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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/12/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2213/2025 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 26 novembre 2025, vertente TRA (c.f.: ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 elli, al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bisignano, via dei Principi Sanseverino, n.7; E (c.f.: ), nato il [...] a CP_1 CodiceFiscale_2
Cosenza e residente in [...], n. 5; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: divorzio. Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 26/11/2025 PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 23/7/2025, ha premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio in Cosenza in data 20/10/1984 con CP_1
, dalla cui unione è nato il figlio in data 9/2/1988, ormai
[...] Per_1 orenne ed economicamente autosuff che, in data 15/7/1992, il tribunale ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi con sentenza n. 736/1992. La ricorrente ha riferito di aver constatato, a seguito della conclusione del procedimento di separazione, l'impossibilità definitiva di ricostituzione di una comunione materiale e spirituale, e ha, pertanto, chiesto al tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando di non avere nulla a che pretendere da un punto di vista patrimoniale. Non si è costituito in giudizio , nonostante la ritualità della CP_1 notifica. 2
All'udienza del 26/11/2025, il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. RILEVATO IN DIRITTO Risulta dagli atti che in data 20/10/1984 le parti hanno contratto matrimonio in Cosenza. Risulta, altresì, che tra i coniugi è intervenuta separazione personale pronunciata con sentenza di questo tribunale del 15/7/1992. Al momento del deposito del ricorso risulta trascorso il termine previsto dall'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge n. 898/1970, per essere trascorsi più di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898/1970 e, considerati il tenore dell'atto introduttivo, la condotta delle parti ed il tempo trascorso dalla separazione, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta meno definitivamente, ai sensi dell'art. 2 della legge citata. Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili con ordine al competente ufficiale dello stato civile di provvedere alla annotazione della presente sentenza. Dichiara irripetibili le spese considerata la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della controparte.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cosenza, il 20 ottobre 1984, tra e CP_1 Parte_1 annotato nel medesimo anno nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 365, parte 2, serie A;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. n. 396/2000.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma