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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 3589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3589 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17744/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), assistito e difeso in giudizio dall' Avv. Lara NERI ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Castel San Pietro Terme (BO), via A. Manzoni, n. 9,
RICORRENTE e
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), assistita e difesa in giudizio dall' Avv. Morena GRANDI ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima a Imola (BO), piazzale Leonardo Da Vinci, n. 1, RESISTENTE
***** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
***** Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 2 dicembre 2025.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio il 23 ottobre Parte_1 Controparte_1
2004 a Casalfiumanese (BO). Dall'unione sono nati , il 12 marzo 2005, e , il 5 gennaio 2011. Per_1 Per_2
Con sentenza n. 177/2018, pubblicata il 18 gennaio 2018, il Tribunale di Bologna ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quanto alle questioni accessorie ha stabilito, tra l'altro, che: a) i figli fossero affidati a entrambi i genitori;
b) il padre, salvo diversi accordi, tenesse con sé i minori il mercoledì e il lunedì pomeriggio;
un fine settimana al mese dal sabato alla domenica;
nelle vacanze natalizie, sette giorni, anche non consecutivi, alternando annualmente il pagina 1 di 5 giorno di Natale con il giorno di Santo Stefano;
nelle festività pasquali tre giorni, anche frazionati, alternando annualmente il giorno di Pasqua con il Lunedi dell'Angelo; in estate venti giorni, non consecutivi;
c) il signor versasse alla signora Pt_1
per il mantenimento ordinario di e la somme di 225,00 euro CP_1 Per_1 Per_2 per ciascun figlio, oltre al 30% delle spese straordinarie.
***** Con ricorso depositato il 12 dicembre 2024 il signor , dato atto del proprio Pt_1 stato di disoccupazione, del trasferimento di presso la propria abitazione, del Per_1 maggior tempo trascorso da con lui sua e del miglioramento della situazione Per_2 economico patrimoniale e abitativa materna, ha chiesto che: a) sia collocato Per_1 presso di lui;
b) egli provveda al mantenimento diretto del primogenito per il tempo in cui l'avrà con sé, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
c) sia confermato l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori con collocazione Per_2 prevalente presso la madre;
d) sia disposto il mantenimento ordinario diretto del secondogenito da parte dei genitori per il tempo di permanenza del figlio presso ciascuno di loro;
e) sia stabilito che egli veda il mercoledì e il venerdì Per_2 pomeriggio;
a fine settimana alternati per due week end al mese;
nelle festività natalizie sette giorni, anche non consecutivi, alterando annualmente il giorno di Natale con il giorno di Santo Stefano;
nelle vacanze pasquali tre giorni, anche frazionati, alternando annualmente il giorno di Pasqua con il Lunedi dell'Angelo; in estate trenta giorni, anche non consecutivi;
f) sia posto a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di entrambi i figli;
g) sia disposto che l'assegno unico sia percepito al 50% dal padre e dalla madre. Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha integralmente contestato le allegazioni di controparte e ha domandato che sia revocato il dovere del signor Pt_1 di versarle il contributo al mantenimento mensile per e, in via riconvenzionale Per_1 che sia posto in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario di versandole la somma mensile di 350,00 euro o quella minore di 250,00 euro, Per_2 oltre al 50% delle spese straordinarie. Con memoria depositata telematicamente il 5 marzo 2025, il ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni e ha contestato tutto quanto domandato dalla resistente. Nell'udienza del 25 marzo 2025 sono comparse entrambe le parti le quali hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito la Giudice, in via provvisoria e urgente:
- ha revocato l'obbligo per il signor di versare alla signora un Pt_1 CP_1 contributo per il mantenimento ordinario del figlio;
Per_1
- ha aumentato a 300,00 euro mensili il contributo a carico del padre per il mantenimento ordinario di Per_2
- ha confermato per il resto le condizioni dettate nella sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. Nell'udienza del 2 dicembre 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno dichiarato di essere giunte a un accordo. pagina 2 di 5 All'esito la Giudice ha rimesso al collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento di , nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso Per_1 che lo stesso è maggiorenne. Invece, essendo lo stesso figlio primogenito delle parti non ancora economicamente autosufficiente, vanno adottate statuizioni in ordine al suo mantenimento ordinario e straordinario. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
a parziale modifica della sentenza n. n. 177/2018, pubblicata il 18 gennaio 2018:
1) affida in via condivisa ai genitori;
questi ultimi eserciteranno la responsabilità Per_2 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse del figlio tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta;
2) colloca il minore presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio:
- durante il periodo scolastico: a) il martedì e il giovedì dall''uscita da scuola alle 21,00 dopo cena;
b) a fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola alla domenica alle 21,00 dopo cena;
- nelle vacanze natalizie ad anni alterni nei giorni dal 23 al 30 dicembre alle 21,00 dopo cena o dal 30 dicembre alle 12,00 al 6 gennaio alle 21,00 dopo cena;
quest'anno il giorno di Natale il minore starà con la madre;
- nelle vacanze pasquali per tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- ad anni alterni nei giorni del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre;
- nel periodo di vacanza scolastica estive per otto settimane anche non consecutive da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno (per quattro settimane il minore starà con la madre); 4) dispone che, salvo per il pregresso quanto stabilito nella sentenza di divorzio e nell'ordinanza del 25 marzo 2025, con decorso dal mese di dicembre 2025 compreso, ciascun genitore provveda al mantenimento diretto di quando lo avrà presso di Per_2 sé; pagina 3 di 5 5) salvo per il pregresso quanto stabilito nella sentenza di divorzio, con decorso dal mese di dicembre 2025 compreso, sancisce che i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) OMISSIS c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa.
pagina 4 di 5 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) salvo per il pregresso quanto stabilito nella sentenza di divorzio, revoca dalla data di deposito del ricorso l'obbligo posto in capo al signor di versare alla signora Pt_1
un contributo per il mantenimento ordinario di;
CP_1 Per_1
7) a partire dalla data di deposito del ricorso pone in capo a ciascun genitore l'obbligo di provvedere al mantenimento di in forma diretta;
Per_1
8) a partire dalla data di deposito del ricorso dispone che le spese straordinarie per siano sostenute dal padre e dalla madre rispettivamente nella misura del 70% e Per_1 del 30% come stabilite nel sopra citato Protocollo del Tribunale di Bologna sopra riportato;
9) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta il 3 dicembre 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), assistito e difeso in giudizio dall' Avv. Lara NERI ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Castel San Pietro Terme (BO), via A. Manzoni, n. 9,
RICORRENTE e
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), assistita e difesa in giudizio dall' Avv. Morena GRANDI ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima a Imola (BO), piazzale Leonardo Da Vinci, n. 1, RESISTENTE
***** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
***** Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 2 dicembre 2025.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio il 23 ottobre Parte_1 Controparte_1
2004 a Casalfiumanese (BO). Dall'unione sono nati , il 12 marzo 2005, e , il 5 gennaio 2011. Per_1 Per_2
Con sentenza n. 177/2018, pubblicata il 18 gennaio 2018, il Tribunale di Bologna ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quanto alle questioni accessorie ha stabilito, tra l'altro, che: a) i figli fossero affidati a entrambi i genitori;
b) il padre, salvo diversi accordi, tenesse con sé i minori il mercoledì e il lunedì pomeriggio;
un fine settimana al mese dal sabato alla domenica;
nelle vacanze natalizie, sette giorni, anche non consecutivi, alternando annualmente il pagina 1 di 5 giorno di Natale con il giorno di Santo Stefano;
nelle festività pasquali tre giorni, anche frazionati, alternando annualmente il giorno di Pasqua con il Lunedi dell'Angelo; in estate venti giorni, non consecutivi;
c) il signor versasse alla signora Pt_1
per il mantenimento ordinario di e la somme di 225,00 euro CP_1 Per_1 Per_2 per ciascun figlio, oltre al 30% delle spese straordinarie.
***** Con ricorso depositato il 12 dicembre 2024 il signor , dato atto del proprio Pt_1 stato di disoccupazione, del trasferimento di presso la propria abitazione, del Per_1 maggior tempo trascorso da con lui sua e del miglioramento della situazione Per_2 economico patrimoniale e abitativa materna, ha chiesto che: a) sia collocato Per_1 presso di lui;
b) egli provveda al mantenimento diretto del primogenito per il tempo in cui l'avrà con sé, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
c) sia confermato l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori con collocazione Per_2 prevalente presso la madre;
d) sia disposto il mantenimento ordinario diretto del secondogenito da parte dei genitori per il tempo di permanenza del figlio presso ciascuno di loro;
e) sia stabilito che egli veda il mercoledì e il venerdì Per_2 pomeriggio;
a fine settimana alternati per due week end al mese;
nelle festività natalizie sette giorni, anche non consecutivi, alterando annualmente il giorno di Natale con il giorno di Santo Stefano;
nelle vacanze pasquali tre giorni, anche frazionati, alternando annualmente il giorno di Pasqua con il Lunedi dell'Angelo; in estate trenta giorni, anche non consecutivi;
f) sia posto a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di entrambi i figli;
g) sia disposto che l'assegno unico sia percepito al 50% dal padre e dalla madre. Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha integralmente contestato le allegazioni di controparte e ha domandato che sia revocato il dovere del signor Pt_1 di versarle il contributo al mantenimento mensile per e, in via riconvenzionale Per_1 che sia posto in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario di versandole la somma mensile di 350,00 euro o quella minore di 250,00 euro, Per_2 oltre al 50% delle spese straordinarie. Con memoria depositata telematicamente il 5 marzo 2025, il ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni e ha contestato tutto quanto domandato dalla resistente. Nell'udienza del 25 marzo 2025 sono comparse entrambe le parti le quali hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito la Giudice, in via provvisoria e urgente:
- ha revocato l'obbligo per il signor di versare alla signora un Pt_1 CP_1 contributo per il mantenimento ordinario del figlio;
Per_1
- ha aumentato a 300,00 euro mensili il contributo a carico del padre per il mantenimento ordinario di Per_2
- ha confermato per il resto le condizioni dettate nella sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. Nell'udienza del 2 dicembre 2025 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno dichiarato di essere giunte a un accordo. pagina 2 di 5 All'esito la Giudice ha rimesso al collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento di , nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso Per_1 che lo stesso è maggiorenne. Invece, essendo lo stesso figlio primogenito delle parti non ancora economicamente autosufficiente, vanno adottate statuizioni in ordine al suo mantenimento ordinario e straordinario. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
a parziale modifica della sentenza n. n. 177/2018, pubblicata il 18 gennaio 2018:
1) affida in via condivisa ai genitori;
questi ultimi eserciteranno la responsabilità Per_2 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse del figlio tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta;
2) colloca il minore presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio:
- durante il periodo scolastico: a) il martedì e il giovedì dall''uscita da scuola alle 21,00 dopo cena;
b) a fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola alla domenica alle 21,00 dopo cena;
- nelle vacanze natalizie ad anni alterni nei giorni dal 23 al 30 dicembre alle 21,00 dopo cena o dal 30 dicembre alle 12,00 al 6 gennaio alle 21,00 dopo cena;
quest'anno il giorno di Natale il minore starà con la madre;
- nelle vacanze pasquali per tre giorni consecutivi in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- ad anni alterni nei giorni del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre;
- nel periodo di vacanza scolastica estive per otto settimane anche non consecutive da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno (per quattro settimane il minore starà con la madre); 4) dispone che, salvo per il pregresso quanto stabilito nella sentenza di divorzio e nell'ordinanza del 25 marzo 2025, con decorso dal mese di dicembre 2025 compreso, ciascun genitore provveda al mantenimento diretto di quando lo avrà presso di Per_2 sé; pagina 3 di 5 5) salvo per il pregresso quanto stabilito nella sentenza di divorzio, con decorso dal mese di dicembre 2025 compreso, sancisce che i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) OMISSIS c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa.
pagina 4 di 5 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) salvo per il pregresso quanto stabilito nella sentenza di divorzio, revoca dalla data di deposito del ricorso l'obbligo posto in capo al signor di versare alla signora Pt_1
un contributo per il mantenimento ordinario di;
CP_1 Per_1
7) a partire dalla data di deposito del ricorso pone in capo a ciascun genitore l'obbligo di provvedere al mantenimento di in forma diretta;
Per_1
8) a partire dalla data di deposito del ricorso dispone che le spese straordinarie per siano sostenute dal padre e dalla madre rispettivamente nella misura del 70% e Per_1 del 30% come stabilite nel sopra citato Protocollo del Tribunale di Bologna sopra riportato;
9) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta il 3 dicembre 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5