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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/07/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile n. 1667/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.ti PERIA GIACONIA FRANCESCO e GIALLOMBARDO GIOVANNI) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CIANCIMINO ROSARIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.04.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.06.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di gennaio 2024 (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano per metà, stante la decorrenza dell'invalidità, ponendo la restante parte a carico dell' , con distrazione in favore dei procuratori antistatari. CP_1
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1 con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente Pt_1
è in possesso dei requisiti sanitari per ottenere il beneficio dell'indennità di
[...] accompagnamento, con decorrenza dal mese di gennaio 2024; compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte CP_1 che si liquida in € 1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 18.06.2025 per il deposito di note
Il Giudice
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile n. 1667/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.ti PERIA GIACONIA FRANCESCO e GIALLOMBARDO GIOVANNI) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CIANCIMINO ROSARIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.04.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.06.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di gennaio 2024 (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano per metà, stante la decorrenza dell'invalidità, ponendo la restante parte a carico dell' , con distrazione in favore dei procuratori antistatari. CP_1
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1 con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente Pt_1
è in possesso dei requisiti sanitari per ottenere il beneficio dell'indennità di
[...] accompagnamento, con decorrenza dal mese di gennaio 2024; compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte CP_1 che si liquida in € 1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 18.06.2025 per il deposito di note
Il Giudice
Giorgia Marcatajo