Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00230/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00187/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 187 del 2025, proposto da
ES AL, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 481/2023 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, emessa nel giudizio R.G. n. 613/2023, pubblicata in data 11 ottobre 2023 e notificata il 3 dicembre 2024, con cui il Tribunale di Teramo ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione all’odierna ricorrente, mediante accredito della Retribuzione Professionale Docente, dell’importo nominale di euro 2.589,90 lordi, maggiorati di interessi come da sentenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IM LD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La professoressa ES AL, odierna ricorrente, con ricorso R.G. n. 613/2023 ha adito il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del lavoro, per vedersi riconoscere il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNI del 31 agosto 1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti di supplenza temporanea stipulati con il Ministero dell’Istruzione e, per l’effetto, condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso in € 2.589,90, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
All’esito del sopra menzionato giudizio il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la sentenza n. 481/2023 dell’11 ottobre 2023, di cui in epigrafe, con cui ha accolto il ricorso della professoressa ES ed ha condannato il Ministero al pagamento in favore dell’odierna ricorrente della somma di € 2.589,90 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali, nonché della somma di € 656,50 a titolo di spese di giudizio.
La sopra menzionata sentenza è stata notificata via pec in data 3 dicembre 2024 al Ministero dell’Istruzione e del Merito, sia presso la sede centrale che presso gli uffici periferici, ma la stessa, passata in giudicato come da attestazione della Corte di Appello di L’Aquila del 17 febbraio 2025 agli atti, non è stata ottemperata dal predetto Ministero.
Preso atto di tale inadempimento parte ricorrente ha proposto il ricorso per ottemperanza introduttivo del presente giudizio, notificato in data 8 maggio 2025 e depositato in pari data, con cui ha chiesto a questo Tribunale di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’ottemperanza alla sentenza n. 481/2023 del Tribunale di Teramo nel termine di 30 giorni; inoltre, l’odierna ricorrente ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, da parte del Ministero intimato, all’obbligo di conformarsi al giudicato che si è formato tra le parti, e la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si è costituito in giudizio, in data 13 maggio 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con memoria di stile.
In data 19 gennaio 2026 il Ministero dell’Istruzione e del merito ha depositato nota, con relativa documentazione, in cui ha affermato che “ l’Amministrazione ha provveduto ad inserire sulla piattaforma SIDI l’importo dovuto a titolo di RPD alla parte ricorrente, così come risulta dai prospetti allegati, ove “in liquidazione” equivale a pagato (vedi punto 4 della guida operativa). Si precisa che i dati di dettaglio del pagamento possono essere visualizzati esclusivamente dall’utente “MIUR Consultazione Nazionale” (ALLEGATI 1-2-3). Alla luce di ciò, si chiede alla S.V., stante l’intervenuto soddisfacimento della pretesa fata valere in giudizio dalla parte ricorrente, di voler far dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, del c.p.a. ”.
In data 9 febbraio 2026 parte ricorrente ha depositato propria nota con cui ha chiesto il passaggio in decisione della causa, dando atto dell’avvenuto pagamento delle somme previste dalla sentenza n. 481/2023 ed insistendo per la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Infine, all’udienza in camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il Collegio rileva che, con riferimento al ricorso per ottemperanza introduttivo del presente giudizio, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Risulta, difatti, acclarato che la pretesa sostanziale della ricorrente (nelle more del giudizio) è stata completamente soddisfatta, atteso che la stessa difesa della predetta parte ha dato atto, con la propria nota del 9 febbraio 2026, che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pagato alla stessa quanto dovuto a titolo di Retribuzione Professionale Docente in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Teramo n. 481/2023.
Accertata, dunque, la piena satisfattività, per parte ricorrente, del pagamento svolto da parte del Ministero resistente, il Collegio ritiene doversi dichiarare cessata la materia del contendere, alla stregua di quanto stabilito da condivisibile giurisprudenza, secondo cui “ Sulla cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, Cod. proc. amm., si registrano in giurisprudenza principi consolidati che meritano di essere richiamati:
a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317);
b. si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) Cod. proc. amm. che, invece, si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638);
c. è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente offerta dalle successive determinazioni assunte dall’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2017, n. 5343; sez. IV 28 marzo 2017, n. 1426);
d. qualora sia dichiarata in sede di impugnazione comporta la rimozione della sentenza impugnata in quanto priva di attualità con conseguente perdita di ogni effetto della stessa anche per ciò che attiene all’eventuale condanna al pagamento delle spese (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 dicembre 2014, n. 6338; sez. V, 5 marzo 2012, n. 1258, sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6541);
e. in mancanza di accordo delle parti, il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite (Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2909). ” (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4191/2018).
3. - Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate, dunque, con riferimento al ricorso per ottemperanza introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
4. - In base al principio della soccombenza virtuale, va disposta la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore della ricorrente, liquidate come da dispositivo, atteso che risulta incontestato che il pagamento della somma dovuta è avvenuto solo alla fine del 2025 a fronte di un ricorso, del tutto fondato, presentato nel maggio 2025 e di una sentenza del G.O. dell’ottobre 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio a favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NA NZ, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
IM LD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM LD | NA NZ |
IL SEGRETARIO