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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/11/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Settore Lavoro
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. IO LL, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G.
722/2022
Tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Costantino Parte_1 C.F._1
Scigliano, giusta procura in atti;
ricorrente e
in persona del legale rappr. p.t., Controparte_1
resistente contumace
Oggetto: riconoscimento lavoro subordinato, spettanze, licenziamento orale
Fatto e Diritto
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe esponeva: a) Che dal 10/04/2020 e fino al 10/05/2020, dal 02/03/2021 e fino al 16/03/2021 e dal
20/04/2021 al 11/07/2021 prestava la propria attività lavorativa come Pizzaiolo impiegato in favore della con i seguenti orari di lavoro: mattina dalle Controparte_1 ore 11.00 alle ore 14.00, sera dalle ore 17.00 e fino alle ore 22.00/ 23.00/ 24.00;
b) che veniva licenziato oralmente in data 11.7.2021;
Tutto ciò premesso chiedeva a questo giudice l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che IL Sig. ha intrattenuto ab initio (dal 10/04/2020 al Parte_1
04/05/2020, dal 02/03/2021 al 16/03/2021, dal 20/042021 all'11/07/2021) un rapporto lavorativo di natura subordinata con la in persona del suo Controparte_1 legale rapp.te p.t., 2) per l'effetto, condannare la resistente, in persona del legale rapp.te, a corrispondere, a titolo di differenze retributive non corrisposte per i periodi indicati in narrativa ed in premessa;
3) accertata e dichiarata la illegittimità del licenziamento per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare la resistente al pagamento del danno da quantificarsi nella misura massima, con interessi e rivalutazione al soddisfo;
3) condannare, altresì, la resistente al pagamento a titolo di trattamento di fine rapporto della somma che sarà accertata, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo;
4) condannare, in ogni caso, la resistente al pagamento dell' indennità
sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione all'effettivo pagamento;
5) condannare, ulteriormente, la resistente, al risarcimento del danno non
patrimoniale in via equitativa determinato dalla condotta della resistente e con rivalutazione ed interessi al soddisfo;
6) condannare, infine, il resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi ex art. 93 c.p.c..al procuratore antistatario.”
Non si costituiva in giudizio parte resistente pur regolarmente intimata per cui va dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita attraverso l'escussione di due testimoni e rinviata per la discussione all'odierna udienza veniva decisa con sentenza.
***********
La domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente chiedeva, preliminarmente, l'accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato svolto secondo le modalità dedotte nell'atto introduttivo. Ebbene, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, nel caso di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, spetta al lavoratore che agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.
, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della intercorrenza CP_2 di un rapporto di lavoro con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso ed in particolare la dimostrazione della soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa, così come disposto dall' art.2094 c.c.
In base all'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione
a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole imposte dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106 c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex multis, Cass., sez. lav., 09/03/2009, n. 5645; Cass., sez. lav., 24/02/2006, n. 4171).
Pochi dubbi sussistono qualora la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concretizzi nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo - nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione - quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde
(cfr. tra le altre, Cass, sez. lav., 08/02/2010, n. 2728; Cass., sez. lav., 27/02/2007, n. 4500) . Ed anche quando la prestazione dedotta in contratto sia elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione ed il criterio di qualificazione rappresentato dall'esistenza del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti significativo, occorre fare riferimento ai criteri sussidiari (Cass. lav. 5/5/2004, n. 8569).
Evidentemente, l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
Tutto quanto premesso, osserva il giudicante come il criterio di risoluzione della presente controversia vada ricercato nel principio della ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale grava sull'attore la prova dei fatti costitutivi della pretesa i quali, per non essere stati implicitamente o esplicitamente ammessi dalla controparte, devono ritenersi contestati, e che consistono principalmente nella sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato, nonché nello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto, e nell'applicabilità in via diretta del ccnl indicato, ai fini del diritto agli istituti retributivi non aventi un fondamento legale.
Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto.
Con l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice. Infatti, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 28/09/2006, n. 21028). Ciò posto, e, venendo al caso di specie, valutando i dati conoscitivi forniti dalla prova testimoniale assunta deve concludersi per l'assenza di sufficienti elementi istruttori a sostegno della tesi sostenuta dal ricorrente.
Sul punto si richiama, innanzitutto la deposizione del teste , escusso all'udienza Testimone_1 del 20.11.2024 che, per quanto qui rileva ha dichiarato ““conosco il ricorrente perché eravamo amici”; “è passato un po' di tempo ma ricordo che il ricorrente faceva il pizzaiolo, ricordo che ha lavorato al una pizzeria sita in Rossano”; “nulla so circa l'orario di lavoro”; “ricordo CP_1 che il ricorrente mi disse che era stato assunto con contratto a voce” “al momento non so cosa faccia il perché non siamo più amici”. Parte_1
Il teste , pure escusso all'udienza del 20.11.2024, per quanto qui rileva dichiarava Testimone_2
“conosco il ricorrente perché eravamo amici”“ricordo che nel 2020 e nel 2021 il faceva il Parte_1 CP_ pizzaiolo, presso il , che è una pizzeria sita in Rossano” “non so bene che orario di lavoro facesse, posso dire che quando ci andavo la sera lui c'era” “ricordo che il ricorrente mi disse che era stato assunto senza regolare contratto”.
Le dichiarazioni rese dai testimoni non offrono elementi sufficienti affinché possa ritenersi assolto l'onere probatorio relativo all'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.
Tutti i testimoni, infatti, riferiscono la presenza del ricorrente presso la pizzeria con mansioni di pizzaiolo ma nulla riferiscono in ordine agli elementi caratterizzanti la subordinazione, in primis l'eterodirezione.
Nessuno dei testimoni è in grado di riferire in ordine alle direttive. In particolare, i testimoni npn hanno riferito nulla su chi fosse il soggetto che dava le direttive.
I testi, peraltro, nulla riferiscono nemmeno in ordine agli altri indici della subordinazione: nulla sanno in ordine alla retribuzione, all'orario di lavoro in quanto avventori occasionali del locale, alla durata del rapporto stesso in quanto dichiarano genericamente di averlo visto e di sapere che era stato assunto con contratto “orale”.
Tali elementi depotenziano, ulteriormente, il valore probatorio delle dichiarazioni rese e non consentono al giudicante di poter ritenere raggiunta la prova della subordinazione considerando l'assenza degli elementi permeanti l'eterodirezione, oltre che l'orario e la retribuzione.
Alla luce della piattaforma probatoria che sul punto è lacunosa non può che richiamarsi, come innanzi evidenziato, la regola processuale di ripartizione dell'onere probatorio per cui, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice.
Infatti, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 28/09/2006, n. 21028). Dal momento, quindi, che non è emersa la prova, il cui onere grava sull'attore, dell'eterodirezione, in quanto nessuno dei testimoni era a conoscenza di chi impartisse le direttive alla ricorrente, né di chi esercitasse il potere gerarchico, né tantomeno degli altri indici della subordinazione, quali l'osservanza dell'orario di lavoro imposto dal datore di lavoro, né di chi erogasse la retribuzione deve escludersi, giusta la previsione di cui all'art. 2697 c.c., che possa ritenersi raggiunta la prova in ordine al fatto costitutivo del diritto vantato dall'attore, segnatamente costituito dalla sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro di natura subordinata svolto secondo le modalità dedotte nell'atto introduttivo.
Il mancato accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato comporta, pertanto,
l'assorbimento delle domande in ordine all'impugnativa di licenziamento e alle differenze retributive a questa connesse.
Tanto premesso, quindi, il ricorso deve essere respinto.
Nulla sulle spese di lite stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
Castrovillari, 27 novembre 2025
Il Giudice
Dott. IO LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Settore Lavoro
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. IO LL, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G.
722/2022
Tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Costantino Parte_1 C.F._1
Scigliano, giusta procura in atti;
ricorrente e
in persona del legale rappr. p.t., Controparte_1
resistente contumace
Oggetto: riconoscimento lavoro subordinato, spettanze, licenziamento orale
Fatto e Diritto
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe esponeva: a) Che dal 10/04/2020 e fino al 10/05/2020, dal 02/03/2021 e fino al 16/03/2021 e dal
20/04/2021 al 11/07/2021 prestava la propria attività lavorativa come Pizzaiolo impiegato in favore della con i seguenti orari di lavoro: mattina dalle Controparte_1 ore 11.00 alle ore 14.00, sera dalle ore 17.00 e fino alle ore 22.00/ 23.00/ 24.00;
b) che veniva licenziato oralmente in data 11.7.2021;
Tutto ciò premesso chiedeva a questo giudice l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che IL Sig. ha intrattenuto ab initio (dal 10/04/2020 al Parte_1
04/05/2020, dal 02/03/2021 al 16/03/2021, dal 20/042021 all'11/07/2021) un rapporto lavorativo di natura subordinata con la in persona del suo Controparte_1 legale rapp.te p.t., 2) per l'effetto, condannare la resistente, in persona del legale rapp.te, a corrispondere, a titolo di differenze retributive non corrisposte per i periodi indicati in narrativa ed in premessa;
3) accertata e dichiarata la illegittimità del licenziamento per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare la resistente al pagamento del danno da quantificarsi nella misura massima, con interessi e rivalutazione al soddisfo;
3) condannare, altresì, la resistente al pagamento a titolo di trattamento di fine rapporto della somma che sarà accertata, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo;
4) condannare, in ogni caso, la resistente al pagamento dell' indennità
sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione all'effettivo pagamento;
5) condannare, ulteriormente, la resistente, al risarcimento del danno non
patrimoniale in via equitativa determinato dalla condotta della resistente e con rivalutazione ed interessi al soddisfo;
6) condannare, infine, il resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi ex art. 93 c.p.c..al procuratore antistatario.”
Non si costituiva in giudizio parte resistente pur regolarmente intimata per cui va dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita attraverso l'escussione di due testimoni e rinviata per la discussione all'odierna udienza veniva decisa con sentenza.
***********
La domanda è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente chiedeva, preliminarmente, l'accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato svolto secondo le modalità dedotte nell'atto introduttivo. Ebbene, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, nel caso di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, spetta al lavoratore che agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.
, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della intercorrenza CP_2 di un rapporto di lavoro con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso ed in particolare la dimostrazione della soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa, così come disposto dall' art.2094 c.c.
In base all'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione
a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole imposte dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106 c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex multis, Cass., sez. lav., 09/03/2009, n. 5645; Cass., sez. lav., 24/02/2006, n. 4171).
Pochi dubbi sussistono qualora la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concretizzi nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo - nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione - quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde
(cfr. tra le altre, Cass, sez. lav., 08/02/2010, n. 2728; Cass., sez. lav., 27/02/2007, n. 4500) . Ed anche quando la prestazione dedotta in contratto sia elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione ed il criterio di qualificazione rappresentato dall'esistenza del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti significativo, occorre fare riferimento ai criteri sussidiari (Cass. lav. 5/5/2004, n. 8569).
Evidentemente, l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
Tutto quanto premesso, osserva il giudicante come il criterio di risoluzione della presente controversia vada ricercato nel principio della ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale grava sull'attore la prova dei fatti costitutivi della pretesa i quali, per non essere stati implicitamente o esplicitamente ammessi dalla controparte, devono ritenersi contestati, e che consistono principalmente nella sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato, nonché nello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto, e nell'applicabilità in via diretta del ccnl indicato, ai fini del diritto agli istituti retributivi non aventi un fondamento legale.
Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto.
Con l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice. Infatti, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 28/09/2006, n. 21028). Ciò posto, e, venendo al caso di specie, valutando i dati conoscitivi forniti dalla prova testimoniale assunta deve concludersi per l'assenza di sufficienti elementi istruttori a sostegno della tesi sostenuta dal ricorrente.
Sul punto si richiama, innanzitutto la deposizione del teste , escusso all'udienza Testimone_1 del 20.11.2024 che, per quanto qui rileva ha dichiarato ““conosco il ricorrente perché eravamo amici”; “è passato un po' di tempo ma ricordo che il ricorrente faceva il pizzaiolo, ricordo che ha lavorato al una pizzeria sita in Rossano”; “nulla so circa l'orario di lavoro”; “ricordo CP_1 che il ricorrente mi disse che era stato assunto con contratto a voce” “al momento non so cosa faccia il perché non siamo più amici”. Parte_1
Il teste , pure escusso all'udienza del 20.11.2024, per quanto qui rileva dichiarava Testimone_2
“conosco il ricorrente perché eravamo amici”“ricordo che nel 2020 e nel 2021 il faceva il Parte_1 CP_ pizzaiolo, presso il , che è una pizzeria sita in Rossano” “non so bene che orario di lavoro facesse, posso dire che quando ci andavo la sera lui c'era” “ricordo che il ricorrente mi disse che era stato assunto senza regolare contratto”.
Le dichiarazioni rese dai testimoni non offrono elementi sufficienti affinché possa ritenersi assolto l'onere probatorio relativo all'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.
Tutti i testimoni, infatti, riferiscono la presenza del ricorrente presso la pizzeria con mansioni di pizzaiolo ma nulla riferiscono in ordine agli elementi caratterizzanti la subordinazione, in primis l'eterodirezione.
Nessuno dei testimoni è in grado di riferire in ordine alle direttive. In particolare, i testimoni npn hanno riferito nulla su chi fosse il soggetto che dava le direttive.
I testi, peraltro, nulla riferiscono nemmeno in ordine agli altri indici della subordinazione: nulla sanno in ordine alla retribuzione, all'orario di lavoro in quanto avventori occasionali del locale, alla durata del rapporto stesso in quanto dichiarano genericamente di averlo visto e di sapere che era stato assunto con contratto “orale”.
Tali elementi depotenziano, ulteriormente, il valore probatorio delle dichiarazioni rese e non consentono al giudicante di poter ritenere raggiunta la prova della subordinazione considerando l'assenza degli elementi permeanti l'eterodirezione, oltre che l'orario e la retribuzione.
Alla luce della piattaforma probatoria che sul punto è lacunosa non può che richiamarsi, come innanzi evidenziato, la regola processuale di ripartizione dell'onere probatorio per cui, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice.
Infatti, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 28/09/2006, n. 21028). Dal momento, quindi, che non è emersa la prova, il cui onere grava sull'attore, dell'eterodirezione, in quanto nessuno dei testimoni era a conoscenza di chi impartisse le direttive alla ricorrente, né di chi esercitasse il potere gerarchico, né tantomeno degli altri indici della subordinazione, quali l'osservanza dell'orario di lavoro imposto dal datore di lavoro, né di chi erogasse la retribuzione deve escludersi, giusta la previsione di cui all'art. 2697 c.c., che possa ritenersi raggiunta la prova in ordine al fatto costitutivo del diritto vantato dall'attore, segnatamente costituito dalla sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro di natura subordinata svolto secondo le modalità dedotte nell'atto introduttivo.
Il mancato accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato comporta, pertanto,
l'assorbimento delle domande in ordine all'impugnativa di licenziamento e alle differenze retributive a questa connesse.
Tanto premesso, quindi, il ricorso deve essere respinto.
Nulla sulle spese di lite stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
Castrovillari, 27 novembre 2025
Il Giudice
Dott. IO LL