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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/10/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Mario Farina Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.1960 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Viale Bonaria n. 96 09125 Cagliari ITALIA, presso lo studio dell'Avv. D'ANGELO
EL che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente contro
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA DELLE CP_1
COCCINELLE 3 09134 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. MACIS SANDRA che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Villanova Monteleone (SS), in data
3/10/2012, tra il sig. , nato a [...] il [...] e la sig.ra nata a CP_1 Parte_1
Villanova Monteleone il 28/11/1972, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 2, parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2012, in regime di separazione dei beni;
✓
Per_ affidare ad entrambi i genitori la figlia minore , la quale dovrà continua-re a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con cia-scuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascen-denti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
✓ i genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale e adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse, per la figlia minore,
relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia e limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità sepa-
ratamente; ✓ indicare quale luogo di residenza della minore quello del padre, assegnando a quest'ultimo la casa coniugale, sita in Domus de Maria, vico Ungheria n.5, stabilendo che la madre
Per_ potrà vedere e tenere con sé quando vorrà, compatibilmente con le esigenze di studio della stessa e tenendo conto della sua volontà, considerata l'età anagrafica;
durante il periodo estivo per quin-dici giorni anche non consecutivi;
nelle vacanze natalizie, alternativamente, dal 25 al 30
dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in occasione del-le festività pasquali per tre giorni consecutivi e, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; ✓ ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia minore du-rante la permanenza della medesima presso ciascun genitore, oltre al paga-mento del 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e ricreative), preventivamente concordate salvo l'urgenza, che si rendessero necessarie per la minore;
✓ ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio sostentamento e nessun assegno divorzile sarà dovuto reciprocamente.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e con ricorso Parte_1 CP_1
depositato da in data 28/03/2024, con note scritte in sostituzione dell'udienza del Pt_1
9.10.2024 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il ?) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il ?), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 CP_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a LL ON il
03/10/2012 tra nata a [...], il28/11/1972 e Parte_1
nato a [...], il [...], mandando al competente Ufficio dello Stato CP_2
Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 2, parte II, serie c, anno 2012 - Comune di
LL ON).
Sull'accordo delle parti:
2. affida ad entrambi i genitori la figlia minore , la quale dovrà continuare a ricevere da Persona_2
entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con cia-scuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascen-denti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
i genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale e adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse, per la figlia minore,
relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia e limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità sepa-
ratamente;
3. dispone che la minore sia collocata presso la residenza del padre, a cui viene assegnata la casa coniugale, sita in Domus de Maria, vico Ungheria n.5;
Per_
4. la madre potrà vedere e tenere con sé quando vorrà, compatibilmente con le esigenze di studio della stessa e tenendo conto della sua volontà, considerata l'età anagrafica;
durante il periodo estivo per quin-dici giorni anche non consecutivi;
nelle vacanze natalizie, alternativamente, dal 25
al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in occasione del-le festività pasquali per tre giorni consecutivi e, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia minore du-rante la permanenza della medesima presso ciascun genitore, oltre al paga-mento del 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e ricreative), preventivamente concordate salvo l'urgenza, che si rendessero necessarie per la minore;
5. dà atto che ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio sostentamento e nessun assegno divorzile sarà dovuto reciprocamente.
6. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
14/10/2025.
Il Presidente
dott. Mario Farina
.