CASS
Sentenza 17 gennaio 2022
Sentenza 17 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2022, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2022 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da D'SI EN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro, Sezione riesame, il 10/11/2020, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, Sezione riesame, rigettava il riesame proposto da EN D'SI avverso il decreto di sequestro emesso dall'Ufficio di Procura presso il medesimo Tribunale il 12 ottobre 2020, avente ad oggetto i telefoni cellulari ed altri dispositivi mobili in Penale Sent. Sez. 6 Num. 1620 Anno 2022 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 04/11/2021 uso al prevenuto, "socio ed institore" della società Energy Plus, in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 110, 353 cod. pen. nonché 110, 356 cod. pen. 2. Ricorre l'indagato con atto del difensore. avv. Francesco Iacopino, il quale ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 Violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 309, comma 9, 324, comma 7. 253 e 125 cod. proc. pen. Si eccepisce la nullità del decreto genetico, per mancanza del "fumus commissi delicti", non essendo state indicate le concrete fattispecie in relazione alle quali il vincolo coercitivo risulta imposto, né gli estremi di luogo, di tempo e di azione dei reati, dovendo considerarsi inesaustivo il solo richiamo agli articoli di legge che li prevedono. Tali omissioni evidenziano la mera finalità esplorativa del mezzo di ricerca della prova disposto, il quale tende in realtà ad acquisire nuove notizie di reato. Né d'altra parte può consentirsi la eterointegrazione dell'atto, in funzione di supplenza, da parte del Tribunale del riesame;
operazione che, nel caso di specie, è stata compiuta essenzialmente attraverso il generico richiamo agli atti di indagine, con insufficiente valorizzazione di alcuni elementi in essi contenuti. La motivazione del Tribunale, limitata al solo reato di turbata libertà degli incanti, risulta meramente apparente e contraddittoria. 2.2. Violazione di legge e carenza o apparenza di motivazione in relazione agli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253 e 125, comma 3, cod. proc. pen., non indicando il decreto specificato, né l'ordinanza del Tribunale, il nesso di strumentalità tra i beni sottoposti a vincolo di indisponibilità ed i reati, e la effettiva necessità della acquisizione dei telefoni e delle SIM, posto che, nella finestra temporale novembre 2019/marzo 20201 D'SI era anche intercettato. 2.3. Violazione di legge e carenza o apparenza di motivazione in relazione agli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253 e 125, comma 3, cod. proc. pen. , 42 Cost. e 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione EDU, dell'ordinanza e del decreto di sequestro, in ordine alle finalità probatorie in concreto perseguite. Le esigenze probatorie sono state ritenute in re ipsa, in contrasto con l'indirizzo assunto dalla Corte regolatrice con riferimento al corpo di reato, facendo l'ordinanza generico riferimento alla esigenza di acquisire elementi in merito all'affidamento di appalti ed allo svolgimento di una procedura di gara pubblica. 2 2.4 Violazione di legge e carenza o apparenza di motivazione in relazione agli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253 e 125, comma 3, cod. proc. pen. , 42 Cost. e 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione EDU per difetto di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura, parametri i quali devono essere oggetto di una valutazione preventiva e non eludibile, al fine di evitare una non necessaria compressione dei diritti di proprietà individuale incisi dal' provvedimento ablativo, tenuto conto che i dispositivi in questione costituiscono non solo un enorme contenitore di dati, ma anche il punto di accesso al mondo digitale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e si impone, conseguentemente, l'annullamento dell'ordinanza impugnata nonché del decreto di sequestro che ne costituisce il presupposto. 2. Sussiste il vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo. Il sequestro probatorio deve essere motivato e la motivazione del provvedimento deve dare conto del "fumus commissi delicti", ossia della astratta configurabilità del reato ipotizzato, da intendersi quale congruità degli elementi rappresentati (Sez. U., n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. Sez. U., n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657). Pur non essendo necessario porsi nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve essere verificata la possibilità concreta di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera "postulazione" di esso. Al contrario nel caso di specie risultano irrimediabilmente deficitari - così da potersi ritenere solo apparente la relativa motivazione e perciò riconducibile alla violazione di legge - tanto l'ordinanza impugnata quanto, e ancor prima, il decreto genetico, lì dove si limitano a richiamare gli articoli di legge che prevedono i reati ipotizzati Ed invero, nel decreto di perquisizione si legge che il vincolo di indisponibilità è stato disposto in relazione ai reati di frode in pubbliche forniture e di turbata libertà degli incanti e che si procede al fine di verificare: la legittimità delle prestazioni erogate dalla società Energy Max Plus s.r.I - di cui l'imputato è institore e socio - in relazione ai servizi manutentivi della cittadella regionale, subappaltati dalla società Manital alla predetta Energy plus, nonché per verificare l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, la corrispondenza delle prestazioni rese dalla società 3 subappaltatrice a quanto dedotto in contratto, ed i compensi pretesi nel periodo;
il corretto svolgimento della procedura di gara indette dalle Aziende Sanitarie Provinciali di Catanzaro per l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi delle proprie strutture e l'esistenza di rapporti con gli organi della stazione appaltante che avrebbero favorito, falsando il buon andamento della competizione pubblica, la Energy Max Plus nell'aggiudicazione dell'appalto, nonché la natura dei rapporti dei due indagati con ambienti ed esponenti della Regione Calabria, che si siano spesi in favore della Energy Max Plus ovvero con gli organi della detta procedura di gara, in primis con il RUP, al fine di inficiare il regolare andamento della competizione. Né nel corpo del decreto di sequestro, né nell'ordinanza successiva, risultano meglio specificate le coordinate spazio-temporali delle condotte, essendo solo indicato, nella seconda, che con riferimento ad un avviso pubblico di gara del 10 dicembre 2019, emesso dall'Ufficio tecnico patrimoniale dell'ASP - erano stati registrati contatti del D'SI con la propria compagna AL EL - a sua volta in contatto con RL TI, ex consigliere comunale legato al partito politico "Forza Italia" - nonché con il responsabile del procedimento IV SO e con tale Ferro. Tali contatti, aventi ad oggetto la gara, sarebbero avvenuti in epoca immediatamente successiva allo svolgimento di essa, tra il dicembre 2019 e il febbraio del 2020. Tuttavia, non è minimamente accennato il contenuto dei colloqui né gli elementi dai quali si sia potuta evincere una illecita interferenza del D'SI sulla gara stessa, pure apoditticamente ritenuta dal Riesame. A far emergere il fumus commissi delicti - il Tribunale ha affermato - sarebbero gli "elementi risultanti dalle investigazioni" i quali non risultano trasfusi, tuttavia, in alcuno dei due provvedimenti. Ancora, non risulta specificato il contributo che D'SI avrebbe arrecato alla condotta concorsuale. Sul punto, come correttamente evidenziato in ricorso, le laconiche integrazioni del Tribunale sono inesaustive, esaurendosi nel generico richiamo agli atti di indagine, con la (peraltro insufficiente) valorizzazione di alcuni elementi in essi contenuti, limitatamente al solo reato di turbata libertà degli incanti, mentre permane la totale carenza grafica della motivazione, quanto agli indizi del reato di frode in pubbliche forniture. E del resto, nei casi di carenza strutturale del decreto genetico, la eterointegrazione, in funzione sostitutiva, da parte dei giudici del riesame, non è priva di limiti. 4 Vale, al riguardo, il principio affermato da questa Corte in ragione del quale l'omessa indicazione da parte del pubblico ministero delle ragioni giustificatrici del vincolo in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, allorché l'organo d'accusa abbia persistito nell'inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, non legittima il Tribunale a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così "puntellando" il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che spettano all'organo dell'accusa e siano state, invece, da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 Bevilacqua, Rv. 226712). Le enunciazioni contenute nel decreto censurato sopra riportate, più che delineare - sia pure nei termini essenziali consentiti dallo stadio ancora embrionale delle attività investigative e dalla fluidità della stessa contestazione - ipotesi di reato e relative modalità realizzative, rivelano dunque la finalità esplorativa dello strumento perquirente, teso piuttosto ad acquisire elementi cognitivi in relazione allo svolgimento di una procedura di gara ed a contratti di appalto e subappalto, rispetto ai quali si afferma in termini assolutamente vaghi l'esigenza di verificarne la legittimità, tanto con riferimento alla fase genetica che a quella dinamica. 3. Appare altresì fondato il rilievo difensivo per il quale la condotta costituisce presupposto ineludibile per la valutazione del nesso di pertinenzialità della res rispetto al reato stesso, ossia del collegamento tra il bene e l'accertamento del reato stesso. Costituisce ormai principio consolidato quello per il quale l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio, in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale, deve essere modulato dal pubblico ministero in relazione a9tuna serie di profili, riconducibili oltre che al fatto ipotizzato ed al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, anche alla relazione che le cose presentano con le fattispecie di reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (tra le altre, Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781). Dunque, il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo del reato e, a maggior ragione, di cose solo pertinenti al reato, deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione, che deve comprendere anche l'individuazione della relazione tra la cosa sequestrata ed il delitto ipotizzato e dare conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. descrivendo gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto (Sez. 3, 5 n. 3604 del 16/01/2019, Spinelli Rv. 275688; Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, Zhiding Hu, Rv. 265776; Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). Pur modulato nei suoi contenuti in ragione della "progressione procedimentale", tale atto non può dunque avere un contenuto meramente assertivo;
parallelamente, l'onere motivazionale risulta proporzionalmente più intenso qualora l'atto da convalidare non sia sufficientemente chiaro. A tale onere motivazionale il provvedimento censurato non ha assolto. 3. Assorbito ogni altro motivo, si impone dunque l'annullamento del decreto genetico e della ordinanza del Tribunale del riesame, con restituzione all'avente diritto. La Procura della Repubblica di Catanzaro curerà l'esecuzione
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di sequestro e dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro. Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per l'esecuzione Così deciso il 04/11/2021
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, Sezione riesame, rigettava il riesame proposto da EN D'SI avverso il decreto di sequestro emesso dall'Ufficio di Procura presso il medesimo Tribunale il 12 ottobre 2020, avente ad oggetto i telefoni cellulari ed altri dispositivi mobili in Penale Sent. Sez. 6 Num. 1620 Anno 2022 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 04/11/2021 uso al prevenuto, "socio ed institore" della società Energy Plus, in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 110, 353 cod. pen. nonché 110, 356 cod. pen. 2. Ricorre l'indagato con atto del difensore. avv. Francesco Iacopino, il quale ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 Violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 309, comma 9, 324, comma 7. 253 e 125 cod. proc. pen. Si eccepisce la nullità del decreto genetico, per mancanza del "fumus commissi delicti", non essendo state indicate le concrete fattispecie in relazione alle quali il vincolo coercitivo risulta imposto, né gli estremi di luogo, di tempo e di azione dei reati, dovendo considerarsi inesaustivo il solo richiamo agli articoli di legge che li prevedono. Tali omissioni evidenziano la mera finalità esplorativa del mezzo di ricerca della prova disposto, il quale tende in realtà ad acquisire nuove notizie di reato. Né d'altra parte può consentirsi la eterointegrazione dell'atto, in funzione di supplenza, da parte del Tribunale del riesame;
operazione che, nel caso di specie, è stata compiuta essenzialmente attraverso il generico richiamo agli atti di indagine, con insufficiente valorizzazione di alcuni elementi in essi contenuti. La motivazione del Tribunale, limitata al solo reato di turbata libertà degli incanti, risulta meramente apparente e contraddittoria. 2.2. Violazione di legge e carenza o apparenza di motivazione in relazione agli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253 e 125, comma 3, cod. proc. pen., non indicando il decreto specificato, né l'ordinanza del Tribunale, il nesso di strumentalità tra i beni sottoposti a vincolo di indisponibilità ed i reati, e la effettiva necessità della acquisizione dei telefoni e delle SIM, posto che, nella finestra temporale novembre 2019/marzo 20201 D'SI era anche intercettato. 2.3. Violazione di legge e carenza o apparenza di motivazione in relazione agli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253 e 125, comma 3, cod. proc. pen. , 42 Cost. e 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione EDU, dell'ordinanza e del decreto di sequestro, in ordine alle finalità probatorie in concreto perseguite. Le esigenze probatorie sono state ritenute in re ipsa, in contrasto con l'indirizzo assunto dalla Corte regolatrice con riferimento al corpo di reato, facendo l'ordinanza generico riferimento alla esigenza di acquisire elementi in merito all'affidamento di appalti ed allo svolgimento di una procedura di gara pubblica. 2 2.4 Violazione di legge e carenza o apparenza di motivazione in relazione agli artt. 309, comma 9, 324, comma 7, 253 e 125, comma 3, cod. proc. pen. , 42 Cost. e 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione EDU per difetto di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura, parametri i quali devono essere oggetto di una valutazione preventiva e non eludibile, al fine di evitare una non necessaria compressione dei diritti di proprietà individuale incisi dal' provvedimento ablativo, tenuto conto che i dispositivi in questione costituiscono non solo un enorme contenitore di dati, ma anche il punto di accesso al mondo digitale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e si impone, conseguentemente, l'annullamento dell'ordinanza impugnata nonché del decreto di sequestro che ne costituisce il presupposto. 2. Sussiste il vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo. Il sequestro probatorio deve essere motivato e la motivazione del provvedimento deve dare conto del "fumus commissi delicti", ossia della astratta configurabilità del reato ipotizzato, da intendersi quale congruità degli elementi rappresentati (Sez. U., n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. Sez. U., n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657). Pur non essendo necessario porsi nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve essere verificata la possibilità concreta di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera "postulazione" di esso. Al contrario nel caso di specie risultano irrimediabilmente deficitari - così da potersi ritenere solo apparente la relativa motivazione e perciò riconducibile alla violazione di legge - tanto l'ordinanza impugnata quanto, e ancor prima, il decreto genetico, lì dove si limitano a richiamare gli articoli di legge che prevedono i reati ipotizzati Ed invero, nel decreto di perquisizione si legge che il vincolo di indisponibilità è stato disposto in relazione ai reati di frode in pubbliche forniture e di turbata libertà degli incanti e che si procede al fine di verificare: la legittimità delle prestazioni erogate dalla società Energy Max Plus s.r.I - di cui l'imputato è institore e socio - in relazione ai servizi manutentivi della cittadella regionale, subappaltati dalla società Manital alla predetta Energy plus, nonché per verificare l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, la corrispondenza delle prestazioni rese dalla società 3 subappaltatrice a quanto dedotto in contratto, ed i compensi pretesi nel periodo;
il corretto svolgimento della procedura di gara indette dalle Aziende Sanitarie Provinciali di Catanzaro per l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi delle proprie strutture e l'esistenza di rapporti con gli organi della stazione appaltante che avrebbero favorito, falsando il buon andamento della competizione pubblica, la Energy Max Plus nell'aggiudicazione dell'appalto, nonché la natura dei rapporti dei due indagati con ambienti ed esponenti della Regione Calabria, che si siano spesi in favore della Energy Max Plus ovvero con gli organi della detta procedura di gara, in primis con il RUP, al fine di inficiare il regolare andamento della competizione. Né nel corpo del decreto di sequestro, né nell'ordinanza successiva, risultano meglio specificate le coordinate spazio-temporali delle condotte, essendo solo indicato, nella seconda, che con riferimento ad un avviso pubblico di gara del 10 dicembre 2019, emesso dall'Ufficio tecnico patrimoniale dell'ASP - erano stati registrati contatti del D'SI con la propria compagna AL EL - a sua volta in contatto con RL TI, ex consigliere comunale legato al partito politico "Forza Italia" - nonché con il responsabile del procedimento IV SO e con tale Ferro. Tali contatti, aventi ad oggetto la gara, sarebbero avvenuti in epoca immediatamente successiva allo svolgimento di essa, tra il dicembre 2019 e il febbraio del 2020. Tuttavia, non è minimamente accennato il contenuto dei colloqui né gli elementi dai quali si sia potuta evincere una illecita interferenza del D'SI sulla gara stessa, pure apoditticamente ritenuta dal Riesame. A far emergere il fumus commissi delicti - il Tribunale ha affermato - sarebbero gli "elementi risultanti dalle investigazioni" i quali non risultano trasfusi, tuttavia, in alcuno dei due provvedimenti. Ancora, non risulta specificato il contributo che D'SI avrebbe arrecato alla condotta concorsuale. Sul punto, come correttamente evidenziato in ricorso, le laconiche integrazioni del Tribunale sono inesaustive, esaurendosi nel generico richiamo agli atti di indagine, con la (peraltro insufficiente) valorizzazione di alcuni elementi in essi contenuti, limitatamente al solo reato di turbata libertà degli incanti, mentre permane la totale carenza grafica della motivazione, quanto agli indizi del reato di frode in pubbliche forniture. E del resto, nei casi di carenza strutturale del decreto genetico, la eterointegrazione, in funzione sostitutiva, da parte dei giudici del riesame, non è priva di limiti. 4 Vale, al riguardo, il principio affermato da questa Corte in ragione del quale l'omessa indicazione da parte del pubblico ministero delle ragioni giustificatrici del vincolo in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, allorché l'organo d'accusa abbia persistito nell'inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, non legittima il Tribunale a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così "puntellando" il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che spettano all'organo dell'accusa e siano state, invece, da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 Bevilacqua, Rv. 226712). Le enunciazioni contenute nel decreto censurato sopra riportate, più che delineare - sia pure nei termini essenziali consentiti dallo stadio ancora embrionale delle attività investigative e dalla fluidità della stessa contestazione - ipotesi di reato e relative modalità realizzative, rivelano dunque la finalità esplorativa dello strumento perquirente, teso piuttosto ad acquisire elementi cognitivi in relazione allo svolgimento di una procedura di gara ed a contratti di appalto e subappalto, rispetto ai quali si afferma in termini assolutamente vaghi l'esigenza di verificarne la legittimità, tanto con riferimento alla fase genetica che a quella dinamica. 3. Appare altresì fondato il rilievo difensivo per il quale la condotta costituisce presupposto ineludibile per la valutazione del nesso di pertinenzialità della res rispetto al reato stesso, ossia del collegamento tra il bene e l'accertamento del reato stesso. Costituisce ormai principio consolidato quello per il quale l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio, in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale, deve essere modulato dal pubblico ministero in relazione a9tuna serie di profili, riconducibili oltre che al fatto ipotizzato ed al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, anche alla relazione che le cose presentano con le fattispecie di reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (tra le altre, Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781). Dunque, il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo del reato e, a maggior ragione, di cose solo pertinenti al reato, deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione, che deve comprendere anche l'individuazione della relazione tra la cosa sequestrata ed il delitto ipotizzato e dare conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. descrivendo gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto (Sez. 3, 5 n. 3604 del 16/01/2019, Spinelli Rv. 275688; Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, Zhiding Hu, Rv. 265776; Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). Pur modulato nei suoi contenuti in ragione della "progressione procedimentale", tale atto non può dunque avere un contenuto meramente assertivo;
parallelamente, l'onere motivazionale risulta proporzionalmente più intenso qualora l'atto da convalidare non sia sufficientemente chiaro. A tale onere motivazionale il provvedimento censurato non ha assolto. 3. Assorbito ogni altro motivo, si impone dunque l'annullamento del decreto genetico e della ordinanza del Tribunale del riesame, con restituzione all'avente diritto. La Procura della Repubblica di Catanzaro curerà l'esecuzione
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di sequestro e dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro. Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per l'esecuzione Così deciso il 04/11/2021