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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 5568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5568 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa CA CH, nella causa iscritta al n.9485/2025 R.G.L promossa
D A
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
cod. fisc. rappresentato e difeso dall'avv. Christian Alessi, per C.F._1
mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede legale centrale a Roma nella via Ciro il Grande n. 21, C.F , P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
, con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14, Controparte_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore;
Convenuto contumace
All'esito dell'udienza del 31.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia della Controparte_2
che qui si dichiara:
[...]
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n.
59620190005542348;
Dichiara la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n.59620170002250788,
n.59620180005482222 e n. 59620190001477642, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata n. n. 29620249023448192/000, notificata il 15.05.2025, di cui va dichiarata l'inefficacia limitatamente a tali atti;
2.- Compensa nella misura della metà le spese di lite, e pone la residua metà, che liquida in €.932,50, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge a carico di con CP_3
distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3- Dichiara compensate le spese di lite fra l'opponente e l' . CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.6.2025, chiedeva l'annullamento Parte_1
dell'intimazione di pagamento n. 29620249023448192/000, notificata il 15.05.2025
limitatamente agli avvisi di addebito n. 59620170002250788, n.59620180005482222 n.
59620190001477642 e n. 59620190005542348, aventi ad oggetto contributi previdenziali
I.V.S. per gli anni per gli anni 2016 e 2018.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'omessa notifica gli avvisi di addebito, così come di qualsivoglia ulteriore atto prodromico, contestando di esserne venuto a conoscenza per la prima volta, a seguito dell'impugnata intimazione, la prescrizione dei crediti per essere decorso il termine di cinque anni ex art. 3, co. 9, L. 335/1995, nonché la nullità degli interessi per violazione di legge, ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 602/73 in correlazione alla L.
n. 212/2000 ed all'art. 7, L. 241/1990.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando la CP_1
domanda e chiedendone il rigetto. Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per la tardività dell'opposizione attesa la regolare notifica degli atti impositivi, l'inesistenza della prescrizione e la responsabilità esclusiva di nel caso di prescrizione maturatasi successivamente alla CP_3
notifica degli atti impositivi.
L , sebbene evocata ritualmente in giudizio, non si Controparte_2
costitutiva, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Con le note conclusive del 18.10.2025, parte ricorrente rinunciava parzialmente alla domanda relativamente all'avviso di addebito n. 59620190005542348.
In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 31.10.2025, la causa è stata decisa.
Preliminarmente va osservato che la rinuncia operata dal ricorrente (giusta procura alle liti conferita al proprio difensore comprensiva del potere di rinunciare all'azione), quale atto di disposizione di un proprio diritto, non necessita dell'accettazione della controparte e comporta la cessazione della materia del contendere in quanto fa venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del processo limitatamente all'avviso di addebito n.
59620190005542348.
Pertanto, la legittimità dell'intimazione di pagamento, oggetto del presente giudizio, va valutata esclusivamente con riferimento agli avvisi di addebito n.59620170002250788,
n.59620180005482222, n. 59620190001477642.
Ciò posto va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività
dell'opposizione.
All'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente degli avvisi di addebito, tale circostanza, di fatto, non determina di per sé l'inammissibilità
dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99. (secondo cui «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del
lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento »). La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai concorde nel ritenere che nel caso come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o “fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è
quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre “nelle forme ordinarie”. L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale e/o avviso di addebito non opposti appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Nella fattispecie parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti deducendo che il termine quinquennale sarebbe decorso sia nel caso di mancata notificazione degli avvisi di addebito, sia in caso di prova delle notifiche, nel periodo successivo alle medesime.
Ora, come è noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –comma 9 L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”), Invero il diritto di credito azionato dall' mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura Controparte_4
e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata, continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995
atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di “giudicato”.
Dalla documentazione versata ritualmente in atti dall' , si evince Controparte_5
chiaramente la regolare notifica, a mezzo pec, degli avvisi di addebito.
59620170002250788, in data 03.10.2017, n. 59620180005482222, in data 05.12.2018 e n.
59620190001477642, in data 05.07.2019. La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù
della natura decadenziale del termine succitato (cfr. Cass. civ. Sez.L. ord. n. 26101del 2-
11-2017).
Va invece accoltal'eccezione di prescrizione con riguardo al periodo successivo alle notificazioni, per il decorso del termine quinquennale tra esse e la notifica dell'intimazione oggi impugnata, avvenuta il 15.05.2025, posto che parte convenuta non ha documentato di avere compiuto atti interruttivi del termine prescrizionale.
Invero i crediti portati dagli avvisi di addebito in oggetto si sarebbero estinti per prescrizione rispettivamente in data 3.10.2022 , in data 5.12.2023 e in data 5.07.2024, ma tenendo conto dei termini di sospensione covid di 311 giorni, prevista dal Decreto Cura
Italia n. 18/2020 (129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020) e dal Decreto
Milleproroghe n. 183/2020 (182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021) il termine si è perfezionato rispettivamente il 10.08.2023, l'11.10.2024 e il 12.05.2025,
ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione impugnata (15.05.2025) la prescrizione risulta maturata.
Pertanto, va dichiarata la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n.
59620170002250788, n.59620180005482222, n. 59620190001477642, sottesi all'intimazione impugnata di cui va dichiarata l'inefficacia limitatamente a tali atti.
La reciproca soccombenza (atteso che la rinuncia parziale all'azione equivale a un rigetto parziale nel merito della domanda - cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza del 16/10/2025, n.
27697: «Deve, pertanto, trovare applicazione il principio, più volte enunciato da questo
giudice di legittimità (tra le altre: Cass. n. 18255/2004; Cass. n. 12953/2014; Cass. n.
5250/2018), secondo cui la rinuncia all'azione (come nella specie), diversamente dalla
rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue
l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste
a carico del rinunciante, applicandosi la regola dell'art. 306, comma quarto, c.p.c.
secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di
qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione») e il valore dei crediti prescritti, giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, mentre la residua metà, liquidata come in dispositivo, deve essere posta a carico di , attesa CP_3
la sua esclusiva responsabilità per l'intervenuta prescrizione, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha reso le dichiarazioni di rito.
Vanno compensate le spese di lite fra l'opponente e l' . CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 19.12.2025
Il Giudice Onorario
CA CH
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa CA CH, nella causa iscritta al n.9485/2025 R.G.L promossa
D A
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
cod. fisc. rappresentato e difeso dall'avv. Christian Alessi, per C.F._1
mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede legale centrale a Roma nella via Ciro il Grande n. 21, C.F , P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
, con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14, Controparte_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore;
Convenuto contumace
All'esito dell'udienza del 31.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia della Controparte_2
che qui si dichiara:
[...]
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n.
59620190005542348;
Dichiara la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n.59620170002250788,
n.59620180005482222 e n. 59620190001477642, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata n. n. 29620249023448192/000, notificata il 15.05.2025, di cui va dichiarata l'inefficacia limitatamente a tali atti;
2.- Compensa nella misura della metà le spese di lite, e pone la residua metà, che liquida in €.932,50, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge a carico di con CP_3
distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3- Dichiara compensate le spese di lite fra l'opponente e l' . CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.6.2025, chiedeva l'annullamento Parte_1
dell'intimazione di pagamento n. 29620249023448192/000, notificata il 15.05.2025
limitatamente agli avvisi di addebito n. 59620170002250788, n.59620180005482222 n.
59620190001477642 e n. 59620190005542348, aventi ad oggetto contributi previdenziali
I.V.S. per gli anni per gli anni 2016 e 2018.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'omessa notifica gli avvisi di addebito, così come di qualsivoglia ulteriore atto prodromico, contestando di esserne venuto a conoscenza per la prima volta, a seguito dell'impugnata intimazione, la prescrizione dei crediti per essere decorso il termine di cinque anni ex art. 3, co. 9, L. 335/1995, nonché la nullità degli interessi per violazione di legge, ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 602/73 in correlazione alla L.
n. 212/2000 ed all'art. 7, L. 241/1990.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando la CP_1
domanda e chiedendone il rigetto. Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per la tardività dell'opposizione attesa la regolare notifica degli atti impositivi, l'inesistenza della prescrizione e la responsabilità esclusiva di nel caso di prescrizione maturatasi successivamente alla CP_3
notifica degli atti impositivi.
L , sebbene evocata ritualmente in giudizio, non si Controparte_2
costitutiva, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Con le note conclusive del 18.10.2025, parte ricorrente rinunciava parzialmente alla domanda relativamente all'avviso di addebito n. 59620190005542348.
In assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 31.10.2025, la causa è stata decisa.
Preliminarmente va osservato che la rinuncia operata dal ricorrente (giusta procura alle liti conferita al proprio difensore comprensiva del potere di rinunciare all'azione), quale atto di disposizione di un proprio diritto, non necessita dell'accettazione della controparte e comporta la cessazione della materia del contendere in quanto fa venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del processo limitatamente all'avviso di addebito n.
59620190005542348.
Pertanto, la legittimità dell'intimazione di pagamento, oggetto del presente giudizio, va valutata esclusivamente con riferimento agli avvisi di addebito n.59620170002250788,
n.59620180005482222, n. 59620190001477642.
Ciò posto va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività
dell'opposizione.
All'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente degli avvisi di addebito, tale circostanza, di fatto, non determina di per sé l'inammissibilità
dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99. (secondo cui «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del
lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento »). La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai concorde nel ritenere che nel caso come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o “fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è
quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre “nelle forme ordinarie”. L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale e/o avviso di addebito non opposti appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Nella fattispecie parte ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti deducendo che il termine quinquennale sarebbe decorso sia nel caso di mancata notificazione degli avvisi di addebito, sia in caso di prova delle notifiche, nel periodo successivo alle medesime.
Ora, come è noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –comma 9 L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”), Invero il diritto di credito azionato dall' mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura Controparte_4
e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata, continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995
atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di “giudicato”.
Dalla documentazione versata ritualmente in atti dall' , si evince Controparte_5
chiaramente la regolare notifica, a mezzo pec, degli avvisi di addebito.
59620170002250788, in data 03.10.2017, n. 59620180005482222, in data 05.12.2018 e n.
59620190001477642, in data 05.07.2019. La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù
della natura decadenziale del termine succitato (cfr. Cass. civ. Sez.L. ord. n. 26101del 2-
11-2017).
Va invece accoltal'eccezione di prescrizione con riguardo al periodo successivo alle notificazioni, per il decorso del termine quinquennale tra esse e la notifica dell'intimazione oggi impugnata, avvenuta il 15.05.2025, posto che parte convenuta non ha documentato di avere compiuto atti interruttivi del termine prescrizionale.
Invero i crediti portati dagli avvisi di addebito in oggetto si sarebbero estinti per prescrizione rispettivamente in data 3.10.2022 , in data 5.12.2023 e in data 5.07.2024, ma tenendo conto dei termini di sospensione covid di 311 giorni, prevista dal Decreto Cura
Italia n. 18/2020 (129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020) e dal Decreto
Milleproroghe n. 183/2020 (182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021) il termine si è perfezionato rispettivamente il 10.08.2023, l'11.10.2024 e il 12.05.2025,
ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione impugnata (15.05.2025) la prescrizione risulta maturata.
Pertanto, va dichiarata la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n.
59620170002250788, n.59620180005482222, n. 59620190001477642, sottesi all'intimazione impugnata di cui va dichiarata l'inefficacia limitatamente a tali atti.
La reciproca soccombenza (atteso che la rinuncia parziale all'azione equivale a un rigetto parziale nel merito della domanda - cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza del 16/10/2025, n.
27697: «Deve, pertanto, trovare applicazione il principio, più volte enunciato da questo
giudice di legittimità (tra le altre: Cass. n. 18255/2004; Cass. n. 12953/2014; Cass. n.
5250/2018), secondo cui la rinuncia all'azione (come nella specie), diversamente dalla
rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue
l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste
a carico del rinunciante, applicandosi la regola dell'art. 306, comma quarto, c.p.c.
secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di
qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione») e il valore dei crediti prescritti, giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, mentre la residua metà, liquidata come in dispositivo, deve essere posta a carico di , attesa CP_3
la sua esclusiva responsabilità per l'intervenuta prescrizione, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha reso le dichiarazioni di rito.
Vanno compensate le spese di lite fra l'opponente e l' . CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 19.12.2025
Il Giudice Onorario
CA CH