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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai Signori Magistrati:
1. Dott. RI G. Di AR Presidente
2. Dott. IA CA Consigliere relatore
3. Dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 857 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, elettivamente domiciliata a Palermo, in via Parte_1
Houel n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giulio Catalano che la rappresenta e difende. Appellante
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore
[...]
Generale e legale rappr.te, Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
TE IZ, dall'Avv. Alessandra Cristofalo e dall'Avv. Andrea, tutti elettivamente domiciliati presso la Sede Legale dell'Azienda in Palermo, Piazza
OL TA n.4.
-Appellata- OGGETTO: altre ipotesi.
All'udienza del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, nella Cancelleria del Tribunale G.L. di Palermo
18.12.2020 aveva convenuto in giudizio l Parte_1 CP_1 deducendo che il Protocollo di intesa firmato il 25/5/2017 aveva regolamentato la progressione orizzontale di fascia per gli anni 2016/2017 a beneficio dei dipendenti
1 dell'azienda utilmente collocati nella graduatoria redatta attraverso i criteri indicati nel medesimo Protocollo, stabilendo che un primo contingente avrebbe beneficiato dell'avanzamento sulla scorta delle risorse disponibili al 31/12/2016 ed un'ulteriore quota avrebbe conseguito l'avanzamento in relazione alle risorse disponibili per il 2017; che, collocata alla posizione n. 1513, non aveva beneficiato della progressione economica dalla fascia D5 alla fascia D6, né nel 2016 né nel 2017 siccome risultante dalla delibera del Commissario n. 330 del 15/2/2018; che, andata in pensione a decorrere dal 1/10/2017, le era stata negata la progressione di carriera avviata con la delibera direttoriale n. 6 del 26/4/2019 sulla scorta del Protocollo di intesa sottoscritto il 21/2/2019 e che pure aveva accordato il passaggio alla fascia superiore, con decorrenza dal 1/1/2018, al residuo personale utilmente collocato nella graduatoria di cui alla delibera del Commissario n. 330 del 15/2/2018; dolendosi dell'illegittima esclusione la ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della progressione orizzontale dalla fascia D5 alla fascia D6 per gli anni 2016/2017 con i consequenziali effetti giuridici ed economici ai fini lavorativi e pensionistici, domandando, in subordine, accertarsi anche per mezzo di un Consulente Tecnico d'Ufficio la correttezza delle operazioni di formazione della graduatoria già nelle prime due fasi di avanzamento della p.e.o..
L'Azienda, dapprima dichiarata contumace, si era costituita con memoria depositata il 27 maggio 2022, chiedendo dichiararsi il rigetto del ricorso perché infondato.
Con sentenza n.1513/2023, emessa il 5.05.2023, il Tribunale ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al rimborso delle spese di lite liquidate in € 4.500,00, oltre spese generali ed oneri riflessi in sostituzione di Iva e cpa.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello , Parte_1 con ricorso depositato l'11 agosto 2023, dolendosi della condanna alle spese di lite delle quali sollecita, invece, la compensazione unitamente al rimborso di quanto già erogato a tale titolo, oltre interessi stante l'irregolare ed irrituale costituzione di parte resistente ed il comportamento processualmente scorretto della medesima;
in subordine lamenta l'Ingiusta ed immotivata variazione della dichiarazione di valore contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e conseguente sproporzione tra la condanna al pagamento delle spese di lite ed i benefici astrattamente ottenibili dal giudizio e domanda, quindi, l'adeguamento della condanna alle spese di soccombenza, in misura proporzionata alla dichiarazione di valore contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (Euro
5.000,00), ingiustamente ed immotivatamente sostituita da una dichiarazione di valore indeterminabile, che ha comportato una condanna alle spese assolutamente spropositata rispetto ai benefici potenzialmente ottenibili dal giudizio intentato,
2 condannando l' alla restituzione, in Controparte_1 favore della NO , della differenza tra quanto statuito Parte_1 dal codesta Ecc.ma Corte e la somma già corrisposta di Euro 7.060,12 oltre interessi come per legge.
Si è costituita l' per il rigetto del gravame. CP_1
All'udienza del 18 settembre la causa è stata decisa sulle conclusioni adottate dalle parti, come da dispositivo steso in calce.
***
Assume l'appellante a sostegno della prima censura che l'odierna appellata, a seguito dell'erronea comunicazione del suddetto provvedimento, ossia l'ordinanza del 10/02/2022 - n.d.r. - contenente la sola dichiarazione di contumacia ed il rinvio all'udienza del giorno 15/06/2023 per la discussione e decisione della causa…… abbia avuto la possibilità di “recuperare” la notifica (già) correttamente effettuata da questa difesa all'indirizzo p.e.c. contenuto nel “Registro delle Pubbliche Amministrazioni”, nello specifico ; ne fa derivare Email_1 che verosimilmente l' con colpevole malafede, ha manipolato la realtà CP_1 processuale e documentale, al fine di poter rimediare alla contumacia oramai dichiarata e con l'intento di ottenere, in danno alla controparte, una ingiusta ed illegittima condanna al pagamento delle spese di lite.
Censura il comportamento processuale tenuto dall'odierna appellata nel giudizio di primo grado che avrebbe incontestabilmente indotto in errore il Giudice di prime cure, che in seno alla Sentenza oggi impugnata afferma che “con la costituzione in giudizio dell'azienda ospedaliera, deve ritenersi tacitata ogni questione in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio”, sconfessando (per altro senza motivazione) la dichiarazione di contumacia contenuta nell'ordinanza del 10/02/2022 e di conseguenza il proprio vaglio di legittimità circa la corretta instaurazione del contraddittorio.
La doglianza è manifestamente infondata.
La successiva costituzione della resistente, possibile sino all'udienza di decisione, non ha inciso sulla dichiarata regolare instaurazione del contraddittorio, ma ha consentito alla parte, tardivamente intervenuta di svolgere le proprie difese.
Il Tribunale, dopo avere dichiarato la contumacia dell verificando la CP_1 correttezza dell'indirizzo Pec al quale la ricorrente aveva notificato l'atto introduttivo del giudizio, ha preso atto della costituzione della resistente ed ha respinto la domanda nel merito valutando le allegazioni e le prove fornite dalla ricorrente.
Vale evidenziare che (Sent 24885/2014) La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata
3 della relativa prova, sicché rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado contestare le circostanze poste a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato.
Il decidente, ha, quindi, correttamente applicato il principio della soccombenza in esito al rigetto delle domande azionate dalla , in applicazione dell'art.91 Pt_2
c.p.c., non sussistendo – e non essendo state prospettate neppure in questo grado – le specifiche ragioni che ne giustificavano la compensazione ai sensi dell'art.92 c.p.c.. Né la costituzione tardiva in giudizio dell' era idonea a precludere la CP_1 condanna alle spese legali della parte soccombente.
Il Tribunale ha, altresì, coerentemente individuato ed indicato il valore della controversia ed ha correttamente determinato il quantum di spese legali da corrispondere alla parte vittoriosa.
Secondo la Suprema Corte “…. l'indeterminabilità va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, perché avente ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica, non anche quando essa sia di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria.(v. Cass.sez. 2, Ordinanza n. 12531 del 10/05/2023).
Il valore della causa dichiarato dalla ricorrente in seno al ricorso Pt_2 introduttivo del giudizio è correlato, come correttamente rilevato da parte appellata, ad un mero calcolo aritmetico delle poste retributive nette dalla stessa asseritamente maturate ed alla stessa asseritamente spettanti in ipotesi di accoglimento della domanda.
Si tratta, tuttavia, di una erronea rappresentazione sia in quanto il computo delle eventuali poste retributive doveva essere effettuata al lordo, ossia ivi includendo la tassazione e la contribuzione;
sia perché l'oggetto della domanda articolata dalla ricorrente era ben più complesso e non limitato al riconoscimento di una somma determinata e/o determinabile, avendo ella chiesto:
1. l'accertamento della illegittimità dell'estromissione dalla graduatoria;
2. l'ordine a carico dell di porre in essere tutti gli atti necessari CP_1 affinché ella fosse inserita a pieno titolo nella graduatoria al fine di beneficiare della
PEO relativa agli anni 2016/2017;
4 3. il riconoscimento dei consequenziali effetti giuridici ed economici ai fini lavorativi e pensionistici.
Si trattava, quindi, della rivendicazione di voci retributive, conseguenziali ad un complesso accertamento, che ove riconosciuti sarebbero divenuti parte fissa e continuativa della retribuzione e della contribuzione anche sotto il profilo pensionistico, il cui valore era indeterminabile.
La sentenza va, quindi, confermata.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come da dispositivo, secondo i minimi tariffari e tenendo conto del valore della causa nella presente fase, corrispondente all'importo delle spese di lite liquidate in prime cure.
P.Q.M
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 1513/2023 emessa il 5 maggio 2023 dal Tribunale GL di
Palermo.
Condanna l'appellante al rimborso delle spese di questo grado in favore della parte appellata, che liquida in € 962,00, oltre spese generali e oneri riflessi, in sostituzione di Iva e cpa.
Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
Così deciso in Palermo, il 18 settembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
IA CA RI G. Di AR
5
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai Signori Magistrati:
1. Dott. RI G. Di AR Presidente
2. Dott. IA CA Consigliere relatore
3. Dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 857 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, elettivamente domiciliata a Palermo, in via Parte_1
Houel n. 5, presso lo studio dell'Avv. Giulio Catalano che la rappresenta e difende. Appellante
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore
[...]
Generale e legale rappr.te, Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
TE IZ, dall'Avv. Alessandra Cristofalo e dall'Avv. Andrea, tutti elettivamente domiciliati presso la Sede Legale dell'Azienda in Palermo, Piazza
OL TA n.4.
-Appellata- OGGETTO: altre ipotesi.
All'udienza del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, nella Cancelleria del Tribunale G.L. di Palermo
18.12.2020 aveva convenuto in giudizio l Parte_1 CP_1 deducendo che il Protocollo di intesa firmato il 25/5/2017 aveva regolamentato la progressione orizzontale di fascia per gli anni 2016/2017 a beneficio dei dipendenti
1 dell'azienda utilmente collocati nella graduatoria redatta attraverso i criteri indicati nel medesimo Protocollo, stabilendo che un primo contingente avrebbe beneficiato dell'avanzamento sulla scorta delle risorse disponibili al 31/12/2016 ed un'ulteriore quota avrebbe conseguito l'avanzamento in relazione alle risorse disponibili per il 2017; che, collocata alla posizione n. 1513, non aveva beneficiato della progressione economica dalla fascia D5 alla fascia D6, né nel 2016 né nel 2017 siccome risultante dalla delibera del Commissario n. 330 del 15/2/2018; che, andata in pensione a decorrere dal 1/10/2017, le era stata negata la progressione di carriera avviata con la delibera direttoriale n. 6 del 26/4/2019 sulla scorta del Protocollo di intesa sottoscritto il 21/2/2019 e che pure aveva accordato il passaggio alla fascia superiore, con decorrenza dal 1/1/2018, al residuo personale utilmente collocato nella graduatoria di cui alla delibera del Commissario n. 330 del 15/2/2018; dolendosi dell'illegittima esclusione la ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della progressione orizzontale dalla fascia D5 alla fascia D6 per gli anni 2016/2017 con i consequenziali effetti giuridici ed economici ai fini lavorativi e pensionistici, domandando, in subordine, accertarsi anche per mezzo di un Consulente Tecnico d'Ufficio la correttezza delle operazioni di formazione della graduatoria già nelle prime due fasi di avanzamento della p.e.o..
L'Azienda, dapprima dichiarata contumace, si era costituita con memoria depositata il 27 maggio 2022, chiedendo dichiararsi il rigetto del ricorso perché infondato.
Con sentenza n.1513/2023, emessa il 5.05.2023, il Tribunale ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al rimborso delle spese di lite liquidate in € 4.500,00, oltre spese generali ed oneri riflessi in sostituzione di Iva e cpa.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello , Parte_1 con ricorso depositato l'11 agosto 2023, dolendosi della condanna alle spese di lite delle quali sollecita, invece, la compensazione unitamente al rimborso di quanto già erogato a tale titolo, oltre interessi stante l'irregolare ed irrituale costituzione di parte resistente ed il comportamento processualmente scorretto della medesima;
in subordine lamenta l'Ingiusta ed immotivata variazione della dichiarazione di valore contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e conseguente sproporzione tra la condanna al pagamento delle spese di lite ed i benefici astrattamente ottenibili dal giudizio e domanda, quindi, l'adeguamento della condanna alle spese di soccombenza, in misura proporzionata alla dichiarazione di valore contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (Euro
5.000,00), ingiustamente ed immotivatamente sostituita da una dichiarazione di valore indeterminabile, che ha comportato una condanna alle spese assolutamente spropositata rispetto ai benefici potenzialmente ottenibili dal giudizio intentato,
2 condannando l' alla restituzione, in Controparte_1 favore della NO , della differenza tra quanto statuito Parte_1 dal codesta Ecc.ma Corte e la somma già corrisposta di Euro 7.060,12 oltre interessi come per legge.
Si è costituita l' per il rigetto del gravame. CP_1
All'udienza del 18 settembre la causa è stata decisa sulle conclusioni adottate dalle parti, come da dispositivo steso in calce.
***
Assume l'appellante a sostegno della prima censura che l'odierna appellata, a seguito dell'erronea comunicazione del suddetto provvedimento, ossia l'ordinanza del 10/02/2022 - n.d.r. - contenente la sola dichiarazione di contumacia ed il rinvio all'udienza del giorno 15/06/2023 per la discussione e decisione della causa…… abbia avuto la possibilità di “recuperare” la notifica (già) correttamente effettuata da questa difesa all'indirizzo p.e.c. contenuto nel “Registro delle Pubbliche Amministrazioni”, nello specifico ; ne fa derivare Email_1 che verosimilmente l' con colpevole malafede, ha manipolato la realtà CP_1 processuale e documentale, al fine di poter rimediare alla contumacia oramai dichiarata e con l'intento di ottenere, in danno alla controparte, una ingiusta ed illegittima condanna al pagamento delle spese di lite.
Censura il comportamento processuale tenuto dall'odierna appellata nel giudizio di primo grado che avrebbe incontestabilmente indotto in errore il Giudice di prime cure, che in seno alla Sentenza oggi impugnata afferma che “con la costituzione in giudizio dell'azienda ospedaliera, deve ritenersi tacitata ogni questione in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio”, sconfessando (per altro senza motivazione) la dichiarazione di contumacia contenuta nell'ordinanza del 10/02/2022 e di conseguenza il proprio vaglio di legittimità circa la corretta instaurazione del contraddittorio.
La doglianza è manifestamente infondata.
La successiva costituzione della resistente, possibile sino all'udienza di decisione, non ha inciso sulla dichiarata regolare instaurazione del contraddittorio, ma ha consentito alla parte, tardivamente intervenuta di svolgere le proprie difese.
Il Tribunale, dopo avere dichiarato la contumacia dell verificando la CP_1 correttezza dell'indirizzo Pec al quale la ricorrente aveva notificato l'atto introduttivo del giudizio, ha preso atto della costituzione della resistente ed ha respinto la domanda nel merito valutando le allegazioni e le prove fornite dalla ricorrente.
Vale evidenziare che (Sent 24885/2014) La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata
3 della relativa prova, sicché rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado contestare le circostanze poste a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato.
Il decidente, ha, quindi, correttamente applicato il principio della soccombenza in esito al rigetto delle domande azionate dalla , in applicazione dell'art.91 Pt_2
c.p.c., non sussistendo – e non essendo state prospettate neppure in questo grado – le specifiche ragioni che ne giustificavano la compensazione ai sensi dell'art.92 c.p.c.. Né la costituzione tardiva in giudizio dell' era idonea a precludere la CP_1 condanna alle spese legali della parte soccombente.
Il Tribunale ha, altresì, coerentemente individuato ed indicato il valore della controversia ed ha correttamente determinato il quantum di spese legali da corrispondere alla parte vittoriosa.
Secondo la Suprema Corte “…. l'indeterminabilità va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, perché avente ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica, non anche quando essa sia di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria.(v. Cass.sez. 2, Ordinanza n. 12531 del 10/05/2023).
Il valore della causa dichiarato dalla ricorrente in seno al ricorso Pt_2 introduttivo del giudizio è correlato, come correttamente rilevato da parte appellata, ad un mero calcolo aritmetico delle poste retributive nette dalla stessa asseritamente maturate ed alla stessa asseritamente spettanti in ipotesi di accoglimento della domanda.
Si tratta, tuttavia, di una erronea rappresentazione sia in quanto il computo delle eventuali poste retributive doveva essere effettuata al lordo, ossia ivi includendo la tassazione e la contribuzione;
sia perché l'oggetto della domanda articolata dalla ricorrente era ben più complesso e non limitato al riconoscimento di una somma determinata e/o determinabile, avendo ella chiesto:
1. l'accertamento della illegittimità dell'estromissione dalla graduatoria;
2. l'ordine a carico dell di porre in essere tutti gli atti necessari CP_1 affinché ella fosse inserita a pieno titolo nella graduatoria al fine di beneficiare della
PEO relativa agli anni 2016/2017;
4 3. il riconoscimento dei consequenziali effetti giuridici ed economici ai fini lavorativi e pensionistici.
Si trattava, quindi, della rivendicazione di voci retributive, conseguenziali ad un complesso accertamento, che ove riconosciuti sarebbero divenuti parte fissa e continuativa della retribuzione e della contribuzione anche sotto il profilo pensionistico, il cui valore era indeterminabile.
La sentenza va, quindi, confermata.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come da dispositivo, secondo i minimi tariffari e tenendo conto del valore della causa nella presente fase, corrispondente all'importo delle spese di lite liquidate in prime cure.
P.Q.M
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 1513/2023 emessa il 5 maggio 2023 dal Tribunale GL di
Palermo.
Condanna l'appellante al rimborso delle spese di questo grado in favore della parte appellata, che liquida in € 962,00, oltre spese generali e oneri riflessi, in sostituzione di Iva e cpa.
Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
Così deciso in Palermo, il 18 settembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
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