Sentenza 23 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/12/2002, n. 18253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18253 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
1825 3/ 02 RE IN ME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto DISTANZE SEZIONE SECONDA CIVILE LEGAM Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo Presidente R.G.N. 7023/00 BALDASSARRE VELLA Consigliere Cron. 43034 Dott. Antonio Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere Rep. 4884 Dott. Vincenzo COLARUSSO - Consigliere Ud.09/07/02 Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: RA IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI, che lo difende unitamente all'avvocato DOMENICO MARCHESE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
TI GO, TI OL, TI IT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BALDO DEGLI presso lo studio dell'avvocato VINCENZOUBALDI 66, RINALDI, difesi dall'avvocato OL BELSITO, giusta 2002 delega in atti;
- controricorrenti 1110 -1- nonchè
contro
TI OR, TI SA, TI US, DO IA;
intimati avverso la sentenza n. 164/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 15/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito 1'Avvocato PANARITI BENITO PIERO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 16/7/1986 US ZÉ, proprietario di un fabbricato a più piani posto in S.LA da Crissa, alla Via Minniti, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Vibo Valentia EN CO lamentando che questi, innalzando una sua costruzione, aveva utilizzato il muro di sua proprietà esclusiva, aperto vedute illegittime e realizzato corpi avanzati aggettanti sul fondo dell'attore. Chiedeva, pertanto, che il convenuto fosse condannato a pagare il muro, reso comune per effetto dell'innalzamento, e ad eliminare le servitù di vedute e gli aggetti illeggittimi. Il convenuto, costituitosi, contestava la domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva, ex art.938 c.c., che fosse dichiarato in suo favore l'avvenuto acquisto per accessione. del bene sottostante agli aggetti, nonché la condanna dell'attore ad eliminare una scala realizzata in violazione delle distanze legali. Con sentenza 22/2/1996 il Tribunale, rilevato che il muro perimetrale realizzato dal CO ricadeva esattamente al limite della particella 34 di proprietà del medesimo, che le vedute prospettavano su spazio aperto al pubblico e che la scala realizzata dall'attore era da ritenere legittima in base al principio della prevenzione, rigettava tutte le domande. Contro la sentenza proponeva appello il ZÉ con atto notificato agli eredi del CO EN, deceduto il 23/4/1994. Degli eredi appellati si costituivano soltanto CO LA, IO e TO, i quali chiedevano il rigetto del gravame proponendo, G a loro volta, appello incidentale col quale ribadivano le domande proposte dal loro dante causa. Restavano, invece, contumaci le altre eredi e cioè OR MA, CO RI, CO SA e CO US. Nel corso del giudizio di appello veniva eccepito dagli appellanti incidentali il difetto di legittimazione passiva del loro dante causa (e di essi stessi appellanti incidentali) in quanto proprietarie della particella 34, su cui insisteva la costruzione oggetto della domanda del ZÉ, erano le appellate CO RI, SA e US, in forza di usucapione ventennale dichiarata con sentenza del Pretore di Vibo Valentia del 27/8/1992, trascritta in data 27/3/1993. Con sentenza 15/3/1999 la Corte d'appello di Catanzaro, rilevato che per effetto della sentenza invocata dagli appellanti incidentali, la proprietà della particella 34 apparteneva a titolo originario alle sorelle CO, mentre non poteva ritenersi formato il giudicato interno sull'affermazione, contenuta nell'appellata sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, che la proprietà della particella apparteneva a CO EN, rilevato il difetto di legittimazione passiva di tutti gli appellati, rigettava entrambi i gravami. Contro la sentenza il ZÉ ha proposto ricorso per cassazione per due motivi. Hanno resistito al gravame soltanto CO LA, IO e TO depositando controricorso illustrato da una memoria. Non hanno svolto attività difensiva le altre intimate. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia violazione di legge con I - riferimento agli artt.329 c.p.c. e 2909 c.c. per avere il giudice d'appello ritenuto che, in forza della sentenza 27/8/1992 del Pretore di Vibo Valentia trascritta il 27/3/1993, passata in giudicato, la particella 34 era divenuta di proprietà delle appellate CO US, RI e SA, non considerando che, essendo stato affermato dal giudice di primo grado che la proprietà della particella apparteneva al convenuto CO EN (il quale, peraltro, lungi dal negare di esserne proprietario, aveva formulato domande presupponenti la sua qualità di proprietario), e nulla avendo opposto i suoi eredi nella loro prima difesa, ma anzi avendo costoro ribadito con l'appello incidentale le medesime domande del loro dante causa formulando l'eccezione dei difetto di legittimazione passiva solo nel corso del giudizio di appello, si era ormai formato il giudicato interno sul punto relativo all'appartenenza della detta particella in proprietà al defunto CO EN. Col secondo motivo si denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. nonché vizi della motivazione in ordine a punto decisivo, per avere il giudice d'appello accolto l'eccezione di difetto di legittimazione soltanto in base alla sentenza del Pretore di Vibo senza alcuna delibazione di tale 'pronunzia e senza in particolare, considerare che la vicenda relativa all'usucapione era res inter alios ditalché essa avrebbe potuto avere effetto nei confronti del ricorrente solo se trascritta in data anteriore alla proposizione della sua domanda giudiziale. Infine, non era stato considerato che la legittimazione sostanziale del convenuto andava riferita al momento della citazione introduttiva e che il difetto di tale legittimazione non poteva essere rilevato nel corso del giudizio d'appello. I due motivi di censura, da esaminare congiuntamente perché connessi, non meritano accoglimento. In tema di giudicato cosiddetto implicito questa Corte ha più volte affermati che esso non può ritenersi formato su una questione preliminare che costituisce presupposto della domanda se il capo della sentenza comportante la definizione implicita di tale questione sia stato impugnato per ragioni di merito (Cass.nn.3929/2001; 7879/2001). Nel caso in esame, la sentenza, correttamente distinguendo tra legittimazione processuale e legittimazione sostanziale, ha, in ordine a quest'ultima, posto in evidenza che, dovendosi ancora accertare "chi era tenuto a rispondere delle asserite violazioni denunciate dal ZÉ in relazione al fabbricato realizzato sulla particella 34", era ancora in discussione il merito della causa e, pertanto, non poteva essersi formato il giudicato in ordine ad uno dei presupposti del rapporto dedotto in lite, costituito dalla titolarità della particella 34 in relazione alla quale le violazioni erano state prospettate. ل ع Altrettanto correttamente la sentenza ha riferito la legittimazione passiva al momento della proposizione della citazione introduttiva. E' infatti pacifico che l'usucapione ha virtù retroattiviva. La sentenza, inoltre, ha ritenuto infondata la questione sollevata dal ZÉ relativa all'inopponibilità nei suoi confronti della sentenza del Pretore di Vibo Valentia dichiarativa dell'acquisto per usucapione della particella 34 da parte delle sorelle TI. Anche su tale punto la decisione va condivisa. Ed infatti, la trascrizione opera tra i soggetti che hanno acquistato il diritto dal medesimo titolare, ipotesi che non ricorreva nel caso di specie, perché - come esattamente precisato la sentenza - il diritto oggetto di causa, costituito dal diritto di proprietà del ZÉ su un determinato bene immobile, era diverso da quello giudizialmente riconosciuto alle sorelle TI su altro bene immobile. Va, infine, rilevato che la produzione da parte degli appellati costituiti in giudizio del titolo rappresentato dalla sentenza del Pretore di Vibo, quale prova di acquisto da parte di terzi della proprietà della particella 34 a titolo originario, rendeva superflua ogni altra indagine 2 0 0 2 in ordine alla titolarità di tale diritto di proprietà. Consegue il rigetto del ricorso. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Roma, 9 luglio 2002 Je Purdente Fina ntehel Ving Boldername L'est re