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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 7580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7580 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 26.6.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n.14020/2025 R.G. cont.
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Giancarlo Di Genio, giusta pro- Parte_1
cura in atti, elettivamente domiciliata presso il CAF in Roma via delle Acacie n.15/a
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1
sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dr.ssa Roberta Cannas in vir- tù di delega del Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio, elettivamente domi- ciliato in Roma, presso la sede di Roma Flaminio, via Giulio Romano n.46
RESISTENTE
Oggetto: pagamento ratei
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.4.2025 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Ro- ma, Sezione Lavoro, chiedendo la fissazione nell'udienza di discussione nella causa pro- mossa avverso l , causa avente ad oggetto il riconoscimento del proprio diritto a go- CP_1 dere dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge 18/1980 a decorrere dalla domanda amministrativa del maggio 2023, come riconosciuto con decreto di omologa del procedimento di accertamento tecnico preventivo del 27.11.2024 e, per l'effetto, la con- danna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre accessori, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, l deduceva che l'ufficio amministrativo ave- CP_1
va provveduto alla liquidazione come da modello TE08 del 8.4.2025 versato in atti e di- sposto l'accredito all'esito degli adempimenti necessari.
L'istituto chiedeva pertanto pronunciarsi declaratoria di cessazione della materia del con- tendere con spese come per legge.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, in cui parte ricorrente, unica comparsa, si as- sociava alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere - recla- mando tuttavia il favore delle spese di lite, per essere la liquidazione ed il pagamento in- tervenuti solo in data successiva al deposito del ricorso, nonché decorsi oltre 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa e dall'invio del modello AP70 ossia in data 2.5.2025 a fronte della notifica del decreto di omologa in data 2.12.2024 e dell'invio del modello AP70 in data 4.12.2024 - il giudice decideva come da sentenza.
Avendo il diritto azionato trovato soddisfazione in via amministrativa ed avendo le parti concluso in tal senso, deve pronunciarsi, quanto al merito della presente controversia, sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Cionondimeno un sommario esame del merito è necessario al fine di provvedere in ordine alle spese processuali, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
In base a tale principio, infatti, anche quando il procedimento si concluda con una senten- za di cessazione della materia del contendere occorre una delibazione in ordine alla indi- viduazione della parte che sarebbe risultata vittoriosa.
Orbene nel presente giudizio le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della modesta attività svolta, devono seguire la soccombenza virtuale dell'istituto e devono distrarsi in favore del difensore antistatario.
2
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in CP_1
euro 1.864,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistata- rio.
Roma, 26.6.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 26.6.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n.14020/2025 R.G. cont.
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Giancarlo Di Genio, giusta pro- Parte_1
cura in atti, elettivamente domiciliata presso il CAF in Roma via delle Acacie n.15/a
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1
sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dr.ssa Roberta Cannas in vir- tù di delega del Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio, elettivamente domi- ciliato in Roma, presso la sede di Roma Flaminio, via Giulio Romano n.46
RESISTENTE
Oggetto: pagamento ratei
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.4.2025 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Ro- ma, Sezione Lavoro, chiedendo la fissazione nell'udienza di discussione nella causa pro- mossa avverso l , causa avente ad oggetto il riconoscimento del proprio diritto a go- CP_1 dere dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge 18/1980 a decorrere dalla domanda amministrativa del maggio 2023, come riconosciuto con decreto di omologa del procedimento di accertamento tecnico preventivo del 27.11.2024 e, per l'effetto, la con- danna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre accessori, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, l deduceva che l'ufficio amministrativo ave- CP_1
va provveduto alla liquidazione come da modello TE08 del 8.4.2025 versato in atti e di- sposto l'accredito all'esito degli adempimenti necessari.
L'istituto chiedeva pertanto pronunciarsi declaratoria di cessazione della materia del con- tendere con spese come per legge.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, in cui parte ricorrente, unica comparsa, si as- sociava alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere - recla- mando tuttavia il favore delle spese di lite, per essere la liquidazione ed il pagamento in- tervenuti solo in data successiva al deposito del ricorso, nonché decorsi oltre 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa e dall'invio del modello AP70 ossia in data 2.5.2025 a fronte della notifica del decreto di omologa in data 2.12.2024 e dell'invio del modello AP70 in data 4.12.2024 - il giudice decideva come da sentenza.
Avendo il diritto azionato trovato soddisfazione in via amministrativa ed avendo le parti concluso in tal senso, deve pronunciarsi, quanto al merito della presente controversia, sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Cionondimeno un sommario esame del merito è necessario al fine di provvedere in ordine alle spese processuali, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
In base a tale principio, infatti, anche quando il procedimento si concluda con una senten- za di cessazione della materia del contendere occorre una delibazione in ordine alla indi- viduazione della parte che sarebbe risultata vittoriosa.
Orbene nel presente giudizio le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto della modesta attività svolta, devono seguire la soccombenza virtuale dell'istituto e devono distrarsi in favore del difensore antistatario.
2
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in CP_1
euro 1.864,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistata- rio.
Roma, 26.6.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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