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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Federica Peluso Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 7733 /2019
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Vertente tra
, nata a [...] il [...] , rapp.tata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'avv. Bianco Angelo ricorrente
E
c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rapp.to e difeso dall' avv. Borrelli Vincenzo resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.03.2025, le parti concludevano come da verbale.
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.11.2019 la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 15.05.2004 in Torre IA con il sig. dalla cui unione Controparte_1 nasceva il 04.01.2008, assumeva che detta unione era fallita a causa di gravi incompatibilità Per_1 ma soprattutto a causa del comportamento del resistente che, intrecciata una relazione extra coniugale con una donna, si sarebbe disinteressato totalmente di moglie e della figlia allontanandosi dalla casa coniugale, senza dare contezza del proprio indirizzo. La parte chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dal predetto coniuge con addebito allo stesso, previa emanazione dei provvedimenti consequenziali, precipuamente: affido condiviso della minore, e determinazione a carico del resistente di contributo al mantenimento per se e per la prole nella misura di euro 800,00.
In data 19.05.2020 si costituiva il resistente che pur non opponendosi alla separazione, contestava ogni addebito e chiedeva determinarsi in € 550,00 somma comprensiva degli assegni familiari, il contributo a suo carico per il mantenimento di moglie e figlia.
All'udienza presidenziale del 08.06.2020 trattata in modalità cartolare a causa dell'emergenza
COVID, le parti per il tramite dei rispettivi difensori chiedevano rinvio ai fini della trasformazione del rito.
Il procedimento veniva poi rinviato in prosieguo alle successive udienze del 17.11.2020 e 19.01.2021 sempre su richiesta dei difensori al fine di addivenire ad una composizione bonaria.
Ascoltate le parti personalmente all'udienza del 31.05.2021 che si riportavano ai rispettivi scritti, il
GD, dato atto di aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati, disponeva l'affido condiviso della minore con regolamentazione del diritto di visita paterno, determinava in complessivi euro Per_1
500,00 il contributo al mantenimento della minore ed in € 150,00 quello per il mantenimento Per_1 della sig. da porre a carico di e nominava il Giudice Istruttore Parte_1 Controparte_1 per il prosieguo istruttorio.
In sede istruttoria si costituivano entrambe le parti che si riportavano ai rispettivi atti introduttivi e chiedevano concedersi i termini di cui all'art 183 VI comma cpc;
con ordinanza del 28.12.2022 il GI ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalle parti e rinviava all'udienza del 27.11.2023 per l'espletamento dell'interrogatorio formale della ricorrente come deferitole da parte resistente e per l'escussione di un teste per parte;
rinviava all'udienza del 10.3.2025 per l'escussione degli ultimi testi e per la precisazione delle conclusioni.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio, concessi i termini di cui all'art. 190 cpc..
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza , per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente, il Tribunale ritiene che essa vada rigettata.
Invero in linea di premessa teorica si osserva quanto segue.
Dopo la scomparsa della separazione per colpa a seguito della riforma del diritto di famiglia , il concetto di addebitabilità della separazione di cui al comma II art. 151 cc come novellato dall'art. 33 l.19.5.1975 n.151 , non può avere altro significato che quello di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento negativo cosciente e volontario ad una persona capace di intendere e volere. Più precisamente si ritiene che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi , in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 cc, e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza , condizione per la pronuncia della separazione.
Il giudice è tenuto altresì a valutare anche la condotta dell'altro coniuge, procedendo quindi ad una valutazione comparativa, al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. In tal senso le violazioni dei doveri coniugali dovranno essere giudicate rilevanti ai fini dell'addebitabilità solo se si traducono in una violazione tout court alle regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza ( es. quelle ex art. 143 cc) ; tali violazioni non saranno invece rilevanti ai fini dell'addebitabilità se si configurano come reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto.
E' altresì significativo, sempre nell'ambito dell'indagine sull'addebitabilità , che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti data la accertata impossibilità di prosecuzione della convivenza: in tal senso anche durante una cd convivenza meramente formale si ravvisa l'irrilevanza di una eventuale tolleranza di un coniuge rispetto alla violazione dei doveri coniugali, vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili.
Nel caso che ci occupa parte ricorrente adduce come motivo di addebito il comportamento del resistente in quanto poco incline alla affectio maritalis, poco interessato alle vicende di cura della prole oltre alla circostanza che si sia allontanato dalla casa coniugale a seguito di relazione extra coniugale. Secondo il Tribunale non risulta adeguatamente comprovato che la crisi del menage matrimoniale sia da ricondurre ad atteggiamenti delle parti.
I testi escussi non caratterizzano in modo, idoneo, completo e tranquillizzante i fatti posti a fondamento della domanda di addebito .Tutti i testi delle parti in causa hanno riferito esclusivamente de relato ragion per cui le specifiche circostanze fondanti la domanda di addebito sono rimaste prive di ulteriore riscontro probatorio, trattandosi di dichiarazioni generiche, tra di loro discordanti, contraddittorie e in ogni caso inconferenti ai fini della decisione;
piuttosto descrivono una coppia che dopo un sia pur breve periodo di armonia, non riesce a trovare equilibrio;
il rapporto coniugale si è pian piano deteriorato ed i coniugi hanno perduto la stima e fiducia reciproca nonché il desiderio concreto di trovare una intesa.
L'abbandono del tetto coniugale da parte del non giustifica di per sé l'addebito ma è al più CP_1 sintomatico di una situazione di estrema e prolungata tensione tra le parti verosimilmente anche dovuta dal venir meno del legame affettivo, tale da determinare l'impossibilità di prosecuzione di una civile convivenza e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile.
Ebbene, in assenza di ulteriore supporto probatorio, non risultando adeguatamente suffragate le argomentazioni di parte ricorrente in merito alla presunta relazione extraconiugale del coniuge, ciò che emerge dalle risultanze in atti è la esistenza di una situazione di grave incompatibilità tra i coniugi dovuta evidentemente a divergenze caratteriali, mentalità e stili di vita.
Lo stesso comportamento processuale “irrigidito” delle parti, sebbene allineate sulle tematiche centrali della comunicativa sull'esercizio della bigenitorialità, non fa che confermare l'esistenza di una certa conflittualità , generativa della crisi del menage .
La crisi dunque è da reputarsi pregressa e già stabilizzata rispetto ai fatti assunti da parte ricorrente, che così come emergenti dalle risultanze istruttorie, non possono pertanto giustificare l'accoglimento della domanda di addebito.
Quanto alle determinazioni accessorie il Tribunale esaminati gli atti e le risultanze istruttorie ritiene in primo luogo di confermare le statuizioni della fase presidenziale.
Circa l'affidamento della minore, richiesto da entrambe le parti, non vi è dubbio che, stando alle risultanze in atti, ed in particolare dalle Relazioni SS che hanno avvalorato il buon andamento degli incontri padre -figlia e il contestuale superamento delle iniziali difficoltà, entrambi i genitori sono apparsi protesi alla cura ed all'affetto genuino della figlia, il che denota un attaccamento al ruolo ed un tentativo di responsabile risposta all'impegno; va mantenuta la collocazione della minore presso la madre con diritto di visita paterno libero tenuto conto dell'approssimarsi della maggiore età di e delle attuali modalità ed abitudini di visita della ragazza. Per_1 Quanto alla condizione economica delle parti, come processualmente cristallizzate, si dà atto che la ricorrente ha dichiarato di svolgere lavori saltuari come collaboratrice domestica con introiti mensile di circa € 600,00, di vivere in casa condotta in locazione con canone mensile di € 380,00, di aver ricevuto un supporto economico dalla famiglia di origine dell'ex coniuge e di essere supportata dalla propria madre pensionata;
il resistente è operaio presso la Fiat, ha dichiarato di percepire stipendio di euro 1.600,00 circa, di essere stato posto in CIG con riduzione stipendio, di essere ospite della fidanzata che percepisce reddito di cittadinanza di euro 700,00 circa.
Pertanto alla luce del principio di diritto ex art. 147 e 148 cc ciascuna parte contribuisce al mantenimento della prole in proporzione delle rispettive sostanze e tenuto conto che il resistente si è dichiarato di essere disponibile a versare euro 300,00 per la ricorrente ed euro 300,00 per la minore e che come emerge dalle informative in atti, ha versato spontaneamente alla ricorrente la somma di euro 500,00 , il Tribunale ritiene equo confermare la determinazione statuita in sede presidenziale, determinando in € 500,00 il contributo al mantenimento per la minore e € 150,00 a titolo di Per_1 contributo al mantenimento della sig.ra da versare a quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese Pt_1
in contanti o vaglia postale o bonifico bancario, con indicizzazione annuale ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia (mediche non coperte dal SSN , scolastiche, parascolastiche) previamente concordate ed in ogni caso documentate secondo protocollo Tribunale Nola – Coa del
20.5.2021.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria , ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi in ragione della natura delle questioni trattate per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi , nata Parte_1 CodiceFiscale_1
a Napoli il 05/05/1982 e c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(NA) il 21/08/1981che hanno contratto matrimonio in data 15/05/2004 in TO IA ( atto n. 34 P. II, s. A, Uff. 1, anno 2004 );
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
3) rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente;
4) dispone affido condiviso della minore con collocazione presso la residenza della madre Per_1
con diritto di visita paterno libero previo avviso ed accordo con la ricorrente , in ogni caso il martedì e giovedì dalle 16.00 alle 20.00 , nonché sabato/domenica alteranti dalle h.16.00 alle h.20.00 , nonché due fine settimana al mese con pernottamento, dal sabato pomeriggio alla domenica sera h.20.00 , nonché festività natalizie e pasquali alternate ( comprese le vigilie), nonché 15 gg durante le ferie estive sempre previo accordo tra le parti entro il 30.6. di ogni anno, nonché festa del papà, onomastico e compleanno del papà dalle h. 13.00 alle h.20.00;
5) determina in 500,00 il contributo per il mantenimento della minore ed in euro 150,00 per la ricorrente da porre a carico di , da versare entro il giorno 5 di ogni mese in Controparte_1
contanti o vaglia postale o bonifico bancario, con indicizzazione annuale ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia (mediche non coperte dal SSN , scolastiche, parascolastiche) previamente concordate ed in ogni caso documentate secondo protocollo Tribunale Nola – Coa del 20.5.2021 ;
6) Compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 03/06/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca