Articolo 7 della Legge 8 gennaio 1952, n. 6
Articolo 6Articolo 8
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20 febbraio 1952
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22 settembre 1956
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11 aprile 1963
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1 agosto 1965
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1 gennaio 1993
Art. 7.
Il Consiglio di amministrazione e' costituito da nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e' preferito il candidato piu' anziano per l'iscrizione nell'albo professionale, e fra coloro che abbiano pari anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'. ((Quando devono essere eletti quattro o piu' componenti del Consiglio di amministrazione, i nomi espressi da ciascun votante non possono superare il numero dei componenti da eleggere ridotto di uno))
Il Consiglio di amministrazione e' convocato almeno ogni sei mesi nella sede della Cassa su invito del presidente; puo' essere convocato straordinariamente su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.
Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente.
I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere rieletti. (4) (5)
--------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 25 febbraio 1963, n. 289 ha disposto (con l'art. 24) che "Il presidente, il Comitato dei delegati, i componenti del Consiglio d'amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Cassa non possono essere immediatamente rieletti". --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 5 luglio 1965, n. 798 ha disposto (con l'art. 11) che "gli articoli 2 , 3 , 4 , 12 , 23 e 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , nonche' le norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , da tali articoli, rispettivamente, sostituite, sono soppressi".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993