Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00920/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05747/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5747 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolò, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza P. Amedeo 24;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’ottemperanza
della Sentenza n. 04121/2025 emessa dal T.A.R. per la Campania - sede di Napoli il giorno 29.05.2025 e pubblicata in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 la dott.ssa RA UZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il presente ricorso, notificato e depositato il 30 ottobre 2025, il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 4121 del 29 maggio 2025 con cui questo Tar ha annullato il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione, avendo rilevato “l’irragionevolezza della mancata valutazione da parte della Amministrazione della effettiva evoluzione reddituale e lavorativa avvenuta in tale lasso temporale e, indi, la omessa considerazione in continuum e all’attualità della situazione reddituale del datore di lavoro e del suo nucleo familiare, come comprovata dalla documentazione versata in atti, e ciò tenendo conto anche della ratio che sottende l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 (cfr. Cons di Stato, sent. n. 10137 del 2024)”;
- si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha depositato memoria e relativa documentazione con cui evidenzia che, in esecuzione della predetta sentenza e acquisiti i necessari pareri di competenza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro I.T.L. e della locale Questura, ha provveduto a convocare le parti interessate per il giorno 16 dicembre 2025, come da nota prefettizia dell’11 dicembre 2025, e ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere;
- alla camera di consiglio del 18 dicembre 2025, il difensore di parte ricorrente ha confermato la cessazione della materia del contendere sul presente ricorso ma ha insistito per la condanna alle spese dell’Amministrazione mentre l’Avvocatura dello Stato ha chiesto la compensazione;
Ritenuto, pertanto, che sul presente ricorso in ottemperanza vada dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto che le spese di lite vadano poste a carico dell’Amministrazione intimata, considerato che la stessa ha provveduto a convocare le parti interessate solo a seguito della presentazione del presente ricorso in ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT LE, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RA UZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA UZ | NT LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.