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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 24/06/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Imperia composto da i
Dott. Pasquale Longarini Presidente
Dott. Fabio Favalli Giudice
Dott.ssa Maria Teresa de Sanctis Giudice
Dott. Enrico Zelioli Esperto
Ludovico Tortonesi Esperto ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento n. r.g. 891/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Giancarlo Giordano Parte_1
Ricorrente
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianemilio Genovesi P_
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto: Parte_1
-d'essere proprietario di una serie di terreni siti in Ventimiglia, Frazione
Grimaldi, censiti al locale NCT al F. 52, mappali nn. 600, 598, 599, 939 e 594 nonché al F. 51, mappali nn. 368 e 370, per averli ereditati dalla propria madre
; Persona_1
-tali terreni sono stati oggetto di contratti di affittanza agraria, intercorsi dapprima tra i suoi danti causa e quelli di;
P_
-in particolare, con contratto del luglio 1955, successivamente rinnovato nel giugno del 1965, (doc. n. 2 e 3) concedeva in affittanza agraria CP_2
a i fondi denominati “Parenta” e;
Persona_2 Parte_2
-successivamente si rendeva acquirente da Persona_1 CP_2
dei terreni oggetto di affittanza agraria, come da atto di compravendita del
05.06.1974, (doc. n. 4),
, da tempo deceduto, in vita era coniugato con Persona_2 P_
, la quale ha proseguito nella conduzione dei fondi fino all'anno 2019,
[...]
epoca in cui la stessa medesima ha rilasciato i terreni in questione;
Parte_3
aveva abbandonato una ingente quantità di rifiuti di varia natura, anche di plastica, e principalmente vetri frantumati, laterizi (mattoni e tavelle) in frammenti od interi, vasetti da coltivazione in plastica, parti di tubi in plastica ed in ferro, residui di tubatura per raccolta acque meteoriche dalle serre che dovranno essere differenziati e smaltiti;
-non aveva curato la manutenzione ordinaria di una serie di muri a secco, per un'estensione di circa 92 mq., che erano, pertanto, parzialmente crollati;
-aveva realizzato, senza alcuna autorizzazione, sul fondo a mappale n. 594, oggetto del contratto di affittanza agraria, una porzione di serra di circa mq. 200, in prosecuzione ed ampliamento di altra serra già esistente ma sita su terreno confinante di proprietà della medesima signora;
P_
-il costo per l'effettuazione degli interventi non eseguiti dall'affittuaria, nonché quelli necessari per lo smaltimento dei rifiuti e la demolizione della porzione di serra illegittimamente eretta ammontano ad euro 15.931,00 oltre
IVA, come riportati nella perizia in atti.
Ciò premesso, il ricorrente così concludeva: “accertata e dichiarata la sussistenza del rapporto di affittanza agraria intercorso, da ultimo, tra l'esponente e la signora P_
, condannare quest'ultima, alternativamente, o a eliminare, assegnando un termine
[...]
non superiore a giorni 90 ovvero quello meglio visto, previa differenziazione e conferimento in discarica, i rifiuti meglio descritti nella perizia a firma Geom. abbandonati Per_3
sui fondi del signor a riattare le porzioni di muri a secco crollate nonché Parte_1
a demolire e smaltire la porzione di serra, di circa mq. 200, illegittimamente eretta sul mappale n. 594 di proprietà dell'esponente, ovvero, decorso il termine di cui sopra, a pagare al ricorrente la somma di euro 15.931,00 oltre IVA, pari al costo stimato per
l'effettuazione dei menzionati lavori da parte dell'istante. Con vittoria di compensi di giudizio”.
si costituiva, replicando: P_
-l'attore non era esclusivo proprietario dei terreni per cui è lite poichè i terreni sono caduti in successione a seguito del decesso della di lui madre e pertanto sono stati ereditati anche dai di lui fratelli per le quote di 1/3 cadauno;
-nessuna richiesta di danni e /o contestazione sull'asserito abbandono dei terreni era stata mai inoltrata o avanzata dagli altri comproprietari, agendo, invece, l'attore sempre solo ed esclusivamente per proprio nome e non per la massa.
-manca, pertanto, la prova che il ricorrente sia attuale proprietario dei terreni e di essere succeduto nel contratto di affittanza agraria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, o di avere egli stesso personalmente concluso contratti con la signora Tes_1
rt. 49 legge n. 203 del 3 maggio 1982 prevede al I comma che " in caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola in qualità di imprenditori
a titolo principale ai sensi dell'art. 12 legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di affitto che così si instaura tra i coeredi è disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della successione."
-per legge, pertanto, può succedere nel contratto di locazione agraria solo l'erede che dimostri di aver esercitato, e continui ad esercitare, attività agricola sul "terreno" alla data di apertura della successione. La mera proprietà dei terreni senza il contestuale esercizio dell'attività agricola non comporta necessariamente, il subentro nel contratto di affittanza agraria.
-nel caso di specie l'attore non ha neppure dichiarato di agire quale erede, né come coltivatore diretto, cosicchè, agendo in giudizio senza preventiva autorizzazione degli altri eredi, ossia senza potere di rappresentanza, egli ha chiesto di veder riconosciuto un suo proprio personalissimo ed esclusivo diritto, che può riguardare soltanto la propria quota di comproprietà indivisa dei terreni per cui è lite pari a 1/3, necessitando altrimenti l'approvazione della maggioranza qualificata delle quote dei comproprietari ex art. 1108 c.c..
-non corrisponde al vero che i terreni siano stati abbandonati e che su di essi vi siano stati lasciati rifiuti, avendo ella i suoi familiari liberato integralmente i terreni di quel poco di materiale presente già nel dicembre 2019, come mostrato dalle fotografie in atti;
-i muri erano sempre stati manutenuti nei limiti della responsabilità del
, ma senza alcun obbligo di intervenire con attività straordinarie, Per_2
le quali, peraltro, competevano al proprietario, trattandosi di muri di contenimento;
-il loro spanciamento era, infatti, sintomo non della carenza di manutenzione, ma, semmai, dell'inerzia della proprietà nel non eseguire l'adeguamento delle opere di contenimento dei muri di sostegno delle fasce di terreno onde evitare il crollo sia dei muri sia del terreno sovrastante e delle improvvise alluvioni e piogge e agenti atmosferici imprevedibili;
-la serra era finalizzata alla esecuzione del contratto di affittanza agraria e non v'è prova di chi e quando la stessa sia stata installata.
---------------------------------------------------------------------------------------------
In primo luogo rileva il Collegio che le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta sulla legittimazione ad agire del ricorrente sono manifestamente infondate.
L'art. 49 legge n. 203 del 3 maggio 1982 si riferisce, infatti, a un'ipotesi del tutto diversa da quella di specie, disponendo, in sintesi, la norma che i successori universali del proprietario, i quali unitamente a costui abbiano coltivato il fondo, hanno diritto di continuare a far ciò anche sulle porzioni dell'immobile che spettano agli altri eredi che non esercitavano l'attività di coltivazione.
Nel caso di specie, invece, viene, molto più semplicemente, in rilievo la successione dell'attore nella proprietà dei beni affittati e, conseguentemente, nel rapporto contrattuale sorto tra le parti originarie.
Deve poi soggiungersi che, come ripetutamente puntualizzato dalla giurisprudenza, ciascun comproprietario, in quanto titolare d'un diritto pro quota sull'intera a res, è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune nei confronti dei terzi (Cass. n. 29506/19; Cass. 17933/2019; Cass. 22 febbraio 2018 n. 4336, ecc.).
Da ciò la legittimazione del a proporre quelle che sono domande di P_
rimessione in pristino e, dunque, di natura reale.
Diversamente deve dirsi per la pretesa alternativa di risarcimento “per equivalente” ossia dell'attribuzione delle somme di danaro necessarie per l'esecuzione degli interventi richiesti.
Trattandosi d'un diritto di credito, questo va suddiviso pro quota tra tutti i comproprietari-creditori, eredi a propria volta del de cuius/creditore originario. Ciò chiarito, le domande proposte dal ricorrente devono essere respinte poiché sfornite di prova adeguata.
Quanto al lamentato abbandono di rifiuti e materiale di risulta, i testi citati dal hanno offerto elementi privi di concludenza. P_
ha dichiarato: Il luogo non è facilmente accessibile….Preciso che non Persona_4
ha mai visto la resistente mentre deponeva oggetti, lasciandoli in loco, in questione.
All'epoca del contratto, vedevo, la e il figlio”. P_
soggetto che suole eseguire lavorazioni su Controparte_3
commissione dell'attore, ha affermato “Conosco la signora . Quando ella è andata via dal fondo sono incaricato dal di impiantare coltivazione d'avogado e P_
constatai la presenza del materiale indicato nel capitolo. Preciso che non ha mai visto la resistente mentre deponeva, lasciandoli in loco, oggetti in questione”.
Ebbene, alla luce di ciò è evidente che non possa affermarsi che sia stata la a lasciare i fondi ingombri sia in quanto nessuno dei testi ha visto la P_
contenuta collocarli, sia in considerazione del fatto che dalla deposizione del non si desume che egli abbia acceduto ai terreni immediatamente CP_3
dopo il rilascio degli stessi da parte della convenuta o, comunque, dopo pochi giorni, si da poter ritenere verosimile che gli oggetti furono relitti dalla e non, invece, riversati da terze persone. D'altronde è altamente P_
verosimile che il teste non fosse a conoscenza della precisa epoca in cui gli immobili furono riconsegnati all'attore.
Credibili, pertanto, risultano le versioni fornite dai e Parte_4 rispettivamente amico di famiglia e figlia della resistente. Parte_5
Il primo ha raccontato: “Anche io ho collaborato alle operazioni di pulizia del terreno, che furono eseguite poco prima del rilascio dello stesso. Il terreno fu lasciato pulito dalla signora ”.
La seconda ha dichiarato: “Mia madre fece ben ripulire il fondo e anche io ho provveduto a farlo. Il fondo su rilasciato in ottime condizioni, come da foto che mi vengono rammostrate. Poi dopo pochi giorni, soprattutto dopo il weekend, quando io tornavo su perchè la mia famiglia aveva terreni confinanti, constati la presenza di bancali, rifiuti vari, bottiglie, plastica, ecc.. C'era un vicino che aveva appena disfatto una serra e vidi che all'interno del terreno per cui è causa v'erano vari pezzi d'ondulina che appartenevano a terzi”.
Riguardo all'asserita abusiva realizzazione della serra si registra la convergenza della maggior parte dei testi sul punto.
A dire del “non conosco l'epoca in cui la serra fu realizzata;
credo che a Per_4
realizzarla fu la famiglia poiché quando costui coltivava il fondo il manufatto Per_2
già v'era”.
A sua volta il : “ricordo questa serra da circa 50 anni. Credo che a realizzarla fu Pt_4
il marito della signora . P_
Conforme è il racconto della : “ricordo di questa serra sin da quando Per_2
ero bambina e fu realizzata da mio padre”.
Il manufatto in questione, dunque, fu eretto non dalla convenuta, ma dal di lei marito negli atti 70.
Del tutto ragionevole, pertanto, presumere che ciò avvenne con il consenso dell'allora proprietaria del terreno, madre del ricorrente, se Persona_5 non dalla precedente titolare, . CP_2
Peraltro, anche se così non fosse stato, avendo l'attore agito nei confronti della convenuta prospettandola come colei che avrebbe realizzato la serra e non già come successore universale dell'autore del presunto abuso, la domanda dovrebbe comunque essere rigettata in ragione del difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Circa poi la pretesa volta ad ottenere il ripristino dei muri rileva il Collegio che non è stata fornita alcuna prova che alcune porzioni d'esse siano crollate a causa dell'omessa manutenzione ordinaria da parte della convenuta.
Il capitolo di prova n. 4 articolato dal ricorrente dal seguente tenore “Vero che sugli stessi terreni di cui al capitolo che precede sono presenti porzioni di muri di sostegno delle fasce che sono crollati” non è stato ammesso poiché formulato, con ogni evidenza, in termini del tutto indeterminati ad eccezione, ovviamente, per quello che è un dato oggettivo nonché incontestato dalla convenuta e cioè che il manufatto risulta in parte spanciato e rovinato.
Tuttavia, non è stata operata alcuna contestualizzazione della situazione in questione, mancando ogni preciso riferimento all'epoca in cui si sarebbero verificati i danni, alle cause di questi, non essendo stato allegato, ad es., che i muri si siano progressivamente deteriorati, così come alla natura dei lavori di manutenzione che la vrebbe dovuto eseguire, interventi, peraltro di P_
entità “piccola”, volendosi applicare analogicamente l'art. 1576 c.c., o, al più
“ordinari”.
Da quanto è dato constatare dalle fotografie accluse alla perizia dell'attore, alcuni tratti dei muretti versano, invece, in condizioni tali da necessitare lavori di rilevanza tutt'altro che trascurabile – riprova di ciò è l'importo risarcitorio richiesto (circa € 7200,00) – il che implica che gli interventi di manutenzione siano senz'altro da considerare “straordinari”, come tali spettanti al proprietario del fondo.
Il rigetto integrale delle domande impone la condanna dell'attore al rimborso degli oneri processuali, che si determinano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1
di , così provvede: P_
Rigetta le domande.
Condanna , alla rifusione degli oneri processuali, che si Parte_1
quantificano in complessivi € 900,00 per la fase introduttiva, € 750,00 per la fase di studio, € 1600,00 per la fase di 1500,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Il Giud. Est. Il Presidente
Dott. Fabio Favalli Dott. Pasquale Longarini
Imperia 12-6-2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Imperia composto da i
Dott. Pasquale Longarini Presidente
Dott. Fabio Favalli Giudice
Dott.ssa Maria Teresa de Sanctis Giudice
Dott. Enrico Zelioli Esperto
Ludovico Tortonesi Esperto ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento n. r.g. 891/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Giancarlo Giordano Parte_1
Ricorrente
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianemilio Genovesi P_
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto: Parte_1
-d'essere proprietario di una serie di terreni siti in Ventimiglia, Frazione
Grimaldi, censiti al locale NCT al F. 52, mappali nn. 600, 598, 599, 939 e 594 nonché al F. 51, mappali nn. 368 e 370, per averli ereditati dalla propria madre
; Persona_1
-tali terreni sono stati oggetto di contratti di affittanza agraria, intercorsi dapprima tra i suoi danti causa e quelli di;
P_
-in particolare, con contratto del luglio 1955, successivamente rinnovato nel giugno del 1965, (doc. n. 2 e 3) concedeva in affittanza agraria CP_2
a i fondi denominati “Parenta” e;
Persona_2 Parte_2
-successivamente si rendeva acquirente da Persona_1 CP_2
dei terreni oggetto di affittanza agraria, come da atto di compravendita del
05.06.1974, (doc. n. 4),
, da tempo deceduto, in vita era coniugato con Persona_2 P_
, la quale ha proseguito nella conduzione dei fondi fino all'anno 2019,
[...]
epoca in cui la stessa medesima ha rilasciato i terreni in questione;
Parte_3
aveva abbandonato una ingente quantità di rifiuti di varia natura, anche di plastica, e principalmente vetri frantumati, laterizi (mattoni e tavelle) in frammenti od interi, vasetti da coltivazione in plastica, parti di tubi in plastica ed in ferro, residui di tubatura per raccolta acque meteoriche dalle serre che dovranno essere differenziati e smaltiti;
-non aveva curato la manutenzione ordinaria di una serie di muri a secco, per un'estensione di circa 92 mq., che erano, pertanto, parzialmente crollati;
-aveva realizzato, senza alcuna autorizzazione, sul fondo a mappale n. 594, oggetto del contratto di affittanza agraria, una porzione di serra di circa mq. 200, in prosecuzione ed ampliamento di altra serra già esistente ma sita su terreno confinante di proprietà della medesima signora;
P_
-il costo per l'effettuazione degli interventi non eseguiti dall'affittuaria, nonché quelli necessari per lo smaltimento dei rifiuti e la demolizione della porzione di serra illegittimamente eretta ammontano ad euro 15.931,00 oltre
IVA, come riportati nella perizia in atti.
Ciò premesso, il ricorrente così concludeva: “accertata e dichiarata la sussistenza del rapporto di affittanza agraria intercorso, da ultimo, tra l'esponente e la signora P_
, condannare quest'ultima, alternativamente, o a eliminare, assegnando un termine
[...]
non superiore a giorni 90 ovvero quello meglio visto, previa differenziazione e conferimento in discarica, i rifiuti meglio descritti nella perizia a firma Geom. abbandonati Per_3
sui fondi del signor a riattare le porzioni di muri a secco crollate nonché Parte_1
a demolire e smaltire la porzione di serra, di circa mq. 200, illegittimamente eretta sul mappale n. 594 di proprietà dell'esponente, ovvero, decorso il termine di cui sopra, a pagare al ricorrente la somma di euro 15.931,00 oltre IVA, pari al costo stimato per
l'effettuazione dei menzionati lavori da parte dell'istante. Con vittoria di compensi di giudizio”.
si costituiva, replicando: P_
-l'attore non era esclusivo proprietario dei terreni per cui è lite poichè i terreni sono caduti in successione a seguito del decesso della di lui madre e pertanto sono stati ereditati anche dai di lui fratelli per le quote di 1/3 cadauno;
-nessuna richiesta di danni e /o contestazione sull'asserito abbandono dei terreni era stata mai inoltrata o avanzata dagli altri comproprietari, agendo, invece, l'attore sempre solo ed esclusivamente per proprio nome e non per la massa.
-manca, pertanto, la prova che il ricorrente sia attuale proprietario dei terreni e di essere succeduto nel contratto di affittanza agraria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, o di avere egli stesso personalmente concluso contratti con la signora Tes_1
rt. 49 legge n. 203 del 3 maggio 1982 prevede al I comma che " in caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola in qualità di imprenditori
a titolo principale ai sensi dell'art. 12 legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di affitto che così si instaura tra i coeredi è disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della successione."
-per legge, pertanto, può succedere nel contratto di locazione agraria solo l'erede che dimostri di aver esercitato, e continui ad esercitare, attività agricola sul "terreno" alla data di apertura della successione. La mera proprietà dei terreni senza il contestuale esercizio dell'attività agricola non comporta necessariamente, il subentro nel contratto di affittanza agraria.
-nel caso di specie l'attore non ha neppure dichiarato di agire quale erede, né come coltivatore diretto, cosicchè, agendo in giudizio senza preventiva autorizzazione degli altri eredi, ossia senza potere di rappresentanza, egli ha chiesto di veder riconosciuto un suo proprio personalissimo ed esclusivo diritto, che può riguardare soltanto la propria quota di comproprietà indivisa dei terreni per cui è lite pari a 1/3, necessitando altrimenti l'approvazione della maggioranza qualificata delle quote dei comproprietari ex art. 1108 c.c..
-non corrisponde al vero che i terreni siano stati abbandonati e che su di essi vi siano stati lasciati rifiuti, avendo ella i suoi familiari liberato integralmente i terreni di quel poco di materiale presente già nel dicembre 2019, come mostrato dalle fotografie in atti;
-i muri erano sempre stati manutenuti nei limiti della responsabilità del
, ma senza alcun obbligo di intervenire con attività straordinarie, Per_2
le quali, peraltro, competevano al proprietario, trattandosi di muri di contenimento;
-il loro spanciamento era, infatti, sintomo non della carenza di manutenzione, ma, semmai, dell'inerzia della proprietà nel non eseguire l'adeguamento delle opere di contenimento dei muri di sostegno delle fasce di terreno onde evitare il crollo sia dei muri sia del terreno sovrastante e delle improvvise alluvioni e piogge e agenti atmosferici imprevedibili;
-la serra era finalizzata alla esecuzione del contratto di affittanza agraria e non v'è prova di chi e quando la stessa sia stata installata.
---------------------------------------------------------------------------------------------
In primo luogo rileva il Collegio che le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta sulla legittimazione ad agire del ricorrente sono manifestamente infondate.
L'art. 49 legge n. 203 del 3 maggio 1982 si riferisce, infatti, a un'ipotesi del tutto diversa da quella di specie, disponendo, in sintesi, la norma che i successori universali del proprietario, i quali unitamente a costui abbiano coltivato il fondo, hanno diritto di continuare a far ciò anche sulle porzioni dell'immobile che spettano agli altri eredi che non esercitavano l'attività di coltivazione.
Nel caso di specie, invece, viene, molto più semplicemente, in rilievo la successione dell'attore nella proprietà dei beni affittati e, conseguentemente, nel rapporto contrattuale sorto tra le parti originarie.
Deve poi soggiungersi che, come ripetutamente puntualizzato dalla giurisprudenza, ciascun comproprietario, in quanto titolare d'un diritto pro quota sull'intera a res, è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune nei confronti dei terzi (Cass. n. 29506/19; Cass. 17933/2019; Cass. 22 febbraio 2018 n. 4336, ecc.).
Da ciò la legittimazione del a proporre quelle che sono domande di P_
rimessione in pristino e, dunque, di natura reale.
Diversamente deve dirsi per la pretesa alternativa di risarcimento “per equivalente” ossia dell'attribuzione delle somme di danaro necessarie per l'esecuzione degli interventi richiesti.
Trattandosi d'un diritto di credito, questo va suddiviso pro quota tra tutti i comproprietari-creditori, eredi a propria volta del de cuius/creditore originario. Ciò chiarito, le domande proposte dal ricorrente devono essere respinte poiché sfornite di prova adeguata.
Quanto al lamentato abbandono di rifiuti e materiale di risulta, i testi citati dal hanno offerto elementi privi di concludenza. P_
ha dichiarato: Il luogo non è facilmente accessibile….Preciso che non Persona_4
ha mai visto la resistente mentre deponeva oggetti, lasciandoli in loco, in questione.
All'epoca del contratto, vedevo, la e il figlio”. P_
soggetto che suole eseguire lavorazioni su Controparte_3
commissione dell'attore, ha affermato “Conosco la signora . Quando ella è andata via dal fondo sono incaricato dal di impiantare coltivazione d'avogado e P_
constatai la presenza del materiale indicato nel capitolo. Preciso che non ha mai visto la resistente mentre deponeva, lasciandoli in loco, oggetti in questione”.
Ebbene, alla luce di ciò è evidente che non possa affermarsi che sia stata la a lasciare i fondi ingombri sia in quanto nessuno dei testi ha visto la P_
contenuta collocarli, sia in considerazione del fatto che dalla deposizione del non si desume che egli abbia acceduto ai terreni immediatamente CP_3
dopo il rilascio degli stessi da parte della convenuta o, comunque, dopo pochi giorni, si da poter ritenere verosimile che gli oggetti furono relitti dalla e non, invece, riversati da terze persone. D'altronde è altamente P_
verosimile che il teste non fosse a conoscenza della precisa epoca in cui gli immobili furono riconsegnati all'attore.
Credibili, pertanto, risultano le versioni fornite dai e Parte_4 rispettivamente amico di famiglia e figlia della resistente. Parte_5
Il primo ha raccontato: “Anche io ho collaborato alle operazioni di pulizia del terreno, che furono eseguite poco prima del rilascio dello stesso. Il terreno fu lasciato pulito dalla signora ”.
La seconda ha dichiarato: “Mia madre fece ben ripulire il fondo e anche io ho provveduto a farlo. Il fondo su rilasciato in ottime condizioni, come da foto che mi vengono rammostrate. Poi dopo pochi giorni, soprattutto dopo il weekend, quando io tornavo su perchè la mia famiglia aveva terreni confinanti, constati la presenza di bancali, rifiuti vari, bottiglie, plastica, ecc.. C'era un vicino che aveva appena disfatto una serra e vidi che all'interno del terreno per cui è causa v'erano vari pezzi d'ondulina che appartenevano a terzi”.
Riguardo all'asserita abusiva realizzazione della serra si registra la convergenza della maggior parte dei testi sul punto.
A dire del “non conosco l'epoca in cui la serra fu realizzata;
credo che a Per_4
realizzarla fu la famiglia poiché quando costui coltivava il fondo il manufatto Per_2
già v'era”.
A sua volta il : “ricordo questa serra da circa 50 anni. Credo che a realizzarla fu Pt_4
il marito della signora . P_
Conforme è il racconto della : “ricordo di questa serra sin da quando Per_2
ero bambina e fu realizzata da mio padre”.
Il manufatto in questione, dunque, fu eretto non dalla convenuta, ma dal di lei marito negli atti 70.
Del tutto ragionevole, pertanto, presumere che ciò avvenne con il consenso dell'allora proprietaria del terreno, madre del ricorrente, se Persona_5 non dalla precedente titolare, . CP_2
Peraltro, anche se così non fosse stato, avendo l'attore agito nei confronti della convenuta prospettandola come colei che avrebbe realizzato la serra e non già come successore universale dell'autore del presunto abuso, la domanda dovrebbe comunque essere rigettata in ragione del difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Circa poi la pretesa volta ad ottenere il ripristino dei muri rileva il Collegio che non è stata fornita alcuna prova che alcune porzioni d'esse siano crollate a causa dell'omessa manutenzione ordinaria da parte della convenuta.
Il capitolo di prova n. 4 articolato dal ricorrente dal seguente tenore “Vero che sugli stessi terreni di cui al capitolo che precede sono presenti porzioni di muri di sostegno delle fasce che sono crollati” non è stato ammesso poiché formulato, con ogni evidenza, in termini del tutto indeterminati ad eccezione, ovviamente, per quello che è un dato oggettivo nonché incontestato dalla convenuta e cioè che il manufatto risulta in parte spanciato e rovinato.
Tuttavia, non è stata operata alcuna contestualizzazione della situazione in questione, mancando ogni preciso riferimento all'epoca in cui si sarebbero verificati i danni, alle cause di questi, non essendo stato allegato, ad es., che i muri si siano progressivamente deteriorati, così come alla natura dei lavori di manutenzione che la vrebbe dovuto eseguire, interventi, peraltro di P_
entità “piccola”, volendosi applicare analogicamente l'art. 1576 c.c., o, al più
“ordinari”.
Da quanto è dato constatare dalle fotografie accluse alla perizia dell'attore, alcuni tratti dei muretti versano, invece, in condizioni tali da necessitare lavori di rilevanza tutt'altro che trascurabile – riprova di ciò è l'importo risarcitorio richiesto (circa € 7200,00) – il che implica che gli interventi di manutenzione siano senz'altro da considerare “straordinari”, come tali spettanti al proprietario del fondo.
Il rigetto integrale delle domande impone la condanna dell'attore al rimborso degli oneri processuali, che si determinano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1
di , così provvede: P_
Rigetta le domande.
Condanna , alla rifusione degli oneri processuali, che si Parte_1
quantificano in complessivi € 900,00 per la fase introduttiva, € 750,00 per la fase di studio, € 1600,00 per la fase di 1500,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Il Giud. Est. Il Presidente
Dott. Fabio Favalli Dott. Pasquale Longarini
Imperia 12-6-2025