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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/11/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5571/2024 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. SILVIA FILIPPI e l'Avv. SELENE Parte_1
AC e AI IC, con l'Avv. SELENE AC e l'avv. SILVIA
FILIPPI; RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Londra (GB), in data 18.06.2016, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di ES, 2019, al nr. 44, parte II, serie C, e che dalla dall'unione matrimoniale è nata a [...], il [...], la figlia avente doppia Persona_1 cittadinanza, italiana ed inglese, ed oggi residente, unitamente alla madre, in
ES (TN), nella via De Gasperi nr. 15. Che, successivamente al venir meno dell'affectio coniugalis, tra gli stessi, necessaria al mantenimento della comunione di vita materiale e spirituale tra loro, ed al conseguente deterioramento del rapporto matrimoniale, attesa la loro volontà di non riconciliarsi, con ricorso congiunto, dd. 15.11.2024 depositato in data 09.12.2024, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione personale. Le parti chiedevano, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui al ricorso e già recepite nella sentenza di separazione n. 101/2025 pubblicata in data 07.03.2025.
All'udienza del 12.11.2025, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte depositate in data 09.12.2025, i medesimi insistevano nelle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo. La causa, ai sensi dell'articolo 473 bis. 51 c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione. La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con la sentenza n. 101/2025 pubblicata il 07.03.2025, emessa nell'ambito del presente giudizio, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria di data 10.11.2025, con note scritte autorizzate dd 05.11.2025 depositate in data 08.11.2025, in sostituzione dell'udienza di comparizione personale. Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b di tale legge.
È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale. Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, poiché conformi all'ordine pubblico, le quali vengono come di seguito riportate:
“1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, fermi gli obblighi di legge;
2. verrà affidata congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso la dimora materna;
3. in ragione delle esigenze lavorative del padre e della tenera età della bambina, durante la settimana dimorerà principalmente presso Per_1
l'abitazione della madre, mentre trascorrerà i fine settimana alternativamente
Pag. 2 di 6 con ciascun genitore: dal venerdì pomeriggio (indicativamente dalle 18.30), alla domenica pomeriggio (indicativamente 18/18.30) con rientro presso la casa materna, con l'alternanza tra i genitori dei rispettivi spostamenti;
4. salvo diverso accordo tra i genitori, detto calendario verrà rispettato anche nei periodi di chiusura scolastica, incluse le ferie natalizie, pasquali ed estive, con la precisazione che ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con Per_1
- durante la pausa estiva: 2 settimane anche non consecutive;
- durante le vacanze scolastiche pasquali: metà dei giorni disponibili, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta;
- durante le vacanze scolastiche natalizie: metà dei giorni disponibili, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Santo Stefano, il giorno di Capodanno con l'Epifania. Con l'accordo che i giorni di festività nazionali, ponti e/o altre pause scolastiche infra-annuali siano ripartite tra i genitori secondo criteri di alternanza e pariteticità;
5. compatibilmente con le ferie di ciascun genitore, i periodi di vacanza estivi ed eventuali altri (compresi ponti e festività infra – annuali) dovranno essere definiti e comunicati all'altro genitore non appena a conoscenza, e comunque non oltre il mese di aprile dell'anno di riferimento;
6. i coniugi, valutate le reciproche situazioni patrimoniali e reddituali e la ripartizione dei carichi di cura, concordano ex art. 337 ter c.c. in punto di concorso al mantenimento di Per_1
a) l'obbligo del padre di corrispondere alla madre – a decorrere dal mese di luglio 2023 incluso - l'importo mensile di euro 350,00=, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora . Parte_1
Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione a luglio 2025; b) la ripartizione, nella misura del 50% in capo a ciascun genitore delle spese straordinarie, come individuate dalle Linee Guida del CNF (cfr.doc.5), con inclusione tra le stesse della mensa scolastica, dei trasporti e delle spese per parrucchiera ed estetista, che saranno quindi ripartite al 50% tra i genitori. I coniugi concordano di attenersi alle anzidette linee guida anche ai fini della disciplina del consenso alla spesa e del rimborso della quota parte al genitore anticipatario;
c) di attribuire integralmente alla signora gli assegni al nucleo Parte_1 famigliare nazionali e locali;
Pag. 3 di 6 7. i coniugi, al fine di regolare sin da ora i reciproci rapporti economici e patrimoniali, nell'intento di prevenire ogni possibile contenzioso sul punto, e dunque, in ottica di stabile definizione della crisi del matrimonio, dichiarano e pattuiscono quanto segue: i) contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, il signor LA si impregna a versare sul conto corrente intestato alla signora , che Parte_1 accetta, l'importo complessivo di euro 7.193,15 = che lo stesso riconosce di dovere alla moglie per le ragioni di seguito esplicitate: a. euro 590,00 a titolo di rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie anticipate dalla signora per contro di entrambi i genitori dal mese di Parte_1 luglio 2023 al mese di ottobre 2024 (id est: farmaci non da banco, visite mediche specialistiche, attività extrascolastiche, mensa etc.); b. euro 4.900,00 a titolo di concorso paterno al mantenimento ordinario di dal mese di luglio 2023 al mese di novembre 2024. L'anzidetto importo è Per_1 già al netto dei versamenti parziali effettuati a tale titolo dal padre sul c/c della madre a dicembre 2023, gennaio, febbraio, marzo, maggio, giugno e luglio 2024, per un totale di complessivi euro 1.050,00; c. euro 1.000,00 a titolo di rimborso del signor LA, in favore della signora
, della quota parte del 50% dei costi di trasloco (Regno Unito-Italia) Parte_1 dalla predetta anticipati per conto di entrambi in data 4 agosto 2023; d. euro 703,15 (tasso di cambio sterlina-euro al 26.06.2024) a titolo di restituzione del prestito ricevuto dal signor LA da parte della moglie per il pagamento delle utenze relative alla propria linea telefonica personale, in essere con l'operatore telefonico britannico “EE”, e che la predetta ha effettuato per conto del marito nel periodo intercorrente tra il mese di luglio 2023 e il mese di novembre 2024; ii) fermi gli obblighi di cui al precedente romanino i, lett. d) entro il mese di novembre 2024, il signor LA si impegna -a proprie spese- a volturare in nome proprio l'utenza telefonica personale tutt'ora in essere con l'operatore britannico “EE”, con conseguente cambio di intestatario e accredito dei relativi costi sul proprio conto corrente personale, con definitiva liberazione della moglie da qualsivoglia onere discendente dal predetto contatto;
in subordine, qualora – per qualsivoglia ragione - non fosse possibile procedere entro l'anzidetto termine alla voltura dell'utenza, il signor LA si impegna a versare mensilmente sul c/c intestato alla signora l'importo corrispondente al Parte_1 costo per il servizio della propria linea telefonica (id est: 47,62 euro/mese). Ciò
a far data dal mese di novembre 2024 e fino alla voltura dell'anzidetta utenza a
Pag. 4 di 6 nome proprio o all'estinzione naturale del contratto telefonico in essere con
“EE”;
8. entrambi i coniugi, esaminate le reciproche condizioni di reddito, attestano e si danno vicendevolmente atto di disporre di adeguati mezzi per provvedere autonomamente al proprio mantenimento personale;
nessun assegno e/o contributo viene pertanto previsto ai sensi dell'art. 156 c.c;
9. i genitori si danno reciproco consenso/assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, così come del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio della figlia minorenne;
10. con il regolare adempimento delle condizioni che precedono i coniugi dichiarano di aver compiutamente definito ogni reciproco rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo, con rinuncia ad ogni diritto di credito e/o pretesa vantata e/o vantabile l'uno dei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo o causa;
” In merito alle condizioni di divorzio, hanno inoltre dichiarato: “CONDIZIONI
DI DIVORZIO le parti confermano anche a fini divorzili le medesime condizioni adottate per la loro separazione personale e chiedono pertanto che esse siano recepite nella emananda sentenza di divorzio, con ordine al competente Ufficio di Stato Civile di procedere alle conseguenti annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio.” Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del
15.11.2024 depositato in data 09.12.2024, così provvede: a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Londra (GB), in data 18.06.2016, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di ES, 2019, al nr. 44, parte II, serie C, da , nata a [...]_1
(TN) il 15.03.1988, (C.F. e dal signor Riccardo LA, C.F._1 nato in [...] il [...] (C.F. ), alle condizioni C.F._2 indicate in ricorso, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) Dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Pag. 5 di 6 Il Presidente est.
(Dott. Luciano Spina)
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5571/2024 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. SILVIA FILIPPI e l'Avv. SELENE Parte_1
AC e AI IC, con l'Avv. SELENE AC e l'avv. SILVIA
FILIPPI; RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Londra (GB), in data 18.06.2016, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di ES, 2019, al nr. 44, parte II, serie C, e che dalla dall'unione matrimoniale è nata a [...], il [...], la figlia avente doppia Persona_1 cittadinanza, italiana ed inglese, ed oggi residente, unitamente alla madre, in
ES (TN), nella via De Gasperi nr. 15. Che, successivamente al venir meno dell'affectio coniugalis, tra gli stessi, necessaria al mantenimento della comunione di vita materiale e spirituale tra loro, ed al conseguente deterioramento del rapporto matrimoniale, attesa la loro volontà di non riconciliarsi, con ricorso congiunto, dd. 15.11.2024 depositato in data 09.12.2024, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione personale. Le parti chiedevano, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui al ricorso e già recepite nella sentenza di separazione n. 101/2025 pubblicata in data 07.03.2025.
All'udienza del 12.11.2025, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte depositate in data 09.12.2025, i medesimi insistevano nelle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo. La causa, ai sensi dell'articolo 473 bis. 51 c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione. La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con la sentenza n. 101/2025 pubblicata il 07.03.2025, emessa nell'ambito del presente giudizio, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria di data 10.11.2025, con note scritte autorizzate dd 05.11.2025 depositate in data 08.11.2025, in sostituzione dell'udienza di comparizione personale. Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b di tale legge.
È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale. Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, poiché conformi all'ordine pubblico, le quali vengono come di seguito riportate:
“1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, fermi gli obblighi di legge;
2. verrà affidata congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso la dimora materna;
3. in ragione delle esigenze lavorative del padre e della tenera età della bambina, durante la settimana dimorerà principalmente presso Per_1
l'abitazione della madre, mentre trascorrerà i fine settimana alternativamente
Pag. 2 di 6 con ciascun genitore: dal venerdì pomeriggio (indicativamente dalle 18.30), alla domenica pomeriggio (indicativamente 18/18.30) con rientro presso la casa materna, con l'alternanza tra i genitori dei rispettivi spostamenti;
4. salvo diverso accordo tra i genitori, detto calendario verrà rispettato anche nei periodi di chiusura scolastica, incluse le ferie natalizie, pasquali ed estive, con la precisazione che ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con Per_1
- durante la pausa estiva: 2 settimane anche non consecutive;
- durante le vacanze scolastiche pasquali: metà dei giorni disponibili, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta;
- durante le vacanze scolastiche natalizie: metà dei giorni disponibili, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Santo Stefano, il giorno di Capodanno con l'Epifania. Con l'accordo che i giorni di festività nazionali, ponti e/o altre pause scolastiche infra-annuali siano ripartite tra i genitori secondo criteri di alternanza e pariteticità;
5. compatibilmente con le ferie di ciascun genitore, i periodi di vacanza estivi ed eventuali altri (compresi ponti e festività infra – annuali) dovranno essere definiti e comunicati all'altro genitore non appena a conoscenza, e comunque non oltre il mese di aprile dell'anno di riferimento;
6. i coniugi, valutate le reciproche situazioni patrimoniali e reddituali e la ripartizione dei carichi di cura, concordano ex art. 337 ter c.c. in punto di concorso al mantenimento di Per_1
a) l'obbligo del padre di corrispondere alla madre – a decorrere dal mese di luglio 2023 incluso - l'importo mensile di euro 350,00=, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora . Parte_1
Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione a luglio 2025; b) la ripartizione, nella misura del 50% in capo a ciascun genitore delle spese straordinarie, come individuate dalle Linee Guida del CNF (cfr.doc.5), con inclusione tra le stesse della mensa scolastica, dei trasporti e delle spese per parrucchiera ed estetista, che saranno quindi ripartite al 50% tra i genitori. I coniugi concordano di attenersi alle anzidette linee guida anche ai fini della disciplina del consenso alla spesa e del rimborso della quota parte al genitore anticipatario;
c) di attribuire integralmente alla signora gli assegni al nucleo Parte_1 famigliare nazionali e locali;
Pag. 3 di 6 7. i coniugi, al fine di regolare sin da ora i reciproci rapporti economici e patrimoniali, nell'intento di prevenire ogni possibile contenzioso sul punto, e dunque, in ottica di stabile definizione della crisi del matrimonio, dichiarano e pattuiscono quanto segue: i) contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, il signor LA si impregna a versare sul conto corrente intestato alla signora , che Parte_1 accetta, l'importo complessivo di euro 7.193,15 = che lo stesso riconosce di dovere alla moglie per le ragioni di seguito esplicitate: a. euro 590,00 a titolo di rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie anticipate dalla signora per contro di entrambi i genitori dal mese di Parte_1 luglio 2023 al mese di ottobre 2024 (id est: farmaci non da banco, visite mediche specialistiche, attività extrascolastiche, mensa etc.); b. euro 4.900,00 a titolo di concorso paterno al mantenimento ordinario di dal mese di luglio 2023 al mese di novembre 2024. L'anzidetto importo è Per_1 già al netto dei versamenti parziali effettuati a tale titolo dal padre sul c/c della madre a dicembre 2023, gennaio, febbraio, marzo, maggio, giugno e luglio 2024, per un totale di complessivi euro 1.050,00; c. euro 1.000,00 a titolo di rimborso del signor LA, in favore della signora
, della quota parte del 50% dei costi di trasloco (Regno Unito-Italia) Parte_1 dalla predetta anticipati per conto di entrambi in data 4 agosto 2023; d. euro 703,15 (tasso di cambio sterlina-euro al 26.06.2024) a titolo di restituzione del prestito ricevuto dal signor LA da parte della moglie per il pagamento delle utenze relative alla propria linea telefonica personale, in essere con l'operatore telefonico britannico “EE”, e che la predetta ha effettuato per conto del marito nel periodo intercorrente tra il mese di luglio 2023 e il mese di novembre 2024; ii) fermi gli obblighi di cui al precedente romanino i, lett. d) entro il mese di novembre 2024, il signor LA si impegna -a proprie spese- a volturare in nome proprio l'utenza telefonica personale tutt'ora in essere con l'operatore britannico “EE”, con conseguente cambio di intestatario e accredito dei relativi costi sul proprio conto corrente personale, con definitiva liberazione della moglie da qualsivoglia onere discendente dal predetto contatto;
in subordine, qualora – per qualsivoglia ragione - non fosse possibile procedere entro l'anzidetto termine alla voltura dell'utenza, il signor LA si impegna a versare mensilmente sul c/c intestato alla signora l'importo corrispondente al Parte_1 costo per il servizio della propria linea telefonica (id est: 47,62 euro/mese). Ciò
a far data dal mese di novembre 2024 e fino alla voltura dell'anzidetta utenza a
Pag. 4 di 6 nome proprio o all'estinzione naturale del contratto telefonico in essere con
“EE”;
8. entrambi i coniugi, esaminate le reciproche condizioni di reddito, attestano e si danno vicendevolmente atto di disporre di adeguati mezzi per provvedere autonomamente al proprio mantenimento personale;
nessun assegno e/o contributo viene pertanto previsto ai sensi dell'art. 156 c.c;
9. i genitori si danno reciproco consenso/assenso al rilascio dei rispettivi passaporti, così come del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio della figlia minorenne;
10. con il regolare adempimento delle condizioni che precedono i coniugi dichiarano di aver compiutamente definito ogni reciproco rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo, con rinuncia ad ogni diritto di credito e/o pretesa vantata e/o vantabile l'uno dei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo o causa;
” In merito alle condizioni di divorzio, hanno inoltre dichiarato: “CONDIZIONI
DI DIVORZIO le parti confermano anche a fini divorzili le medesime condizioni adottate per la loro separazione personale e chiedono pertanto che esse siano recepite nella emananda sentenza di divorzio, con ordine al competente Ufficio di Stato Civile di procedere alle conseguenti annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio.” Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del
15.11.2024 depositato in data 09.12.2024, così provvede: a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Londra (GB), in data 18.06.2016, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di ES, 2019, al nr. 44, parte II, serie C, da , nata a [...]_1
(TN) il 15.03.1988, (C.F. e dal signor Riccardo LA, C.F._1 nato in [...] il [...] (C.F. ), alle condizioni C.F._2 indicate in ricorso, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) Dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Pag. 5 di 6 Il Presidente est.
(Dott. Luciano Spina)
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