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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/05/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.229/2022 R.G. promosso
DA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.
Gaetana Allegra ( ) e dall'avv. Gaetano Granozzi C.F._1
( ), per procura in atti, ed elettivamente domiciliata C.F._2
in Catania, viale Vittorio Veneto n. 227, presso lo studio dei suindicati difensori;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3
difeso in giudizio dall'avv. Maria Antonietta Sacco
( e dall'avv. Giuseppa Cannizzaro C.F._4
( ), per procura in atti, ed elettivamente domiciliata C.F._5
in Catania, v. Vittorio Emanuele Orlando n. 26, presso lo studio dei suindicati difensori;
1 Appellato
E NEI CONFRONTI DI
( ), CP_2 C.F._6 CP_3
( ),
[...] C.F._7 Controparte_4
( ), ( ), C.F._8 CP_5 C.F._9
( ), Controparte_6 C.F._10 CP_7
( ),
[...] C.F._11 CP_8
( ), C.F._12 Controparte_9
( C.F._13 CP_10
( ) C.F._14
Terzi chiamati in causa contumaci
OGGETTO: appello –lavoro subordinato- trasferimento illegittimo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1171 del 23 settembre 2021 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto da
[...]
volto ad ottenere declaratoria di legittimità del trasferimento Parte_1
del dipendente , in servizio presso la Struttura territoriale Controparte_1
CDM di Siracusa con mansioni di addetto alle lavorazioni interne del servizio di recapito, al CSD di Augusta, del quale il dipendente aveva ricevuto comunicazione con nota del 22.11.2013. Rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale da mobbing formulata dal convenuto, con la quale quest'ultimo deduceva che la società aveva proseguito il contenzioso nonostante l'insussistenza di valide e fondate ragioni, pur non avendovi interesse non avendo portato ad esecuzione alcun trasferimento. Compensava, infine, le spese di lite tra le pag. 2/11 parti in ragione della soccombenza parziale reciproca e della contumacia dei terzi chiamati in giudizio.
In particolare il primo decidente, istruita la causa documentalmente, premessi gli esiti del procedimento cautelare avviato dal dipendente con ricorso ex art. 700 c.p.c. avverso il provvedimento di trasferimento e della successiva fase di reclamo proposto da esitata nel Parte_1
rigetto del reclamo e nella conferma della declaratoria di illegittimità del trasferimento stesso, preliminarmente riteneva infondata l'eccezione del resistente di sopravvenuta carenza d'interesse della società alla definizione del giudizio, poiché il trasferimento del dipendente non era stato portato ad esecuzione in ragione dell'emissione di un provvedimento cautelare a ciò ostativo.
Nel merito osservava che, in materia di trasferimento collettivo dei dipendenti postali, operato sulla base di una procedura concordata in sede sindacale, è onere del datore di lavoro provare sia il rispetto delle regole poste per la formazione delle graduatorie che le ragioni tecniche, produttive ed organizzative alla base del singolo trasferimento.
Sulla scorta di tali osservazioni, pur rilevando l'insussistenza di divieti legali e contrattuali al trasferimento di (non beneficiario di CP_1
inamovibilità in ragione delle patologie sofferte secondo il CCNL applicabile), reputava tuttavia illegittimo il trasferimento comunicato al lavoratore con nota del 22.11.2013, poiché disposto in violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Sul punto deduceva che aveva operato una disparità di Parte_1
trattamento, per un verso ignorando nella formazione della graduatoria le patologie del convenuto, e per altro verso attribuendo rilevanza a quelle pag. 3/11 della lavoratrice , la quale non veniva trasferita in ragione CP_2
della patologia sofferta, sebbene ugualmente non rientrante tra quelle giustificanti l'inamovibilità.
Riteneva infine infondata la domanda riconvenzionale proposta dal resistente , per non avere quest'ultimo dato prova di una condotta CP_1
datoriale lesiva, consistita in una molteplicità di comportamenti a carattere persecutorio o illecito, o anche leciti se considerati singolarmente, ma posti in essere in modo mirato e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio, nonché dell'evento lesivo della salute o della propria personalità, dell'intento persecutorio e del nesso eziologico tra il denunciato pregiudizio e la condotta posta in essere dal datore di lavoro o da un superiore gerarchico.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto Parte_1
depositato in data 21.3.2022 articolando un unico motivo di gravame e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare la legittimità del disposto trasferimento, comunicato con nota del 22/11/2013, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Resisteva al gravame l'appellato chiedendone il rigetto, con condanna dell'appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Non si costituivano invece in giudizio gli appellati , CP_2
, Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 [...]
, , , benché CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
ritualmente citati.
pag. 4/11 La causa era posta in decisione all'udienza del 24 aprile 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia degli appellati
[...]
, CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, ,
[...] Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
, non costituitisi nel presente grado di giudizio nonostante rituale
[...]
notifica dell'atto di appello, unitamente al decreto di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti, a mezzo del servizio postale.
2. Nel merito, con l'unico motivo di gravame, Parte_1
impugna la sentenza nella parte in cui il primo decidente ha dichiarato l'illegittimità del trasferimento disposto nei confronti dell'appellato per violazione dei principi di buona fede e correttezza, per disparità di trattamento con la dipendente , non trasferita poiché CP_2
ipovedente.
L'appellante rappresenta sul punto che, per la necessità di provvedere al riequilibrio occupazionale degli addetti alle lavorazioni interne del CDM di
Siracusa Panagia, sede dichiarata eccedentaria per tre unità, era stata formata la relativa graduatoria in applicazione di quanto disposto dall'art. 39 del CCNL del 2011 e nel rispetto dei criteri individuati dagli Accordi regionali del 22 aprile e del 23 ottobre 2013 (criteri di anzianità di servizio e, a parità, di anzianità anagrafica). Afferma quindi che sulla scorta di tali criteri , non beneficiario di inamovibilità legale o Controparte_1
contrattuale ex art. 38 lett. A) co. 5, richiamato dall'art. 39 co. 3 del CCNL citato, si era classificato tra gli ultimi tre lavoratori in graduatoria,
pag. 5/11 ricevendo, pertanto, comunicazione del trasferimento presso il CSD di
Augusta.
Rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nessuna disparità di trattamento è stata operata dal datore di lavoro, atteso che lavoratrice , pur precedendo l'odierno appellato nella CP_2
graduatoria formata in applicazione dei criteri concordati, non avrebbe potuto essere trasferita poiché dichiarata definitivamente inidonea al servizio di recapito.
Aggiunge, altresì, che l'eventuale inserimento in graduatoria della predetta lavoratrice (“prova di resistenza”) non avrebbe evitato il trasferimento dell'appellato, il quale si sarebbe comunque posizionato terzo anziché secondo nell'elenco dei lavoratori dell , Parte_2
con la conseguenza che sussistevano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive a sostegno dell'impugnato trasferimento.
L'appellato, di contro, ha dedotto in primo luogo che nessun lavoratore, tra quelli ritenuti eccedentari, è stato trasferito dal CDM di Siracusa
Panagia, a riprova della insussistenza delle esigenze rappresentate dalla parte datoriale. Ha altresì affermato che non ha dato adeguata Parte_1
giustificazione delle ragioni tecniche, organizzative o produttive poste a base del trasferimento, né della situazione di eccedentarietà dell'ufficio nel quale l'appellato era inserito, che le ragioni del trasferimento non sono state rese note nel provvedimento di trasferimento del 22/11/2013, né provate in corso di causa, e che non si rinvengono neppure nell'accordo regionale del 23 ottobre 2013, che sul punto risulta generico.
3. L'appello proposto da risulta infondato. Parte_1
pag. 6/11 Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, in materia di trasferimento dei dipendenti postali operato nell'ambito di una procedura concordata in sede sindacale, con formazione di una graduatoria sulla base di criteri prestabiliti, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il rispetto delle regole stabilite per la formazione delle graduatorie quale condizione di legittimità del mutamento di sede lavorativa del dipendente, ma anche di dare prova delle ragioni tecniche, produttive ed organizzative legittimanti il singolo trasferimento.
Nel caso di specie, stante la contestazione, reiterata in appello, delle ragioni di carattere organizzativo e produttivo allegate dalla parte datoriale e della stessa condizione di eccedentarietà della sede alla quale l'appellato era addetto, è tenuta a dare prova dei presupposti di cui Parte_1
all'art. 2103 c.c. ai fini della legittimità del trasferimento del dipendente ad altra unità produttiva.
Invero, per consolidato orientamento della Suprema Corte, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, in caso di contestazione circa la legittimità del trasferimento il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le ragioni che lo hanno determinato. Egli inoltre, pur potendo anche integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e di richiesta probatoria della controparte, essendo tenuto a dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento (così Cass. 13/1/2017 n. 807; conf. Cass. Sez. L. n.
23595/2018).
pag. 7/11 Il rispetto degli accordi sindacali che prevedono i criteri per il collocamento del personale risultato eccedentario non vale ad esonerare la parte datoriale dalla prova delle ragioni tecniche, produttive e organizzative legittimanti il singolo trasferimento, ai sensi dell'art. 2103 c.c. (Cass. Sez.
L. sent. n. 6407 del 13/3/2017).
Nel caso di specie l'appellante non ha assolto l'onere della prova delle ragioni tecniche, organizzative o produttive che hanno reso necessario il trasferimento.
In proposito si osserva che la comunicazione del 22/11/2013, relativa al trasferimento dell dal CDM Siracusa Recapito Panagia al CSD CP_1
Augusta, con mansioni di “addetto lavorazioni interne senior”, non contiene alcuna indicazione sul punto, limitandosi a richiamare l'Accordo
Sindacale Regionale del 23/10/2013, in tema di scelta dei criteri per l'individuazione dei lavoratori da trasferire ai sensi dell'art. 39 CCNL vigente.
L'Accordo di riferimento indicato nella comunicazione di trasferimento inviata all'interessato, sebbene a sua volta richiami due precedenti accordi
– il primo, nazionale, del 28/2/2013, il secondo, regionale, del 22/4/2013 –
“in materia di gestione delle eccedenze occupazionali rinvenienti dall'implementazione del nuovo modello organizzativo SP e di riequilibrio degli organici”, non offre tuttavia alcuna specifica indicazione dell'esubero di personale nel Centro di Siracusa presso il quale prestava servizio l rispetto all'organico necessario, né in ordine all'assenza di posti CP_1
presso uffici più vicini a quello di provenienza. Inoltre, non sono stati prodotti i suindicati Accordi.
pag. 8/11 La sola graduatoria stilata da ai fini della individuazione del Parte_1
personale ritenuto eccedentario e, dunque, da trasferire ad altra sede, non offre alcun elemento di prova dell'esubero di personale.
La prova testimoniale richiesta dall'appellante, pur tendendo a provare la sussistenza di una eccedenza di personale presso la sede in cui prestava servizio l , oltre che le ragioni della scelta dell'appellato rispetto CP_1
ad altri lavoratori “inamovibili” che lo precedevano nella graduatoria stilata ai fini della procedura di mobilità, appare, sotto il profilo delle condizioni oggettive determinanti l'eccedenza di personale, del tutto generica, oltre che valutativa nella parte in cui demanda al teste la manifestazione di un giudizio circa la condizione di eccedentarietà del CDM di Siracusa Panagia alla data del trasferimento (cap. 2). Il raffronto tra il numero di unità in servizio per ciascun settore ed il numero di posti in organico previsti all'atto della riorganizzazione dei singoli servizi, che la prova testimoniale, sì come articolata, non consente, è invece necessario perché siano in concreto apprezzabili le condizioni di esubero poste a fondamento del trasferimento impugnato.
Inoltre, emerge una incongruenza tra la graduatoria stilata da
[...]
secondo l'accordo sindacale regionale del 23/10/2013 – nella quale Pt_1
i dipendenti dei diversi uffici ivi inseriti hanno tutti mansioni di “addetto lavorazioni interne” – e l'allegazione dell'appellante secondo la quale la dipendente , sebbene collocata nella suddetta graduatoria prima CP_2
dell (trasferito al CSD di Augusta con le medesime mansioni CP_1
svolte presso l'ufficio di provenienza), non potesse essere trasferita perché inidonea al servizio di recapito.
pag. 9/11 E' rimasta altresì incontestata la circostanza, pure allegata dall'appellato, che il trasferimento oggetto di causa non abbia avuto alcuna pratica attuazione, poiché le due unità ritenute, oltre all , in esubero (i CP_1
dipendenti e v. pag. 9 della memoria di costituzione CP_4 CP_3
dell'appellato) hanno continuato a lavorare presso l'Ufficio di Siracusa.
Tale circostanza invero depone per l'insussistenza della dedotta condizione di eccedentarietà della sede all'epoca della procedura di mobilità, posta a fondamento del trasferimento dell'appellato.
La mancanza di prova delle ragioni tecniche, organizzative o produttive del trasferimento dell ad altra sede non consente di ritenerne la CP_1
legittimità, in disparte l'ulteriore questione del rispetto dei requisiti previsti dalla graduatoria e dei principi generali di correttezza e buona fede nella individuazione delle unità da trasferire, che rimane assorbita.
4.
Per questi motivi
, l'appello proposto da deve Parte_1
essere rigettato.
Ex art. 91 c.p.c., , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, va condannata al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello, da liquidarsi, secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n.
147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa, in complessivi € 5500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato,
IVA e CPA come per legge.
5. In difetto di appello incidentale sulle statuizioni adottate per il giudizio di primo grado in punto di spese processuali, con compiuta specificazione dei motivi di impugnazione (Cass. sez. I, 06/08/2024,
pag. 10/11 n.22152), la mera richiesta dell'appellato di condanna dell'appellante alle spese anche per il giudizio di primo grado è inammissibile (v. Cass. sez.
VI, 23/02/2022, n.5906).
In applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
condanna l'appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite del giudizio di appello in favore dell'appellato costituito, liquidate in complessivi € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, CPA e IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione
Lavoro, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Maria Rosaria Carlà
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.229/2022 R.G. promosso
DA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.
Gaetana Allegra ( ) e dall'avv. Gaetano Granozzi C.F._1
( ), per procura in atti, ed elettivamente domiciliata C.F._2
in Catania, viale Vittorio Veneto n. 227, presso lo studio dei suindicati difensori;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3
difeso in giudizio dall'avv. Maria Antonietta Sacco
( e dall'avv. Giuseppa Cannizzaro C.F._4
( ), per procura in atti, ed elettivamente domiciliata C.F._5
in Catania, v. Vittorio Emanuele Orlando n. 26, presso lo studio dei suindicati difensori;
1 Appellato
E NEI CONFRONTI DI
( ), CP_2 C.F._6 CP_3
( ),
[...] C.F._7 Controparte_4
( ), ( ), C.F._8 CP_5 C.F._9
( ), Controparte_6 C.F._10 CP_7
( ),
[...] C.F._11 CP_8
( ), C.F._12 Controparte_9
( C.F._13 CP_10
( ) C.F._14
Terzi chiamati in causa contumaci
OGGETTO: appello –lavoro subordinato- trasferimento illegittimo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1171 del 23 settembre 2021 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto da
[...]
volto ad ottenere declaratoria di legittimità del trasferimento Parte_1
del dipendente , in servizio presso la Struttura territoriale Controparte_1
CDM di Siracusa con mansioni di addetto alle lavorazioni interne del servizio di recapito, al CSD di Augusta, del quale il dipendente aveva ricevuto comunicazione con nota del 22.11.2013. Rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non patrimoniale da mobbing formulata dal convenuto, con la quale quest'ultimo deduceva che la società aveva proseguito il contenzioso nonostante l'insussistenza di valide e fondate ragioni, pur non avendovi interesse non avendo portato ad esecuzione alcun trasferimento. Compensava, infine, le spese di lite tra le pag. 2/11 parti in ragione della soccombenza parziale reciproca e della contumacia dei terzi chiamati in giudizio.
In particolare il primo decidente, istruita la causa documentalmente, premessi gli esiti del procedimento cautelare avviato dal dipendente con ricorso ex art. 700 c.p.c. avverso il provvedimento di trasferimento e della successiva fase di reclamo proposto da esitata nel Parte_1
rigetto del reclamo e nella conferma della declaratoria di illegittimità del trasferimento stesso, preliminarmente riteneva infondata l'eccezione del resistente di sopravvenuta carenza d'interesse della società alla definizione del giudizio, poiché il trasferimento del dipendente non era stato portato ad esecuzione in ragione dell'emissione di un provvedimento cautelare a ciò ostativo.
Nel merito osservava che, in materia di trasferimento collettivo dei dipendenti postali, operato sulla base di una procedura concordata in sede sindacale, è onere del datore di lavoro provare sia il rispetto delle regole poste per la formazione delle graduatorie che le ragioni tecniche, produttive ed organizzative alla base del singolo trasferimento.
Sulla scorta di tali osservazioni, pur rilevando l'insussistenza di divieti legali e contrattuali al trasferimento di (non beneficiario di CP_1
inamovibilità in ragione delle patologie sofferte secondo il CCNL applicabile), reputava tuttavia illegittimo il trasferimento comunicato al lavoratore con nota del 22.11.2013, poiché disposto in violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Sul punto deduceva che aveva operato una disparità di Parte_1
trattamento, per un verso ignorando nella formazione della graduatoria le patologie del convenuto, e per altro verso attribuendo rilevanza a quelle pag. 3/11 della lavoratrice , la quale non veniva trasferita in ragione CP_2
della patologia sofferta, sebbene ugualmente non rientrante tra quelle giustificanti l'inamovibilità.
Riteneva infine infondata la domanda riconvenzionale proposta dal resistente , per non avere quest'ultimo dato prova di una condotta CP_1
datoriale lesiva, consistita in una molteplicità di comportamenti a carattere persecutorio o illecito, o anche leciti se considerati singolarmente, ma posti in essere in modo mirato e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio, nonché dell'evento lesivo della salute o della propria personalità, dell'intento persecutorio e del nesso eziologico tra il denunciato pregiudizio e la condotta posta in essere dal datore di lavoro o da un superiore gerarchico.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto Parte_1
depositato in data 21.3.2022 articolando un unico motivo di gravame e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare la legittimità del disposto trasferimento, comunicato con nota del 22/11/2013, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Resisteva al gravame l'appellato chiedendone il rigetto, con condanna dell'appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Non si costituivano invece in giudizio gli appellati , CP_2
, Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 [...]
, , , benché CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
ritualmente citati.
pag. 4/11 La causa era posta in decisione all'udienza del 24 aprile 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia degli appellati
[...]
, CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, ,
[...] Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
, non costituitisi nel presente grado di giudizio nonostante rituale
[...]
notifica dell'atto di appello, unitamente al decreto di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti, a mezzo del servizio postale.
2. Nel merito, con l'unico motivo di gravame, Parte_1
impugna la sentenza nella parte in cui il primo decidente ha dichiarato l'illegittimità del trasferimento disposto nei confronti dell'appellato per violazione dei principi di buona fede e correttezza, per disparità di trattamento con la dipendente , non trasferita poiché CP_2
ipovedente.
L'appellante rappresenta sul punto che, per la necessità di provvedere al riequilibrio occupazionale degli addetti alle lavorazioni interne del CDM di
Siracusa Panagia, sede dichiarata eccedentaria per tre unità, era stata formata la relativa graduatoria in applicazione di quanto disposto dall'art. 39 del CCNL del 2011 e nel rispetto dei criteri individuati dagli Accordi regionali del 22 aprile e del 23 ottobre 2013 (criteri di anzianità di servizio e, a parità, di anzianità anagrafica). Afferma quindi che sulla scorta di tali criteri , non beneficiario di inamovibilità legale o Controparte_1
contrattuale ex art. 38 lett. A) co. 5, richiamato dall'art. 39 co. 3 del CCNL citato, si era classificato tra gli ultimi tre lavoratori in graduatoria,
pag. 5/11 ricevendo, pertanto, comunicazione del trasferimento presso il CSD di
Augusta.
Rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nessuna disparità di trattamento è stata operata dal datore di lavoro, atteso che lavoratrice , pur precedendo l'odierno appellato nella CP_2
graduatoria formata in applicazione dei criteri concordati, non avrebbe potuto essere trasferita poiché dichiarata definitivamente inidonea al servizio di recapito.
Aggiunge, altresì, che l'eventuale inserimento in graduatoria della predetta lavoratrice (“prova di resistenza”) non avrebbe evitato il trasferimento dell'appellato, il quale si sarebbe comunque posizionato terzo anziché secondo nell'elenco dei lavoratori dell , Parte_2
con la conseguenza che sussistevano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive a sostegno dell'impugnato trasferimento.
L'appellato, di contro, ha dedotto in primo luogo che nessun lavoratore, tra quelli ritenuti eccedentari, è stato trasferito dal CDM di Siracusa
Panagia, a riprova della insussistenza delle esigenze rappresentate dalla parte datoriale. Ha altresì affermato che non ha dato adeguata Parte_1
giustificazione delle ragioni tecniche, organizzative o produttive poste a base del trasferimento, né della situazione di eccedentarietà dell'ufficio nel quale l'appellato era inserito, che le ragioni del trasferimento non sono state rese note nel provvedimento di trasferimento del 22/11/2013, né provate in corso di causa, e che non si rinvengono neppure nell'accordo regionale del 23 ottobre 2013, che sul punto risulta generico.
3. L'appello proposto da risulta infondato. Parte_1
pag. 6/11 Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, in materia di trasferimento dei dipendenti postali operato nell'ambito di una procedura concordata in sede sindacale, con formazione di una graduatoria sulla base di criteri prestabiliti, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il rispetto delle regole stabilite per la formazione delle graduatorie quale condizione di legittimità del mutamento di sede lavorativa del dipendente, ma anche di dare prova delle ragioni tecniche, produttive ed organizzative legittimanti il singolo trasferimento.
Nel caso di specie, stante la contestazione, reiterata in appello, delle ragioni di carattere organizzativo e produttivo allegate dalla parte datoriale e della stessa condizione di eccedentarietà della sede alla quale l'appellato era addetto, è tenuta a dare prova dei presupposti di cui Parte_1
all'art. 2103 c.c. ai fini della legittimità del trasferimento del dipendente ad altra unità produttiva.
Invero, per consolidato orientamento della Suprema Corte, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, in caso di contestazione circa la legittimità del trasferimento il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le ragioni che lo hanno determinato. Egli inoltre, pur potendo anche integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e di richiesta probatoria della controparte, essendo tenuto a dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento (così Cass. 13/1/2017 n. 807; conf. Cass. Sez. L. n.
23595/2018).
pag. 7/11 Il rispetto degli accordi sindacali che prevedono i criteri per il collocamento del personale risultato eccedentario non vale ad esonerare la parte datoriale dalla prova delle ragioni tecniche, produttive e organizzative legittimanti il singolo trasferimento, ai sensi dell'art. 2103 c.c. (Cass. Sez.
L. sent. n. 6407 del 13/3/2017).
Nel caso di specie l'appellante non ha assolto l'onere della prova delle ragioni tecniche, organizzative o produttive che hanno reso necessario il trasferimento.
In proposito si osserva che la comunicazione del 22/11/2013, relativa al trasferimento dell dal CDM Siracusa Recapito Panagia al CSD CP_1
Augusta, con mansioni di “addetto lavorazioni interne senior”, non contiene alcuna indicazione sul punto, limitandosi a richiamare l'Accordo
Sindacale Regionale del 23/10/2013, in tema di scelta dei criteri per l'individuazione dei lavoratori da trasferire ai sensi dell'art. 39 CCNL vigente.
L'Accordo di riferimento indicato nella comunicazione di trasferimento inviata all'interessato, sebbene a sua volta richiami due precedenti accordi
– il primo, nazionale, del 28/2/2013, il secondo, regionale, del 22/4/2013 –
“in materia di gestione delle eccedenze occupazionali rinvenienti dall'implementazione del nuovo modello organizzativo SP e di riequilibrio degli organici”, non offre tuttavia alcuna specifica indicazione dell'esubero di personale nel Centro di Siracusa presso il quale prestava servizio l rispetto all'organico necessario, né in ordine all'assenza di posti CP_1
presso uffici più vicini a quello di provenienza. Inoltre, non sono stati prodotti i suindicati Accordi.
pag. 8/11 La sola graduatoria stilata da ai fini della individuazione del Parte_1
personale ritenuto eccedentario e, dunque, da trasferire ad altra sede, non offre alcun elemento di prova dell'esubero di personale.
La prova testimoniale richiesta dall'appellante, pur tendendo a provare la sussistenza di una eccedenza di personale presso la sede in cui prestava servizio l , oltre che le ragioni della scelta dell'appellato rispetto CP_1
ad altri lavoratori “inamovibili” che lo precedevano nella graduatoria stilata ai fini della procedura di mobilità, appare, sotto il profilo delle condizioni oggettive determinanti l'eccedenza di personale, del tutto generica, oltre che valutativa nella parte in cui demanda al teste la manifestazione di un giudizio circa la condizione di eccedentarietà del CDM di Siracusa Panagia alla data del trasferimento (cap. 2). Il raffronto tra il numero di unità in servizio per ciascun settore ed il numero di posti in organico previsti all'atto della riorganizzazione dei singoli servizi, che la prova testimoniale, sì come articolata, non consente, è invece necessario perché siano in concreto apprezzabili le condizioni di esubero poste a fondamento del trasferimento impugnato.
Inoltre, emerge una incongruenza tra la graduatoria stilata da
[...]
secondo l'accordo sindacale regionale del 23/10/2013 – nella quale Pt_1
i dipendenti dei diversi uffici ivi inseriti hanno tutti mansioni di “addetto lavorazioni interne” – e l'allegazione dell'appellante secondo la quale la dipendente , sebbene collocata nella suddetta graduatoria prima CP_2
dell (trasferito al CSD di Augusta con le medesime mansioni CP_1
svolte presso l'ufficio di provenienza), non potesse essere trasferita perché inidonea al servizio di recapito.
pag. 9/11 E' rimasta altresì incontestata la circostanza, pure allegata dall'appellato, che il trasferimento oggetto di causa non abbia avuto alcuna pratica attuazione, poiché le due unità ritenute, oltre all , in esubero (i CP_1
dipendenti e v. pag. 9 della memoria di costituzione CP_4 CP_3
dell'appellato) hanno continuato a lavorare presso l'Ufficio di Siracusa.
Tale circostanza invero depone per l'insussistenza della dedotta condizione di eccedentarietà della sede all'epoca della procedura di mobilità, posta a fondamento del trasferimento dell'appellato.
La mancanza di prova delle ragioni tecniche, organizzative o produttive del trasferimento dell ad altra sede non consente di ritenerne la CP_1
legittimità, in disparte l'ulteriore questione del rispetto dei requisiti previsti dalla graduatoria e dei principi generali di correttezza e buona fede nella individuazione delle unità da trasferire, che rimane assorbita.
4.
Per questi motivi
, l'appello proposto da deve Parte_1
essere rigettato.
Ex art. 91 c.p.c., , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, va condannata al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello, da liquidarsi, secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n.
147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa, in complessivi € 5500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato,
IVA e CPA come per legge.
5. In difetto di appello incidentale sulle statuizioni adottate per il giudizio di primo grado in punto di spese processuali, con compiuta specificazione dei motivi di impugnazione (Cass. sez. I, 06/08/2024,
pag. 10/11 n.22152), la mera richiesta dell'appellato di condanna dell'appellante alle spese anche per il giudizio di primo grado è inammissibile (v. Cass. sez.
VI, 23/02/2022, n.5906).
In applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
condanna l'appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite del giudizio di appello in favore dell'appellato costituito, liquidate in complessivi € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, CPA e IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione
Lavoro, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Maria Rosaria Carlà
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