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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/12/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. RD Di AL PRESIDENTE
DOTT. ssa EL CC GIUDICE rel.
DOTT.ssa Francesca Cerrone GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2691 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
- Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in PIAZZA GARIBALDI 53 SASSUOLO, presso lo studio dell'avv. NE LE, rappresentato e difeso dall'avv.
NE LE
LA NN MA Cod. Fisc. elettivamente C.F._2
domiciliata in VIALE XX SETTEMBRE N. 63 SASSUOLO, presso lo studio dell'avv. NI IA EL, rappresentata e difesa dall'avv.
NI IA EL
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1 in punto a: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento
matrimonio)
Conclusioni delle parti
Come da note scritte del 28.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha per oggetto domanda di separazione personale e di scioglimento del matrimonio dei coniugi proposta congiuntamente da e NA IA MI. Parte_1
Con sentenza in data 18.11.2024 è stata dichiarata la separazione con contestuale rimessione della causa in istruttoria per lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
L'udienza è stata fissata per il 2.12.2025, in forma cartolare.
In data 28.11.2025 il procuratore del resistente ha depositato il certificato di morte del proprio assistito, avvenuta in data 22.07.2025.
Orbene, la morte di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso di un giudizio di separazione personale, determinando lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 149 c.c., comporta non l'estinzione del processo, bensì il venir meno della materia del contendere, travolgendo tutte le (eventuali)
precedenti pronunce, emesse e non ancora passate in giudicato, relative al giudizio di separazione ed alle istanze accessorie comunque connesse e collegate alla separazione.
2 Consegue a tanto che va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ricorrono giusti motivi, anche in considerazione del fatto che la domanda era congiunta, per compensare per intero le spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa, per intero, le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Modena, nella Camera di consiglio in data 3.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
EL CC RD Di AL
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. RD Di AL PRESIDENTE
DOTT. ssa EL CC GIUDICE rel.
DOTT.ssa Francesca Cerrone GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2691 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
- Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in PIAZZA GARIBALDI 53 SASSUOLO, presso lo studio dell'avv. NE LE, rappresentato e difeso dall'avv.
NE LE
LA NN MA Cod. Fisc. elettivamente C.F._2
domiciliata in VIALE XX SETTEMBRE N. 63 SASSUOLO, presso lo studio dell'avv. NI IA EL, rappresentata e difesa dall'avv.
NI IA EL
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1 in punto a: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento
matrimonio)
Conclusioni delle parti
Come da note scritte del 28.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha per oggetto domanda di separazione personale e di scioglimento del matrimonio dei coniugi proposta congiuntamente da e NA IA MI. Parte_1
Con sentenza in data 18.11.2024 è stata dichiarata la separazione con contestuale rimessione della causa in istruttoria per lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
L'udienza è stata fissata per il 2.12.2025, in forma cartolare.
In data 28.11.2025 il procuratore del resistente ha depositato il certificato di morte del proprio assistito, avvenuta in data 22.07.2025.
Orbene, la morte di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso di un giudizio di separazione personale, determinando lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 149 c.c., comporta non l'estinzione del processo, bensì il venir meno della materia del contendere, travolgendo tutte le (eventuali)
precedenti pronunce, emesse e non ancora passate in giudicato, relative al giudizio di separazione ed alle istanze accessorie comunque connesse e collegate alla separazione.
2 Consegue a tanto che va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ricorrono giusti motivi, anche in considerazione del fatto che la domanda era congiunta, per compensare per intero le spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa, per intero, le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Modena, nella Camera di consiglio in data 3.12.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
EL CC RD Di AL
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