Sentenza 21 gennaio 1999
Massime • 1
Il rinnovo della citazione a giudizio ad opera del pretore a sensi dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. (effettuato, nella fattispecie, a causa di un rinvio d'ufficio), presuppone che il rapporto processuale si sia regolarmente instaurato in forza del decreto di citazione originario emesso dal P.M., e postula che, ai soli fini dell'ulteriore valida prosecuzione del giudizio, insorga la necessità di una ricitazione dell'imputato. Tale adempimento, di competenza pretorile, non può dunque in alcun modo essere equiparato al decreto di citazione a giudizio, funzionalmente emesso, nel procedimento pretorile, dal P.M., e non può, pertanto, non essendo riconducibile neppure ad alcun altro degli atti tassativamente previsti dall'art. 160 cod. pen., valere come causa interruttiva del periodo di prescrizione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/1999, n. 3934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3934 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Troiano Presidente del 21.01.1999
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. " Ilario Martella " N. 141
3. " Arturo Cortese " REGISTRO GENERALE
4. " Giorgio Colla " N. 22034/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro nei confronti di IE EN, n. 25.10.1955
avverso la sentenza emessa il giorno 09.07.1997 dal Pretore circondariale di Crotone;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Gianfranco Iadecola, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
FATTO
Con sentenza emessa il giorno 09.07.1997 il Pretore circondariale di Crotone dichiarava non doversi procedere, per estinzione del reato da prescrizione, nei confronti di IE EN in ordine al delitto di evasione dagli arresti domiciliari. Rilevava in particolare il Pretore che dal decreto di citazione a giudizio, emesso il 26.06.1992, alla decisione, deliberata il 09.07.1997, erano trascorsi più di cinque anni senza alcun intervento di atti interruttivi del decorso del periodo prescrizionale.
Ha impugnato la sentenza (con appello qualificato come ricorso) il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, deducendo che nella specie, dopo il decreto di citazione del 26.06.1992, ci sono state interruzioni del decorso del periodo quinquennale di prescrizione sia attraverso la notifica del decreto stesso, avvenuta il 10.02.1996 sia, soprattutto, attraverso l'emissione di altro decreto di citazione, avvenuta il 22.04.1996, ad opera del Pretore, a sensi degli artt. 485 cpp. e 143 disp. att. cpp. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va invero, in primo luogo sottolineato, in adesione a quanto anche di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sent. 28.10.1998, P.M. in proc. Boschetti), che nei procedimenti pretorili è l'emissione, e non la notificazione, del decreto di citazione a giudizio, che esplica effetti interruttivi sul decorso del periodo prescrizionale. Circa il rinnovo della citazione a giudizio ad opera del Pretore a sensi dell'art. 143 disp. att. cpp. (effettuato nella specie a causa di un rinvio d'ufficio), lo stesso, com'è noto, presuppone che il rapporto processuale si sia regolarmente instaurato in forza del decreto di citazione originario emesso dal P.M., e postula che, ai soli fini dell'ulteriore valida prosecuzione del giudizio, insorga la necessità di una ricitazione dell'imputato (SS.UU. cc. 8 del 24.03.1995, rv. 201544). Tale adempimento, di competenza pretori le, non può dunque in alcun modo essere equiparato al decreto di citazione a giudizio, funzionalmente emesso, nel procedimento pretorile, dal P.M., e non può, pertanto, non essendo riconducibile neppure ad alcun altro degli atti tassativamente previsti dall'art.160 cp., valere come causa interruttiva del periodo di prescrizione del reato.
P. Q. M.
visto l'art. 615 cpp., rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1999