior superficie, rispetto a quella del 1991, in parte coincidente con l'odierna consistenza (fatto salvo l'aggetto del corpo adibito a bagno). Infine, con riferimento allo stralcio topografico del 2012, si evince la rispondenza tra la sagoma del fabbricato odierno, con quello riferito in mappa, con una superficie di impianto leggermente superiore a quella rilevata nel 1995. Con l'ausilio delle parti, si è provveduto all'acquisizione della planimetria catastale dell'immobile, oggi riportato all'urbano, con p.lla -OMISSIS-; il detto documento propone un fabbricato articolato su due livelli fuori terra, avente consistenza di nove vani (pari a mq 180, circa).
La consistenza accatastata nel corso dell'anno -OMISSIS- risulta decisamente superiore e differente rispetto a quella effettivamente esistente; peraltro, come già descritto, il fabbricato è articolato, di fatto, su un unico livello fuori terra, al netto del piccolo corpo di fabbrica sottostante, costituente l'originaria consistenza edilizia. È accertato, in ogni caso, che - indipendentemente da chi abbia edificato l'ampliamento oggi visibile - per la odierna consistenza non sono state proposte istanze
edificatorie presso l'U.T.C. competente. Peraltro, in funzione dei vincoli ivi esistenti (legati al generale P.R.G. locale, alle disposizioni dei Piani dell'Autorità di Bacino, nonché in relazione alla presenza di locale vincolo archeologico) è presumibile che qualsivoglia istanza a costruire
sarebbe stata rigettata, come rigettabile sarebbe stata anche una qualsiasi istanza in sanatoria”.
Da quanto sopra risulta dunque che l’immobile è stato oggetto di edificazione successiva all’anno 1967, in assenza di un legittimo titolo abilitativo, risultandone, pertanto, accertata l’abusività.
Il collegio precisa che la sopra richiamata perizia relativa al diverso contenzioso civile non è di per sé vincolante nel presente giudizio, ma costituisce elemento di prova dei fatti posti a base dell’ordinanza di demolizione impugnata in primo grado.
Ciò posto, certamente non può assumere rilevanza l’accatastamento effettuato nel -OMISSIS- dal ricorrente né, tantomeno, la rettifica dell’atto notarile, peraltro effettuata dopo sei anni dall’acquisto e non in presenza dell’originario venditore.
Pertanto, come ritenuto dal Tar, manca, di fatto, la prova della consistenza originaria dell’immobile desumibile dall’atto o dagli atti con i quali l’immobile è pervenuto in proprietà ai danti causa dei venditori.
L’appellante sostiene che l’ordine di demolizione sarebbe sorretto da una motivazione contraddittoria, poiché lo stato di abbandono dell’immobile di cui si dà conto nella relazione tecnica del Comune sarebbe incompatibile con l’accertamento di opere edilizie in corso di esecuzione di cui all’impugnata ordinanza.
Al riguardo va condivisa la motivazione del Tar, secondo cui l’Amministrazione ha ben esposto che dal sopralluogo è emersa la realizzazione di un manufatto di cui non è stata provata la legittima edificazione ed ha individuato le norme di legge che la hanno obbligata all’esercizio dei poteri sanzionatori.
Infatti nell’ordinanza di demolizione impugnata in primo grado si dà atto che al civico -OMISSIS- sono stati intrapresi lavori edili abusivi.
Lo stato di abbandono dell’immobile non è di per sé incompatibile con l’esecuzione di una pregressa attività edilizia svolta senza titolo.
Il collegio ribadisce che dall'abusività dell'opera scaturisce con carattere vincolato l'ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, né deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento o tenere conto del lasso di tempo intercorso (così Consiglio di Stato VII n° 4319 del 20 maggio 2025).
L’appello deve essere respinto anche con riferimento al rigetto, con la sentenza appellata, del motivo di ricorso proposto avverso l’atto di accertamento dell’inottemperanza e di irrogazione della relativa sanzione pecuniaria,
Infatti il ricorrente non formulava autonome censure ma fondava l’impugnativa sui profili di illegittimità degli atti a monte che, per quanto detto, sono infondati.
L’appello deve pertanto essere respinto.
La condanna alle spese dell’appello segue la soccombenza nella misura di Euro 4.000.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante ala pagamento delle spese dell’appello nella misura di Euro 4.000/00 (Quattromila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO