TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/12/2025, n. 3377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3377 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 8561/2019 pendente tra:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Salzano Eugenio Parte_1 P.IVA_1 (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
TI ND (C.F. ); C.F._2
APPELLATA
(C.F. ); Controparte_2 C.F._3 APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
27.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato a e la Controparte_2 Controparte_1 impugnava la sentenza n. 1930/2019, emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
1 Sant'Anastasia in data 30.05.2019, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni riportati dal veicolo utilizzato dalla stessa, in virtù di un contratto di locazione finanziaria.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellante esponeva quanto segue:
• in data 10.01.2016, alle ore 18.00 circa, in Volla, alla via Filichito, il veicolo Renault AP tg. EY796DN, di proprietà di per svincolarsi dal traffico veicolare, Controparte_2 effettuava una manovra in retromarcia e colpiva, con la propria parte posteriore, la parte anteriore del veicolo BMW X4, tg. EX872XW, utilizzato dall'attrice in virtù di un contratto di locazione finanziaria;
• al momento del sinistro, il veicolo BMW X4 era assicurato con la Controparte_1
[...]
• la responsabilità del sinistro deve essere imputata al conducente il veicolo danneggiante, che ha tenuto una condotta contraria alle norme del Codice della Strada;
• a seguito di lettera di messa in mora, la compagnia assicuratrice formulava un'offerta risarcitoria pari ad € 950,00;
• la predetta somma veniva trattenuta dall'istante a titolo di acconto sul maggior danno.
Parte attrice chiedeva, pertanto, la condanna della controparte al risarcimento del danno patito, quantificato in € 3.801,76, al lordo di quanto già percepito.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia rigettava la domanda in questione, ritenendo che non fosse stata fornita la prova della legittimazione attiva dell'attrice, non essendo dimostrata la proprietà del veicolo, in virtù della documentazione depositata, né il pagamento dei costi necessari per la riparazione.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, la contestava la decisione in parola, Parte_1 evidenziando di essere titolare del diritto al risarcimento del danno, in quanto utilizzatrice del veicolo danneggiato, in virtù di apposito contratto di locazione finanziaria. Conseguentemente, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellata al risarcimento del danno patito.
1.4 – Con comparsa depositata il 18.11.2020, si costituiva in giudizio Controparte_1
argomentando circa l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con conseguente
[...] conferma della sentenza di primo grado.
2 1.5 – All'udienza del 19.11.2020, il Giudice dichiarava la contumacia di , non Controparte_2 costituitosi in giudizio, benché regolarmente citato in data 17.12.2019, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di vari rinvii, all'udienza del 27.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenendo conto della sospensione feriale: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data
30.05.2019 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 17.12.2019; inoltre,
l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 18.12.2019, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
3 3 – Nel merito, il gravame riguarda la sussistenza della legittimazione attiva della società appellante, con riferimento all'azione risarcitoria formulata in primo grado.
Esso è fondato.
3.1 – Al riguardo, occorre preliminarmente precisare che, secondo consolidato principio giurisprudenziale, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, e prescinde dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del Giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Diversamente, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/10/2015, n.
21925), di tal che non attiene alla legittimazione ad agire, bensì al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi essa nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. Cassazione civile sez. un., 09/02/2012, n. 1912; Cassazione civile sez. II,
27/06/2011, n. 14177; Cassazione civile sez. II, 10/05/2010, n. 11284 Cassazione civile sez. un.,
16/02/2016, n. 2951).
L'appello in esame, dunque, non riguarda la legittimazione attiva dell'appellante, bensì la sua titolarità del diritto al risarcimento del danno.
3.2 – Sul punto, si rileva che la Corte di Cassazione, in un caso analogo a quello in esame, in cui il risarcimento del danno era stato richiesto dall'utilizzatore del veicolo danneggiato, concesso in leasing, ha affermato che risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere;
è dunque tutelabile in sede risarcitoria anche la posizione di chi eserciti nei confronti dell'autovettura danneggiata in un sinistro stradale una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell'art. 1140 c.c. (cfr.
Cassazione civile sez. III, 12/10/2010, n. 21011).
Proprio con specifico riferimento all'eventualità in cui sia stata danneggiata una res concessa in
4 leasing, del resto, è assolutamente incontroverso che la legittimazione ad agire nei confronti del danneggiante spetti all'utilizzatore e non alla società di leasing, proprietaria della cosa, specie nel caso in cui l'utilizzatore sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa, ove allo stesso utilizzatore, al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res, siano stati trasferiti tutti i rischi di questa (come d'altronde si verifica, ex art. 1523 c.c., in caso di vendita con riserva di proprietà); tale soluzione, peraltro, è confermata dalla circostanza che l'utilizzatore, in forza del contratto di leasing e nonostante il grave danneggiamento della vettura da lui posseduta, è tenuto al pagamento dei canoni di leasing ed al ripristino del bene in favore della società concedente (cfr. Cassazione civile sez. III, 01/07/2002,
n. 9554; Cassazione civile sez. III, 12/01/2011, n. 534; Cassazione civile sez. III, 14/03/2016, n.
4888).
3.3 – Nel caso di specie, benché la società attrice abbia acquistato la proprietà del veicolo in data successiva a quella del sinistro, è pacifico che la stessa ne usufruisse a titolo di utilizzatrice, avendo stipulato un contratto di leasing UBI Leasing S.p.A., come risulta dalla carta di circolazione allegata all'atto introduttivo;
del resto, anche il contrassegno assicurativo, rilasciato dall'appellata compagnia assicuratrice, indica la come locataria del veicolo Parte_1 assicurato.
Pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate al paragrafo precedente, diversamente rispetto a quanto affermato dal Giudice di primo grado, parte appellante è titolare del diritto vantato all'interno dell'atto di citazione, in virtù del contratto di locazione finanziaria che ha stipulato, avente ad oggetto il veicolo danneggiato. L'appello, dunque, deve essere accolto.
4 – Conseguentemente, occorre esaminare nel merito la domanda risarcitoria formulata dall'odierna appellante.
Essa è fondata.
4.1 – Invero, la danneggiata ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico, ai sensi dell'art. 2697 c.c., depositando il modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
Al riguardo, si osserva che l'art. 143 comma 2 del d.lgs. 209/2005 afferma che la CAI sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo;
non si tratta di una novità legislativa, dal momento che tale disposizione costituisce la
5 riproposizione dell'art. 5 comma 2 del decreto-legge n. 857/1976, convertito nella legge n.
39/1977.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 10311/2006, ha chiarito che le dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del sinistro, indipendentemente dalla circostanza che siano contenute nella constatazione amichevole di sinistro stradale (cd. modulo CID), non potendo comportare un diverso giudizio di responsabilità nei rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro, vanno liberamente apprezzate dal giudice anche nei confronti del confitente.
Posto, dunque, che le dichiarazioni rese dal responsabile del sinistro non costituiscono piena prova dei fatti, ai sensi dell'art. 2735 c.c., la successiva giurisprudenza di legittimità ha precisato i limiti entro i quali deve essere esercitato il libero apprezzamento del Giudice, alla luce della presunzione legale posta dall'art. 143 comma 2 del d.lgs. 209/2005. Invero, è stato rilevato che siffatta presunzione persegue un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori, ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. In questa prospettiva, si è evidenziato, tuttavia, che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla;
ma ciò implica che l'onere della prova grava a carico dell'assicuratore e non del danneggiato (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/06/2024,
n. 15431; Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, n. 25468; Cassazione civile sez. VI, 06/12/2017,
n. 29146).
Del resto, la Suprema Corte ha anche osservato che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (cfr. Cassazione civile sez. III, 25/01/2024, n.
2438).
4.2 – Nel caso di specie, la compagnia assicuratrice non ha offerto alcuna prova contraria, idonea a superare la presunzione fondata sul citato modulo CAI. Al contrario, in primo grado è stata acquisita la testimonianza di , che ha confermato la dinamica del sinistro descritta Testimone_1 all'interno dell'atto di citazione.
Egli, infatti, ha riferito di aver assisto all'incidente, verificatosi in data 10.01.2016, alle ore 18.00
6 circa, in Volla, alla Via Filichito, all'altezza del distributore di carburante IP;
ha precisato che la strada in cui è accaduto il sinistro è a doppio senso di circolazione;
ha descritto i veicoli coinvolti
(“un'auto Renault AP di colore nero”, un “veicolo BMW X4 di colore bianco”) e i relativi conducenti (“due uomini, uno sui 25 anni e uno sui 40 anni”); ha ricostruito la dinamica del sinistro, sostenendo che il conducente della vettura Renault AP “al fine di svincolarsi dal traffico veicolare ha effettuato una manovra di retromarcia”, che lo stesso “non si avvedeva di un veicolo BMW X4 anch'esso fermo nel traffico dietro al veicolo nello stesso senso di Pt_2 marcia e che, quindi, “la durante la manovra di retromarcia urtava con il posteriore il lato Pt_2 anteriore della BMW X4 in particolare lato destro”; ha ricordato i danni riportati dall'automobile attorea, relativi al “paraurti anteriore, proiettore destro, fendinebbia destro, spoiler centrale”; ha poi riconosciuto tali danni all'interno dei rilievi fotografici che gli sono stati esibiti.
La testimonianza in questione deve essere considerata attendibile, poiché priva di imprecisioni o contraddizioni (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988; Cassazione civile sez. I,
10/04/2024, n. 9630). Essa, peraltro, trova riscontro nelle conclusioni rassegnate dal CTU nominato dal Giudice di Pace, che ha confermato, sulla base dei rilievi fotografici prodotti da parte attrice, l'esistenza dei danni descritti dal teste;
inoltre, lo stesso consulente, pur non avendo potuto ispezionare i veicoli coinvolti nel sinistro, ha rilevato che “da un'analisi grafica della comparazione statica delle sagome” dei due veicoli “si può chiaramente rilevare una coincidenza altimetrica dei punti d'urto, poiché la sagoma posteriore del veicolo convenuto risulta a sviluppo verticale con dimensioni superiori al profilo anteriore del veicolo attoreo”.
Del resto, il consulente della compagnia assicuratrice si è limitato a rilevare l'insufficienza delle indagini compiute dal CTU, che ha genericamente comparato le sagome dei veicoli coinvolti, al fine di affermare la compatibilità dei danni riportati con la dinamica del sinistro;
tuttavia, non ha evidenziato la presenza di specifici elementi che rendano inverosimile la ricostruzione dei fatti prospettata all'interno dell'atto di citazione e confermata dal teste.
Gli elementi istruttori raccolti in primo grado, dunque, provano la storicità del sinistro lamentato dall'odierna appellante.
4.3 – La responsabilità di tale sinistro deve essere attribuita esclusivamente al conducente del veicolo Renault AP, essendo superata la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c..
7 Invero, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che il convenuto effettuava una manovra di retromarcia, senza avvedersi della presenza del veicolo attoreo, violando l'art. 154 del Codice della Strada, che impone a chi effettua manovre di retromarcia di “assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”; l'impatto è stato inevitabile, invece, per il conducente dell'automobile BMW X4, poiché lo stesso era fermo, è stato improvvisamente colpito dal veicolo che si si trovava davanti a lui e, dunque, è esente da colpe.
4.4 – Alla luce della fondatezza della domanda attorea, occorre procedere alla quantificazione del danno.
A tal fine, si condividono le conclusioni rassegnate dal CTU nominato dal Giudice di Pace, che, adoperando i listini e i prezzari ANIA, ha rilevato che i costi necessari per la riparazione del veicolo ammontano complessivamente a € 2.581,39, di cui € 1.777,87 per ricambi, € 242,56 per manodopera, € 64,20 per materiali di consumo ed € 465,49 per IVA.
Non può essere riconosciuto, invece, il danno da fermo tecnico dei veicoli, poiché lo stesso non è provato. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale danno non è in re ipsa, ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso (cfr.
Cassazione civile sez. II, 17/12/2024, n. 32946).
5 – Alla luce delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere accolto e la compagnia assicuratrice appellata deve essere condannata al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di € 2.581,39, a cui deve essere detratto l'acconto già versato, pari a € 950,00.
5.1 – Poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (cfr. diffusamente, Cassazione civile sez. un. 17/02/1995, n. 1712) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno,
8 ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/10/2014,
n. 21396).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione;
tale importo, in assenza di una domanda di parte, è liquidabile anche d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n. 39376).
6 – Occorre procedere, a questo punto, alla liquidazione delle spese di lite.
6.1 – Alla riforma della sentenza di primo grado consegue anche la caducazione della statuizione del Giudice di Pace, in merito alle spese processuali. Alla luce della soccombenza, le stesse devono essere poste a carico dei convenuti, in favore del difensore antistatario di parte attrice, e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui alla tabella 1 fascia 2 del
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato decreto, in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre a €
15,00 per spese di notifica ed € 125,00 per spese di iscrizione al ruolo.
6.2 – Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico degli appellati, in favore del difensore antistatario di parte appellante;
esse sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla Tabella II fascia II del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, senza riconoscimento della fase istruttoria, non svoltasi, e con applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre a € 15,00 per spese di notifica ed €
201,00 per spese di iscrizione al ruolo.
6.3 – Alla luce della soccombenza, le spese di CTU, come liquidate dal Giudice di Pace, sono poste a carico degli appellati, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
9 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di € 2.581,39, Controparte_1 detratto l'acconto già versato, pari a € 950,00; sulla somma de qua decorrono interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi dalla data del fatto (10.01.2016) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
- condanna gli appellati, in solido, alla refusione, in favore del difensore antistatario dell'appellante, delle spese processuali, che liquida in € 632,50 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, € 850,50 per compensi professionali relativi al giudizio di secondo grado, € 356,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU a carico degli appellati, in solido.
Nola, 15/12/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 8561/2019 pendente tra:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Salzano Eugenio Parte_1 P.IVA_1 (C.F. ); C.F._1
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
TI ND (C.F. ); C.F._2
APPELLATA
(C.F. ); Controparte_2 C.F._3 APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
27.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato a e la Controparte_2 Controparte_1 impugnava la sentenza n. 1930/2019, emessa dal Giudice di Pace di Parte_1
1 Sant'Anastasia in data 30.05.2019, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni riportati dal veicolo utilizzato dalla stessa, in virtù di un contratto di locazione finanziaria.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellante esponeva quanto segue:
• in data 10.01.2016, alle ore 18.00 circa, in Volla, alla via Filichito, il veicolo Renault AP tg. EY796DN, di proprietà di per svincolarsi dal traffico veicolare, Controparte_2 effettuava una manovra in retromarcia e colpiva, con la propria parte posteriore, la parte anteriore del veicolo BMW X4, tg. EX872XW, utilizzato dall'attrice in virtù di un contratto di locazione finanziaria;
• al momento del sinistro, il veicolo BMW X4 era assicurato con la Controparte_1
[...]
• la responsabilità del sinistro deve essere imputata al conducente il veicolo danneggiante, che ha tenuto una condotta contraria alle norme del Codice della Strada;
• a seguito di lettera di messa in mora, la compagnia assicuratrice formulava un'offerta risarcitoria pari ad € 950,00;
• la predetta somma veniva trattenuta dall'istante a titolo di acconto sul maggior danno.
Parte attrice chiedeva, pertanto, la condanna della controparte al risarcimento del danno patito, quantificato in € 3.801,76, al lordo di quanto già percepito.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia rigettava la domanda in questione, ritenendo che non fosse stata fornita la prova della legittimazione attiva dell'attrice, non essendo dimostrata la proprietà del veicolo, in virtù della documentazione depositata, né il pagamento dei costi necessari per la riparazione.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, la contestava la decisione in parola, Parte_1 evidenziando di essere titolare del diritto al risarcimento del danno, in quanto utilizzatrice del veicolo danneggiato, in virtù di apposito contratto di locazione finanziaria. Conseguentemente, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellata al risarcimento del danno patito.
1.4 – Con comparsa depositata il 18.11.2020, si costituiva in giudizio Controparte_1
argomentando circa l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con conseguente
[...] conferma della sentenza di primo grado.
2 1.5 – All'udienza del 19.11.2020, il Giudice dichiarava la contumacia di , non Controparte_2 costituitosi in giudizio, benché regolarmente citato in data 17.12.2019, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di vari rinvii, all'udienza del 27.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenendo conto della sospensione feriale: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data
30.05.2019 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 17.12.2019; inoltre,
l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 18.12.2019, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
3 3 – Nel merito, il gravame riguarda la sussistenza della legittimazione attiva della società appellante, con riferimento all'azione risarcitoria formulata in primo grado.
Esso è fondato.
3.1 – Al riguardo, occorre preliminarmente precisare che, secondo consolidato principio giurisprudenziale, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, e prescinde dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del Giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Diversamente, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/10/2015, n.
21925), di tal che non attiene alla legittimazione ad agire, bensì al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi essa nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. Cassazione civile sez. un., 09/02/2012, n. 1912; Cassazione civile sez. II,
27/06/2011, n. 14177; Cassazione civile sez. II, 10/05/2010, n. 11284 Cassazione civile sez. un.,
16/02/2016, n. 2951).
L'appello in esame, dunque, non riguarda la legittimazione attiva dell'appellante, bensì la sua titolarità del diritto al risarcimento del danno.
3.2 – Sul punto, si rileva che la Corte di Cassazione, in un caso analogo a quello in esame, in cui il risarcimento del danno era stato richiesto dall'utilizzatore del veicolo danneggiato, concesso in leasing, ha affermato che risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere;
è dunque tutelabile in sede risarcitoria anche la posizione di chi eserciti nei confronti dell'autovettura danneggiata in un sinistro stradale una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell'art. 1140 c.c. (cfr.
Cassazione civile sez. III, 12/10/2010, n. 21011).
Proprio con specifico riferimento all'eventualità in cui sia stata danneggiata una res concessa in
4 leasing, del resto, è assolutamente incontroverso che la legittimazione ad agire nei confronti del danneggiante spetti all'utilizzatore e non alla società di leasing, proprietaria della cosa, specie nel caso in cui l'utilizzatore sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa, ove allo stesso utilizzatore, al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res, siano stati trasferiti tutti i rischi di questa (come d'altronde si verifica, ex art. 1523 c.c., in caso di vendita con riserva di proprietà); tale soluzione, peraltro, è confermata dalla circostanza che l'utilizzatore, in forza del contratto di leasing e nonostante il grave danneggiamento della vettura da lui posseduta, è tenuto al pagamento dei canoni di leasing ed al ripristino del bene in favore della società concedente (cfr. Cassazione civile sez. III, 01/07/2002,
n. 9554; Cassazione civile sez. III, 12/01/2011, n. 534; Cassazione civile sez. III, 14/03/2016, n.
4888).
3.3 – Nel caso di specie, benché la società attrice abbia acquistato la proprietà del veicolo in data successiva a quella del sinistro, è pacifico che la stessa ne usufruisse a titolo di utilizzatrice, avendo stipulato un contratto di leasing UBI Leasing S.p.A., come risulta dalla carta di circolazione allegata all'atto introduttivo;
del resto, anche il contrassegno assicurativo, rilasciato dall'appellata compagnia assicuratrice, indica la come locataria del veicolo Parte_1 assicurato.
Pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate al paragrafo precedente, diversamente rispetto a quanto affermato dal Giudice di primo grado, parte appellante è titolare del diritto vantato all'interno dell'atto di citazione, in virtù del contratto di locazione finanziaria che ha stipulato, avente ad oggetto il veicolo danneggiato. L'appello, dunque, deve essere accolto.
4 – Conseguentemente, occorre esaminare nel merito la domanda risarcitoria formulata dall'odierna appellante.
Essa è fondata.
4.1 – Invero, la danneggiata ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico, ai sensi dell'art. 2697 c.c., depositando il modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
Al riguardo, si osserva che l'art. 143 comma 2 del d.lgs. 209/2005 afferma che la CAI sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo;
non si tratta di una novità legislativa, dal momento che tale disposizione costituisce la
5 riproposizione dell'art. 5 comma 2 del decreto-legge n. 857/1976, convertito nella legge n.
39/1977.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 10311/2006, ha chiarito che le dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del sinistro, indipendentemente dalla circostanza che siano contenute nella constatazione amichevole di sinistro stradale (cd. modulo CID), non potendo comportare un diverso giudizio di responsabilità nei rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro, vanno liberamente apprezzate dal giudice anche nei confronti del confitente.
Posto, dunque, che le dichiarazioni rese dal responsabile del sinistro non costituiscono piena prova dei fatti, ai sensi dell'art. 2735 c.c., la successiva giurisprudenza di legittimità ha precisato i limiti entro i quali deve essere esercitato il libero apprezzamento del Giudice, alla luce della presunzione legale posta dall'art. 143 comma 2 del d.lgs. 209/2005. Invero, è stato rilevato che siffatta presunzione persegue un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori, ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. In questa prospettiva, si è evidenziato, tuttavia, che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla;
ma ciò implica che l'onere della prova grava a carico dell'assicuratore e non del danneggiato (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/06/2024,
n. 15431; Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, n. 25468; Cassazione civile sez. VI, 06/12/2017,
n. 29146).
Del resto, la Suprema Corte ha anche osservato che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (cfr. Cassazione civile sez. III, 25/01/2024, n.
2438).
4.2 – Nel caso di specie, la compagnia assicuratrice non ha offerto alcuna prova contraria, idonea a superare la presunzione fondata sul citato modulo CAI. Al contrario, in primo grado è stata acquisita la testimonianza di , che ha confermato la dinamica del sinistro descritta Testimone_1 all'interno dell'atto di citazione.
Egli, infatti, ha riferito di aver assisto all'incidente, verificatosi in data 10.01.2016, alle ore 18.00
6 circa, in Volla, alla Via Filichito, all'altezza del distributore di carburante IP;
ha precisato che la strada in cui è accaduto il sinistro è a doppio senso di circolazione;
ha descritto i veicoli coinvolti
(“un'auto Renault AP di colore nero”, un “veicolo BMW X4 di colore bianco”) e i relativi conducenti (“due uomini, uno sui 25 anni e uno sui 40 anni”); ha ricostruito la dinamica del sinistro, sostenendo che il conducente della vettura Renault AP “al fine di svincolarsi dal traffico veicolare ha effettuato una manovra di retromarcia”, che lo stesso “non si avvedeva di un veicolo BMW X4 anch'esso fermo nel traffico dietro al veicolo nello stesso senso di Pt_2 marcia e che, quindi, “la durante la manovra di retromarcia urtava con il posteriore il lato Pt_2 anteriore della BMW X4 in particolare lato destro”; ha ricordato i danni riportati dall'automobile attorea, relativi al “paraurti anteriore, proiettore destro, fendinebbia destro, spoiler centrale”; ha poi riconosciuto tali danni all'interno dei rilievi fotografici che gli sono stati esibiti.
La testimonianza in questione deve essere considerata attendibile, poiché priva di imprecisioni o contraddizioni (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988; Cassazione civile sez. I,
10/04/2024, n. 9630). Essa, peraltro, trova riscontro nelle conclusioni rassegnate dal CTU nominato dal Giudice di Pace, che ha confermato, sulla base dei rilievi fotografici prodotti da parte attrice, l'esistenza dei danni descritti dal teste;
inoltre, lo stesso consulente, pur non avendo potuto ispezionare i veicoli coinvolti nel sinistro, ha rilevato che “da un'analisi grafica della comparazione statica delle sagome” dei due veicoli “si può chiaramente rilevare una coincidenza altimetrica dei punti d'urto, poiché la sagoma posteriore del veicolo convenuto risulta a sviluppo verticale con dimensioni superiori al profilo anteriore del veicolo attoreo”.
Del resto, il consulente della compagnia assicuratrice si è limitato a rilevare l'insufficienza delle indagini compiute dal CTU, che ha genericamente comparato le sagome dei veicoli coinvolti, al fine di affermare la compatibilità dei danni riportati con la dinamica del sinistro;
tuttavia, non ha evidenziato la presenza di specifici elementi che rendano inverosimile la ricostruzione dei fatti prospettata all'interno dell'atto di citazione e confermata dal teste.
Gli elementi istruttori raccolti in primo grado, dunque, provano la storicità del sinistro lamentato dall'odierna appellante.
4.3 – La responsabilità di tale sinistro deve essere attribuita esclusivamente al conducente del veicolo Renault AP, essendo superata la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c..
7 Invero, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che il convenuto effettuava una manovra di retromarcia, senza avvedersi della presenza del veicolo attoreo, violando l'art. 154 del Codice della Strada, che impone a chi effettua manovre di retromarcia di “assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”; l'impatto è stato inevitabile, invece, per il conducente dell'automobile BMW X4, poiché lo stesso era fermo, è stato improvvisamente colpito dal veicolo che si si trovava davanti a lui e, dunque, è esente da colpe.
4.4 – Alla luce della fondatezza della domanda attorea, occorre procedere alla quantificazione del danno.
A tal fine, si condividono le conclusioni rassegnate dal CTU nominato dal Giudice di Pace, che, adoperando i listini e i prezzari ANIA, ha rilevato che i costi necessari per la riparazione del veicolo ammontano complessivamente a € 2.581,39, di cui € 1.777,87 per ricambi, € 242,56 per manodopera, € 64,20 per materiali di consumo ed € 465,49 per IVA.
Non può essere riconosciuto, invece, il danno da fermo tecnico dei veicoli, poiché lo stesso non è provato. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale danno non è in re ipsa, ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso (cfr.
Cassazione civile sez. II, 17/12/2024, n. 32946).
5 – Alla luce delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere accolto e la compagnia assicuratrice appellata deve essere condannata al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di € 2.581,39, a cui deve essere detratto l'acconto già versato, pari a € 950,00.
5.1 – Poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (cfr. diffusamente, Cassazione civile sez. un. 17/02/1995, n. 1712) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno,
8 ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/10/2014,
n. 21396).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione;
tale importo, in assenza di una domanda di parte, è liquidabile anche d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n. 39376).
6 – Occorre procedere, a questo punto, alla liquidazione delle spese di lite.
6.1 – Alla riforma della sentenza di primo grado consegue anche la caducazione della statuizione del Giudice di Pace, in merito alle spese processuali. Alla luce della soccombenza, le stesse devono essere poste a carico dei convenuti, in favore del difensore antistatario di parte attrice, e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui alla tabella 1 fascia 2 del
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato decreto, in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre a €
15,00 per spese di notifica ed € 125,00 per spese di iscrizione al ruolo.
6.2 – Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico degli appellati, in favore del difensore antistatario di parte appellante;
esse sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alla Tabella II fascia II del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, senza riconoscimento della fase istruttoria, non svoltasi, e con applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre a € 15,00 per spese di notifica ed €
201,00 per spese di iscrizione al ruolo.
6.3 – Alla luce della soccombenza, le spese di CTU, come liquidate dal Giudice di Pace, sono poste a carico degli appellati, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
9 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di € 2.581,39, Controparte_1 detratto l'acconto già versato, pari a € 950,00; sulla somma de qua decorrono interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi dalla data del fatto (10.01.2016) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
- condanna gli appellati, in solido, alla refusione, in favore del difensore antistatario dell'appellante, delle spese processuali, che liquida in € 632,50 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, € 850,50 per compensi professionali relativi al giudizio di secondo grado, € 356,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU a carico degli appellati, in solido.
Nola, 15/12/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
10