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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/06/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 (EGITTO) il 25.10.1987, residente in [...], ed ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in Crotone (KR) alla Via Vecchia Carrara n. 5, presso e lo studio dell'Avv. Vincenzo Russo (C.F. PEC: , C.F._2 Email_1 che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
ricorrente E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione giudiziale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.01.2025, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio civile con in data 17.04.2018, Controparte_1 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Crotone (KR) al numero 9, parte
I, dell'anno 2018;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che fin dai primi giorni di matrimonio la sig.ra si è disinteressata della Controparte_1 sua persona, abbandonando il tetto coniugale e facendo sparire le sue tracce, non rispondendo più al telefono al marito. Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione dei coniugi alle seguenti con- dizioni:
“-Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autoriz- zandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciproca- mente ad alcun obbligo di mantenimento;
- Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898;”
Chiedeva quindi, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà del ricorrente di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acqui- sirne il parere, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni.
Con decreto del 15.01.2025 di assegnazione della causa, il Presidente disponeva la comparizione per- sonale delle parti dinanzi al Giudice relatore.
All'udienza del 19.03.2025, dichiarata preliminarmente la contumacia della resistente, il Giudice sen- tiva la parte ricorrente . Parte_1
A scioglimento della riserva assunta in udienza il Giudice, con ordinanza del 24.03.2025, disponeva sui provvedimenti provvisori e rinviava l'udienza al 18.06.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Alla suddetta udienza, il difensore della parte costituita precisava le conclusioni riportandosi agli atti e ai verbali di causa e chiedeva che la causa venisse decisa.
Visto il parere del P.M., letti gli atti, all'udienza del 18.06.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Sulla domanda di separazione personale.
La natura delle doglianze esposte dal ricorrente in ricorso, la prolungata assenza di ogni comunicazione tra le parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Va pertanto pronunciata la separazione alle condizioni richieste da parte ricorrente, stante la contuma- cia della parte resistente.
Giacché, con il ricorso introduttivo, il ricorrente ha chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo ancora tale domanda procedibile, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione di non volersi conciliare. La parte dovrà anche, con le mede- sime note scritte, confermare le conclusioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matri- monio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronun- ciando nel giudizio civile n. r.g. 31/2025 disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così prov- vede: 1) Dichiarala separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in data 17.04.2018, con Controparte_1 atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Crotone (KR) al numero 9, parte I, dell'anno 2018; 2) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
3) Spese al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispo- sitivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 19.06.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 (EGITTO) il 25.10.1987, residente in [...], ed ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in Crotone (KR) alla Via Vecchia Carrara n. 5, presso e lo studio dell'Avv. Vincenzo Russo (C.F. PEC: , C.F._2 Email_1 che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
ricorrente E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione giudiziale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.01.2025, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio civile con in data 17.04.2018, Controparte_1 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Crotone (KR) al numero 9, parte
I, dell'anno 2018;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che fin dai primi giorni di matrimonio la sig.ra si è disinteressata della Controparte_1 sua persona, abbandonando il tetto coniugale e facendo sparire le sue tracce, non rispondendo più al telefono al marito. Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la separazione dei coniugi alle seguenti con- dizioni:
“-Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autoriz- zandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciproca- mente ad alcun obbligo di mantenimento;
- Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898;”
Chiedeva quindi, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà del ricorrente di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acqui- sirne il parere, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni.
Con decreto del 15.01.2025 di assegnazione della causa, il Presidente disponeva la comparizione per- sonale delle parti dinanzi al Giudice relatore.
All'udienza del 19.03.2025, dichiarata preliminarmente la contumacia della resistente, il Giudice sen- tiva la parte ricorrente . Parte_1
A scioglimento della riserva assunta in udienza il Giudice, con ordinanza del 24.03.2025, disponeva sui provvedimenti provvisori e rinviava l'udienza al 18.06.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Alla suddetta udienza, il difensore della parte costituita precisava le conclusioni riportandosi agli atti e ai verbali di causa e chiedeva che la causa venisse decisa.
Visto il parere del P.M., letti gli atti, all'udienza del 18.06.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Sulla domanda di separazione personale.
La natura delle doglianze esposte dal ricorrente in ricorso, la prolungata assenza di ogni comunicazione tra le parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Va pertanto pronunciata la separazione alle condizioni richieste da parte ricorrente, stante la contuma- cia della parte resistente.
Giacché, con il ricorso introduttivo, il ricorrente ha chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo ancora tale domanda procedibile, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione di non volersi conciliare. La parte dovrà anche, con le mede- sime note scritte, confermare le conclusioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matri- monio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronun- ciando nel giudizio civile n. r.g. 31/2025 disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così prov- vede: 1) Dichiarala separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in data 17.04.2018, con Controparte_1 atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Crotone (KR) al numero 9, parte I, dell'anno 2018; 2) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
3) Spese al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispo- sitivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 19.06.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli