Sentenza 7 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2019, n. 19234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19234 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2019 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SA ZI nato a [...] il [...] IO IG nato a [...] il [...] TO AR nato a [...] il [...] AS NO nato a [...] il [...] LA EA ER nato in [...] il [...] ON EA FR nato in [...] il [...] avverso la sentenza del Giudice del'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 3/10/2017 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale O. Mignolo, che concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore, avv. M. Micheli, per NC e TO, anche per l'avv. S. Sanzio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi;
udito l'avv. C. Farina in sostituzione degli Avv. Mucciarelli e Mazzola, per gli altri ricorrenti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, ha assolto ZI AL, IG NC, AR TO, ST IN, EN RR NE e ON JE CO dalle ipotesi di reato loro rispettivamente ascritte al punto 1) dell'imputazione perché il fatto non costituisce reato, dichiarando l'intervenuta prescrizione per il reato di cui al punto 2) della rubrica (bancarotta preferenziale in concorso), fatti commessi nella qualità di amministratori della FL s.p.a. dichiarata in stato di insolvenza il 11 maggio 2009 e sottoposta ad amministrazione straordinaria in data 20 luglio 2009. 2. Avverso l'indicata pronuncia hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli imputati, tramite i difensori di fiducia.
3. IG NC e AR TO deducono, nei motivi di seguito riassunti, due vizi.
3.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità, con riferimento all'ipotesi di bancarotta preferenziale relativa a rimborsi del mese di aprile 2006. Si rileva che la prima parte del capo 2 attiene a pagamenti preferenziali a favore di istituti di credito che si collocano nel mese di aprile del 2006, periodo in cui non vi era insolvenza. Secondo il consulente di parte della FL s.p.a., in quell'anno la società non si trovava in crisi economico-finanziaria, avendo avuto inizio la crisi conclamata del gruppo, solo nel 2007. Peraltro, secondo i Commissari straordinari, in ogni caso l'inizio della fase che avrebbe portato al dissesto era da collocarsi nella seconda metà del 2008. Inoltre si osserva che, in base alla ricostruzione del Giudice dell'udienza preliminare, il bilancio al 2006 si era chiuso con un risultato nettamente positivo e la società non era in stato di insolvenza. Sicché, deducono i ricorrenti, è evidente che in quel momento, quanto ai rimborsi aprile 2006, non sussisteva né insolvenza né crisi e che la motivazione è manifestamente illogica posto che, a fronte dell'assenza di tali premesse, individua la sussistenza della bancarotta preferenziale per pagamenti anticipati con estinzione di finanziamenti concessi. Invece, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il giudicante avrebbe dovuto assolvere gli imputati perché il fatto non sussiste.
3.2. Con il secondo motivo si rileva, con riferimento alla bancarotta preferenziale relativa al rimborso UL RU del 3 agosto 2007) violazione di legge, invocando ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. pen., l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Anche in relazione a tale rimborso si evidenzia che era totalmente insussistente l'insolvenza al momento del rimborso e che tale dato oggettivo emerge: -dalla relazione dei Commissari Straordinari che colloca tale stato nella seconda metà del 2008, collegandolo alla crisi del settore dell'IV risultando, peraltro, la cd. continuità aziendale (capacità dell'azienda di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro) al 31 dicembre 2007, attestata dal revisore KPMG;
-dalla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare, che riporta l'esito delle attività di controllo del collegio sindacale e gli esiti della relazione del consulente tecnico della difesa, dai quali emerge che l'inizio di una generica crisi si colloca nel 2007. Sicché/anche per tale rimborso,. si chiede, essendo evidente l'assenza di elementi dai quali trarre l'esistenza della insolvenza, l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste. Ciò in quanto presupposto dell'esatta applicazione dell'art. 216, comma 3, Legge fall. è l'esistenza di crisi irreversibile, cioè di una situazione critica non transitoria, sfociata nell'insolvenza, pacificamente inesistente alla data del 3 agosto 2007. 4. Con il ricorso proposto nell'interesse di ZI AL, ST IN, JE RR NE e JE CO ON, si deducono due vizi, nella sostanza corrispondenti al ricorso degli altri due coimputati.
4.1. Con il primo motivo si denuncia manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla bancarotta preferenziale per i pagamenti effettuati nel mese di aprile 2006, omessa pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Nel mese di aprile del 2006 FL s.p.a. non era in stato di insolvenza e nemmeno di crisi economico - finanziaria. I Commissari Straordinari fissano l'inizio della crisi irreversibile nella seconda metà del 2008. Anche i consulenti tecnici delle difesa collocano tale stato in epoca successiva al 2006. Di qui la manifesta insussistenza dei presupposti per l'operatività dell'art.216, comma 3, Legge fall.
4.2. Con il secondo motivo si contesta erroneità e contraddittorietà della motivazione, in ordine al rimborso alla UL RU e omessa pronuncia assolutoria, ai sensi dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. Si sostiene che nel mese di agosto 2007, quan4* avviene il rimborso, la società non era in insolvenza, cioè in stato di crisi non transitoria irreversibile. I Commissari straordinari indicano l'inizio di tale stato nella seconda metà del 2008 e la società di revisione al 31 dicembre 2007 indica la sussistenza della cd. continuità aziendale La sentenza stessa esclude che, alla data del rimborso in questione, vi fosse insolvenza indicando che esisteva una generica crisi collocabile nell'anno 2007.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi, manifestamente infondati, devono essere dichiarati inammissibili.
2. Preliminarmente va rilevata l'ammissibilità dei ricorsi proposti avverso la pronunciata estinzione del reato di cui al punto 2, per intervenuta prescrizione. Ciò in quanto va riconosciuto il diritto dell'imputato a ricorrere avverso la sentenza di improcedibilità dell'azione penale, al fine di ottenere una formula di proscioglimento più ampia, in quanto la limitazione prevista dall'art. 443 cod. proc. pen. si applica al solo appello (Sez. 6, n. 16843 del 01/03/2018, Acquavella, Rv. 273179 - 01 che ha ritenuto ammissibile il ricorso anche avverso sentenza assolutoria perché il fatto non costituisce reato, onde ottenere una formula di proscioglimento più ampia).
3. Ciò posto va osservato che, nel caso al vaglio, la società FL s.p.a. è stata dichiarata in stato di insolvenza in data 11 maggio 2009 dal Tribunale di Milano e sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria, ex artt. 30 e 32 del d.lgs. n. 270 del 1999 in data 30 luglio 2009. Dalla sentenza impugnata emerge che la società, dalla costituzione e sino al 5 giugno 2005, era amministrata da ZI AL, mentre dal 6 giugno 2005 in poi, era affidata ad un Consiglio di amministrazione, il cui presidente era il medesimo AL, IG NC e GI NA ne erano amministratori delegati e consiglieri erano JE RR NE e JE CO ON. Il punto 2 del capo di imputazione, relativo a reato dichiarato prescritto,- attiene alla contestazione di bancarotta preferenziale, perché erano state eseguite f nell'aprile 2006, estinzioni anticipate di finanziamenti erogati da istituti bancari, per 1.600.000,00 euro verso San Paolo Imi, 2.300.000,00 verso Unicredit e 4.600.000,00 per Mediocredito Centrale, condotta contestata a AL, NC, TO, IN e ON. Inoltre si contesta il rimborso, avvenuto in un periodo in cui NC rivestiva la carica di amministratore delegato di FL s. p. a. e amministratore della società alienante (3 agosto 2007), per un ammontare pari a 10 milioni di euro, in relazione al contratto di finanziamento, concluso con la società alienante UL RU s.p.a., per sostenere l'acquisto del 100 °h del capitale della UL IV e della FL NC (detenuto da UL RU), fatti ascritti a AL, NC, TO, NE e ON. Orbene entrambi i ricorsi invocano una diversa formula di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., assumendo che è evidente l'insussistenza del fatto, posto che, al momento di entrambe le operazioni contestate, di rimborso e pagamenti anticipati, non era in atto l'insolvenza dell'ente e neanche una situazione di conclamata criticità, tale da reputarsi prodromica all'insolvenza medesima.
3.1. Sul punto va premesso che, in relazione alla procedura peculiare cui è stata sottoposta la FL s.p.a. è opinione maggioritaria quella che ritiene che l'insolvenza richiesta dal decreto legislativo n. 270 del 1999 si sostanzi in una situazione di crisi, superabile mediante un adeguato piano di risanamento ed un ripristino dell'equilibrio economico-finanziario che possa consentire la conservazione del patrimonio produttivo ed il salvataggio dell'impresa nel mercato. Dunque si tratta di insolvenza diversa da quella posta a fondamento del fallimento, per sua natura irreversibile. Si è anche sottolineato che gli effetti della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza differiscono, per certi aspetti, da quelli previsti nella procedura fallimentare. In particolare si è rilevato che la posizione dell'imprenditore insolvente, nel periodo di osservazione, è analoga a quella del debitore ammesso al concordato preventivo. Lo stesso, infatti, non viene spossessato dell'amministrazione e della disponibilità del suo patrimonio, ma vede soltanto ridimensionata la sua autonomia gestoria, la quale continua sotto la vigilanza del commissario giudiziale. L'affidamento della gestione al commissario giudiziale da parte del Tribunale è eventuale e può essere attribuita mediante la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza oppure successivamente con decreto.
3.2. Tanto evidenziato, si rileva poi che, per entrambe le operazioni contestate, analoga critica era già stata prospettata in sede di merito ed il primo giudice ha, con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, rilevato che l'anno 2007 era stato individuato dalla dott. Chiaruttini nella relazione preliminare, quale anno di inizio della situazione di crisi. Questa non aveva affermato la sussistenza dell'insolvenza alla data dei rimborsi e dei pagamenti, ma aveva collocato l'inizio di una crisi conclamata del gruppo nel 2007. Tuttavia il giudice di merito ha specificato che, secondo la predetta relazione, risultava che già dal novembre 2005 l'advisor Aletti Merchant aveva evidenziato che la società non stava rispettando le previsioni di piano. Sicché la diversa prospettazione su cui fondano i motivi 3.1. e 4.1. di entrambi i ricorsi implicherebbe un accertamento di fatto, avente ad oggetto l'individuazione di un diverso momento dell'inizio della crisi dell'ente, inibito a questa Corte di legittimità a fronte della ricostruzione non manifestamente illogica né contraddittoria, recepita dal giudice di merito. Infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., le censure descritte sono, in realtà, dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni già svolte dal Giudice dell'udienza preliminare (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Del resto proprio il riesame che viene in sostanza sollecitato, evidenzia come, nel caso al vaglio, senz'altro l'insussistenza del fatto non appare di tutta evidenza, onde giungere al proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., secondo quanto invocato dai ricorrenti. Peraltro la censura di manifesta illogicità della motivazione e di violazione di legge, di cui ai punti 3.2. e 4.2. dei ricorsi è generica, posto che non si confronta, puntualmente, con la motivazione del giudice di merito che, invece, ha valorizzato con ricostruzione non illogica né contraddittoria, immune da violazioni di legge, la circostanza che già nel novembre 2005, tenuto conto del contenuto della relazione preliminare, secondo l'advisor non erano state rispettate le previsioni del piano.
3.3. Deve essere, da ultimo, rilevato che, ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 216, comma 3, Legge fall., non è richiesta la sussistenza dell'insolvenza, intesa quale crisi irreversibile, al momento dell'effettuazione delle operazioni preferenziali, avvenute in epoca precedente al provvedimento che accerta l'insolvenza medesima, peraltro tenuto conto dei limiti e delle caratteristiche sopra delineate per la peculiare tipologia di procedura avviata, in questo caso.
4. Segue la condanna di ciascun ricorrente, al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13 giugno 2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e d