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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/11/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 07.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Torrecandele n. 24, c.f. ed elettivamente domiciliata, in S. Agata di Militello, via C.F._1 circ.ne Monaci n. 3 presso e nello studio dell'Avv. Renata Spanò, c.f. che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito
All'udienza del 07.11.2025 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e motivi della decisione.
Con ricorso R.G. n. 1490/2022, depositato in Cancelleria in data 29.04.2022 la parte ricorrente, proponeva opposizione alle note a.r. n. 68981329460-8 e n. 68981329461-9 tutte datate 28/02/2022 con le quali CP_ l sede di Messina, chiedeva la restituzione della somma di € 2.468,10 ed € 2.290,93 corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione agricola rispettivamente nel periodo 01/01/2017-31/12/2017 e nel periodo 01/01/2018-31/12/2018.
La ricorrente esponeva di, avere lavorato come bracciante agricola, negli anni 2017 e 2018, alle dipendenze dell'azienda agricola;
di, avere lavorato alle dipendenze della predetta azienda agricola, Controparte_3 dal 16/04/2017 al 31/12/2017 e dal 0 07/07/2018 al 31/12/2018 per 102 giornate per ciascun anno;
di, avere proposto regolare ricorso amministrativo rigettato, come in atti e, pertanto, chiedeva l'annullamento dei suddetti indebiti, con restituzione da parte dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, di quanto eventualmente trattenuto in ragione degli stessi.
L in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitasi ha contestato le richieste attoree. CP_2
Prodotta la documentazione necessaria ed espletata la prova testimoniale all'udienza del 04.11.2025 la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità. Nel merito, la domanda della ricorrente tende all'annullamento dei suddetti indebiti, avendo espletato la propria attività di bracciante agricola alle dipendenze della ditta RO Eliana, dal 16/04/2017 al
31/12/2017 e dal 0 07/07/2018 al 31/12/2018 per 102 giornate per ciascun anno.
Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto idonea documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato negli anni indicati e secondo le modalità riferite.
Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, avendo i teste, dichiarato che, effettivamente, negli anni interessati, la ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro di bracciante agricola per gli anni sopra indicati e, pertanto, vanno annullati i sopraddetti avvisi di indebito, con condanna dell in persona del legale rappresentante CP_2 pro-tempore, alla restituzione in favore della ricorrente, di quanto eventualmente trattenuto in ragione degli stess.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e pertanto, vanno poste a carico dell' che deve essere CP_2 condannato a rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
2.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Renata Spanò, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) annulla gli avvisi di indebito di cui alle note a.r. n. 68981329460-8 e n. 68981329461-9 tutte datate
28/02/2022 con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 restituzione di quanto eventualmente trattenuto in ragione degli stessi, così come in parte motiva;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 2.886,00 oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Renata Spanò.
Dichiara la presente Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 07.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 07.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Torrecandele n. 24, c.f. ed elettivamente domiciliata, in S. Agata di Militello, via C.F._1 circ.ne Monaci n. 3 presso e nello studio dell'Avv. Renata Spanò, c.f. che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito
All'udienza del 07.11.2025 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e motivi della decisione.
Con ricorso R.G. n. 1490/2022, depositato in Cancelleria in data 29.04.2022 la parte ricorrente, proponeva opposizione alle note a.r. n. 68981329460-8 e n. 68981329461-9 tutte datate 28/02/2022 con le quali CP_ l sede di Messina, chiedeva la restituzione della somma di € 2.468,10 ed € 2.290,93 corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione agricola rispettivamente nel periodo 01/01/2017-31/12/2017 e nel periodo 01/01/2018-31/12/2018.
La ricorrente esponeva di, avere lavorato come bracciante agricola, negli anni 2017 e 2018, alle dipendenze dell'azienda agricola;
di, avere lavorato alle dipendenze della predetta azienda agricola, Controparte_3 dal 16/04/2017 al 31/12/2017 e dal 0 07/07/2018 al 31/12/2018 per 102 giornate per ciascun anno;
di, avere proposto regolare ricorso amministrativo rigettato, come in atti e, pertanto, chiedeva l'annullamento dei suddetti indebiti, con restituzione da parte dell' in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, di quanto eventualmente trattenuto in ragione degli stessi.
L in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitasi ha contestato le richieste attoree. CP_2
Prodotta la documentazione necessaria ed espletata la prova testimoniale all'udienza del 04.11.2025 la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità. Nel merito, la domanda della ricorrente tende all'annullamento dei suddetti indebiti, avendo espletato la propria attività di bracciante agricola alle dipendenze della ditta RO Eliana, dal 16/04/2017 al
31/12/2017 e dal 0 07/07/2018 al 31/12/2018 per 102 giornate per ciascun anno.
Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto idonea documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato negli anni indicati e secondo le modalità riferite.
Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, avendo i teste, dichiarato che, effettivamente, negli anni interessati, la ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro di bracciante agricola per gli anni sopra indicati e, pertanto, vanno annullati i sopraddetti avvisi di indebito, con condanna dell in persona del legale rappresentante CP_2 pro-tempore, alla restituzione in favore della ricorrente, di quanto eventualmente trattenuto in ragione degli stess.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e pertanto, vanno poste a carico dell' che deve essere CP_2 condannato a rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
2.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Renata Spanò, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) annulla gli avvisi di indebito di cui alle note a.r. n. 68981329460-8 e n. 68981329461-9 tutte datate
28/02/2022 con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 restituzione di quanto eventualmente trattenuto in ragione degli stessi, così come in parte motiva;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 2.886,00 oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Renata Spanò.
Dichiara la presente Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 07.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena