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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 6016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6016 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NA SI Presidente dott.ssa Chiara Campagner Giudice relatore ed estensore dott.ssa Maddalena Bassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9857/2025 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Finocchiaro del Foro Parte_2 di Padova e dall'Avv. Monica Pedriali del Foro di Rovigo, giusta procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
- ATTRICE OPPONENTE contro contumace Controparte_1
- CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente conclude come da atto di citazione in opposizione:
“1) In via pregiudiziale di rito: accertarsi e dichiararsi l'incompetenza funzionale del
Tribunale adito in favore del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di imprese ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. f del d.lgs. 168/2003 e, per l'effetto
1 dichiararsi nullo/invalido/inefficace il decreto ingiuntivo opposto con conseguente revoca dello stesso in quanto emesso da giudice funzionalmente incompetente;
2) Nel merito: Previo accertamento dell'inammissibilità/illegittimit della domanda attorea, dichiararsi nullo/invalido/inefficace nei confronti dell'opponente e, conseguentemente, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 161/2025 emesso dal Tribunale di
Venezia in data 02.02.2025 in quanto nulla è dovuto da Parte_1
al Sig. per tutti i motivi esposti ai paragrafi II e III del
[...] Controparte_1 presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
C.P.A.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato in data 20.1.2025, il Sig. esponeva di Controparte_1 essere stato dipendente della dal 5.04.2016 al 14.05.2024 e di aver Parte_1 ricoperto dal 2.02.2022 anche la carica di Vice Presidente.
La in data 4.03.2024, tramite lettera raccomandata, ha comunicato il Pt_1 licenziamento del ricorrente, impugnato dallo stesso, e successivamente conciliato davanti all' di Venezia. Controparte_2
In data 20.03.2024 e 3.04.2024 si sono tenute due riunioni del CdA della cooperativa aventi tra i vari punti posti all'ordine del giorno anche il rapporto di lavoro tra il Sig.
e la cooperativa. Al termine delle riunioni sono stati redatti i verbali. CP_1
Il ricorrente ha richiesto alla società i verbali delle predette riunioni e, nonostante i ripetuti solleciti inviati tramite pec in data 12.06.2024, 19.07.2024 e 1.11.2024, dichiarava di non aver potuto visionarli.
Chiedeva l'emissione, in favore del ricorrente, di decreto ingiuntivo di consegna dei verbali delle riunioni del CdA della cooperativa sociale S.ar.ha. Soc. Coop. del
20.03.2024 e del 03.04.2024.
In accoglimento del ricorso, veniva emesso decreto ingiuntivo n. 161 del 2025, non provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva ingiunto alla società cooperativa di consegnare alla parte ricorrente i documenti indicati in ricorso e di pagare le spese di lite del procedimento.
2 Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la società Pt_1 [...]
, la quale sollevava, in via pregiudiziale, eccezione di: (i) incompetenza Parte_1 del Tribunale adito in favore del Tribunale delle Imprese di Venezia, avendo la domanda del sig. ad oggetto l'accesso ai verbali del Consiglio di CP_1
Amministrazione di una società cooperativa ex art. 2545-bis c.c., materia che rientra nell'ambito dei "rapporti societari" di cui all'art. 3 D.Lgs. 168/2003; (ii) di inammissibilità della domanda del sig. in quanto il medesimo ha già definito CP_1 ogni questione con la cooperativa mediante verbale di conciliazione sindacale del
14.05.2024, stipulato ai sensi degli artt. 410, 411, 412 e 412-ter c.p.c.
Nel merito, instava per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto ben prima del deposito del ricorso per ingiunzione era cessato ogni rapporto lavorativo e societario tra il e la cooperativa opponente, in forza di verbale di conciliazione sindacale CP_1 del 14.05.2024.
In tale verbale, l'opposto infatti ha espressamente rinunciato "ad ogni pretesa anche per quanto concerne il rapporto sociale e lo svolgimento di amministratore e vicepresidente della Cooperativa".
In ogni caso, evidenziava che al socio non spetta alcun diritto di accesso con riferimento alle delibere del Cda.
Infine, evidenziava che l'ingiungente non ha dimostrato alcun interesse giuridicamente rilevante ad ottenere i verbali richiesti.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso e per la revoca del decreto ingiuntivo.
Il convenuto opposto al quale veniva regolarmente notificato l'atto di Controparte_1 citazione in opposizione, non si costituiva nel presente giudizio e deve esserne dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita solo documentalmente.
L'opposizione è fondata per i motivi che si espongono.
In primo luogo, la causa, inizialmente proposta avanti alla I Sezione civile dell'adito
Tribunale è stata assegnata dal Presidente alla Sezione Specializzata di Impresa.
Al riguardo preme rammentare che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra
3 nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario (Cass. civ. SU sent.
n.19882 del 2019).
L'opposto, attore sostanziale, non costituendosi non ha difeso il D.I. e non ha riproposto nel merito la domanda.
Egli è stato escluso da socio della società con delibera di data 20 marzo 2024 e ha dichiarato poi di rinunciare ad ogni pretesa relativa al rapporto di socio, come si legge nel Verbale di conciliazione in sede sindacale (doc. 2 fasc. opponente).
Nelle società cooperative la disciplina del diritto di accesso del socio, contenuta nell'art. 2422 cc, non consente l'esame delle delibere del Cda, conclusione che, a fortiori, si impone nei confronti di chi non è più socio a seguito di esclusione.
All'accoglimento dell'opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione valore indeterminabile di complessità bassa, con eliminazione della fase istruttoria e riduzione ai minimi della fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 161 del 2025 del
Tribunale di Venezia;
- condanna il convenuto opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore opponente, che liquida in € 313,00 per anticipazioni, € 4.350,00 per compenso, oltre spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa NA SI
Il Giudice estensore
Dott.ssa Chiara Campagner
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