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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/10/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5834/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Padova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
AR De Munari IU
Federica di Paolo IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 5834/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Colombini Laura Parte_1 Parte_2
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“CONCLUSIONI
Voglia il Presidente Delegato dell'Ill.mo Tribunale di Padova, letto il ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al
Collegio per omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Padova, via S. Venier n. 161/int. 7, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla signora proprietaria esclusiva Parte_1
dell'immobile.
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica.
Decorsi i termini di legge dalla data di note scritte sositutive della comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale, voglia codesto IU rimettere la causa nel ruolo e previa autorizzazione al deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
C O N CLUSIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Padova.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Padova, in Via S.
Venier n. 161/int. 7 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della signora , Parte_1
esclusiva proprietaria.
3. Nulla a titolo di mantenimento dei coniugi, essendo entrambi autosufficienti economicamente.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
16.09.1979, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 04.09.2010 a Padova, trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 185, parte II, serie A, anno
2010.
Dalla loro unione non nascevano figli.
2 In data 05.06.2025, e depositavano congiuntamente ricorso ai Parte_1 Parte_2
sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. formulando domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, alle condizioni di cui in epigrafe.
Le parti con dichiarazioni depositate per l'udienza del 16.9.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. confermavano le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili di illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, le condizioni sub 1 e 3 vanno omologate.
Quanto al punto 2. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli Parte_1 Parte_2
a vivere separati nel reciproco rispetto;
3 3. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova al n. 185, parte II, serie A dell'anno 2010;
4. omologa la separazione tra e alle condizioni sub. 1 e 3; Parte_1 Parte_2
5. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti;
6. spese di lite al definitivo.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 8.10.25
Il Presidente
Dott. Chiara Ilaria Bitozzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Padova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
AR De Munari IU
Federica di Paolo IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 5834/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Colombini Laura Parte_1 Parte_2
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“CONCLUSIONI
Voglia il Presidente Delegato dell'Ill.mo Tribunale di Padova, letto il ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al
Collegio per omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Padova, via S. Venier n. 161/int. 7, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla signora proprietaria esclusiva Parte_1
dell'immobile.
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica.
Decorsi i termini di legge dalla data di note scritte sositutive della comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale, voglia codesto IU rimettere la causa nel ruolo e previa autorizzazione al deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
C O N CLUSIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Padova.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Padova, in Via S.
Venier n. 161/int. 7 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della signora , Parte_1
esclusiva proprietaria.
3. Nulla a titolo di mantenimento dei coniugi, essendo entrambi autosufficienti economicamente.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
16.09.1979, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 04.09.2010 a Padova, trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 185, parte II, serie A, anno
2010.
Dalla loro unione non nascevano figli.
2 In data 05.06.2025, e depositavano congiuntamente ricorso ai Parte_1 Parte_2
sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. formulando domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, alle condizioni di cui in epigrafe.
Le parti con dichiarazioni depositate per l'udienza del 16.9.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. confermavano le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili di illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, le condizioni sub 1 e 3 vanno omologate.
Quanto al punto 2. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli Parte_1 Parte_2
a vivere separati nel reciproco rispetto;
3 3. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova al n. 185, parte II, serie A dell'anno 2010;
4. omologa la separazione tra e alle condizioni sub. 1 e 3; Parte_1 Parte_2
5. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti;
6. spese di lite al definitivo.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 8.10.25
Il Presidente
Dott. Chiara Ilaria Bitozzi
4