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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/12/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in persona del giudice unico dott.ssa IA LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3884 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
CF: rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Parte_1 C.F._1
De TO giusta procura speciale in atti;
opponente
E
Avv. Feoli Simone, CF: , rappresentato e difeso in proprio e unitamente e C.F._2 disgiuntamente all'avv. Pasquale Lo Cane, giusta procura speciale in atti;
opposto
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1039/2021
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 dicembre 2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente e tempestivamente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1039 del Parte_1
2021 con cui gli era stata intimato il pagamento, in favore dell'avv. Simone Feoli, della complessiva somma di euro 10.500,00 oltre interessi e spese del procedimento, importo pari al
50% della complessiva somma di euro 21.000,00, corrisposta dall'avv. Feoli, quale saldo passivo del contratto di finanziamento n. 67527755 e del fido di c/c per euro 6.500,00, garantito dalle fideiussioni prestate dalle odierne parti in causa.
A sostegno dell'opposizione l'opponente deduceva la decadenza del confideiussore ai sensi dell'art. 1957, 1° co c.c.; la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 633 c.p.c.; la carenza di prova circa la sua qualità di confideiussore e i contratti da cui originava il credito vantato dalla Cassa di Risparmio di Civitavecchia, oggi Banca Intesa San Paolo
S.p.a.; la riproposizione con il decreto ingiuntivo quivi opposto dei medesimi titoli già posti a fondamento della precedente procedura monitoria del 2016, e più precisamente del decreto ingiuntivo n. 125/2016.
Si costituiva in giudizio l'avv. Simone Feoli che chiedeva rigettarsi il ricorso e ne eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto. L'opposto deduceva l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1957 c.c. e la riconducibilità della propria pretesa creditoria nell'ambito dell'art. 1954 c.c.; la fondatezza della propria pretesa creditoria sulla base del contratto di fideiussione prodotto e del pagamento del credito garantito, eseguito dallo stesso in data 27/09/2016, nella misura quantificata dalla Cassa di Risparmio di Civitavecchia, oggi Intesa San Paolo ed, infine, la riconducibilità del decreto ingiuntivo quivi opposto all'integrale estinzione del credito la cui esposizione si era ridotta in conseguenza del precedente pagamento, oggetto dell'azione di regresso esperita nel 2016.
La causa venina istruita mediante produzione documentale e interrogatorio formale dell'opponente e, indi pervenuto il procedimento definitivamente al sottoscritto giudice, all'udienza del 18 dicembre 2025 la causa veniva decisa con la presente sentenza.
L'opposizione è infondata.
2 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del 25.3.2000).
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n. 6421 del
22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
3 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Ciò premesso, va osservato che il decreto ingiuntivo risulta legittimamente emesso sulla base del contratto di fideiussione in atti, sottoscritto da e dall'avv. Simone Feoli, in Parte_1 qualità di confideiussori della società in data 01/06/2012, e Parte_2 dell'intervenuto pagamento da parte del confideiussore avv. Feoli, odierno opposto, in data
27/09/2016, dell'importo complessivo di euro 21.000,00, mediante i bonifici bancari in atti, a titolo di liberazione della fideiussione rilasciata con conseguente estinzione delle relative obbligazioni. Nel caso di specie, ricorre l'istituto giuridico della confideiussione ai sensi dell'art. 1946 c.c. secondo il quale, se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione. A norma dell'art. 1954 c.c., in presenza di più fideiussori per la medesima obbligazione il fideiussore che ha pagato può esercitare il proprio diritto di regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Risulta infondata l'eccepita decadenza dell'opposto ai sensi dell'art. 1957 c.c. dal diritto ad ottenere il pagamento di euro
10.500,00 pari al 50% della complessiva somma dallo stesso corrisposta per sanare la posizione debitoria discendente dal contratto di finanziamento n. 67527755. Ciò in quanto all'art. 6 del contratto sottoscritto dai confideiussori, in materia di permanenza dell'obbligazione del fideiussore, è previsto espressamente che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato”. Ne consegue che l'opponente non può opporre al confideiussore che ha adempiuto, la decadenza di cui al richiamato art. 1957 c.c. avendo accettato preventivamente di rinunciare al beneficio del relativo termine semestrale di decadenza. L'opposto ha, quindi, legittimamente esercitato il proprio diritto di regresso nei confronti dell'opponente avendo provveduto al pagamento integrale mediante i bonifici in atti, eseguiti in data 27/09/2016, dell'importo di euro 21.000,00, come quantificato nella racc. A/R del 30 agosto 2016 da Banca Intesa San Paolo, la quale richiedeva il pagamento in un'unica soluzione della predetta somma al fine di estinguere il rapporto di c/c n. 2237 e del finanziamento n. 67527755.
4 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Né risulta fondata l'eccepita duplicazione della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo quivi opposto. Invero, risulta documentato che la pretesa creditoria per cui è causa afferisce all'esposizione debitoria della società maturata in epoca successiva Parte_2 all'intervenuto pagamento, sempre da parte dell'opposto, in data 21 gennaio 2015, dell'importo complessivo di euro 13.800,00 al quale aveva fatto seguito l'emissione, su richiesta dell'odierno opposto, del decreto ingiuntivo n. 215/2016 per il pagamento di euro 6.900,00, pari alla quota parte del 50%, di spettanza dell'opponente, al fine di sanare la posizione debitoria gravante sui confideiussori al mese di ottobre 2014, come risultante dalla comunicazione, datata 06/10/2014 e afferente all'intervenuta revoca degli affidamenti e intimazione di pagamento, inviata dall'allora
Cassa di Risparmio di Civitavecchia alla società Parte_2
Ne deriva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
Di contro non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
3884/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara il decreto ingiuntivo esecutivo ai sensi dell'art. 653 comma 1 c.p.c.;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in euro 2540,00 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Civitavecchia il 18 dicembre 2025.
Il Giudice
IA LI
5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in persona del giudice unico dott.ssa IA LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3884 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
CF: rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Parte_1 C.F._1
De TO giusta procura speciale in atti;
opponente
E
Avv. Feoli Simone, CF: , rappresentato e difeso in proprio e unitamente e C.F._2 disgiuntamente all'avv. Pasquale Lo Cane, giusta procura speciale in atti;
opposto
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1039/2021
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 dicembre 2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente e tempestivamente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1039 del Parte_1
2021 con cui gli era stata intimato il pagamento, in favore dell'avv. Simone Feoli, della complessiva somma di euro 10.500,00 oltre interessi e spese del procedimento, importo pari al
50% della complessiva somma di euro 21.000,00, corrisposta dall'avv. Feoli, quale saldo passivo del contratto di finanziamento n. 67527755 e del fido di c/c per euro 6.500,00, garantito dalle fideiussioni prestate dalle odierne parti in causa.
A sostegno dell'opposizione l'opponente deduceva la decadenza del confideiussore ai sensi dell'art. 1957, 1° co c.c.; la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 633 c.p.c.; la carenza di prova circa la sua qualità di confideiussore e i contratti da cui originava il credito vantato dalla Cassa di Risparmio di Civitavecchia, oggi Banca Intesa San Paolo
S.p.a.; la riproposizione con il decreto ingiuntivo quivi opposto dei medesimi titoli già posti a fondamento della precedente procedura monitoria del 2016, e più precisamente del decreto ingiuntivo n. 125/2016.
Si costituiva in giudizio l'avv. Simone Feoli che chiedeva rigettarsi il ricorso e ne eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto. L'opposto deduceva l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1957 c.c. e la riconducibilità della propria pretesa creditoria nell'ambito dell'art. 1954 c.c.; la fondatezza della propria pretesa creditoria sulla base del contratto di fideiussione prodotto e del pagamento del credito garantito, eseguito dallo stesso in data 27/09/2016, nella misura quantificata dalla Cassa di Risparmio di Civitavecchia, oggi Intesa San Paolo ed, infine, la riconducibilità del decreto ingiuntivo quivi opposto all'integrale estinzione del credito la cui esposizione si era ridotta in conseguenza del precedente pagamento, oggetto dell'azione di regresso esperita nel 2016.
La causa venina istruita mediante produzione documentale e interrogatorio formale dell'opponente e, indi pervenuto il procedimento definitivamente al sottoscritto giudice, all'udienza del 18 dicembre 2025 la causa veniva decisa con la presente sentenza.
L'opposizione è infondata.
2 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del 25.3.2000).
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n. 6421 del
22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Ciò premesso, va osservato che il decreto ingiuntivo risulta legittimamente emesso sulla base del contratto di fideiussione in atti, sottoscritto da e dall'avv. Simone Feoli, in Parte_1 qualità di confideiussori della società in data 01/06/2012, e Parte_2 dell'intervenuto pagamento da parte del confideiussore avv. Feoli, odierno opposto, in data
27/09/2016, dell'importo complessivo di euro 21.000,00, mediante i bonifici bancari in atti, a titolo di liberazione della fideiussione rilasciata con conseguente estinzione delle relative obbligazioni. Nel caso di specie, ricorre l'istituto giuridico della confideiussione ai sensi dell'art. 1946 c.c. secondo il quale, se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione. A norma dell'art. 1954 c.c., in presenza di più fideiussori per la medesima obbligazione il fideiussore che ha pagato può esercitare il proprio diritto di regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Risulta infondata l'eccepita decadenza dell'opposto ai sensi dell'art. 1957 c.c. dal diritto ad ottenere il pagamento di euro
10.500,00 pari al 50% della complessiva somma dallo stesso corrisposta per sanare la posizione debitoria discendente dal contratto di finanziamento n. 67527755. Ciò in quanto all'art. 6 del contratto sottoscritto dai confideiussori, in materia di permanenza dell'obbligazione del fideiussore, è previsto espressamente che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato”. Ne consegue che l'opponente non può opporre al confideiussore che ha adempiuto, la decadenza di cui al richiamato art. 1957 c.c. avendo accettato preventivamente di rinunciare al beneficio del relativo termine semestrale di decadenza. L'opposto ha, quindi, legittimamente esercitato il proprio diritto di regresso nei confronti dell'opponente avendo provveduto al pagamento integrale mediante i bonifici in atti, eseguiti in data 27/09/2016, dell'importo di euro 21.000,00, come quantificato nella racc. A/R del 30 agosto 2016 da Banca Intesa San Paolo, la quale richiedeva il pagamento in un'unica soluzione della predetta somma al fine di estinguere il rapporto di c/c n. 2237 e del finanziamento n. 67527755.
4 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Né risulta fondata l'eccepita duplicazione della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo quivi opposto. Invero, risulta documentato che la pretesa creditoria per cui è causa afferisce all'esposizione debitoria della società maturata in epoca successiva Parte_2 all'intervenuto pagamento, sempre da parte dell'opposto, in data 21 gennaio 2015, dell'importo complessivo di euro 13.800,00 al quale aveva fatto seguito l'emissione, su richiesta dell'odierno opposto, del decreto ingiuntivo n. 215/2016 per il pagamento di euro 6.900,00, pari alla quota parte del 50%, di spettanza dell'opponente, al fine di sanare la posizione debitoria gravante sui confideiussori al mese di ottobre 2014, come risultante dalla comunicazione, datata 06/10/2014 e afferente all'intervenuta revoca degli affidamenti e intimazione di pagamento, inviata dall'allora
Cassa di Risparmio di Civitavecchia alla società Parte_2
Ne deriva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
Di contro non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
3884/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara il decreto ingiuntivo esecutivo ai sensi dell'art. 653 comma 1 c.p.c.;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in euro 2540,00 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Civitavecchia il 18 dicembre 2025.
Il Giudice
IA LI
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