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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 17/02/2026, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2727/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19077/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002459480223413828 TARI 2018- 2019-2020-2021-2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2689/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto l'istante DI QU propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Resistente_1 S.r.l. e notificato il giorno 6 agosto 2025 per il mancato pagamento della TARI in favore del Comune di Napoli relativamente alle annualità 2018-2019-2020-2021-2022; rileva, tra l'altro, di non avere immobili suscettibili di tassazione e deduce la carenza di motivazione;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Nessuno si costituisce per i resistenti. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata e va pertanto accolta.
Parte ricorrente ha dedotto di non avere immobili per i quali corrispondere la tassa richiesta. Parte resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso a mezzo pec del 30 ottobre 2025 non si è costituita e nulla ha dimostrato in contrario ed a sostegno dell'atto impugnato. Pertanto, il presente ricorso deve essere accolto e per l'effetto va annullato l'atto impugnato. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso. Condanna i resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli in data 11 febbraio 2026
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19077/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002459480223413828 TARI 2018- 2019-2020-2021-2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2689/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto l'istante DI QU propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Resistente_1 S.r.l. e notificato il giorno 6 agosto 2025 per il mancato pagamento della TARI in favore del Comune di Napoli relativamente alle annualità 2018-2019-2020-2021-2022; rileva, tra l'altro, di non avere immobili suscettibili di tassazione e deduce la carenza di motivazione;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Nessuno si costituisce per i resistenti. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata e va pertanto accolta.
Parte ricorrente ha dedotto di non avere immobili per i quali corrispondere la tassa richiesta. Parte resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso a mezzo pec del 30 ottobre 2025 non si è costituita e nulla ha dimostrato in contrario ed a sostegno dell'atto impugnato. Pertanto, il presente ricorso deve essere accolto e per l'effetto va annullato l'atto impugnato. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso. Condanna i resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli in data 11 febbraio 2026
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso