Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/06/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
599/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 599 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Vittorio Veneto n. 8, elettivamente domiciliato in Sorrento presso lo studio dell'avv. Pasqualino
Giordano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], residente in [...], alla via CP
San Martino n. 16, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Antonino Di Martino con il quale è elettivamente domiciliata in Sant'Agnello, alla via San Sergio 23
RESISTENTE
NONCHE'
, nata a [...] il [...] e , Controparte_2 Controparte_3 nato in [...] il [...]
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.05.2025, i difensori hanno chiesto di recepire l'accordo raggiunto in udienza dalle parti.
1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.02.2025, ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1 stabilite con la sentenza di divorzio di questo Tribunale, n. 1499/2015 del 03.08.2015, passata in giudicato come da attestazione di Cancelleria in atti.
In particolare, ha allegato che in sede di divorzio è stato previsto l'obbligo del di versare Parte_1 alla l'importo mensile di euro 300,00 di cui euro 200,00 a titolo di mantenimento della CP IG (nata a [...] il [...]) ed euro 100,00 a titolo di mantenimento del figlio CP
(nato a [...] il [...]); che frattanto il figlio già nel 2016 ha iniziato CP_3 CP_3
a lavorare, per essere poi assunto stabilmente come elettricista;
che anche la IG dal mese CP di giugno 2023, dopo aver concluso gli studi, ha iniziato a lavorare come cameriera.
Dunque, ha chiesto la revoca dell'assegno previsto per entrambi i figli con decorrenza dal raggiungimento della rispettiva autosufficienza economica o comunque a partire dalla data della domanda;
in subordine, di disporre una riduzione dell'assegno; in ogni caso, di condannare, ex art. 2033 c.c., alla restituzione della somma di euro 10.800,00, oppure della diversa CP somma accertata o ritenuta di giustizia, con l'aggiunta degli interessi e rivalutazione dal fatto all'effettivo soddisfo.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e nominato il giudice delegato, con comparsa depositata in data 18.04.2025, si è costituita in giudizio non contestando la CP raggiunta autosufficienza economica del figlio e chiedendo la conferma dell'assegno CP_3 di mantenimento versato per la IG , in quanto non ancora inserita stabilmente nel mondo CP del lavoro, con rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito; inoltre, ha allegato di aver notificato un atto di precetto nei confronti del ricorrente recante intimazione di pagamento del complessivo importo di euro 6.392,04, in parte riconducibile al mancato adeguamento ISTAT, in parte al mancato versamento degli assegni di mantenimento per i figli.
Nonostante la ritualità della notifica nei confronti di e questi non Parte_2 CP_3 risultano essersi costituiti, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, all'udienza del 20.05.2025 si è proceduto all'ascolto delle parti e, all'esito, le stesse sono addivenute ad un accordo del seguente tenore “1) revoca dell'obbligo di mantenimento di euro 100,00 posto a carico di per il figlio maggiorenne ed Parte_1 CP_3 autosufficiente economicamente, con decorrenza dalla data odierna;
2) modifica dell'importo dovuto da a a titolo di mantenimento della IG in euro Parte_1 CP CP
250,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat come per legge, con obbligo del di contribuire di contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura Parte_1
2 del 50%, da concordare secondo le indicazioni del Protocollo di Intesa;
3) il sig. , Parte_1
a titolo di definizione transattiva rispetto alle somme oggetto del precetto notificatogli il
13.12.2024, si obbliga a versare a l'importo di euro 2.500,00, in dieci rate a partire CP da giugno 2025; 4) le parti danno atto di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra; 5) spese compensate”.
Pertanto, sulle conclusioni rassegnate dai difensori, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Tanto premesso, in via preliminare e indipendentemente dal contenuto dell'accordo, occorre provvedere alla revoca delle statuizioni concernenti tanto l'affido e la collocazione della IG
quanto il diritto di visita da parte del padre, avendo ella raggiunto la maggiore età. CP
Ciò detto, l'accordo raggiunto dalle parti ben può essere recepito non essendo in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso il raggiungimento dell'accordo, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_3
2) a modifica delle condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Torre Annunziata n.
1499/2015 pubblicata in data 03.08.2015:
- revoca le statuizioni relative all'affidamento, alla collocazione e al diritto di visita della IG
, avendo raggiunto la maggiore età; CP
- revoca l'obbligo di mantenimento di euro 100,00 posto a carico di per il Parte_1 figlio maggiorenne ed autosufficiente economicamente, con decorrenza dalla data CP_3 del 20.05.2025;
- pone a carico di l'obbligo di versare in favore di a titolo di Parte_1 CP mantenimento della IG , l'importo di euro 250,00 mensili, da rivalutare annualmente CP in base agli indici Istat come per legge, con obbligo del di contribuire al pagamento Parte_1 delle spese straordinarie nella misura del 50%, da concordare secondo le indicazioni del
Protocollo di Intesa del Consiglio dell'Ordine;
3) dà atto che le parti hanno regolamentato i loro ulteriori rapporti nel senso che il sig. Parte_1
, a titolo di definizione transattiva rispetto alle somme oggetto del precetto notificatogli il
[...]
13.12.2024, si è obbligato a versare a l'importo di euro 2.500,00, in dieci rate a CP partire da giugno 2025 e che le parti hanno dato atto di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra;
3 4) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 21.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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