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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/12/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20932/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI HE Presidente relatrice
AN RI UD
ND SI UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta n. 20932/2024 R.G. promosso da
(C.F. , con l'Avv. CATTANEO EMANUELA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. VEZZONI PAOLO Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da udienza del giorno 11.12.2025)
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Quinzano d'Oglio (BS), Via Matteotti n. 4, di proprietà esclusiva del signor , viene assegnata allo stesso unitamente alle relative pertinenze e all'arredo Parte_1 che la compone. La signora dichiara di aver già prelevato tutto quanto di sua proprietà CP_1
e di non avere nulla più a che pretendere.
3) Essendo i coniugi economicamente autosufficienti nulla viene previsto per reciproci assegni di mantenimento. 4) Le parti danno reciprocamente atto di aver regolamentato ogni ulteriore aspetto patrimoniale ed economico e di non avere reciprocamente più nulla da pretendere”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Marocco in data 8.11.2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quinzano d'Oglio (BS) al n. 4, parte II, serie C, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 520/2025, pubblicata in data 29.4.2025 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 18.12.2025.
La Presidente estensora
DI HE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI HE Presidente relatrice
AN RI UD
ND SI UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta n. 20932/2024 R.G. promosso da
(C.F. , con l'Avv. CATTANEO EMANUELA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. VEZZONI PAOLO Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da udienza del giorno 11.12.2025)
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Quinzano d'Oglio (BS), Via Matteotti n. 4, di proprietà esclusiva del signor , viene assegnata allo stesso unitamente alle relative pertinenze e all'arredo Parte_1 che la compone. La signora dichiara di aver già prelevato tutto quanto di sua proprietà CP_1
e di non avere nulla più a che pretendere.
3) Essendo i coniugi economicamente autosufficienti nulla viene previsto per reciproci assegni di mantenimento. 4) Le parti danno reciprocamente atto di aver regolamentato ogni ulteriore aspetto patrimoniale ed economico e di non avere reciprocamente più nulla da pretendere”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Marocco in data 8.11.2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quinzano d'Oglio (BS) al n. 4, parte II, serie C, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 520/2025, pubblicata in data 29.4.2025 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 18.12.2025.
La Presidente estensora
DI HE