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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3577/2022
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 11/02/2025 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, è comparso per la convenuta-opposta l'avv. Marco Belluardo, in sostituzione dell'avv. Nobile, il quale insiste nelle difese svolte riportandosi agli atti di causa e alle note conclusive;
chiede che la causa venga decisa con il rigetto dell'opposizione.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3577/2022 promossa da:
, titolare dell'omonima impresa individuale (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PASQUALE DE STEFANO e dell'avv. IOLANDA OLIVIERO, elettivamente domiciliato nel loro studio in NU di PO, corso Umberto I n. 564;
ATTORE-OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MARIA PATRIZIA NOBILE, elettivamente domiciliata nel suo studio in
Vittoria, via Como n. 110;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto
Vendita di cose mobili. Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti
La società convenuta-opposta ha concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 17/10/2022 , titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1132/2022, emesso dal
Tribunale di Ragusa in data 26/8/2022, con il quale era stato ingiunto a il Parte_1 pagamento, in favore della della somma di euro 9.571,36 (oltre interessi e spese). CP_1
Con comparsa di risposta depositata in data 29/5/2023 si costituiva in giudizio la la CP_1 quale chiedeva:
- preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, di rigettare l'opposizione, con condanna di al risarcimento del danno Parte_1 ex art. 96 c.p.c. Con ordinanza del 2/6/2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 9/11/2023 venivano disposti interrogatorio formale e prova testimoniale.
All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 5/3/2024 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera del procuratore della CP_1 questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
Con il ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta ha dedotto: CP_1
- di aver effettuato forniture all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, su richiesta ed in favore dell'opponente , titolare dell'omonima impresa individuale;
Parte_1
- di essere creditrice, per le predette forniture, della somma di euro 9.571,36, in virtù della fattura n.
1878 del 3/4/2021 (emessa per euro 3.148,44), della fattura n. 1931 del 6/4/2021 (emessa per euro
1.651,31) e della fattura n. 1962 del 7/4/2021 (emessa per euro 4.771,61).
Con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, evidenziando che:
- in base all'art. 18 c.p.c. era competente il Tribunale di Nola, nella cui circoscrizione era compreso il Comune di NU di PO, sede dell'impresa individuale dell'opponente;
- anche in base all'art. 20 c.p.c. era competente il Tribunale di Nola, in quanto il contratto tra le parti era stato stipulato in NU di PO e la prestazione doveva essere eseguita in
NU di PO (considerata l'inapplicabilità dell'art. 1182, comma 3, c.c., non venendo in rilievo un'obbligazione pecuniaria liquida, in assenza di un titolo negoziale nel quale fosse indicata e pattuita la somma di denaro dovuta, e dovendo perciò il pagamento eseguirsi al domicilio del debitore).
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
In base all'art. 20 c.p.c., per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
In base all'art. 1498, comma 3, c.c., se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.
Nel caso di specie:
- è stata dedotta in giudizio l'obbligazione dell'opponente di pagamento, in favore della società opposta, delle somme indicate nelle tre fatture poste alla base della domanda monitoria, per il complessivo importo di euro 9.571,36;
- tali fatture prevedevano la consegna a mezzo destinatario e contenevano la dicitura a mente della quale il pagamento doveva essere effettuato entro 30 giorni dalla fine del mese, venendo perciò in rilievo un pagamento posticipato rispetto al momento della consegna.
Per come affermato da Cass. 18544/2023 con riguardo ad analoga fattispecie: - “nel caso di richiesta in via giudiziale dell'adempimento di un'obbligazione di pagamento per la fornitura di merce già consegnata la competenza, secondo il criterio del forum destinate solutionis, deve essere individuata non già impiegando la norma generale dell'art. 1182 c.c., ma seguendo il criterio indicato dalla norma speciale dell'art. 1498 c.c., comma 3, ossia (per l'ipotesi, come nella specie, in cui il pagamento non era stato previsto come contestuale al momento della consegna della merce e in assenza di esplicita pattuizione) il domicilio del venditore”;
- “come precisato da questa Corte in propri precedenti, "ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del "forum destinatae solutionis", la designazione contrattuale, quale luogo per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l'acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498 c.c., in virtù del quale il luogo del pagamento coincide con quello del domicilio del venditore-creditore" (Cass. n.
1716/2022; Cass. n. 19894/2020; Cass. n. 2361/2007)”.
Tali principi sono stati ribaditi da Cass. 25742/2024, che ha ritenuto fondato il motivo di ricorso con cui era stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1498, terzo comma, c.c. e
20 c.p.c., “per avere il Tribunale omesso di prendere in considerazione che il prezzo della merce fornita non doveva essere corrisposto alla consegna, poiché tutte le fatture esibite contenevano la dicitura a mente della quale la rimessa diretta doveva essere effettuata a distanza di 30 giorni dalla fine del mese e, quindi, con un pagamento posticipato”.
Pertanto, in base a tali condivisibili principi, nel caso di specie (in cui pure è stato previsto il pagamento posticipato delle fatture) l'esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio (cioè il pagamento del corrispettivo richiesto in sede monitoria dalla società opposta) doveva effettuarsi (in base all'art. 1498, comma 3, c.c.) al domicilio del venditore, cioè presso la sede della società opposta, sita in Vittoria, con conseguente competenza ex art. 20 c.p.c. del Tribunale di Ragusa (nel cui circondario si trova il ). Controparte_2
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito di aver pagato la fattura n. 1878 del
3/4/2021, avendo versato in contanti la somma di euro 3.148,00 con consegna dinanzi al ragioniere della società opposta.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Va innanzitutto ricordato che, in base ai generali principi di riparto dell'onere probatorio, grava sul debitore-opponente l'onere della prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto di credito azionato dal creditore-opposto.
Ne segue che nel caso di specie gravava sull'opponente l'onere di provare di aver pagato la fattura n. 1878 del 3/4/2021 e, in particolare, di aver versato in contanti la somma di euro 3.148,00 con consegna dinanzi al ragioniere della società opposta.
Orbene, l'opponente non ha fornito alcuna prova documentale, ma con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ha chiesto di provare tale circostanza mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta e mediante prova testimoniale con . Testimone_1
Tali richieste istruttorie sono state ammesse con ordinanza del 9/11/2023. All'udienza del 30/1/2024 il legale rappresentante della società opposta, , ha Testimone_2 dichiarato: “non è vero, la fattura non è stata pagata”.
Alla successiva udienza del 5/3/2024 il teste (dipendente della società opposta dal Testimone_1
1995, con funzioni di contabile) ha dichiarato: “non è vero, il sig. non ha pagato la fattura. Pt_1
Peraltro, all'epoca l'importo massimo dei pagamenti in contanti era di euro 2.000,00, per cui non avrei potuto incassare la somma in contanti”.
Dunque, il legale rappresentante della società opposta non ha riconosciuto il pagamento, da parte dell'opponente, della somma di euro 3.148,00. Analogamente, il teste (le cui Testimone_1 dichiarazioni risultano esaustive e attendibili, data la diretta conoscenza dei fatti riferiti) ha negato il pagamento, da parte dell'opponente, della predetta somma.
Ne segue che l'eccezione di (parziale) pagamento formulata dall'opponente è rimasta indimostrata.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata, con conseguente dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dell'opponente.
Infine, deve rigettarsi la domanda della società opposta di condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c., dato che la società opposta non ha dimostrato di aver subito danni concreti e specifici a causa dell'iniziativa giudiziaria di controparte.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3577/2022 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'opposizione proposta da , titolare dell'omonima impresa individuale, e Parte_1 per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1132/2022, emesso dal
Tribunale di Ragusa in data 26/8/2022;
2) condanna , titolare dell'omonima impresa individuale, al pagamento in favore Parte_1 della delle spese processuali, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso CP_1 forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 11 febbraio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 11/02/2025 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, è comparso per la convenuta-opposta l'avv. Marco Belluardo, in sostituzione dell'avv. Nobile, il quale insiste nelle difese svolte riportandosi agli atti di causa e alle note conclusive;
chiede che la causa venga decisa con il rigetto dell'opposizione.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3577/2022 promossa da:
, titolare dell'omonima impresa individuale (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. PASQUALE DE STEFANO e dell'avv. IOLANDA OLIVIERO, elettivamente domiciliato nel loro studio in NU di PO, corso Umberto I n. 564;
ATTORE-OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MARIA PATRIZIA NOBILE, elettivamente domiciliata nel suo studio in
Vittoria, via Como n. 110;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto
Vendita di cose mobili. Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti
La società convenuta-opposta ha concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 17/10/2022 , titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1132/2022, emesso dal
Tribunale di Ragusa in data 26/8/2022, con il quale era stato ingiunto a il Parte_1 pagamento, in favore della della somma di euro 9.571,36 (oltre interessi e spese). CP_1
Con comparsa di risposta depositata in data 29/5/2023 si costituiva in giudizio la la CP_1 quale chiedeva:
- preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, di rigettare l'opposizione, con condanna di al risarcimento del danno Parte_1 ex art. 96 c.p.c. Con ordinanza del 2/6/2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 9/11/2023 venivano disposti interrogatorio formale e prova testimoniale.
All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 5/3/2024 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera del procuratore della CP_1 questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
Con il ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta ha dedotto: CP_1
- di aver effettuato forniture all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, su richiesta ed in favore dell'opponente , titolare dell'omonima impresa individuale;
Parte_1
- di essere creditrice, per le predette forniture, della somma di euro 9.571,36, in virtù della fattura n.
1878 del 3/4/2021 (emessa per euro 3.148,44), della fattura n. 1931 del 6/4/2021 (emessa per euro
1.651,31) e della fattura n. 1962 del 7/4/2021 (emessa per euro 4.771,61).
Con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, evidenziando che:
- in base all'art. 18 c.p.c. era competente il Tribunale di Nola, nella cui circoscrizione era compreso il Comune di NU di PO, sede dell'impresa individuale dell'opponente;
- anche in base all'art. 20 c.p.c. era competente il Tribunale di Nola, in quanto il contratto tra le parti era stato stipulato in NU di PO e la prestazione doveva essere eseguita in
NU di PO (considerata l'inapplicabilità dell'art. 1182, comma 3, c.c., non venendo in rilievo un'obbligazione pecuniaria liquida, in assenza di un titolo negoziale nel quale fosse indicata e pattuita la somma di denaro dovuta, e dovendo perciò il pagamento eseguirsi al domicilio del debitore).
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
In base all'art. 20 c.p.c., per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
In base all'art. 1498, comma 3, c.c., se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.
Nel caso di specie:
- è stata dedotta in giudizio l'obbligazione dell'opponente di pagamento, in favore della società opposta, delle somme indicate nelle tre fatture poste alla base della domanda monitoria, per il complessivo importo di euro 9.571,36;
- tali fatture prevedevano la consegna a mezzo destinatario e contenevano la dicitura a mente della quale il pagamento doveva essere effettuato entro 30 giorni dalla fine del mese, venendo perciò in rilievo un pagamento posticipato rispetto al momento della consegna.
Per come affermato da Cass. 18544/2023 con riguardo ad analoga fattispecie: - “nel caso di richiesta in via giudiziale dell'adempimento di un'obbligazione di pagamento per la fornitura di merce già consegnata la competenza, secondo il criterio del forum destinate solutionis, deve essere individuata non già impiegando la norma generale dell'art. 1182 c.c., ma seguendo il criterio indicato dalla norma speciale dell'art. 1498 c.c., comma 3, ossia (per l'ipotesi, come nella specie, in cui il pagamento non era stato previsto come contestuale al momento della consegna della merce e in assenza di esplicita pattuizione) il domicilio del venditore”;
- “come precisato da questa Corte in propri precedenti, "ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del "forum destinatae solutionis", la designazione contrattuale, quale luogo per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l'acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498 c.c., in virtù del quale il luogo del pagamento coincide con quello del domicilio del venditore-creditore" (Cass. n.
1716/2022; Cass. n. 19894/2020; Cass. n. 2361/2007)”.
Tali principi sono stati ribaditi da Cass. 25742/2024, che ha ritenuto fondato il motivo di ricorso con cui era stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1498, terzo comma, c.c. e
20 c.p.c., “per avere il Tribunale omesso di prendere in considerazione che il prezzo della merce fornita non doveva essere corrisposto alla consegna, poiché tutte le fatture esibite contenevano la dicitura a mente della quale la rimessa diretta doveva essere effettuata a distanza di 30 giorni dalla fine del mese e, quindi, con un pagamento posticipato”.
Pertanto, in base a tali condivisibili principi, nel caso di specie (in cui pure è stato previsto il pagamento posticipato delle fatture) l'esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio (cioè il pagamento del corrispettivo richiesto in sede monitoria dalla società opposta) doveva effettuarsi (in base all'art. 1498, comma 3, c.c.) al domicilio del venditore, cioè presso la sede della società opposta, sita in Vittoria, con conseguente competenza ex art. 20 c.p.c. del Tribunale di Ragusa (nel cui circondario si trova il ). Controparte_2
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito di aver pagato la fattura n. 1878 del
3/4/2021, avendo versato in contanti la somma di euro 3.148,00 con consegna dinanzi al ragioniere della società opposta.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Va innanzitutto ricordato che, in base ai generali principi di riparto dell'onere probatorio, grava sul debitore-opponente l'onere della prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto di credito azionato dal creditore-opposto.
Ne segue che nel caso di specie gravava sull'opponente l'onere di provare di aver pagato la fattura n. 1878 del 3/4/2021 e, in particolare, di aver versato in contanti la somma di euro 3.148,00 con consegna dinanzi al ragioniere della società opposta.
Orbene, l'opponente non ha fornito alcuna prova documentale, ma con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ha chiesto di provare tale circostanza mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta e mediante prova testimoniale con . Testimone_1
Tali richieste istruttorie sono state ammesse con ordinanza del 9/11/2023. All'udienza del 30/1/2024 il legale rappresentante della società opposta, , ha Testimone_2 dichiarato: “non è vero, la fattura non è stata pagata”.
Alla successiva udienza del 5/3/2024 il teste (dipendente della società opposta dal Testimone_1
1995, con funzioni di contabile) ha dichiarato: “non è vero, il sig. non ha pagato la fattura. Pt_1
Peraltro, all'epoca l'importo massimo dei pagamenti in contanti era di euro 2.000,00, per cui non avrei potuto incassare la somma in contanti”.
Dunque, il legale rappresentante della società opposta non ha riconosciuto il pagamento, da parte dell'opponente, della somma di euro 3.148,00. Analogamente, il teste (le cui Testimone_1 dichiarazioni risultano esaustive e attendibili, data la diretta conoscenza dei fatti riferiti) ha negato il pagamento, da parte dell'opponente, della predetta somma.
Ne segue che l'eccezione di (parziale) pagamento formulata dall'opponente è rimasta indimostrata.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata, con conseguente dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dell'opponente.
Infine, deve rigettarsi la domanda della società opposta di condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c., dato che la società opposta non ha dimostrato di aver subito danni concreti e specifici a causa dell'iniziativa giudiziaria di controparte.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3577/2022 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'opposizione proposta da , titolare dell'omonima impresa individuale, e Parte_1 per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1132/2022, emesso dal
Tribunale di Ragusa in data 26/8/2022;
2) condanna , titolare dell'omonima impresa individuale, al pagamento in favore Parte_1 della delle spese processuali, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso CP_1 forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 11 febbraio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo