Articolo 3 della Legge 12 aprile 1995, n. 151
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30 aprile 1995
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1994-1996, valutato in lire 10 milioni annue per ciascuno degli anni 1994 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 30 aprile 1995