Art. 125.
Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, per lo anno finanziario 1975, a norma dell' articolo 18, secondo comma, della legge 10 giugno 1964, n.
447 , in 8.000 unita'.
Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, per lo anno finanziario 1975, a norma dell' articolo 18, secondo comma, della legge 10 giugno 1964, n.
447 , in 8.000 unita'.