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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 19/12/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 795/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, Dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 795/2021 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 06.11.2025, promossa da in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Perrotta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Isernia, viale dei Pentri n. 70;
APPELLANTE nei confronti di
in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t. Avv. Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Rosario Mariani, ed elettivamente domiciliato presso
[...] il suo studio in Isernia – via Erennio Ponzio n. 56,
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Isernia n. 4/2021, emessa dal
Giudice di Pace di Isernia e depositata in data 12.01.2021
Conclusioni come da verbale di udienza del 06.11.2025.
pagina 1 di 7
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Isernia n. 4/2021 depositata in data 12.01.2021 chiedendone l'integrale riforma e, conseguentemente, la conferma del D. I. n. 74/2018, emesso dal Giudice di Pace di Isernia in data
21.02.2018, con ogni conseguenza circa le spese del doppio grado di giudizio, con risarcimento ex art. 96 c.p.c., e condanna alla ripetizione della somma di € 655,05 pagata a favore dell'Avv. Sabrina
Petrino quali spese di lite.
Si è costituito in giudizio, con rituale comparsa, il chiedendo di respingere Controparte_1
l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa non è stata istruita ulteriormente in grado di appello e, pervenuta infine alla scrivente giudice,
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per memorie conclusionali ed eventuali repliche.
Nella ricostruzione della vicenda, va premesso che la aveva ottenuto decreto Parte_1 ingiuntivo n. 74/2018 nei confronti del per l'importo di € 2.695,90, sulla base Controparte_1 della fattura n. 113/2016 relativa a “lavori di fornitura e posa in opera ponteggio per rimozione canne fumarie in amianto presso il condominio sito in via Tintoretto, Isernia”. CP_1
Il Condominio ha proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo, sostenendo che la prestazione fatturata (comunque non contestata nella sua realizzazione) era stata fatta rientrare nel prezzo del precedente appalto, per altro stipulato a corpo e non a misura, del 01.09.2014 (importo complessivo €
78.031,12 oltre IVA), e che non era stato definito alcun nuovo accordo economico che potesse giustificare l'emissione della fattura contestata. Il Giudice di Pace di Isernia, con sentenza n. 4/2021 depositata il 12.01.2021, ha accolto l'opposizione proposta dal revocando il Controparte_1 suddetto decreto e condannando la parte attrice alle spese di lite, da distrarsi al procuratore antistatario.
Così ricostruita la vicenda, deve rilevarsi che, dai documenti di causa, dalle memorie e dagli atti acquisiti risulta l'esistenza di un contratto di appalto tra e Controparte_1 Parte_1
sottoscritto il 01.09.2014, con importo a corpo e con computo metrico allegato contemplante,
[...] tra le prestazioni, la “riqualificazione delle canne fumarie”. Durante l'esecuzione dei lavori, tuttavia, era emersa la presenza di lastre di eternit nelle canne fumarie, che hanno comportato l'intervento di ditta specializzata ( per la raccolta e lo smaltimento dell'amianto. Tale attività Controparte_3
pagina 2 di 7 di smaltimento è stata autonomamente affidata e regolarmente pagata dal alla predetta CP_1 ditta. Secondo la prospettazione dell'odierna appellata, in sede di assemblea condominiale, il rappresentante della Ing. avrebbe dichiarato che, per Parte_1 Persona_1
l'esecuzione dei lavori inerenti alla sostituzione della canna fumaria, sarebbero rimasti fermi i costi preventivati, ad eccezione di quelli relativi allo smaltimento dell'eternit che avrebbero potuto gravare sulla spesa complessiva determinata al momento della stipula del contratto.
La invece, ha giustificato l'emissione della fattura n. 113/2016 per € Parte_1
2.695,00 relativa alla fornitura e posa in opera del ponteggio per la rimozione delle canne fumarie in amianto sostenendo la necessità di un ponteggio speciale “a doppio cavalletto” per consentire alla ditta specializzata l'estrazione delle canne dall'esterno, considerato, peraltro, che al momento della stipula del contratto dell'1.9.2014 non vi era conoscenza circa la necessità di doversi provvedere alla rimozione dell'amianto.
Va, anzitutto, rilevato che nonostante sia vero – in linea generale - quanto sostenuto dal giudice di primo grado in ordine alla fattura commerciale, nel caso di specie non vi è contestazione circa l'effettiva esecuzione, da parte della del diverso ponteggio per consentire alla Parte_1
di estrarre dalle canne fumarie l'eternit e di smaltirlo. Controparte_3
Secondo la prospettazione di parte appellata, non solo l'ing. legale rappresentante della Parte_2
avrebbe rassicurato, in sede di assemblea condominiale, circa il fatto che i Parte_1 lavori sarebbero stati ricompresi nel contratto di appalto originariamente intercorso tra le parti ma, la stessa circostanza per cui il contratto de quo era stato stipulato a corpo e non a misura farebbe gravare sull'appaltatore eventuali oneri aggiuntivi.
Orbene, la Suprema Corte, con ordinanza n. 40122/2021 ha affermato il seguente principio: “in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam, nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente”.
Alla luce della richiamata pronuncia, è possibile affermare che allorquando le modifiche all'opera traggono origine dall'autonoma iniziativa dell'appaltatore, il legislatore adotta un regime particolarmente rigoroso, stabilendo, difatti, all'art. 1659 c.c., che nessuna variazione da lui proposta può essere riconosciuta o compensata se non espressamente autorizzata dal committente.
pagina 3 di 7 Tant'è che l'autorizzazione in questione deve risultare da atto scritto ad substantiam la cui esistenza non è un semplice requisito probatorio ma condizione stessa di validità dell'accordo. La ratio di tale previsione è quella di evitare che l'appaltatore possa modificare unilateralmente il contenuto dell'opera e poi pretendere un compenso ulteriore o un ampliamento del contratto, in assenza di una manifestazione inequivoca di volontà da parte del committente, giacché l'esigenza di certezza e di tutela del committente si traduce quindi nella necessità della forma scritta, che non è né derogabile, né surrogabile da altri mezzi di prova, neppure in caso di comportamenti concludenti. Di conseguenza, in difetto della prova di cui all'art. 1659 c.c., l'appaltatore non può ottenere il pagamento delle variazioni, anche qualora esse risultino utili, migliorative o necessarie, né può ricorrere a presunzioni o a testimoni per dimostrare l'intervenuta autorizzazione.
Laddove, invece, la variazione sia stata introdotta su iniziativa del committente (art. 1661 c.c.) l'art. 1661 c.c., - ammettendo che lo stesso possa introdurre modifiche entro il limite del decimo del prezzo complessivo e senza snaturare la natura dell'opera - non richiede prova scritta, potendo l'appaltatore dimostrare l'esistenza della richiesta del committente con qualsiasi mezzo di prova.
Questa maggiore elasticità probatoria si giustifica con la tutela dell'affidamento dell'appaltatore: poiché è il committente a richiedere la modifica, sarebbe irragionevole imporre all'appaltatore l'onere di munirsi sempre di un atto scritto, specie in contesti in cui le modifiche vengono impartite verbalmente, in cantiere o durante l'esecuzione delle opere.
Rapportando i precedenti sunti al caso in esame, va certamente sostenuto che i lavori legati allo smaltimento dell'eternit sono stati previamente autorizzati dal Condominio, che sul punto ha tenuto una specifica assemblea condominiale.
Deve, poi, escludersi che le predette lavorazioni, potessero rientrare nel capitolato dei lavori di cui al precedente contratto di appalto, considerato che, nello stesso, erano previsti lavori di Riqualificazione canne fumarie (SPCat7), consistenti nella “demolizione di muratura di qualsiasi genere,... muratura in mattoni forati ecc da realizzarsi a fianco del vano scale ascensore” mentre alcuna rimozione di eternit veniva contemplata nel predetto contratto e alcun allestimento di ponteggi esterni al fabbricato era previsto per siffatta lavorazione.
La necessità di allestire uno specifico ponteggio esterno (a doppio cavalletto) al fabbricato per consentire alla ditta specializzata di effettuare la estrazione delle canne fumarie di eternit, si era presentata solo dopo la scoperta del predetto materiale pericoloso, come espressamente riconosciuto da parte avversa, (pag 2 punto 5 dell'atto di citazione) e come riconosciuto dal direttore dei lavori escusso quale teste. La costruzione e rimozione del primo ponteggio e la realizzazione di un nuovo (a doppio cavalletto) da parte della non è stato dovuto ad errori di installazione o a CP_ Parte_1
pagina 4 di 7 scelte non idonee dell'appaltatore ma tale opera rispondeva a diverse esigenze di lavorazione, manifestatesi nel corso del rapporto: il primo ponteggio era servito alla società Parte_1 per effettuare le lavorazioni di cui al primo contratto di appalto, ovvero per il rifacimento delle facciate e dei balconi del fabbricato, realizzato tra l'altro a perfetta regola d'arte come si evince anche dalla certificazione dell'ispettorato del lavoro di Isernia (doc. 4 allegato alla comparsa) mentre, il successivo ponteggio era stato allestito con caratteristiche diverse al fine di soddisfare le esigenze lavorative specifiche imposte dalla ditta incaricata della rimozione e smaltimento delle Controparte_3 canne fumarie di Eternit.
La circostanza per cui l'esigenza di provvedere alla realizzazione di un differente ponteggio venne a concretizzarsi solo dopo che la ditta specializzata incaricata della rimozione delle canne fumarie in eternit rappresentò tale necessità, si ricava da tutte le testimonianze raccolte in sede istruttoria.
Il Geom. ha dichiarato: “Abbiamo effettuato il sopralluogo con la ditta specializzata la quale ha Per_2 evidenziato la inidoneità del ponteggio esistente e quindi la necessità di un castelletto di maggiori dimensioni, per castelletto si intende un ponteggio con dimensioni idonee per la lavorazione, è stato concordato congiuntamente con la ditta specializzata, la ditta la realizzazione e Parte_1 quindi predisporre un ponteggio idoneo alle lavorazioni richieste”; l'Ing. autore per Persona_3 conto dell'appellato del computo metrico dei lavori appaltati con il precedente contratto del 1.9.2014, ha ribadito che la realizzazione del ponteggio di cui alla fattura posta a fondamento del D.I., era estranea al primo appalto e che tali ultime lavorazioni furono commissionate alla Controparte_5 solo dopo che la ditta aveva evidenziato la relativa necessità, ovvero dopo che la CP_3 [...] aveva già realizzato i lavori di manutenzione delle facciate del palazzo e quindi aveva Parte_1 terminato le lavorazioni appaltate. Inoltre, il ponteggio realizzato per le lavorazioni delle facciate era a
“filo muro” e non avrebbe consentito le operazioni per la rimozione delle canne fumarie.
Anche il legale rappresentante della società appellante, ing. , in sede di Persona_1 interrogatorio formale, ha chiarito che nel contratto precedente era prevista la rimozione della canna fumaria all'interno del vano scala che, quindi, non necessitava di un ponteggio esterno per consentire alla ditta specializzata di procedere alla rimozione dell'eternit. La necessità di intervenire dall'esterno mediante la realizzazione di un doppio ponteggio era stata rilevata dal direttore dei lavori e dalla ditta specializzata, in ragione del fatto per cui le canne in eternit dovevano essere sfilate e non demolite.
Peraltro, in sede di assemblea condominiale, l'Ing. , si limitò ad affermare che il Persona_1 costo necessario alla sola sostituzione della nuova canna fumaria, sarebbe rientrato nell'importo dell'originale appalto ovvero di E. 78031,12 oltre iva (cosa che è avvenuta) ma in alcun modo si ricava pagina 5 di 7 che anche il costo del ponteggio resosi necessario a seguito della scoperta dell'eternit e per la sua rimozione fosse da ricomprendersi nel prezzo originariamente pattuito.
Di nessun rilievo è, poi, la circostanza per cui il prezzo dell'appalto del 1.9.2014 fosse stato convenuto a corpo e non a misura: il presupposto per cui la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto è costituito, infatti, dalla circostanza per cui siano stati correttamente rappresentati dall'appaltante tutti gli elementi che possono (ipoteticamente) influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore.
La circostanza per cui, solo nel corso delle lavorazioni originariamente pattuite, sia emersa la necessità di realizzare opere e lavori differenti rispetto a quelli individuati al momento della fissazione del prezzo fa sì che l'appaltatore non poteva avere contezza della necessità di montare tale specifico ponteggio nel momento della predisposizione del preventivo, sicchè l'alea di queste opere ulteriori, resesi necessarie solo nel corso delle lavorazioni, non può essere fatta ricadere sull'appaltatore.
Va, infine, rilevato, a sostegno di tale conclusione, che è totalmente indifferente che la
[...] avesse o meno provveduto a smontare prima la pre-esistente impalcatura: non solo i Parte_1 tecnici escussi come testimoni e assunti ad interpello hanno chiarito che il ponteggio necessario all'estrazione (e non alla rimozione) delle canne fumarie realizzate in eternit era differente rispetto a quello utilizzato per le lavorazioni di cui all'originario contratto ma la stessa amministratrice di condominio, anch'essa assunta ad interpello, ha dichiarato di non sapere se il ponteggio rimontato lungo le pareti interessate dai lavori delle canne fumarie fosse differente da quello precedente, sicchè alcun rilievo assume la circostanza per cui il ponteggio fosse stato già smontato.
In altre parole, trattandosi di un ponteggio diverso e specifico per consentire l'estrazione delle canne in eternit, anche laddove fosse stato ancora presente il precedente ponteggio, lo stesso non sarebbe - comunque - stato idoneo a consentire tale attività, come espressamente riconosciuto dal teste Per_2
L'appello deve, pertanto, essere accolto, con integrale riforma della sentenza appellata e rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Controparte_1
In riforma del capo della sentenza relativo alle spese di lite, il deve essere Controparte_1 condannato al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
L'avv. Sabrina Petrino, dichiaratasi antistataria nel giudizio di primo grado, sarà tenuta alla restituzione delle spese di lite già corrisposte da considerato che, secondo quanto sostenuto Parte_1 dai giudici di legittimità, “ne consegue che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario e, d'altro canto, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli pagina 6 di 7 effetti della sentenza d'appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio” (Cass. n. 1873/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Isernia n. 4/2021 e, per l'effetto, in riforma della stessa, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 74/2018 emesso dall'Ufficio del Controparte_1
Giudice di Pace di Isernia;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado Controparte_1 che si liquidano in € 877,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge;
3) condanna il al pagamento delle spese di lite del giudizio di presente grado Controparte_1 di giudizio che si liquidano in € 1.278,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge e oltre ad € 125,00 per esborsi;
4) condanna l'avv. Sabrina Petrino alla restituzione, in favore di della Parte_1 somma di € 655,05 pagata a titolo di spese di lite del primo grado, oltre interessi legali di cui all'art. 1228 dall'emissione della fattura commerciale e fino al soddisfo.
Isernia, lì 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, Dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 795/2021 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 06.11.2025, promossa da in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Perrotta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Isernia, viale dei Pentri n. 70;
APPELLANTE nei confronti di
in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t. Avv. Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Rosario Mariani, ed elettivamente domiciliato presso
[...] il suo studio in Isernia – via Erennio Ponzio n. 56,
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Isernia n. 4/2021, emessa dal
Giudice di Pace di Isernia e depositata in data 12.01.2021
Conclusioni come da verbale di udienza del 06.11.2025.
pagina 1 di 7
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Isernia n. 4/2021 depositata in data 12.01.2021 chiedendone l'integrale riforma e, conseguentemente, la conferma del D. I. n. 74/2018, emesso dal Giudice di Pace di Isernia in data
21.02.2018, con ogni conseguenza circa le spese del doppio grado di giudizio, con risarcimento ex art. 96 c.p.c., e condanna alla ripetizione della somma di € 655,05 pagata a favore dell'Avv. Sabrina
Petrino quali spese di lite.
Si è costituito in giudizio, con rituale comparsa, il chiedendo di respingere Controparte_1
l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa non è stata istruita ulteriormente in grado di appello e, pervenuta infine alla scrivente giudice,
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per memorie conclusionali ed eventuali repliche.
Nella ricostruzione della vicenda, va premesso che la aveva ottenuto decreto Parte_1 ingiuntivo n. 74/2018 nei confronti del per l'importo di € 2.695,90, sulla base Controparte_1 della fattura n. 113/2016 relativa a “lavori di fornitura e posa in opera ponteggio per rimozione canne fumarie in amianto presso il condominio sito in via Tintoretto, Isernia”. CP_1
Il Condominio ha proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo, sostenendo che la prestazione fatturata (comunque non contestata nella sua realizzazione) era stata fatta rientrare nel prezzo del precedente appalto, per altro stipulato a corpo e non a misura, del 01.09.2014 (importo complessivo €
78.031,12 oltre IVA), e che non era stato definito alcun nuovo accordo economico che potesse giustificare l'emissione della fattura contestata. Il Giudice di Pace di Isernia, con sentenza n. 4/2021 depositata il 12.01.2021, ha accolto l'opposizione proposta dal revocando il Controparte_1 suddetto decreto e condannando la parte attrice alle spese di lite, da distrarsi al procuratore antistatario.
Così ricostruita la vicenda, deve rilevarsi che, dai documenti di causa, dalle memorie e dagli atti acquisiti risulta l'esistenza di un contratto di appalto tra e Controparte_1 Parte_1
sottoscritto il 01.09.2014, con importo a corpo e con computo metrico allegato contemplante,
[...] tra le prestazioni, la “riqualificazione delle canne fumarie”. Durante l'esecuzione dei lavori, tuttavia, era emersa la presenza di lastre di eternit nelle canne fumarie, che hanno comportato l'intervento di ditta specializzata ( per la raccolta e lo smaltimento dell'amianto. Tale attività Controparte_3
pagina 2 di 7 di smaltimento è stata autonomamente affidata e regolarmente pagata dal alla predetta CP_1 ditta. Secondo la prospettazione dell'odierna appellata, in sede di assemblea condominiale, il rappresentante della Ing. avrebbe dichiarato che, per Parte_1 Persona_1
l'esecuzione dei lavori inerenti alla sostituzione della canna fumaria, sarebbero rimasti fermi i costi preventivati, ad eccezione di quelli relativi allo smaltimento dell'eternit che avrebbero potuto gravare sulla spesa complessiva determinata al momento della stipula del contratto.
La invece, ha giustificato l'emissione della fattura n. 113/2016 per € Parte_1
2.695,00 relativa alla fornitura e posa in opera del ponteggio per la rimozione delle canne fumarie in amianto sostenendo la necessità di un ponteggio speciale “a doppio cavalletto” per consentire alla ditta specializzata l'estrazione delle canne dall'esterno, considerato, peraltro, che al momento della stipula del contratto dell'1.9.2014 non vi era conoscenza circa la necessità di doversi provvedere alla rimozione dell'amianto.
Va, anzitutto, rilevato che nonostante sia vero – in linea generale - quanto sostenuto dal giudice di primo grado in ordine alla fattura commerciale, nel caso di specie non vi è contestazione circa l'effettiva esecuzione, da parte della del diverso ponteggio per consentire alla Parte_1
di estrarre dalle canne fumarie l'eternit e di smaltirlo. Controparte_3
Secondo la prospettazione di parte appellata, non solo l'ing. legale rappresentante della Parte_2
avrebbe rassicurato, in sede di assemblea condominiale, circa il fatto che i Parte_1 lavori sarebbero stati ricompresi nel contratto di appalto originariamente intercorso tra le parti ma, la stessa circostanza per cui il contratto de quo era stato stipulato a corpo e non a misura farebbe gravare sull'appaltatore eventuali oneri aggiuntivi.
Orbene, la Suprema Corte, con ordinanza n. 40122/2021 ha affermato il seguente principio: “in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam, nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente”.
Alla luce della richiamata pronuncia, è possibile affermare che allorquando le modifiche all'opera traggono origine dall'autonoma iniziativa dell'appaltatore, il legislatore adotta un regime particolarmente rigoroso, stabilendo, difatti, all'art. 1659 c.c., che nessuna variazione da lui proposta può essere riconosciuta o compensata se non espressamente autorizzata dal committente.
pagina 3 di 7 Tant'è che l'autorizzazione in questione deve risultare da atto scritto ad substantiam la cui esistenza non è un semplice requisito probatorio ma condizione stessa di validità dell'accordo. La ratio di tale previsione è quella di evitare che l'appaltatore possa modificare unilateralmente il contenuto dell'opera e poi pretendere un compenso ulteriore o un ampliamento del contratto, in assenza di una manifestazione inequivoca di volontà da parte del committente, giacché l'esigenza di certezza e di tutela del committente si traduce quindi nella necessità della forma scritta, che non è né derogabile, né surrogabile da altri mezzi di prova, neppure in caso di comportamenti concludenti. Di conseguenza, in difetto della prova di cui all'art. 1659 c.c., l'appaltatore non può ottenere il pagamento delle variazioni, anche qualora esse risultino utili, migliorative o necessarie, né può ricorrere a presunzioni o a testimoni per dimostrare l'intervenuta autorizzazione.
Laddove, invece, la variazione sia stata introdotta su iniziativa del committente (art. 1661 c.c.) l'art. 1661 c.c., - ammettendo che lo stesso possa introdurre modifiche entro il limite del decimo del prezzo complessivo e senza snaturare la natura dell'opera - non richiede prova scritta, potendo l'appaltatore dimostrare l'esistenza della richiesta del committente con qualsiasi mezzo di prova.
Questa maggiore elasticità probatoria si giustifica con la tutela dell'affidamento dell'appaltatore: poiché è il committente a richiedere la modifica, sarebbe irragionevole imporre all'appaltatore l'onere di munirsi sempre di un atto scritto, specie in contesti in cui le modifiche vengono impartite verbalmente, in cantiere o durante l'esecuzione delle opere.
Rapportando i precedenti sunti al caso in esame, va certamente sostenuto che i lavori legati allo smaltimento dell'eternit sono stati previamente autorizzati dal Condominio, che sul punto ha tenuto una specifica assemblea condominiale.
Deve, poi, escludersi che le predette lavorazioni, potessero rientrare nel capitolato dei lavori di cui al precedente contratto di appalto, considerato che, nello stesso, erano previsti lavori di Riqualificazione canne fumarie (SPCat7), consistenti nella “demolizione di muratura di qualsiasi genere,... muratura in mattoni forati ecc da realizzarsi a fianco del vano scale ascensore” mentre alcuna rimozione di eternit veniva contemplata nel predetto contratto e alcun allestimento di ponteggi esterni al fabbricato era previsto per siffatta lavorazione.
La necessità di allestire uno specifico ponteggio esterno (a doppio cavalletto) al fabbricato per consentire alla ditta specializzata di effettuare la estrazione delle canne fumarie di eternit, si era presentata solo dopo la scoperta del predetto materiale pericoloso, come espressamente riconosciuto da parte avversa, (pag 2 punto 5 dell'atto di citazione) e come riconosciuto dal direttore dei lavori escusso quale teste. La costruzione e rimozione del primo ponteggio e la realizzazione di un nuovo (a doppio cavalletto) da parte della non è stato dovuto ad errori di installazione o a CP_ Parte_1
pagina 4 di 7 scelte non idonee dell'appaltatore ma tale opera rispondeva a diverse esigenze di lavorazione, manifestatesi nel corso del rapporto: il primo ponteggio era servito alla società Parte_1 per effettuare le lavorazioni di cui al primo contratto di appalto, ovvero per il rifacimento delle facciate e dei balconi del fabbricato, realizzato tra l'altro a perfetta regola d'arte come si evince anche dalla certificazione dell'ispettorato del lavoro di Isernia (doc. 4 allegato alla comparsa) mentre, il successivo ponteggio era stato allestito con caratteristiche diverse al fine di soddisfare le esigenze lavorative specifiche imposte dalla ditta incaricata della rimozione e smaltimento delle Controparte_3 canne fumarie di Eternit.
La circostanza per cui l'esigenza di provvedere alla realizzazione di un differente ponteggio venne a concretizzarsi solo dopo che la ditta specializzata incaricata della rimozione delle canne fumarie in eternit rappresentò tale necessità, si ricava da tutte le testimonianze raccolte in sede istruttoria.
Il Geom. ha dichiarato: “Abbiamo effettuato il sopralluogo con la ditta specializzata la quale ha Per_2 evidenziato la inidoneità del ponteggio esistente e quindi la necessità di un castelletto di maggiori dimensioni, per castelletto si intende un ponteggio con dimensioni idonee per la lavorazione, è stato concordato congiuntamente con la ditta specializzata, la ditta la realizzazione e Parte_1 quindi predisporre un ponteggio idoneo alle lavorazioni richieste”; l'Ing. autore per Persona_3 conto dell'appellato del computo metrico dei lavori appaltati con il precedente contratto del 1.9.2014, ha ribadito che la realizzazione del ponteggio di cui alla fattura posta a fondamento del D.I., era estranea al primo appalto e che tali ultime lavorazioni furono commissionate alla Controparte_5 solo dopo che la ditta aveva evidenziato la relativa necessità, ovvero dopo che la CP_3 [...] aveva già realizzato i lavori di manutenzione delle facciate del palazzo e quindi aveva Parte_1 terminato le lavorazioni appaltate. Inoltre, il ponteggio realizzato per le lavorazioni delle facciate era a
“filo muro” e non avrebbe consentito le operazioni per la rimozione delle canne fumarie.
Anche il legale rappresentante della società appellante, ing. , in sede di Persona_1 interrogatorio formale, ha chiarito che nel contratto precedente era prevista la rimozione della canna fumaria all'interno del vano scala che, quindi, non necessitava di un ponteggio esterno per consentire alla ditta specializzata di procedere alla rimozione dell'eternit. La necessità di intervenire dall'esterno mediante la realizzazione di un doppio ponteggio era stata rilevata dal direttore dei lavori e dalla ditta specializzata, in ragione del fatto per cui le canne in eternit dovevano essere sfilate e non demolite.
Peraltro, in sede di assemblea condominiale, l'Ing. , si limitò ad affermare che il Persona_1 costo necessario alla sola sostituzione della nuova canna fumaria, sarebbe rientrato nell'importo dell'originale appalto ovvero di E. 78031,12 oltre iva (cosa che è avvenuta) ma in alcun modo si ricava pagina 5 di 7 che anche il costo del ponteggio resosi necessario a seguito della scoperta dell'eternit e per la sua rimozione fosse da ricomprendersi nel prezzo originariamente pattuito.
Di nessun rilievo è, poi, la circostanza per cui il prezzo dell'appalto del 1.9.2014 fosse stato convenuto a corpo e non a misura: il presupposto per cui la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto è costituito, infatti, dalla circostanza per cui siano stati correttamente rappresentati dall'appaltante tutti gli elementi che possono (ipoteticamente) influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore.
La circostanza per cui, solo nel corso delle lavorazioni originariamente pattuite, sia emersa la necessità di realizzare opere e lavori differenti rispetto a quelli individuati al momento della fissazione del prezzo fa sì che l'appaltatore non poteva avere contezza della necessità di montare tale specifico ponteggio nel momento della predisposizione del preventivo, sicchè l'alea di queste opere ulteriori, resesi necessarie solo nel corso delle lavorazioni, non può essere fatta ricadere sull'appaltatore.
Va, infine, rilevato, a sostegno di tale conclusione, che è totalmente indifferente che la
[...] avesse o meno provveduto a smontare prima la pre-esistente impalcatura: non solo i Parte_1 tecnici escussi come testimoni e assunti ad interpello hanno chiarito che il ponteggio necessario all'estrazione (e non alla rimozione) delle canne fumarie realizzate in eternit era differente rispetto a quello utilizzato per le lavorazioni di cui all'originario contratto ma la stessa amministratrice di condominio, anch'essa assunta ad interpello, ha dichiarato di non sapere se il ponteggio rimontato lungo le pareti interessate dai lavori delle canne fumarie fosse differente da quello precedente, sicchè alcun rilievo assume la circostanza per cui il ponteggio fosse stato già smontato.
In altre parole, trattandosi di un ponteggio diverso e specifico per consentire l'estrazione delle canne in eternit, anche laddove fosse stato ancora presente il precedente ponteggio, lo stesso non sarebbe - comunque - stato idoneo a consentire tale attività, come espressamente riconosciuto dal teste Per_2
L'appello deve, pertanto, essere accolto, con integrale riforma della sentenza appellata e rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Controparte_1
In riforma del capo della sentenza relativo alle spese di lite, il deve essere Controparte_1 condannato al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
L'avv. Sabrina Petrino, dichiaratasi antistataria nel giudizio di primo grado, sarà tenuta alla restituzione delle spese di lite già corrisposte da considerato che, secondo quanto sostenuto Parte_1 dai giudici di legittimità, “ne consegue che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario e, d'altro canto, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli pagina 6 di 7 effetti della sentenza d'appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio” (Cass. n. 1873/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Isernia n. 4/2021 e, per l'effetto, in riforma della stessa, rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 74/2018 emesso dall'Ufficio del Controparte_1
Giudice di Pace di Isernia;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado Controparte_1 che si liquidano in € 877,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge;
3) condanna il al pagamento delle spese di lite del giudizio di presente grado Controparte_1 di giudizio che si liquidano in € 1.278,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge e oltre ad € 125,00 per esborsi;
4) condanna l'avv. Sabrina Petrino alla restituzione, in favore di della Parte_1 somma di € 655,05 pagata a titolo di spese di lite del primo grado, oltre interessi legali di cui all'art. 1228 dall'emissione della fattura commerciale e fino al soddisfo.
Isernia, lì 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
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