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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/11/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA (motivazione contestuale)
nella causa iscritta al n. 2516/24 R.G
TRA rappresentata e difesa dall'Avvto. Parte_1
, come in atti Controparte_1 Controparte_2
- parte ricorrente –
E l in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Tomasello , come in atti
- parte resistente – Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30 aprile 2024 la Sig.ra ha Pt_1 convenuto in giudizio l per sentire accertare e dichiarare CP_3
l'illegittimità dell'indebit ato nei suoi confronti dall' . CP_4
Nella specie, parte ricorrente ha esposto che l'Ente con provvedimento di indebito del 27/12/2022 (n.17303749), comunicava alla ricorrente che “lei ha ricevuto per il periodo dal 01.01.2020 al 31.11.2022, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07380747 per un importo complessivo di
1 euro 5.706,25 per i seguenti motivi: INDEBITO MAGGIORAZIONE PER REDDITI CONIUGALI SUPERIORI AL LIMITE – E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”; che ritenendo il provvedimento illegittimo aveva proposto ricorso amministrativo senza esito. Sosteneva, invero, che l' aveva indebitamente chiesto la CP_3 restituzione delle somme erogate dovendo trovare applicazione la disciplina in tema di indebito assistenziale per ragioni di natura reddituale, che esclude la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte stante la buona fede della ricorrente fatta salva la prova del dolo gravante sull'Ente.
Tanto premesso conveniva in giudizio l per sentire accogliere CP_3 le seguenti conclusioni
“accertare e dichiarare, per le causali di cui sopra, l'illegittimità e l'infondatezza dell'azione di recupero operata dall' e per CP_3
l'effetto, annullare il provvedimento di indebito eme ll' CP_3 in data 27/12/2022; - ordinare all' resistente di non CP_4 attuare alcuna azione di recupero nei confronti della sig.ra
[...]
nonché, condannare l alla restituzio Parte_1 CP_3 somme eventualmente ed illegittimamente trattenute ab initio dall'Ente e fino alla emananda sentenza dell'On. Giudice, oltre prestazioni accessorie come per legge;
- condannare l in CP_3 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_3 che, rappresentando l'infondatezza della domanda, ha conclus il rigetto del ricorso, evidenziando: che l'indebito derivava dal superamento del limite reddituale ed era stato determinato dalla erogazione della “maggiorazione sociale”, che invece, non era dovuta in ragione del superamento dei limiti reddituali;
nella specie in data 27.6.22 la ricorrente aveva presentato domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale della pensione, dichiarando i redditi da lavoro dipendente del marito per gli anni dal 2018 al 2022; che per tanto aveva proceduto al ricalcolo della pensione accertando un indebito pari ad € 5.706,25 per il periodo 1/2021- 2/2022 per revoca maggiorazione sociale non dovuta per
2 superamento del limite reddituale;
che non era stata effettuata alcuna trattenuta a recupero dell'indebito. Rilevava, in sintesi, che parte ricorrente aveva superato il limite reddituale previsto per poter beneficiare della maggiorazione sociale introdotta dall'art 38 della legge 448/2001 sulla prestazione erogata;
che la somma indebitamente erogata doveva essere recuperata ai sensi dell'art. 2033 cc.
Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda deve essere accolta per le argomentazioni in fatto e diritto si seguito specificate. La controversia in esame ha ad oggetto l'indebita percezione di somme a titolo di maggiorazione della pensione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, per il periodo compreso tra il mese di gennaio 2021 ed il mese di febbraio 2022, per mancanza del requisito reddituale – in considerazione di redditi da lavoro dipendete del coniuge della ricorrente.
In punto di diritto va ricordato che le prestazioni di invalidità civile hanno carattere assistenziale e dunque prescindono dalla sussistenza di un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario, per il cui riconoscimento è necessario il possesso di determinati requisiti di tipo reddituale, adeguati di anno in anno dal legislatore. È fuori di dubbio che l'istituto della pensione di invalidità civile si collochi all'interno dell'area assistenziale, posto che la relativa prestazione non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (art. 38 Cost., comma 1 L. n. 328 del 2000) e che, pertanto, ad esso si applichino le regole specifiche del sistema assistenziale (cfr. Cass. n. 10628 del 2021; cfr. altresì Cass. n. 5057 del 2018 e Cass. n. 7919/ del 2014).
Nel caso di specie per tanto trattasi di indebito di tipo assistenziale determinato dal venir meno del requisito reddituale. Ciò posto, deve osservarsi che la materia in esame è stata ricondotta dalla giurisprudenza della Suprema Corte ad alcuni fondamentali principi;
in particolare, esclusa l'applicabilità della regola generale di cui all'art. 2033 c.c. in riferimento all'indebito, è stata individuata una articolata disciplina che distingue vari casi, a
3 seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, sanitari, socioeconomici o a questioni di altra natura. La Cassazione ha, infatti, affermato che «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019). In particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione di buona fede, idonea ad generare affidamento.
Deve, allora, difformemente da quanto ritenuto da parte resistente ritenersi l'applicabilità al caso di specie del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza costante in materia, secondo cui all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, «non si applicano il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. né l'art. 13 L. 412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede", atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia». (cfr. Corte Cost. n. 1/2006).
Ebbene, in applicazione del suddetto principio all'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che nella fattispecie in esame viene in rilievo, la Suprema Corte ha affermato che «L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta
4 carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato». (cfr. Cass. Sez. I, Sent. n. 28771/2019; Cass., n. 28771/2018; Cass., n. 1446/2008; Cass. n. 16088/2020; Cass., n. 26036/2019; Cass., n. 16080/2020; n. 11921/2015; Cass. n. 1446/2008). Ne consegue che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali abilita alla restituzione solo a far data dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. 2020 n. 13223); va osservato, calando tali premesse al caso di specie, che l' può accedere alla banca dati CP_3 dell'Agenzia delle Entrate e che, peraltro, la parte ha presentato la dichiarazione. Il principio generale che se ne ricava è che l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, articolo 37, comma 8), che consente la ripetibilita' fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non puo' dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. In particolare la Suprema Corte ha affermato (cfr. Cass. 26036/19)
“…la regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme
5 specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennita' di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”. Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito tale principio di diritto, affermando, nello specifico “ In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (Cass. Sentenza n.13915 del 20/05/2021 ). Peraltro la Corte, in punto di dolo in capo all'accipiens, lo ha espressamente escluso in caso di mera “omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. Ord. 13223 del 30.6.20, secondo cui: “ In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita
6 alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere), atteso che tutti i dati reddituali dei titolari di prestazioni assistenziali o pensionistiche sono sempre conosciuti o comunque conoscibili dell'istituto.
Ebbene, nella fattispecie in esame il provvedimento con cui l' CP_3 comunicava l'indebito conseguente alla revoca della maggiorazione sociale riporta la data del 27 dicembre 2022. In applicazione dei principi suesposti, solo a partire da tale data l'Istituto poteva dirsi abilitato ad ottenere la restituzione delle somme non dovute;
tuttavia l'istituto ha indicato come arco temporale dell'indebito il periodo compreso dal mese di gennaio 2020 al mese di dicembre 2022 ma in applicazione dei suesposti orientamenti giurisprudenziali, nella fattispecie al vaglio di questo Giudice, deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in ripetizione atteso che il ricorrente aveva peraltro regolarmente denunciato i redditi percepiti, come risulta dalla stessa comunicazione di indebito dell' che ha effettuato il ricalcolo sulla base proprio CP_3 dei redditi di ti e comunicati. Alcuna mala fede per tanto è ravvisabile nel caso di specie avendo parte resistente provveduto a comunicare i redditi né avendo presentato dichiarazioni mendaci, con conseguente legittimo affidamento a percepire le somme oggi chieste in ripetizione dall CP_3
Per le ragioni esposte, non potendo imputarsi alcun dolo al ricorrente, la domanda va accolta e pertanto va dichiarato non dovuto l'importo richiesto dall' con il provvedimento CP_4 impugnato. Non essendoci prova di trattenute già effettuate non va pronunciata alcuna condanna alla restituzione nei confronti dell CP_3
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui 55/2014, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa reietta e/o assorbita così provvede 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara la non ripetibilità della somma di euro € 5.706,25 richiesta dall CP_3
2) condanna l in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore CP_3 della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1350,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% IVA e CPA, se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Torre Annunziata il 4 novembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
8
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28 ottobre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA (motivazione contestuale)
nella causa iscritta al n. 2516/24 R.G
TRA rappresentata e difesa dall'Avvto. Parte_1
, come in atti Controparte_1 Controparte_2
- parte ricorrente –
E l in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Tomasello , come in atti
- parte resistente – Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30 aprile 2024 la Sig.ra ha Pt_1 convenuto in giudizio l per sentire accertare e dichiarare CP_3
l'illegittimità dell'indebit ato nei suoi confronti dall' . CP_4
Nella specie, parte ricorrente ha esposto che l'Ente con provvedimento di indebito del 27/12/2022 (n.17303749), comunicava alla ricorrente che “lei ha ricevuto per il periodo dal 01.01.2020 al 31.11.2022, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07380747 per un importo complessivo di
1 euro 5.706,25 per i seguenti motivi: INDEBITO MAGGIORAZIONE PER REDDITI CONIUGALI SUPERIORI AL LIMITE – E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”; che ritenendo il provvedimento illegittimo aveva proposto ricorso amministrativo senza esito. Sosteneva, invero, che l' aveva indebitamente chiesto la CP_3 restituzione delle somme erogate dovendo trovare applicazione la disciplina in tema di indebito assistenziale per ragioni di natura reddituale, che esclude la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte stante la buona fede della ricorrente fatta salva la prova del dolo gravante sull'Ente.
Tanto premesso conveniva in giudizio l per sentire accogliere CP_3 le seguenti conclusioni
“accertare e dichiarare, per le causali di cui sopra, l'illegittimità e l'infondatezza dell'azione di recupero operata dall' e per CP_3
l'effetto, annullare il provvedimento di indebito eme ll' CP_3 in data 27/12/2022; - ordinare all' resistente di non CP_4 attuare alcuna azione di recupero nei confronti della sig.ra
[...]
nonché, condannare l alla restituzio Parte_1 CP_3 somme eventualmente ed illegittimamente trattenute ab initio dall'Ente e fino alla emananda sentenza dell'On. Giudice, oltre prestazioni accessorie come per legge;
- condannare l in CP_3 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle e competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_3 che, rappresentando l'infondatezza della domanda, ha conclus il rigetto del ricorso, evidenziando: che l'indebito derivava dal superamento del limite reddituale ed era stato determinato dalla erogazione della “maggiorazione sociale”, che invece, non era dovuta in ragione del superamento dei limiti reddituali;
nella specie in data 27.6.22 la ricorrente aveva presentato domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale della pensione, dichiarando i redditi da lavoro dipendente del marito per gli anni dal 2018 al 2022; che per tanto aveva proceduto al ricalcolo della pensione accertando un indebito pari ad € 5.706,25 per il periodo 1/2021- 2/2022 per revoca maggiorazione sociale non dovuta per
2 superamento del limite reddituale;
che non era stata effettuata alcuna trattenuta a recupero dell'indebito. Rilevava, in sintesi, che parte ricorrente aveva superato il limite reddituale previsto per poter beneficiare della maggiorazione sociale introdotta dall'art 38 della legge 448/2001 sulla prestazione erogata;
che la somma indebitamente erogata doveva essere recuperata ai sensi dell'art. 2033 cc.
Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda deve essere accolta per le argomentazioni in fatto e diritto si seguito specificate. La controversia in esame ha ad oggetto l'indebita percezione di somme a titolo di maggiorazione della pensione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, per il periodo compreso tra il mese di gennaio 2021 ed il mese di febbraio 2022, per mancanza del requisito reddituale – in considerazione di redditi da lavoro dipendete del coniuge della ricorrente.
In punto di diritto va ricordato che le prestazioni di invalidità civile hanno carattere assistenziale e dunque prescindono dalla sussistenza di un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario, per il cui riconoscimento è necessario il possesso di determinati requisiti di tipo reddituale, adeguati di anno in anno dal legislatore. È fuori di dubbio che l'istituto della pensione di invalidità civile si collochi all'interno dell'area assistenziale, posto che la relativa prestazione non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale (art. 38 Cost., comma 1 L. n. 328 del 2000) e che, pertanto, ad esso si applichino le regole specifiche del sistema assistenziale (cfr. Cass. n. 10628 del 2021; cfr. altresì Cass. n. 5057 del 2018 e Cass. n. 7919/ del 2014).
Nel caso di specie per tanto trattasi di indebito di tipo assistenziale determinato dal venir meno del requisito reddituale. Ciò posto, deve osservarsi che la materia in esame è stata ricondotta dalla giurisprudenza della Suprema Corte ad alcuni fondamentali principi;
in particolare, esclusa l'applicabilità della regola generale di cui all'art. 2033 c.c. in riferimento all'indebito, è stata individuata una articolata disciplina che distingue vari casi, a
3 seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, sanitari, socioeconomici o a questioni di altra natura. La Cassazione ha, infatti, affermato che «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019). In particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione di buona fede, idonea ad generare affidamento.
Deve, allora, difformemente da quanto ritenuto da parte resistente ritenersi l'applicabilità al caso di specie del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza costante in materia, secondo cui all'indebito relativo alle prestazioni assistenziali, «non si applicano il principio di generale ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. né l'art. 13 L. 412/1991, che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede", atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia». (cfr. Corte Cost. n. 1/2006).
Ebbene, in applicazione del suddetto principio all'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che nella fattispecie in esame viene in rilievo, la Suprema Corte ha affermato che «L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta
4 carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato». (cfr. Cass. Sez. I, Sent. n. 28771/2019; Cass., n. 28771/2018; Cass., n. 1446/2008; Cass. n. 16088/2020; Cass., n. 26036/2019; Cass., n. 16080/2020; n. 11921/2015; Cass. n. 1446/2008). Ne consegue che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali abilita alla restituzione solo a far data dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. 2020 n. 13223); va osservato, calando tali premesse al caso di specie, che l' può accedere alla banca dati CP_3 dell'Agenzia delle Entrate e che, peraltro, la parte ha presentato la dichiarazione. Il principio generale che se ne ricava è che l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, articolo 37, comma 8), che consente la ripetibilita' fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non puo' dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici. In particolare la Suprema Corte ha affermato (cfr. Cass. 26036/19)
“…la regola che ne deriva e' quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme
5 specifiche che dispongano diversamente, e' ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e cio' a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilita' tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennita' di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”. Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito tale principio di diritto, affermando, nello specifico “ In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (Cass. Sentenza n.13915 del 20/05/2021 ). Peraltro la Corte, in punto di dolo in capo all'accipiens, lo ha espressamente escluso in caso di mera “omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. Ord. 13223 del 30.6.20, secondo cui: “ In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita
6 alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere), atteso che tutti i dati reddituali dei titolari di prestazioni assistenziali o pensionistiche sono sempre conosciuti o comunque conoscibili dell'istituto.
Ebbene, nella fattispecie in esame il provvedimento con cui l' CP_3 comunicava l'indebito conseguente alla revoca della maggiorazione sociale riporta la data del 27 dicembre 2022. In applicazione dei principi suesposti, solo a partire da tale data l'Istituto poteva dirsi abilitato ad ottenere la restituzione delle somme non dovute;
tuttavia l'istituto ha indicato come arco temporale dell'indebito il periodo compreso dal mese di gennaio 2020 al mese di dicembre 2022 ma in applicazione dei suesposti orientamenti giurisprudenziali, nella fattispecie al vaglio di questo Giudice, deve ritenersi sussistente un legittimo affidamento dell'accipiens a percepire le somme oggi chieste in ripetizione atteso che il ricorrente aveva peraltro regolarmente denunciato i redditi percepiti, come risulta dalla stessa comunicazione di indebito dell' che ha effettuato il ricalcolo sulla base proprio CP_3 dei redditi di ti e comunicati. Alcuna mala fede per tanto è ravvisabile nel caso di specie avendo parte resistente provveduto a comunicare i redditi né avendo presentato dichiarazioni mendaci, con conseguente legittimo affidamento a percepire le somme oggi chieste in ripetizione dall CP_3
Per le ragioni esposte, non potendo imputarsi alcun dolo al ricorrente, la domanda va accolta e pertanto va dichiarato non dovuto l'importo richiesto dall' con il provvedimento CP_4 impugnato. Non essendoci prova di trattenute già effettuate non va pronunciata alcuna condanna alla restituzione nei confronti dell CP_3
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui 55/2014, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa reietta e/o assorbita così provvede 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara la non ripetibilità della somma di euro € 5.706,25 richiesta dall CP_3
2) condanna l in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore CP_3 della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1350,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% IVA e CPA, se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Torre Annunziata il 4 novembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
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