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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/10/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 146/2022 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa Scolaro consigliere;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 146/2022 R.G. posta in decisione– in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte all'udienza del 25.2.2025 e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa giusta procura allegata all'atto di appello dall'avv. Maurizio DI SILVESTRO ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Randazzo, C/da Arena snc;
pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
; Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2
; Controparte_2 codice fiscale: ; CodiceFiscale_3
; Controparte_3 codice fiscale: ; CodiceFiscale_4 tutte nella qualità di eredi di (deceduto in data 12.6.2017); Persona_1 parti tutte rappresentate per procura in atti dall'avv. Graziella LO TURCO ed elettivamente domiciliate presso lo studio professionale della medesima in Giardini Naxos, Via Lombardo n. 11; pec: ; Email_2
APPELLATE
avente ad oggetto: pagamento somme (opera intellettuale).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… ritenere e dichiarare nulla l'appellata Sentenza per inammissibilità della prova ammessa in ogni caso d'accogliere: I. La prima proposta di modifica, e quindi ritenere e dichiarare nulla è dovuto dall'appellante per il titolo preteso dal
, con conseguente revoca della statuizione di condanna. II. Subordinatamente accogliere la seconda CP_2 proposta di modifica, e quindi ritenere e dichiarare che è dovuto dall'appellante per il titolo preteso dal , CP_2 quanto effettivamente incassato al netto di quanto ricevuto a titolo si retribuzione da lavoro dipendente, di quanto destinato per spese imprenditoriali e di quanto ricevuto per la realizzazione di progetti ai quali l'appellato ha svolto SIA III. Si compiaccia, in ogni caso, di accogliere la terza proposta di modifica della Sentenza impugnata, nel senso che l'appellato va ritenuto e dichiarato, piuttosto, soccombente e quindi tenuto alla rifusione, in favore del Pt_1 delle spese di lite del primo grado del giudizio. Subordinatamente ritenere e dichiarare comunque parzialmente soccombente e, quindi, revocare la statuizione di condanna alla integrale rifusione delle spese di lite del primo grado del giudizio, disponendone la compensazione quantomeno parziale;
Col favore delle spese di lite del nuovo grado …”.
Per le parti appellate:
“… contesta quanto dedotto ed eccepito da parte avversa nei precedenti atti e verbali di causa ed insiste per il rigetto dell'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Messina dott.ssa Lo Presti Parte_1 n.122/2021 pubblicata il 21.01.2021 con conferma della sentenza di primo grado. Precisa le proprie conclusioni riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nei precedenti atti e verbali di causa. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, e chiede che la causa venga posta in decisione …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20.2.2022, l'appellante ut supra indicato in epigrafe conveniva in giudizio innanzi a questa Corte , Controparte_1 Controparte_2
, tutte nella qualità di eredi di riproponendo le Controparte_3 Persona_1 domande, eccezioni e difese rigettate dal Tribunale di Messina – Seconda Sezione Civile con la sentenza n. 122, emessa in data 21.1.2021 e pubblicata in pari data, nel procedimento già iscritto al n. 90000539/2008 R.G.A.C.
*
A fini di miglior intellezione della presente vicenda processuale, gioverà premettere all'illustrazione dei relativi motivi di gravame quanto appresso.
In prime cure, con atto di citazione notificato in data 3.6.2008, Persona_1 conveniva innanzi al Tribunale di Messina ed esponeva: Parte_1
− di aver convenuto con quest'ultimo, dal 1992 e sino al dicembre 2006, di ripartire nella misura del 50% ciascuno i proventi derivanti dalla realizzazione di lavori pubblici e privati inerenti il campo della geologia, geologia tecnica idrogeologia, geomorfologia e geologia marina, al netto delle spese sostenute, con condivisione dei locali dello studio professionale;
− che tale accordo ricomprendeva tutti gli incarichi ricevuti personalmente dal e dal , a Pt_1 CP_2 prescindere dal fatto che tali lavori fossero da svolgere come attività di libero professionista o per qualsiasi rapporto di subordinazione o parasubordinazione con i soggetti committenti e/o datori di lavoro, ed indipendentemente da chi fra i due professionisti avesse ricevuto l'incarico o lo avesse di fatto svolto;
chiedeva, pertanto, in virtù del menzionato accordo, di ritenere e dichiarare che il Pt_1 fosse tenuto alla corresponsione, in suo favore, del 50% delle somme riscosse e/o da riscuotere a titolo di compensi per i lavori indicati dal n. 1 al n. 48 dell'atto di citazione, e, conseguentemente, la condanna del predetto al pagamento dell'importo relativo, da determinarsi in corso di causa a mezzo CTU.
Si costituiva in giudizio , contestando le domande avversare e chiedendone Parte_1 il rigetto, poiché infondate.
Nel corso del giudizio veniva ordinata al convenuto l'esibizione ex art. 210 C.P.C. dei libri contabili, nonché, a terzi, enti e/o committenti privati, di copia dei progetti per il pagamento dei cui compensi il aveva agito;
venivano espletati, altresì, l'interrogatorio formale del CP_2
, prova per testi e l'invocata consulenza tecnica d'ufficio. Pt_1
Con comparsa di prosecuzione del 25.7.2017 si costituivano in giudizio , Controparte_1
e quali eredi di deceduto Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 in data 12.6.2017, insistendo nelle domande esperite dal loro comune de cuius.
Il Tribunale Civile di Messina–Seconda Sezione, con sentenza n. 122, emessa in data 21.1.2021 e pubblicata in pari data, così statuiva:
“…
1. In accoglimento della domanda azionata da parte attrice condanna al pagamento della Parte_1 somma di € 95.291,78 in favore di , e quali eredi del Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. Condanna al Persona_1 Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di , e quali eredi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 del liquidate in € 13788,00 di cui € 358,00 per spese di lite ed € 13.430,00 per compensi Persona_1 oltre spese generali, iva e CPA come per legge.
3. Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta
…”.
*
Parte appellante lamentava che la pronuncia in riesame:
1. aveva errato nell'utilizzare, ai fini della decisione, il supporto informatico indicato al n. 14 della produzione di controparte, giacché tutta la documentazione elettronica in esso contenuta era stata oggetto di specifica contestazione di genuinità e di riferibilità al
e nessuna richiesta di verificazione era stata proposta dagli odierni appellati; Pt_1 ed invero:
1.2. i files contenuti nel menzionato supporto informatico – ossia il CD originariamente prodotto dal – non rivestirebbero la forma di documenti informatici, CP_2 siccome non conterrebbero né riproduzioni di documenti analogici né parrebbero assumere una vita digitale autonoma contenente la rappresentazione di un fatto od una manifestazione di volontà che ne conserterebbe l'attribuibilità al;
Pt_1 ed inoltre:
“… una meno superficiale lettura delle deduzioni di controparte - tese a sostenere l'utilizzabilità dei prodotti documenti elettronici - avrebbe già da sola condotto alla loro declaratoria di irriferibilità all'appellante ed alla loro inutilizzabilità ai fini della decisione 'in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità' degli stessi. È la stessa parte attrice che dichiara candidamente che i 'files' provengono dal p.c. del e sono stati da questo formati. Detta affermazione già da sé esclude la possibilità di CP_2 riferire i 'files' all'appellante poiché da questo non provenienti, ed in ogni caso esclude la possibilità di attribuire agli stessi 'files' lo stigma di sicurezza, integrità e immodificabilità normativamente richiesti ai fini della loro utilizzabilità in giudizio …”; 1.3. il primo giudicante non avrebbe potuto disporre la consulenza tecnica richiesta dal
, in quanto esplorativa e fondata sulla documentazione informatica da CP_2 quest'ultimo prodotta;
dunque, la citata CTU sarebbe stata indebitamente utilizzata dal Tribunale per colmare le carenze probatorie esistenti, in specie:
“… laddove manca qualsiasi “documento” che attestasse non già il mancato incasso delle affermate competenze ma finanche la stessa esecuzione dei lavori o la riferibilità dei lavori al convenuto l'officiante supponeva 'verosimilmente' sia l'esistenza dell'incarico la sua esecuzione e la corrispondente partita debitoria …”;
1.4. la maggior parte dei lavori indicati nell'elenco contenuto nel supporto informatico non sarebbero mai stati commissionati, in realtà, al , né da costui realizzati, Pt_1 circostanza confermata da alcuni degli stessi enti interpellati nel corso del giudizio di prime cure;
2. si palesava meritevole di censura in punto di valutazione delle prove assunte, atteso che:
2.1. erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto che l'acquisizione documentale ex art. 210 C.P.C. fosse idonea a confermare il contenuto del CD prodotto dal;
CP_2 ed invero:
“… dall'acquisizione documentale ex art. 210 richiesta dei 48 lavori contenuti nell'elenco formato dal
ben 28 di questi non hanno ottenuto alcun riscontro dalle amministrazioni asseritamente CP_2 committenti ed interpellate, di 6 di questi ( e ) il Controparte_4 Controparte_5
aveva contezza del conferimento avendo con autonomo e non sovrapponibile incarico la SIA - CP_2 valutando ed entrando nella disponibilità anche sugli elaborati redatti dal - 6 di questi sono Pt_1 relativi ad attività svolta dall'appellante in regime di lavoro subordinato per il Comune di Randazzo
[...]
il resto è pesca a strascico …”; CP_6
di contro, l'interlocuzione con le amministrazioni interpellate avrebbe confermato l'infondatezza della pretesa azionata dal;
CP_2
il Tribunale, pertanto, non avrebbe dovuto utilizzare, ai fini della prova di quanto asserito dal , né la documentazione elettronica da costui depositata né gli CP_2 esiti della CTU, che a questa aveva fatto riferimento;
2.2. nessuna prova sarebbe stata fornita da controparte in ordine all'esistenza di un accordo tra il medesimo ed il avente ad oggetto la ripartizione degli utili per i lavori Pt_1 da costoro realizzati;
in proposito:
“… la stessa esorbitante quantificazione del petitum, (oltre €. 500.000,00) le improprie modalità di reperimento della fantomatica “documentazione”, la sottrazione dell'agenda, dimostrano smaccatamente il difetto di allegazione e l'assenza di qualsiasi elemento di condivisione dell'attività professionale …”;
2.3. il ed il avrebbero esclusivamente condiviso i locali ove ciascuno CP_2 Pt_1 di essi svolgeva, in piena autonomia, la propria attività professionale e solo occasionalmente il si sarebbe avvalso della collaborazione del , Pt_1 CP_2 retribuendolo regolarmente, sicché nessuna società di fatto sarebbe intercorsa tra le dette parti;
2.4. in merito alla valutazione dell'espletata prova per testi:
Tes_
. il Tribunale anzitutto avrebbe dovuto ritenere inutilizzabile, ex art. 246 C.P.C., la testimonianza resa da presentando costei un interesse alla Testimone_2 causa, avendo svolto attività remunerata presso lo studio condiviso dal e dal;
Pt_1 CP_2
ed ancora:
2.4.1.1. la stessa teste riferisce:
“… di essere a conoscenza dell'accordo societario con ripartizione paritaria ma non fornisce alcun elemento di riscontro che renda attendibile l'affermazione, limitandosi a ripetere pedissequamente le affermazioni del convenuto ed incorrendo, per affinità di intenti, negli stessi errori. A comprova l'uso del plurale “abbiamo saputo” (io e il ) in ordine CP_2 alla asserita distrazione di incassi, rende in modo lampante l'atteggiamento non disinteressato della teste e denuncia, pur prescindendo dalla eccepita incapacità, la sua inattendibilità. Peraltro, chiestole sulle modalità di detta collettiva acquisizione di notizie la teste ammette candidamente che tale circostanza (insieme a tutte le altre) le è stata riferita dal convenuto …”;
2.4.1.2. la aveva inoltre confermato che tutti i lavori contenuti Tes_2 nell'elenco depositato da parte attrice erano stati effettuati dal;
CP_2 tale elenco, tuttavia, conterrebbe l'indicazione di lavori mai eseguiti e/o commissionati al , circostanza che smentirebbe le dichiarazioni Pt_1 della teste, d'altronde inattendibili giacché la predetta, che presso lo studio dei professionisti aveva svolto soltanto pratica, nessuna conoscenza poteva avere in ordine ad eventuali accordi intercorsi tra i professionisti stessi;
2.4.2. anche le dichiarazioni rese dai testi e non Testimone_3 Testimone_4 sarebbero attendibili;
3. in ogni caso, meritava censura laddove aveva determinato in € 95.291,78 la somma che il
avrebbe dovuto corrispondere alla controparte; Pt_1
e ciò poiché:
3.1. il primo Giudice aveva considerato tra i proventi dell'attività professionale del meritevoli di riparto a pro' del anche quanto dal primo ricevuto Pt_1 CP_2 dal andazzo quale ente promotore del Programma di Riqualificazione dello CP_5
Sviluppo Sostenibile denominato tuttavia: CP_6
“… quanto corrisposto dal non rappresenta compenso od onorario per l'attività Controparte_7 professionale svolta dal , bensì salario accessorio corrisposto dal datore di lavoro Comune di Pt_1 Randazzo quale premio incentivante per l'attività di progettazione svolta dal dipendente normativamente previsto dall'art. 92, essa è pertanto estranea all'attività professionale ed ha causa e titolo a questa non riferibile trattandosi di reddito da lavoro subordinato. Indice lampante della fondatezza di quanto affermato è l'assenza per l'attività de quo sia di parcellazione che di fatturazione, trattandosi quanto dal Comune di Randazzo corrisposto non utile e/o provento da attività professionale ma retribuzione …”; 3.2. in ordine al computo eseguito dal giudicante relativamente ai lavori indicati ai nn. 1, 2, e 3 (Comune di ) e 24, 25 e 26 ( ) dello CP_5 Controparte_8 schema riepilogativo di pag. 37 della CTU:
“… l'appellato ha, incontestatamente e con autonomo incarico, redatto lo studio di impatto ambientale (SIA). Detta evenienza impone di escludere lo svolgimento dei lavori in associazione professionale, nella specie in società col convenuto per espresso dettato legislativo posto al fine di evitare commistioni e cointeressenze tra i redattori dello studio d'impatto e quelli degli studi geologici, nel senso che la posizione di controllore di ogni elaborato progettuale verificato nello studio di impatto ambientale obbliga il professionista a non prendere parte, anche in forma societaria, ad attività progettuale oggetto di verifica vanno pertanto escluse dal computo compiuto dal giudice gli importi indicati per la redazione dei progetti al nr. 1,2, e 3 (Comune di
(e 24,25 e 26 (Comune di ) dello schema riepilogativo di pag. 37 CTU CP_5 Controparte_8
…”;
3.3. con riferimento al computo delle somme incassate quali utili dall'appellato relativamente ai lavori di cui ai nr. 24, 25 e 26 (Comune di ambiente) Controparte_8 dello schema riepilogativo di pag. 37 CTU:
“… debbono essere esclusi quanto ricevuto dalla con le fatture n. 4 e 10 del 2004 Controparte_9 riguardando queste ultime spese imprenditoriali relative a studi e lavori eseguiti da altri soggetti e quindi non imputabili quali compensi professionali idonei a determinare utili …”;
4. non avrebbe dovuto condannare il alla rifusione delle spese di lite, giusta Pt_1
l'infondatezza ut supra dedottadelle domande proposte dal o, quanto meno, CP_2 in ragione della reciproca soccombenza delle parti, avrebbe dovuto adottare una diversa ripartizione delle spese di lite e di C.T.U.;
e concludeva per l'accoglimento dei superiori petita tutti, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.
*
Con comparsa depositata in data 8.6.2022 si costituivano , Controparte_1 CP_2
e , tutte quali eredi di e, deducendo ex
[...] Controparte_3 Persona_1 adverso nel merito:
sub 1., che: i files contenuti nel CD prodotto dal non sarebbero stati copiati né riprodotti, ma CP_2 rappresenterebbero gli originali provenienti dal computer del stesso;
CP_2 inoltre, in merito alla dedotta inammissibilità della produzione del CD:
“… lo stesso non contiene certo file audio o visivi, che non possono essere accettati nel processo civile se non previa autorizzazione e verifica, i file contenuti nel CD all. n14 sono invece di facile lettura (avendo estensione doc;
xls) rappresentano solo una raccolta dei lavori realizzati dal . E non necessitano di alcuna verifica, infatti è CP_2 possibile aprire ogni singolo file, andare su “Informazioni” e controllare la data della creazione e l'autore. Nel 2008 , il CD venne depositato in originale ed accettato, in quanto non vi era certo ancora il processo telematico e si trova oggi all'interno del fascicolo d'ufficio. Il CD è stato contestato solo nel prosieguo del giudizio;
infatti, nella comparsa di risposta si contestava la genuinità esclusivamente dei documenti n. 10,12, e 13, deve pertanto ritenersi tardivo il disconoscimento operato da controparte nei successivi atti e verbali di causa …”;
sub 1.3., che: la CTU espletata in prime cure sarebbe del tutto condivisibile ed i lavori oggetto di causa sarebbero stati tutti indicati analiticamente, contrassegnati dal n. 1 al n. 48, all'interno dell'atto di citazione;
sulla base di tale elenco, il Tribunale, con ordinanza del 30.10.2010, aveva autorizzato il a richiedere presso i competenti enti o committenti privati i progetti dei lavori e le CP_2 relative notule e/o fatture, pertanto:
“… già dall'udienza del 18.11.2011, l'attore, in esecuzione della predetta ordinanza esibiva e depositava copiosa documentazione relativa ai progetti indicati nell'elenco di cui all'atto di citazione dal n.1 al n.48 e le relative fatture. Nel verbale di udienza è indicata tutta la documentazione depositata. Nel corso del giudizio veniva depositata altra documentazione e precisamente all'udienza del 03.10.2012 e poi telematicamente con il deposito del 26.04.2016 relativamente al e della società ”; Controparte_10 Controparte_11
la CTU sarebbe stata dunque disposta ed espletata sulla base della documentazione acquisita e depositata dal;
CP_2
il , omettendo di produrre la documentazione contabile la cui esibizione era stata Pt_1 ordinata dal Tribunale ex art. 210 C.P.C., avrebbe adottato un contegno ostruzionistico, che aveva impedito di dimostrare l'incasso, da parte del medesimo, delle somme relative ad alcuni dei lavori indicati dal;
CP_2
sub 1.4., che: i testimoni escussi avrebbero confermato che i lavori elencati dal nell'atto di CP_2 citazione sarebbero stati dallo stesso realizzati;
pertanto:
“… l'odierno appellato, diversamente da quanto asserisce erroneamente parte appellante, ha dimostrato che la quasi totalità dei lavori è stata realizzata mentre è stato proprio l'appellante che non ha fornito alcuna informazione e/o notizia sull'esito dei lavori indicati in citazione, né ha fornito la prova contraria del mancato incasso, rifiutandosi ostinatamente di esibire i libri contabili;
e solo in sede di consulenza tecnica, e quindi tardivamente ed illegittimamente ha prodotto qualche fattura e alcune delibere di incarico, a prova contraria, pertanto inammissibili …”;
sub 2.3. e 2.4., che: il avrebbe dimostrato la sussistenza dell'accordo intercorrente tra lo stesso ed il CP_2
; Pt_1
i due professionisti non solo condividevano il medesimo studio professionale, ma operavano sotto una comune denominazione (“Centro Ricerche geologia applicata analisi e cartografie eco- ambientali”), tanto che numerosi fax ed e-mail erano stati inviati dal utilizzando tale Pt_1 intestazione e, inoltre, unica era la casella di posta elettronica (appartenente al ) CP_2 utilizzata nello studio;
ed ancora:
“… è stato provato anche dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, il dott. , si recava sui cantieri per CP_2 scattare foto, ed intratteneva rapporti con i committenti, ed i loro tecnici, pertanto è stata fornita la prova a mezzo testi della realizzazione da parte del dei lavori commissionati al […] Il dottor si CP_2 Pt_1 Pt_1 recava presso i Comuni a sollecitare il pagamento delle fatture dovute al dott. , come si evince dalla CP_2 fattura da lui inviata al Comune di Giardini Naxos, a mezzo fax ( vedi all. n.12) , così come si occupava che venissero effettuati i bonifici a favore del dott. ”; CP_12
nel caso di specie ricorrerebbero tutti gli elementi richiesti dall'art. 2247 C.C., poiché i due professionisti avevano sempre diviso le spese, detraendole dai compensi;
dalla testimonianza di emergerebbe la prova della sussistenza, tra i due Testimone_2 professionisti, dell'affectio societatis; nella società di fatto sussistente tra il ed il sarebbero stati conferiti beni Pt_1 CP_2
e servizi, con l'uso comune delle strumentazioni, dei locali di studio e dei collaboratori;
sub 2.5., 2.6., 2.7. e 2.8., che: la teste non avrebbe reso una testimonianza de relato, avendo ella assistito Testimone_2 ai colloqui intervenuti tra il ed il ed avendo partecipato, nella veste di Pt_2 CP_2 praticante, alla redazione degli atti relativi ai lavori elencati dal;
CP_2 neanche corrisponderebbe al vero che la veva un interesse alla causa, difatti: Tes_2
“… nel caso di specie la aveva già ottenuto il rimborso spese per l'attività di collaborazione espletata, in Tes_2 quanto le spese sostenute per i collaboratori venivano periodicamente decurtate dagli incassi …”;
la on aveva affermato che tutti i lavori elencati dal fossero stati dallo Tes_2 CP_2 stesso realizzato, avendo dichiarato invece di non ricordare se alcuni di essi fossero stati o meno eseguiti dal predetto;
sotto altro profilo:
“… in ordine al fatto che due o tre dei quarantotto lavori, a dire dell'appellante siano stati commissionati formalmente all'Ing. e al dott. RANDAZZO, non rende inattendibile la testimonianza della in quanto tali lavori Per_2 Tes_2 sono stati effettivamente eseguiti dal dott. , all'interno dello studio, quindi la praticante dice il vero, CP_2 quando afferma di aver visto il eseguire i predetti lavori […]. L'attività svolta per questi incarichi è frutto CP_2 di cortesie professionali e richieste avanzate dal al dott. ”; Pt_1 CP_12
la teste avrebbe affermato che il ed il agivano come Testimone_3 Pt_1 CP_2 se fossero in società e avrebbe altresì confermato che il aveva realizzato i lavori CP_2 dal medesimo indicati nell'atto di citazione di prime cure;
sub 3.1., che: l'accordo intercorso tra le parti ricomprendeva “tutti gli incarichi ricevuti personalmente dal dott. , e dal dott. , indipendentemente dal fatto che tali lavori fossero da Pt_1 CP_2 svolgere come attività di libero professionista, o per qualsiasi rapporto di subordinazione o para subordinazione con i soggetti committenti e/o datori di lavoro, più semplicemente tutti i progetti che venivano realizzati allo studio”, sicché alcun rilievo assumerebbe la circostanza che la somma liquidata dal di Randazzo al fosse stata a quest'ultimo corrisposta a titolo di CP_5 Pt_1 premio incentivante per l'attività di progettazione;
sub 3.2., che: la doglianza sarebbe destituita di fondamento, in quanto:
“… la relazione geologica attiene allo studio del terreno ed ai suoi parametri, mentre il SIA (studio impatto ambientale) si riferisce all'impatto che l'opera può avere sull'ambiente e quindi si tratta di due lavori distinti e separati, che vanno in ogni caso pagati …”;
il , quindi, si sarebbe avvalso dell'operato del per la redazione della Pt_1 CP_2 relazione geologica e dei progetti, con conseguente diritto del al pagamento del CP_2 relativo compenso;
sub 3.3., che: la doglianza sarebbe infondata ed in tali termini si era espresso anche il CTU;
sub. 4., che: anche tale motivo meriterebbe di essere rigettato;
concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e compensi del grado.
*
Il giudizio era differito dall'udienza di prima comparizione dell'1.7.2022 a quella del 16.10.2023, per la precisazione delle conclusioni e poi (con decreto presidenziale del 20.4.2023) a quella del 24.2.2025. A tale udienza, in ragione delle note di trattazione depositate dalle parti nella data del 24.2.2025, la causa veniva posta in decisione, previa la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 19.5.2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo sub 1. non merita accoglimento.
Parte appellante lamenta, in nuce, nelle doglianze retro sintetizzate sub 1. l'inutilizzabilità della documentazione informatica prodotta in prime cure dal , asserendone la carenza CP_2 di genuinità e riconducibilità al . Pt_1
Afferma, a sostegno della propria arguizione, che tale inutilizzabilità deriverebbe, inoltre, dalla circostanza che il , a fronte del disconoscimento di detta produzione operato dal CP_2
, aveva omesso di avanzarne formale richiesta di verificazione. Pt_1
La documentazione di cui trattasi risulta essere stata prodotta dal a mezzo di un CP_2
CD, contenente files relativi ai lavori da costui asseritamente eseguiti, trasfusi, altresì, nell'elenco contenuto nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure (v. pagg. da 8 a 13).
Orbene, le contestazioni operate dal , poiché astratte ed aspecifiche, appaiono Pt_1 inidonee a svilire la valenza probatoria della documentazione de qua. Il predetto, difatti, asserisce solo apoditticamente che tale documentazione sarebbe stata prodotta in violazione delle norme procedimentali sull'acquisizione ed utilizzabilità della prova documentale e ne sostiene, senza fornire alcun riscontro, l'illecita acquisizione e/o formazione, nonché la carenza di genuinità, siccome proveniente dal personal computer del . CP_2
Del pari, ritiene la Corte che il preteso disconoscimento della produzione contenuta nel supporto informatico (da intendersi riferito alla censurata difformità tra le copie dei documenti contenute nel CD e gli originali degli stessi), nonché, invero, dell'ulteriore documentazione versata dal
, sia stato effettuato in termini estremamente generici e con una mera formula di CP_2 stile, ossia: “… contesta la conformità delle copie fotostatiche prodotte dei documenti indicate ai n. 9-10-11-12-13 e 14 …” (si veda il verbale d'udienza del 6.5.2009).
Onde, tale difesa si palesa carente dei requisiti formali enucleati in materia dalla pacifica giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, la quale ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. civ., n. 16557/2019; Cass. civ., ord. n. 37290/2022).che:
«… in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 C.C., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni …».
D'altronde, come rettamente rilevato dal primo Giudice, il contenuto del CD prodotto dall'appellato ha trovato sostanziale conferma e riscontro nei documenti acquisiti nel corso del giudizio di prime cure ex art. 210 C.P.C.
La censura a mezzo della quale l'appellante rinnovatamente lamenta (anche ex post) la contestata natura asseritamente esplorativa della CTU espletata in prime cure è, parimenti, infondata.
Tale indagine, infatti, non risulta essere stata utilizzata per supplire ad eventuali deficienze di allegazione o di individuazione di prova in cui sarebbe incorso, a detta dell'appellante, il
, bensì al fine di coadiuvare il decidente proprio nella valutazione di pertinenza e di CP_2 congruenza di documentazione già prodotta in giudizio (comprensiva, del resto, degli apporti rivenienti dalle parti e delle acquisizioni – anche dagli enti committenti – effettuate a seguito dell'esecuzione del disposto ordine di esibizione ex art. 210 C.P.C.).
*
Pure il motivo sub 2. non merita accoglimento.
Contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, deve ritenersi che, alla luce del complessivo compendio probatorio formatosi in giudizio, sia stata raggiunta prova dell'effettiva sussistenza, tra il ed il , di una società di fatto, fondata su un accordo di CP_2 Pt_1 collaborazione intercorrente tra i menzionati professionisti in vista dello svolgimento in comune dell'attività di loro competenza e su un patto di ripartizione, nella misura del 50% ciascuno, degli utili provenienti dagli incarichi ricevuti, a qualsiasi titolo, anche separatamente da ognuno di loro, previa detrazione delle spese d'esercizio.
Appare utile premettere in tema che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che:
«… l'esistenza di una società di fatto, nel rapporto fra i soci, postula la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attività) e, pertanto, non può essere desunta dalla mera esternazione della società, che è rilevante solo nel rapporto con i terzi, a tutela del loro affidamento, né da atti di per sé insufficienti ad evidenziare tutti i suddetti elementi costitutivi …» (Cass. civ.., ord. n. 19234/2020);
e, ancora (v. Cass. civ., ord. n. 4385/2023), che:
«… in altri termini, la mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) non impedisce al giudice del merito l'accertamento aliunde, mediante ogni mezzo di prova previsto dall'ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, dell'esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite e l'affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 33230 del 2019; Cass. n. 8981 del 2016; Cass. n. 5961 del 2010) …».
Orbene, l'esistenza di una struttura integrante una società di fatto tra il ed il Pt_1
, costituita al fine dell'esercizio in collaborazione di un'attività libero-professionale CP_2 economicamente rilevante, perché in grado d'intercettare sul mercato flussi di domanda significativi e di assorbirne una quota, si evince sia dai documenti prodotti dalle parti sia dall'esito delle prove testimoniali, da cui si traggono plurimi elementi di prova tutti singolarmente conducenti e tra loro convergenti, in modo univoco, nel senso della conferma della ricorrenza tra i nominati d'un patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (costituzione d'un fondo comune, esercizio in comune di attività economicamente rilevante, ripartizione dei guadagni e delle perdite – e non solo delle spese – nel contesto d'un vicendevole vincolo di collaborazione in vista di detta attività).
In specifico, mentre non è controverso che i due professionisti non solo condividevano il medesimo studio professionale – con la dotazione di corredo e le attrezzature tecniche ivi ubicate, necessarie all'espletamento della professione (beni costituenti il “fondo comune” della società di fatto) – ma, altresì, che i predetti operavano con la spendita della medesima ditta, sotto la comune denominazione di “Centro Ricerche geologia applicata analisi e cartografie eco- ambientali” (si vedano, al riguardo, quali indici esemplificativi conducenti, gli allegati all'atto di citazione di prime cure nn.: 8 – copia del biglietto da visita dello studio –; 9 – documentazione su carta intestata, illustrante le attività svolte dallo studio –; 13 – e-mail inviata dal Pt_1 al , recante l'intestazione dello studio –). Parte_3
Che i professionisti, poi, ripartissero tra di loro guadagni e spese si trae, ulteriormente, dagli estratti dell'agenda (allegato n. 10) prodotti dal . CP_2
Ed infatti, nel menzionato documento appaiono annotate alcune spese relative all'attività svolta dai professionisti (id est, a titolo esemplificativo, gli esborsi relativi alle fotocopie, alle fotografie, al carburante, alle utenze della luce, alle pulizie effettuate nello studio), con l'indicazione, talvolta, in corrispondenza delle somme indicate, del nominativo del , tanto che CP_2 può ragionevolmente presumersi che mediante l'agenda di cui trattasi il tenesse Pt_1 traccia anche distintamente degli esborsi sostenuti dal medesimo o dal , al fine di CP_2 procedere, successivamente, alla loro divisione e/o compensazione con i compensi da ciascuno ritraibili – e via via riscossi – per l'esercizio della rispettiva attività (compensi anch'essi annotati nel documento).
Anche la teste ha d'altronde riferito che “… le spese affrontate per i Testimone_2 predetti lavori venivano annotate dal dott. su un'agenda personale, che riconosco in Pt_1 quella che mi viene esibita e che è allegata al fascicolo di parte attrice …”.
Appare utile precisare, ancora, che non vi è dubbio in merito alla paternità delle scritture presenti nell'agenda, giacché: se è pur vero che essa è stata dapprima disconosciuta (si ribadisce, tuttavia, del tutto genericamente) dal;
nondimeno, lo stesso, in sede di Pt_1 interrogatorio formale, ha poi ammesso che “… l'agenda che mi viene esibita allegata agli atti di parte attrice è mia personale di mia proprietà …”.
Ulteriori riscontri dell'accordo di divisione degli utili e delle perdite già intercorso tra le parti sono poi quelli rivenienti dalle scritture presenti nelle fatture prodotte dal agli CP_2 allegati nn. 1 e 2 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado: fatture emesse dal medesimo a favore del , o viceversa, le quali testimoniano il metodo al riguardo seguito ed in Pt_1 concreto danno conferma delle modalità delle compensazioni e delle ripartizioni dei guadagni che i professionisti effettuavano tra loro (di cui è da presumere che stabilmente avesse luogo la pratica).
L'esistenza di una società di fatto tra i professionisti risulta inoltre, e si direbbe meglio soprattutto, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado, i quali hanno concordemente riferito – come si vedrà più avanti, con l'impiego di locuzioni e termini, anche ove tecnici (ad es.: “società”) inequivoche nel contenuto delle dinamiche materiali esistenti tra i menzionati – che i professionisti svolgevano in costante collaborazione tutti gli incarichi affidatigli (così apparendo evidente anche nei rapporti con i terzi, committenti e/o concorrenti)
l'esistenza di un vincolo di rango societario tra i predetti). Essi hanno poi ulteriormente confermato gli assunti del in merito alla ricorrenza CP_2
d'un accordo di divisione, tra costui ed il , nella generale previsione della misura del Pt_1
50% ciascuno – al netto delle spese – dei proventi derivanti da ogni incarico da essi svolto, a qualsiasi titolo ed a prescindere da chi tra i due avesse formalmente ricevuto l'incarico stesso.
Segnatamente:
la teste particolarmente a conoscenza dei fatti per aver svolto presso lo Testimone_2 studio, sin dal 2002, un periodo di pratica professionale, ha riferito, come già ben evidenziato dal Tribunale, che:
- “… nello studio dei dottori e cioè dal 2002 mi sono accorta che i proventi derivanti dalle Persona_3 fatture emesse dai dottori venivano ripartiti fra le predette parti in causa nella misura Persona_4 del 50% a prescindere dalla circostanza se il cliente apparteneva al dott. o al dott. …”; Pt_1 CP_2
- “… anche le spese venivano ripartite in parti uguali in particolare le stesse prima venivano detratte dai proventi prima della ripartizione degli utili …”;
- “… l'accordo di ripartizione degli utili e delle spese sopraindicato riguardava tutti gli incarichi ricevuti dal
e dal dott. , e cioè sia gli incarichi privati sia quelli pubblici, sia quelli relativi al PRUSST Pt_1 CP_2 MO …”;
- “… è vera la circostanza di cui alla lettera d) del capitolato di prova …”, ossia che “… ogni professionista provvedeva ad incassare e fatturare a suo nome i lavori per i quali aveva ricevuto direttamente l'incarico, destinando al collega la metà della somma al netto delle spese. Ma prima di corrispondere la metà dell'importo all'altro professionista, quest'ultimo doveva rendicontare i propri incassi e dividerli a sua volta a metà, a questo punto la compensazione avve3niva attraverso l'emissione di una nuova fattura da parte del professionista che doveva ricevere il pagamento a favore del collega che erogava la somma …” (v. pag. 16 dell'atto di citazione);
- “… Conosco il dott. , il quale era commercialista di entrambe le parti […]. Posso dire che il dott. Persona_5
era a conoscenza dell'accordo di ripartizione degli utili intercorso fra le parti. Mi risulta che il Persona_5 dott. abbia tentato di far conciliare le parti […] La superiore circostanza posso riferirla in quanto ho Per_5 assistito a delle discussioni in cui il dott. faceva riferimento a questo accordo di ripartizione …”; Persona_5
il teste (padre della ha dichiarato: Testimone_4 Testimone_2
- “… ricordo che dopo la laurea di mia figlia avendo chiesto al dott. se la stessa poteva fare pratica Pt_1 presso di lui, questi mi rispose che avrebbe dovuto sentire in merito il suo socio dott. ”; CP_12
- “… dopo lo scioglimento della società fra le parti mia figlia ha continuato da sola …”;
la teste , a conoscenza dei fatti per aver lavorato con entrambe le parti dal Testimone_3
1994 (anno della sua iscrizione all'università) al 2004, ha affermato:
- “… mi risulta che le parti in causa lavoravano insieme […]. Non so se formalmente le parti fossero in società, anche se di fatto agivano come se lo fossero …”;
- “… ricordo che quando seguivo un lavoro facevo riferimento sia all'una che all'altra parte indifferentemente …”. Le e hanno poi confermato come il Testimone_2 Testimone_3 CP_2 avesse collaborato alla realizzazione dei lavori dallo stesso elencati nell'atto di citazione – pur avvertendo, per alcuni di essi, di non ricordarne con precisione – e per il pagamento dei cui compensi lo stesso aveva agito in giudizio.
Donde, le testimonianze de quibus – unitamente alle produzioni documentali antea richiamate
– confermano gli assunti del , sia per quanto attiene all'esistenza di una società di CP_2 fatto tra il medesimo ed il (ricorrendone tutti gli elementi costitutivi, ivi incluso il Pt_1 requisito soggettivo dell'affectio societatis, quale indirettamente risultante dallo stabile vincolo di reciproca collaborazione assunto tra le parti per lo svolgimento delle relative attività) sia in riferimento all'accordo di divisione dei compensi e degli oneri delle medesime, sia, ancora, in ordine alla concreta esecuzione, da parte del , dei lavori da esso indicati. CP_2
Ciò precisato, deve aggiungersi che non colgono nel segno le doglianze di parte appellante volte a minare l'attendibilità – generale o specifica – delle riferite dichiarazioni testimoniali.
Nessuna incapacità a testimoniare ex art. 246 C.P.C. si rinviene, difatti, in riferimento alla non essendo risultata costei portatrice, di tutta evidenza, di un interesse Testimone_2 nella causa che ne avrebbe legittimato la partecipazione al giudizio (la prefata, in specie, al momento del rilascio delle dichiarazioni testimoniali ha dichiarato di aver cessato qualsivoglia rapporto lavorativo e/o di collaborazione con le parti).
La del pari, non potrebbe considerarsi mero testimone de relato, avendo riferito su Tes_2 circostanze di cui ha avuto diretta e personale cognizione per averle constatate tanto de visu quanto de auditu nello svolgimento in concreto delle dinamiche relazionali come avevano luogo mentre le parti originarie di lite le ponevano in essere (con dialoghi, propalazioni, unilaterali iniziative e condotte operative), ossia traendone la conoscenza non solo dai detti espressi dei loro protagonisti ma pure dai rispettivi comportamenti, anche attuosi, e quindi quale spettatrice qualificata della vita quotidiana dei relativi attori.
Sicché, in assenza di prova contraria (da parte del ) ed in ragione dell'univoco e Pt_1 concordante materiale cognitivo così emergente dal superiore compendio probatorio, è da riconoscere serenamente come il Tribunale (pur non assumendo esplicita posizione in ordine alla natura del rapporto intercorrente tra il ed il;
ben sussumibile, Pt_1 CP_2 peraltro, come retro rilevato, in termini di società di fatto tra i medesimi) rettamente abbia ritenuto che tra le parti del giudizio fosse intercorso un accordo di divisione dei compensi (nei termini allegati dal ) e abbia dunque provveduto a quantificare – con l'ausilio del CP_2 perito officiato in prime cure, ed esclusivamente in relazione ai lavori per cui è stata raggiunta prova dell'avvenuto incasso di compensi da parte del – le somme spettante al Pt_1
(e, in luogo d'esso, oggi, alle aventi causa dall'odierno appellato). CP_2
*
Anche il motivo di gravame sub 3. è infondato.
Come evidenziato da parte appellata, l'accordo di divisione dei compensi intercorrente tra il ed il è risultato – senza che siano state accertate deroghe o eccezioni CP_2 Pt_1 rilevanti rispetto ad esso – attenesse a “… tutti gli incarichi ricevuti personalmente dal dott.
, e dal dott. , indipendentemente dal fatto che tali lavori fossero da Pt_1 CP_2 svolgere come attività di libero professionista, o per qualsiasi rapporto di subordinazione o para subordinazione con i soggetti committenti e/o datori di lavoro, più semplicemente tutti i progetti che venivano realizzati allo studio …”. Ne deriva che, in difetto d'emersione di clausole d'esclusiva (e di situazioni e vicende che le legittimassero o le avessero viste attuate) nessun rilievo potrebbe assumere, ai fini della determinazione della quota di compensi spettanti al in ragione del superiore CP_2 accordo “generale”, la circostanza che la somma liquidata dal al Controparte_7 Pt_1 fosse stata a quest'ultimo corrisposta a titolo di premio incentivante per l'attività di progettazione.
La doglianza sub 3.2. è anch'essa da riconoscersi infondata, in quanto generica, con conseguente diritto del al pagamento della quota di sua pertinenza sui compensi percepiti dal CP_2
, avendo egli svolto la redazione della relazione geologica e dei progetti (circostanza Pt_1 non specificatamente contestata dall'appellante).
Con riferimento alle fatture nn. 4 e 10 del 2004, parte appellante sostiene che esse riguarderebbero spese imprenditoriali relative a studi e lavori eseguiti da altri soggetti, pertanto non imputabili quali compensi professionali e non rientranti, dunque, nell'accordo di divisione degli utili intercorso tra le parti. Tali deduzioni, tuttavia, non sono state dimostrate dal , come anche rilevato dal CTU, Pt_1 il quale, sul punto, ha osservato che:
“… circa le fatture n. 4 e 10, che il Ctp del convenuto asserisce riferirsi a spese imprenditoriali, si segnala che le stesse non riportano alcuna indicazione di lavori eseguiti da terzi ma solo l'indicazione “lavori eseguiti”, né risultano specifiche indicazioni o documenti (fatture / note di terzi soggetti) dimostranti le affermazioni del Ctp …”;
Di talché, in assenza di qualsivoglia elemento probatorio offerto in senso contrario dal
, deve fondatamente ritenersi che le somme riportate dalle fatture rappresentino Pt_1 ulteriori incassi percepiti dallo stesso quali compensi professionali, rientranti, come retro avvisato, nell'accordo di divisione degli utili provato in lite.
*
Neppure il motivo sub 4. merita accoglimento, per le ragioni di cui appresso.
Le domande originariamente spiegate dal (per il cui accoglimento hanno insistito, CP_2 nel costituirsi in giudizio, i suoi eredi) hanno trovato nella sentenza di primo grado (confermata in parte qua da questa Corte) accoglimento, sebbene con forte ridimensionamento rispetto alla pretesa originaria (avendo parte attrice ottenuto la condanna del alla ben più Pt_1 contenuta somma di € 95.291,78, a fronte degli € 500.000,00 di cui al petitum azionato). Il prefato risultando essere, comunque, all'esito complessivo della lite la parte sostanzialmente vittoriosa, ritiene la Corte che la superiore oltremodo rilevante riduzione dell'importo della somma al medesimo riconoscibile (e riconosciuta), in quanto integrante poco meno del 20% dell'intero vantato, non potesse (né possa) giustificare una compensazione anche solo parziale delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, attesa la resistenza (infondata) al riguardo palesata dalla controparte, sicché il relativo carico – in quanto liquidato dal Giudice a quo con applicazione di scaglione di valore congruente anche rispetto all'odierno decisum – va ribadito sul . Pt_1
Di conseguenza, andrà confermata in toto la pronuncia di prime cure.
* Le spese processuali riguardanti il giudizio di secondo grado dovranno esse pure esser poste a carico di parte appellante.
Ciò posto, i detti compensi si liquidano, in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n.
261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei seguenti termini:
secondo grado:
Competenza: giudizio di cognizione innanzi alla Corte d'appello Valore della causa: da € € 52.001 a € 260.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 1.984,66
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.274,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.442,00
fase decisionale, valore medio: € 3.402,00 spese generali (15% sul compenso totale): € 1.215,40 totale € 9.318.00
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione per questo grado della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione, discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo, attesane l'evidente marginalità;
ii. con applicazione quanto al resto dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua); successivamente non dimidiati, in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o dimidiati fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”), in ragione della rilevanza oggettiva della qualità della lite;
ii.3) senza maggiorazione per la pluralità delle parti assistite, integrando le medesime unica posizione processuale.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. 6–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_4 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debea alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 122, emessa dal Tribunale Civile di Messina– Seconda Sezione in data 21.1.2021 e pubblicata in pari data;
appello proposto da: ; Parte_1 nei confronti di:
; Controparte_1
; Controparte_3
; Controparte_2 tutte quali eredi di (deceduto in data 12.6.2017); Persona_1 così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) condanna alla rifusione in favore di , Parte_1 Controparte_1 CP_3
e tutte n.q. di eredi di delle spese del
[...] Controparte_2 Persona_1 corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 9.318 per onorario, oltre accessori come per legge;
3) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 23.9.2025
Il Presidente estensore
(dott. Augusto SABATINI)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa Scolaro consigliere;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 146/2022 R.G. posta in decisione– in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte all'udienza del 25.2.2025 e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa giusta procura allegata all'atto di appello dall'avv. Maurizio DI SILVESTRO ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Randazzo, C/da Arena snc;
pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
; Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2
; Controparte_2 codice fiscale: ; CodiceFiscale_3
; Controparte_3 codice fiscale: ; CodiceFiscale_4 tutte nella qualità di eredi di (deceduto in data 12.6.2017); Persona_1 parti tutte rappresentate per procura in atti dall'avv. Graziella LO TURCO ed elettivamente domiciliate presso lo studio professionale della medesima in Giardini Naxos, Via Lombardo n. 11; pec: ; Email_2
APPELLATE
avente ad oggetto: pagamento somme (opera intellettuale).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… ritenere e dichiarare nulla l'appellata Sentenza per inammissibilità della prova ammessa in ogni caso d'accogliere: I. La prima proposta di modifica, e quindi ritenere e dichiarare nulla è dovuto dall'appellante per il titolo preteso dal
, con conseguente revoca della statuizione di condanna. II. Subordinatamente accogliere la seconda CP_2 proposta di modifica, e quindi ritenere e dichiarare che è dovuto dall'appellante per il titolo preteso dal , CP_2 quanto effettivamente incassato al netto di quanto ricevuto a titolo si retribuzione da lavoro dipendente, di quanto destinato per spese imprenditoriali e di quanto ricevuto per la realizzazione di progetti ai quali l'appellato ha svolto SIA III. Si compiaccia, in ogni caso, di accogliere la terza proposta di modifica della Sentenza impugnata, nel senso che l'appellato va ritenuto e dichiarato, piuttosto, soccombente e quindi tenuto alla rifusione, in favore del Pt_1 delle spese di lite del primo grado del giudizio. Subordinatamente ritenere e dichiarare comunque parzialmente soccombente e, quindi, revocare la statuizione di condanna alla integrale rifusione delle spese di lite del primo grado del giudizio, disponendone la compensazione quantomeno parziale;
Col favore delle spese di lite del nuovo grado …”.
Per le parti appellate:
“… contesta quanto dedotto ed eccepito da parte avversa nei precedenti atti e verbali di causa ed insiste per il rigetto dell'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Messina dott.ssa Lo Presti Parte_1 n.122/2021 pubblicata il 21.01.2021 con conferma della sentenza di primo grado. Precisa le proprie conclusioni riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nei precedenti atti e verbali di causa. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, e chiede che la causa venga posta in decisione …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20.2.2022, l'appellante ut supra indicato in epigrafe conveniva in giudizio innanzi a questa Corte , Controparte_1 Controparte_2
, tutte nella qualità di eredi di riproponendo le Controparte_3 Persona_1 domande, eccezioni e difese rigettate dal Tribunale di Messina – Seconda Sezione Civile con la sentenza n. 122, emessa in data 21.1.2021 e pubblicata in pari data, nel procedimento già iscritto al n. 90000539/2008 R.G.A.C.
*
A fini di miglior intellezione della presente vicenda processuale, gioverà premettere all'illustrazione dei relativi motivi di gravame quanto appresso.
In prime cure, con atto di citazione notificato in data 3.6.2008, Persona_1 conveniva innanzi al Tribunale di Messina ed esponeva: Parte_1
− di aver convenuto con quest'ultimo, dal 1992 e sino al dicembre 2006, di ripartire nella misura del 50% ciascuno i proventi derivanti dalla realizzazione di lavori pubblici e privati inerenti il campo della geologia, geologia tecnica idrogeologia, geomorfologia e geologia marina, al netto delle spese sostenute, con condivisione dei locali dello studio professionale;
− che tale accordo ricomprendeva tutti gli incarichi ricevuti personalmente dal e dal , a Pt_1 CP_2 prescindere dal fatto che tali lavori fossero da svolgere come attività di libero professionista o per qualsiasi rapporto di subordinazione o parasubordinazione con i soggetti committenti e/o datori di lavoro, ed indipendentemente da chi fra i due professionisti avesse ricevuto l'incarico o lo avesse di fatto svolto;
chiedeva, pertanto, in virtù del menzionato accordo, di ritenere e dichiarare che il Pt_1 fosse tenuto alla corresponsione, in suo favore, del 50% delle somme riscosse e/o da riscuotere a titolo di compensi per i lavori indicati dal n. 1 al n. 48 dell'atto di citazione, e, conseguentemente, la condanna del predetto al pagamento dell'importo relativo, da determinarsi in corso di causa a mezzo CTU.
Si costituiva in giudizio , contestando le domande avversare e chiedendone Parte_1 il rigetto, poiché infondate.
Nel corso del giudizio veniva ordinata al convenuto l'esibizione ex art. 210 C.P.C. dei libri contabili, nonché, a terzi, enti e/o committenti privati, di copia dei progetti per il pagamento dei cui compensi il aveva agito;
venivano espletati, altresì, l'interrogatorio formale del CP_2
, prova per testi e l'invocata consulenza tecnica d'ufficio. Pt_1
Con comparsa di prosecuzione del 25.7.2017 si costituivano in giudizio , Controparte_1
e quali eredi di deceduto Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 in data 12.6.2017, insistendo nelle domande esperite dal loro comune de cuius.
Il Tribunale Civile di Messina–Seconda Sezione, con sentenza n. 122, emessa in data 21.1.2021 e pubblicata in pari data, così statuiva:
“…
1. In accoglimento della domanda azionata da parte attrice condanna al pagamento della Parte_1 somma di € 95.291,78 in favore di , e quali eredi del Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. Condanna al Persona_1 Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di , e quali eredi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 del liquidate in € 13788,00 di cui € 358,00 per spese di lite ed € 13.430,00 per compensi Persona_1 oltre spese generali, iva e CPA come per legge.
3. Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta
…”.
*
Parte appellante lamentava che la pronuncia in riesame:
1. aveva errato nell'utilizzare, ai fini della decisione, il supporto informatico indicato al n. 14 della produzione di controparte, giacché tutta la documentazione elettronica in esso contenuta era stata oggetto di specifica contestazione di genuinità e di riferibilità al
e nessuna richiesta di verificazione era stata proposta dagli odierni appellati; Pt_1 ed invero:
1.2. i files contenuti nel menzionato supporto informatico – ossia il CD originariamente prodotto dal – non rivestirebbero la forma di documenti informatici, CP_2 siccome non conterrebbero né riproduzioni di documenti analogici né parrebbero assumere una vita digitale autonoma contenente la rappresentazione di un fatto od una manifestazione di volontà che ne conserterebbe l'attribuibilità al;
Pt_1 ed inoltre:
“… una meno superficiale lettura delle deduzioni di controparte - tese a sostenere l'utilizzabilità dei prodotti documenti elettronici - avrebbe già da sola condotto alla loro declaratoria di irriferibilità all'appellante ed alla loro inutilizzabilità ai fini della decisione 'in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità' degli stessi. È la stessa parte attrice che dichiara candidamente che i 'files' provengono dal p.c. del e sono stati da questo formati. Detta affermazione già da sé esclude la possibilità di CP_2 riferire i 'files' all'appellante poiché da questo non provenienti, ed in ogni caso esclude la possibilità di attribuire agli stessi 'files' lo stigma di sicurezza, integrità e immodificabilità normativamente richiesti ai fini della loro utilizzabilità in giudizio …”; 1.3. il primo giudicante non avrebbe potuto disporre la consulenza tecnica richiesta dal
, in quanto esplorativa e fondata sulla documentazione informatica da CP_2 quest'ultimo prodotta;
dunque, la citata CTU sarebbe stata indebitamente utilizzata dal Tribunale per colmare le carenze probatorie esistenti, in specie:
“… laddove manca qualsiasi “documento” che attestasse non già il mancato incasso delle affermate competenze ma finanche la stessa esecuzione dei lavori o la riferibilità dei lavori al convenuto l'officiante supponeva 'verosimilmente' sia l'esistenza dell'incarico la sua esecuzione e la corrispondente partita debitoria …”;
1.4. la maggior parte dei lavori indicati nell'elenco contenuto nel supporto informatico non sarebbero mai stati commissionati, in realtà, al , né da costui realizzati, Pt_1 circostanza confermata da alcuni degli stessi enti interpellati nel corso del giudizio di prime cure;
2. si palesava meritevole di censura in punto di valutazione delle prove assunte, atteso che:
2.1. erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto che l'acquisizione documentale ex art. 210 C.P.C. fosse idonea a confermare il contenuto del CD prodotto dal;
CP_2 ed invero:
“… dall'acquisizione documentale ex art. 210 richiesta dei 48 lavori contenuti nell'elenco formato dal
ben 28 di questi non hanno ottenuto alcun riscontro dalle amministrazioni asseritamente CP_2 committenti ed interpellate, di 6 di questi ( e ) il Controparte_4 Controparte_5
aveva contezza del conferimento avendo con autonomo e non sovrapponibile incarico la SIA - CP_2 valutando ed entrando nella disponibilità anche sugli elaborati redatti dal - 6 di questi sono Pt_1 relativi ad attività svolta dall'appellante in regime di lavoro subordinato per il Comune di Randazzo
[...]
il resto è pesca a strascico …”; CP_6
di contro, l'interlocuzione con le amministrazioni interpellate avrebbe confermato l'infondatezza della pretesa azionata dal;
CP_2
il Tribunale, pertanto, non avrebbe dovuto utilizzare, ai fini della prova di quanto asserito dal , né la documentazione elettronica da costui depositata né gli CP_2 esiti della CTU, che a questa aveva fatto riferimento;
2.2. nessuna prova sarebbe stata fornita da controparte in ordine all'esistenza di un accordo tra il medesimo ed il avente ad oggetto la ripartizione degli utili per i lavori Pt_1 da costoro realizzati;
in proposito:
“… la stessa esorbitante quantificazione del petitum, (oltre €. 500.000,00) le improprie modalità di reperimento della fantomatica “documentazione”, la sottrazione dell'agenda, dimostrano smaccatamente il difetto di allegazione e l'assenza di qualsiasi elemento di condivisione dell'attività professionale …”;
2.3. il ed il avrebbero esclusivamente condiviso i locali ove ciascuno CP_2 Pt_1 di essi svolgeva, in piena autonomia, la propria attività professionale e solo occasionalmente il si sarebbe avvalso della collaborazione del , Pt_1 CP_2 retribuendolo regolarmente, sicché nessuna società di fatto sarebbe intercorsa tra le dette parti;
2.4. in merito alla valutazione dell'espletata prova per testi:
Tes_
. il Tribunale anzitutto avrebbe dovuto ritenere inutilizzabile, ex art. 246 C.P.C., la testimonianza resa da presentando costei un interesse alla Testimone_2 causa, avendo svolto attività remunerata presso lo studio condiviso dal e dal;
Pt_1 CP_2
ed ancora:
2.4.1.1. la stessa teste riferisce:
“… di essere a conoscenza dell'accordo societario con ripartizione paritaria ma non fornisce alcun elemento di riscontro che renda attendibile l'affermazione, limitandosi a ripetere pedissequamente le affermazioni del convenuto ed incorrendo, per affinità di intenti, negli stessi errori. A comprova l'uso del plurale “abbiamo saputo” (io e il ) in ordine CP_2 alla asserita distrazione di incassi, rende in modo lampante l'atteggiamento non disinteressato della teste e denuncia, pur prescindendo dalla eccepita incapacità, la sua inattendibilità. Peraltro, chiestole sulle modalità di detta collettiva acquisizione di notizie la teste ammette candidamente che tale circostanza (insieme a tutte le altre) le è stata riferita dal convenuto …”;
2.4.1.2. la aveva inoltre confermato che tutti i lavori contenuti Tes_2 nell'elenco depositato da parte attrice erano stati effettuati dal;
CP_2 tale elenco, tuttavia, conterrebbe l'indicazione di lavori mai eseguiti e/o commissionati al , circostanza che smentirebbe le dichiarazioni Pt_1 della teste, d'altronde inattendibili giacché la predetta, che presso lo studio dei professionisti aveva svolto soltanto pratica, nessuna conoscenza poteva avere in ordine ad eventuali accordi intercorsi tra i professionisti stessi;
2.4.2. anche le dichiarazioni rese dai testi e non Testimone_3 Testimone_4 sarebbero attendibili;
3. in ogni caso, meritava censura laddove aveva determinato in € 95.291,78 la somma che il
avrebbe dovuto corrispondere alla controparte; Pt_1
e ciò poiché:
3.1. il primo Giudice aveva considerato tra i proventi dell'attività professionale del meritevoli di riparto a pro' del anche quanto dal primo ricevuto Pt_1 CP_2 dal andazzo quale ente promotore del Programma di Riqualificazione dello CP_5
Sviluppo Sostenibile denominato tuttavia: CP_6
“… quanto corrisposto dal non rappresenta compenso od onorario per l'attività Controparte_7 professionale svolta dal , bensì salario accessorio corrisposto dal datore di lavoro Comune di Pt_1 Randazzo quale premio incentivante per l'attività di progettazione svolta dal dipendente normativamente previsto dall'art. 92, essa è pertanto estranea all'attività professionale ed ha causa e titolo a questa non riferibile trattandosi di reddito da lavoro subordinato. Indice lampante della fondatezza di quanto affermato è l'assenza per l'attività de quo sia di parcellazione che di fatturazione, trattandosi quanto dal Comune di Randazzo corrisposto non utile e/o provento da attività professionale ma retribuzione …”; 3.2. in ordine al computo eseguito dal giudicante relativamente ai lavori indicati ai nn. 1, 2, e 3 (Comune di ) e 24, 25 e 26 ( ) dello CP_5 Controparte_8 schema riepilogativo di pag. 37 della CTU:
“… l'appellato ha, incontestatamente e con autonomo incarico, redatto lo studio di impatto ambientale (SIA). Detta evenienza impone di escludere lo svolgimento dei lavori in associazione professionale, nella specie in società col convenuto per espresso dettato legislativo posto al fine di evitare commistioni e cointeressenze tra i redattori dello studio d'impatto e quelli degli studi geologici, nel senso che la posizione di controllore di ogni elaborato progettuale verificato nello studio di impatto ambientale obbliga il professionista a non prendere parte, anche in forma societaria, ad attività progettuale oggetto di verifica vanno pertanto escluse dal computo compiuto dal giudice gli importi indicati per la redazione dei progetti al nr. 1,2, e 3 (Comune di
(e 24,25 e 26 (Comune di ) dello schema riepilogativo di pag. 37 CTU CP_5 Controparte_8
…”;
3.3. con riferimento al computo delle somme incassate quali utili dall'appellato relativamente ai lavori di cui ai nr. 24, 25 e 26 (Comune di ambiente) Controparte_8 dello schema riepilogativo di pag. 37 CTU:
“… debbono essere esclusi quanto ricevuto dalla con le fatture n. 4 e 10 del 2004 Controparte_9 riguardando queste ultime spese imprenditoriali relative a studi e lavori eseguiti da altri soggetti e quindi non imputabili quali compensi professionali idonei a determinare utili …”;
4. non avrebbe dovuto condannare il alla rifusione delle spese di lite, giusta Pt_1
l'infondatezza ut supra dedottadelle domande proposte dal o, quanto meno, CP_2 in ragione della reciproca soccombenza delle parti, avrebbe dovuto adottare una diversa ripartizione delle spese di lite e di C.T.U.;
e concludeva per l'accoglimento dei superiori petita tutti, con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.
*
Con comparsa depositata in data 8.6.2022 si costituivano , Controparte_1 CP_2
e , tutte quali eredi di e, deducendo ex
[...] Controparte_3 Persona_1 adverso nel merito:
sub 1., che: i files contenuti nel CD prodotto dal non sarebbero stati copiati né riprodotti, ma CP_2 rappresenterebbero gli originali provenienti dal computer del stesso;
CP_2 inoltre, in merito alla dedotta inammissibilità della produzione del CD:
“… lo stesso non contiene certo file audio o visivi, che non possono essere accettati nel processo civile se non previa autorizzazione e verifica, i file contenuti nel CD all. n14 sono invece di facile lettura (avendo estensione doc;
xls) rappresentano solo una raccolta dei lavori realizzati dal . E non necessitano di alcuna verifica, infatti è CP_2 possibile aprire ogni singolo file, andare su “Informazioni” e controllare la data della creazione e l'autore. Nel 2008 , il CD venne depositato in originale ed accettato, in quanto non vi era certo ancora il processo telematico e si trova oggi all'interno del fascicolo d'ufficio. Il CD è stato contestato solo nel prosieguo del giudizio;
infatti, nella comparsa di risposta si contestava la genuinità esclusivamente dei documenti n. 10,12, e 13, deve pertanto ritenersi tardivo il disconoscimento operato da controparte nei successivi atti e verbali di causa …”;
sub 1.3., che: la CTU espletata in prime cure sarebbe del tutto condivisibile ed i lavori oggetto di causa sarebbero stati tutti indicati analiticamente, contrassegnati dal n. 1 al n. 48, all'interno dell'atto di citazione;
sulla base di tale elenco, il Tribunale, con ordinanza del 30.10.2010, aveva autorizzato il a richiedere presso i competenti enti o committenti privati i progetti dei lavori e le CP_2 relative notule e/o fatture, pertanto:
“… già dall'udienza del 18.11.2011, l'attore, in esecuzione della predetta ordinanza esibiva e depositava copiosa documentazione relativa ai progetti indicati nell'elenco di cui all'atto di citazione dal n.1 al n.48 e le relative fatture. Nel verbale di udienza è indicata tutta la documentazione depositata. Nel corso del giudizio veniva depositata altra documentazione e precisamente all'udienza del 03.10.2012 e poi telematicamente con il deposito del 26.04.2016 relativamente al e della società ”; Controparte_10 Controparte_11
la CTU sarebbe stata dunque disposta ed espletata sulla base della documentazione acquisita e depositata dal;
CP_2
il , omettendo di produrre la documentazione contabile la cui esibizione era stata Pt_1 ordinata dal Tribunale ex art. 210 C.P.C., avrebbe adottato un contegno ostruzionistico, che aveva impedito di dimostrare l'incasso, da parte del medesimo, delle somme relative ad alcuni dei lavori indicati dal;
CP_2
sub 1.4., che: i testimoni escussi avrebbero confermato che i lavori elencati dal nell'atto di CP_2 citazione sarebbero stati dallo stesso realizzati;
pertanto:
“… l'odierno appellato, diversamente da quanto asserisce erroneamente parte appellante, ha dimostrato che la quasi totalità dei lavori è stata realizzata mentre è stato proprio l'appellante che non ha fornito alcuna informazione e/o notizia sull'esito dei lavori indicati in citazione, né ha fornito la prova contraria del mancato incasso, rifiutandosi ostinatamente di esibire i libri contabili;
e solo in sede di consulenza tecnica, e quindi tardivamente ed illegittimamente ha prodotto qualche fattura e alcune delibere di incarico, a prova contraria, pertanto inammissibili …”;
sub 2.3. e 2.4., che: il avrebbe dimostrato la sussistenza dell'accordo intercorrente tra lo stesso ed il CP_2
; Pt_1
i due professionisti non solo condividevano il medesimo studio professionale, ma operavano sotto una comune denominazione (“Centro Ricerche geologia applicata analisi e cartografie eco- ambientali”), tanto che numerosi fax ed e-mail erano stati inviati dal utilizzando tale Pt_1 intestazione e, inoltre, unica era la casella di posta elettronica (appartenente al ) CP_2 utilizzata nello studio;
ed ancora:
“… è stato provato anche dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, il dott. , si recava sui cantieri per CP_2 scattare foto, ed intratteneva rapporti con i committenti, ed i loro tecnici, pertanto è stata fornita la prova a mezzo testi della realizzazione da parte del dei lavori commissionati al […] Il dottor si CP_2 Pt_1 Pt_1 recava presso i Comuni a sollecitare il pagamento delle fatture dovute al dott. , come si evince dalla CP_2 fattura da lui inviata al Comune di Giardini Naxos, a mezzo fax ( vedi all. n.12) , così come si occupava che venissero effettuati i bonifici a favore del dott. ”; CP_12
nel caso di specie ricorrerebbero tutti gli elementi richiesti dall'art. 2247 C.C., poiché i due professionisti avevano sempre diviso le spese, detraendole dai compensi;
dalla testimonianza di emergerebbe la prova della sussistenza, tra i due Testimone_2 professionisti, dell'affectio societatis; nella società di fatto sussistente tra il ed il sarebbero stati conferiti beni Pt_1 CP_2
e servizi, con l'uso comune delle strumentazioni, dei locali di studio e dei collaboratori;
sub 2.5., 2.6., 2.7. e 2.8., che: la teste non avrebbe reso una testimonianza de relato, avendo ella assistito Testimone_2 ai colloqui intervenuti tra il ed il ed avendo partecipato, nella veste di Pt_2 CP_2 praticante, alla redazione degli atti relativi ai lavori elencati dal;
CP_2 neanche corrisponderebbe al vero che la veva un interesse alla causa, difatti: Tes_2
“… nel caso di specie la aveva già ottenuto il rimborso spese per l'attività di collaborazione espletata, in Tes_2 quanto le spese sostenute per i collaboratori venivano periodicamente decurtate dagli incassi …”;
la on aveva affermato che tutti i lavori elencati dal fossero stati dallo Tes_2 CP_2 stesso realizzato, avendo dichiarato invece di non ricordare se alcuni di essi fossero stati o meno eseguiti dal predetto;
sotto altro profilo:
“… in ordine al fatto che due o tre dei quarantotto lavori, a dire dell'appellante siano stati commissionati formalmente all'Ing. e al dott. RANDAZZO, non rende inattendibile la testimonianza della in quanto tali lavori Per_2 Tes_2 sono stati effettivamente eseguiti dal dott. , all'interno dello studio, quindi la praticante dice il vero, CP_2 quando afferma di aver visto il eseguire i predetti lavori […]. L'attività svolta per questi incarichi è frutto CP_2 di cortesie professionali e richieste avanzate dal al dott. ”; Pt_1 CP_12
la teste avrebbe affermato che il ed il agivano come Testimone_3 Pt_1 CP_2 se fossero in società e avrebbe altresì confermato che il aveva realizzato i lavori CP_2 dal medesimo indicati nell'atto di citazione di prime cure;
sub 3.1., che: l'accordo intercorso tra le parti ricomprendeva “tutti gli incarichi ricevuti personalmente dal dott. , e dal dott. , indipendentemente dal fatto che tali lavori fossero da Pt_1 CP_2 svolgere come attività di libero professionista, o per qualsiasi rapporto di subordinazione o para subordinazione con i soggetti committenti e/o datori di lavoro, più semplicemente tutti i progetti che venivano realizzati allo studio”, sicché alcun rilievo assumerebbe la circostanza che la somma liquidata dal di Randazzo al fosse stata a quest'ultimo corrisposta a titolo di CP_5 Pt_1 premio incentivante per l'attività di progettazione;
sub 3.2., che: la doglianza sarebbe destituita di fondamento, in quanto:
“… la relazione geologica attiene allo studio del terreno ed ai suoi parametri, mentre il SIA (studio impatto ambientale) si riferisce all'impatto che l'opera può avere sull'ambiente e quindi si tratta di due lavori distinti e separati, che vanno in ogni caso pagati …”;
il , quindi, si sarebbe avvalso dell'operato del per la redazione della Pt_1 CP_2 relazione geologica e dei progetti, con conseguente diritto del al pagamento del CP_2 relativo compenso;
sub 3.3., che: la doglianza sarebbe infondata ed in tali termini si era espresso anche il CTU;
sub. 4., che: anche tale motivo meriterebbe di essere rigettato;
concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e compensi del grado.
*
Il giudizio era differito dall'udienza di prima comparizione dell'1.7.2022 a quella del 16.10.2023, per la precisazione delle conclusioni e poi (con decreto presidenziale del 20.4.2023) a quella del 24.2.2025. A tale udienza, in ragione delle note di trattazione depositate dalle parti nella data del 24.2.2025, la causa veniva posta in decisione, previa la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 19.5.2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo sub 1. non merita accoglimento.
Parte appellante lamenta, in nuce, nelle doglianze retro sintetizzate sub 1. l'inutilizzabilità della documentazione informatica prodotta in prime cure dal , asserendone la carenza CP_2 di genuinità e riconducibilità al . Pt_1
Afferma, a sostegno della propria arguizione, che tale inutilizzabilità deriverebbe, inoltre, dalla circostanza che il , a fronte del disconoscimento di detta produzione operato dal CP_2
, aveva omesso di avanzarne formale richiesta di verificazione. Pt_1
La documentazione di cui trattasi risulta essere stata prodotta dal a mezzo di un CP_2
CD, contenente files relativi ai lavori da costui asseritamente eseguiti, trasfusi, altresì, nell'elenco contenuto nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure (v. pagg. da 8 a 13).
Orbene, le contestazioni operate dal , poiché astratte ed aspecifiche, appaiono Pt_1 inidonee a svilire la valenza probatoria della documentazione de qua. Il predetto, difatti, asserisce solo apoditticamente che tale documentazione sarebbe stata prodotta in violazione delle norme procedimentali sull'acquisizione ed utilizzabilità della prova documentale e ne sostiene, senza fornire alcun riscontro, l'illecita acquisizione e/o formazione, nonché la carenza di genuinità, siccome proveniente dal personal computer del . CP_2
Del pari, ritiene la Corte che il preteso disconoscimento della produzione contenuta nel supporto informatico (da intendersi riferito alla censurata difformità tra le copie dei documenti contenute nel CD e gli originali degli stessi), nonché, invero, dell'ulteriore documentazione versata dal
, sia stato effettuato in termini estremamente generici e con una mera formula di CP_2 stile, ossia: “… contesta la conformità delle copie fotostatiche prodotte dei documenti indicate ai n. 9-10-11-12-13 e 14 …” (si veda il verbale d'udienza del 6.5.2009).
Onde, tale difesa si palesa carente dei requisiti formali enucleati in materia dalla pacifica giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, la quale ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. civ., n. 16557/2019; Cass. civ., ord. n. 37290/2022).che:
«… in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 C.C., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni …».
D'altronde, come rettamente rilevato dal primo Giudice, il contenuto del CD prodotto dall'appellato ha trovato sostanziale conferma e riscontro nei documenti acquisiti nel corso del giudizio di prime cure ex art. 210 C.P.C.
La censura a mezzo della quale l'appellante rinnovatamente lamenta (anche ex post) la contestata natura asseritamente esplorativa della CTU espletata in prime cure è, parimenti, infondata.
Tale indagine, infatti, non risulta essere stata utilizzata per supplire ad eventuali deficienze di allegazione o di individuazione di prova in cui sarebbe incorso, a detta dell'appellante, il
, bensì al fine di coadiuvare il decidente proprio nella valutazione di pertinenza e di CP_2 congruenza di documentazione già prodotta in giudizio (comprensiva, del resto, degli apporti rivenienti dalle parti e delle acquisizioni – anche dagli enti committenti – effettuate a seguito dell'esecuzione del disposto ordine di esibizione ex art. 210 C.P.C.).
*
Pure il motivo sub 2. non merita accoglimento.
Contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, deve ritenersi che, alla luce del complessivo compendio probatorio formatosi in giudizio, sia stata raggiunta prova dell'effettiva sussistenza, tra il ed il , di una società di fatto, fondata su un accordo di CP_2 Pt_1 collaborazione intercorrente tra i menzionati professionisti in vista dello svolgimento in comune dell'attività di loro competenza e su un patto di ripartizione, nella misura del 50% ciascuno, degli utili provenienti dagli incarichi ricevuti, a qualsiasi titolo, anche separatamente da ognuno di loro, previa detrazione delle spese d'esercizio.
Appare utile premettere in tema che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che:
«… l'esistenza di una società di fatto, nel rapporto fra i soci, postula la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attività) e, pertanto, non può essere desunta dalla mera esternazione della società, che è rilevante solo nel rapporto con i terzi, a tutela del loro affidamento, né da atti di per sé insufficienti ad evidenziare tutti i suddetti elementi costitutivi …» (Cass. civ.., ord. n. 19234/2020);
e, ancora (v. Cass. civ., ord. n. 4385/2023), che:
«… in altri termini, la mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) non impedisce al giudice del merito l'accertamento aliunde, mediante ogni mezzo di prova previsto dall'ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, dell'esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite e l'affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 33230 del 2019; Cass. n. 8981 del 2016; Cass. n. 5961 del 2010) …».
Orbene, l'esistenza di una struttura integrante una società di fatto tra il ed il Pt_1
, costituita al fine dell'esercizio in collaborazione di un'attività libero-professionale CP_2 economicamente rilevante, perché in grado d'intercettare sul mercato flussi di domanda significativi e di assorbirne una quota, si evince sia dai documenti prodotti dalle parti sia dall'esito delle prove testimoniali, da cui si traggono plurimi elementi di prova tutti singolarmente conducenti e tra loro convergenti, in modo univoco, nel senso della conferma della ricorrenza tra i nominati d'un patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (costituzione d'un fondo comune, esercizio in comune di attività economicamente rilevante, ripartizione dei guadagni e delle perdite – e non solo delle spese – nel contesto d'un vicendevole vincolo di collaborazione in vista di detta attività).
In specifico, mentre non è controverso che i due professionisti non solo condividevano il medesimo studio professionale – con la dotazione di corredo e le attrezzature tecniche ivi ubicate, necessarie all'espletamento della professione (beni costituenti il “fondo comune” della società di fatto) – ma, altresì, che i predetti operavano con la spendita della medesima ditta, sotto la comune denominazione di “Centro Ricerche geologia applicata analisi e cartografie eco- ambientali” (si vedano, al riguardo, quali indici esemplificativi conducenti, gli allegati all'atto di citazione di prime cure nn.: 8 – copia del biglietto da visita dello studio –; 9 – documentazione su carta intestata, illustrante le attività svolte dallo studio –; 13 – e-mail inviata dal Pt_1 al , recante l'intestazione dello studio –). Parte_3
Che i professionisti, poi, ripartissero tra di loro guadagni e spese si trae, ulteriormente, dagli estratti dell'agenda (allegato n. 10) prodotti dal . CP_2
Ed infatti, nel menzionato documento appaiono annotate alcune spese relative all'attività svolta dai professionisti (id est, a titolo esemplificativo, gli esborsi relativi alle fotocopie, alle fotografie, al carburante, alle utenze della luce, alle pulizie effettuate nello studio), con l'indicazione, talvolta, in corrispondenza delle somme indicate, del nominativo del , tanto che CP_2 può ragionevolmente presumersi che mediante l'agenda di cui trattasi il tenesse Pt_1 traccia anche distintamente degli esborsi sostenuti dal medesimo o dal , al fine di CP_2 procedere, successivamente, alla loro divisione e/o compensazione con i compensi da ciascuno ritraibili – e via via riscossi – per l'esercizio della rispettiva attività (compensi anch'essi annotati nel documento).
Anche la teste ha d'altronde riferito che “… le spese affrontate per i Testimone_2 predetti lavori venivano annotate dal dott. su un'agenda personale, che riconosco in Pt_1 quella che mi viene esibita e che è allegata al fascicolo di parte attrice …”.
Appare utile precisare, ancora, che non vi è dubbio in merito alla paternità delle scritture presenti nell'agenda, giacché: se è pur vero che essa è stata dapprima disconosciuta (si ribadisce, tuttavia, del tutto genericamente) dal;
nondimeno, lo stesso, in sede di Pt_1 interrogatorio formale, ha poi ammesso che “… l'agenda che mi viene esibita allegata agli atti di parte attrice è mia personale di mia proprietà …”.
Ulteriori riscontri dell'accordo di divisione degli utili e delle perdite già intercorso tra le parti sono poi quelli rivenienti dalle scritture presenti nelle fatture prodotte dal agli CP_2 allegati nn. 1 e 2 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado: fatture emesse dal medesimo a favore del , o viceversa, le quali testimoniano il metodo al riguardo seguito ed in Pt_1 concreto danno conferma delle modalità delle compensazioni e delle ripartizioni dei guadagni che i professionisti effettuavano tra loro (di cui è da presumere che stabilmente avesse luogo la pratica).
L'esistenza di una società di fatto tra i professionisti risulta inoltre, e si direbbe meglio soprattutto, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado, i quali hanno concordemente riferito – come si vedrà più avanti, con l'impiego di locuzioni e termini, anche ove tecnici (ad es.: “società”) inequivoche nel contenuto delle dinamiche materiali esistenti tra i menzionati – che i professionisti svolgevano in costante collaborazione tutti gli incarichi affidatigli (così apparendo evidente anche nei rapporti con i terzi, committenti e/o concorrenti)
l'esistenza di un vincolo di rango societario tra i predetti). Essi hanno poi ulteriormente confermato gli assunti del in merito alla ricorrenza CP_2
d'un accordo di divisione, tra costui ed il , nella generale previsione della misura del Pt_1
50% ciascuno – al netto delle spese – dei proventi derivanti da ogni incarico da essi svolto, a qualsiasi titolo ed a prescindere da chi tra i due avesse formalmente ricevuto l'incarico stesso.
Segnatamente:
la teste particolarmente a conoscenza dei fatti per aver svolto presso lo Testimone_2 studio, sin dal 2002, un periodo di pratica professionale, ha riferito, come già ben evidenziato dal Tribunale, che:
- “… nello studio dei dottori e cioè dal 2002 mi sono accorta che i proventi derivanti dalle Persona_3 fatture emesse dai dottori venivano ripartiti fra le predette parti in causa nella misura Persona_4 del 50% a prescindere dalla circostanza se il cliente apparteneva al dott. o al dott. …”; Pt_1 CP_2
- “… anche le spese venivano ripartite in parti uguali in particolare le stesse prima venivano detratte dai proventi prima della ripartizione degli utili …”;
- “… l'accordo di ripartizione degli utili e delle spese sopraindicato riguardava tutti gli incarichi ricevuti dal
e dal dott. , e cioè sia gli incarichi privati sia quelli pubblici, sia quelli relativi al PRUSST Pt_1 CP_2 MO …”;
- “… è vera la circostanza di cui alla lettera d) del capitolato di prova …”, ossia che “… ogni professionista provvedeva ad incassare e fatturare a suo nome i lavori per i quali aveva ricevuto direttamente l'incarico, destinando al collega la metà della somma al netto delle spese. Ma prima di corrispondere la metà dell'importo all'altro professionista, quest'ultimo doveva rendicontare i propri incassi e dividerli a sua volta a metà, a questo punto la compensazione avve3niva attraverso l'emissione di una nuova fattura da parte del professionista che doveva ricevere il pagamento a favore del collega che erogava la somma …” (v. pag. 16 dell'atto di citazione);
- “… Conosco il dott. , il quale era commercialista di entrambe le parti […]. Posso dire che il dott. Persona_5
era a conoscenza dell'accordo di ripartizione degli utili intercorso fra le parti. Mi risulta che il Persona_5 dott. abbia tentato di far conciliare le parti […] La superiore circostanza posso riferirla in quanto ho Per_5 assistito a delle discussioni in cui il dott. faceva riferimento a questo accordo di ripartizione …”; Persona_5
il teste (padre della ha dichiarato: Testimone_4 Testimone_2
- “… ricordo che dopo la laurea di mia figlia avendo chiesto al dott. se la stessa poteva fare pratica Pt_1 presso di lui, questi mi rispose che avrebbe dovuto sentire in merito il suo socio dott. ”; CP_12
- “… dopo lo scioglimento della società fra le parti mia figlia ha continuato da sola …”;
la teste , a conoscenza dei fatti per aver lavorato con entrambe le parti dal Testimone_3
1994 (anno della sua iscrizione all'università) al 2004, ha affermato:
- “… mi risulta che le parti in causa lavoravano insieme […]. Non so se formalmente le parti fossero in società, anche se di fatto agivano come se lo fossero …”;
- “… ricordo che quando seguivo un lavoro facevo riferimento sia all'una che all'altra parte indifferentemente …”. Le e hanno poi confermato come il Testimone_2 Testimone_3 CP_2 avesse collaborato alla realizzazione dei lavori dallo stesso elencati nell'atto di citazione – pur avvertendo, per alcuni di essi, di non ricordarne con precisione – e per il pagamento dei cui compensi lo stesso aveva agito in giudizio.
Donde, le testimonianze de quibus – unitamente alle produzioni documentali antea richiamate
– confermano gli assunti del , sia per quanto attiene all'esistenza di una società di CP_2 fatto tra il medesimo ed il (ricorrendone tutti gli elementi costitutivi, ivi incluso il Pt_1 requisito soggettivo dell'affectio societatis, quale indirettamente risultante dallo stabile vincolo di reciproca collaborazione assunto tra le parti per lo svolgimento delle relative attività) sia in riferimento all'accordo di divisione dei compensi e degli oneri delle medesime, sia, ancora, in ordine alla concreta esecuzione, da parte del , dei lavori da esso indicati. CP_2
Ciò precisato, deve aggiungersi che non colgono nel segno le doglianze di parte appellante volte a minare l'attendibilità – generale o specifica – delle riferite dichiarazioni testimoniali.
Nessuna incapacità a testimoniare ex art. 246 C.P.C. si rinviene, difatti, in riferimento alla non essendo risultata costei portatrice, di tutta evidenza, di un interesse Testimone_2 nella causa che ne avrebbe legittimato la partecipazione al giudizio (la prefata, in specie, al momento del rilascio delle dichiarazioni testimoniali ha dichiarato di aver cessato qualsivoglia rapporto lavorativo e/o di collaborazione con le parti).
La del pari, non potrebbe considerarsi mero testimone de relato, avendo riferito su Tes_2 circostanze di cui ha avuto diretta e personale cognizione per averle constatate tanto de visu quanto de auditu nello svolgimento in concreto delle dinamiche relazionali come avevano luogo mentre le parti originarie di lite le ponevano in essere (con dialoghi, propalazioni, unilaterali iniziative e condotte operative), ossia traendone la conoscenza non solo dai detti espressi dei loro protagonisti ma pure dai rispettivi comportamenti, anche attuosi, e quindi quale spettatrice qualificata della vita quotidiana dei relativi attori.
Sicché, in assenza di prova contraria (da parte del ) ed in ragione dell'univoco e Pt_1 concordante materiale cognitivo così emergente dal superiore compendio probatorio, è da riconoscere serenamente come il Tribunale (pur non assumendo esplicita posizione in ordine alla natura del rapporto intercorrente tra il ed il;
ben sussumibile, Pt_1 CP_2 peraltro, come retro rilevato, in termini di società di fatto tra i medesimi) rettamente abbia ritenuto che tra le parti del giudizio fosse intercorso un accordo di divisione dei compensi (nei termini allegati dal ) e abbia dunque provveduto a quantificare – con l'ausilio del CP_2 perito officiato in prime cure, ed esclusivamente in relazione ai lavori per cui è stata raggiunta prova dell'avvenuto incasso di compensi da parte del – le somme spettante al Pt_1
(e, in luogo d'esso, oggi, alle aventi causa dall'odierno appellato). CP_2
*
Anche il motivo di gravame sub 3. è infondato.
Come evidenziato da parte appellata, l'accordo di divisione dei compensi intercorrente tra il ed il è risultato – senza che siano state accertate deroghe o eccezioni CP_2 Pt_1 rilevanti rispetto ad esso – attenesse a “… tutti gli incarichi ricevuti personalmente dal dott.
, e dal dott. , indipendentemente dal fatto che tali lavori fossero da Pt_1 CP_2 svolgere come attività di libero professionista, o per qualsiasi rapporto di subordinazione o para subordinazione con i soggetti committenti e/o datori di lavoro, più semplicemente tutti i progetti che venivano realizzati allo studio …”. Ne deriva che, in difetto d'emersione di clausole d'esclusiva (e di situazioni e vicende che le legittimassero o le avessero viste attuate) nessun rilievo potrebbe assumere, ai fini della determinazione della quota di compensi spettanti al in ragione del superiore CP_2 accordo “generale”, la circostanza che la somma liquidata dal al Controparte_7 Pt_1 fosse stata a quest'ultimo corrisposta a titolo di premio incentivante per l'attività di progettazione.
La doglianza sub 3.2. è anch'essa da riconoscersi infondata, in quanto generica, con conseguente diritto del al pagamento della quota di sua pertinenza sui compensi percepiti dal CP_2
, avendo egli svolto la redazione della relazione geologica e dei progetti (circostanza Pt_1 non specificatamente contestata dall'appellante).
Con riferimento alle fatture nn. 4 e 10 del 2004, parte appellante sostiene che esse riguarderebbero spese imprenditoriali relative a studi e lavori eseguiti da altri soggetti, pertanto non imputabili quali compensi professionali e non rientranti, dunque, nell'accordo di divisione degli utili intercorso tra le parti. Tali deduzioni, tuttavia, non sono state dimostrate dal , come anche rilevato dal CTU, Pt_1 il quale, sul punto, ha osservato che:
“… circa le fatture n. 4 e 10, che il Ctp del convenuto asserisce riferirsi a spese imprenditoriali, si segnala che le stesse non riportano alcuna indicazione di lavori eseguiti da terzi ma solo l'indicazione “lavori eseguiti”, né risultano specifiche indicazioni o documenti (fatture / note di terzi soggetti) dimostranti le affermazioni del Ctp …”;
Di talché, in assenza di qualsivoglia elemento probatorio offerto in senso contrario dal
, deve fondatamente ritenersi che le somme riportate dalle fatture rappresentino Pt_1 ulteriori incassi percepiti dallo stesso quali compensi professionali, rientranti, come retro avvisato, nell'accordo di divisione degli utili provato in lite.
*
Neppure il motivo sub 4. merita accoglimento, per le ragioni di cui appresso.
Le domande originariamente spiegate dal (per il cui accoglimento hanno insistito, CP_2 nel costituirsi in giudizio, i suoi eredi) hanno trovato nella sentenza di primo grado (confermata in parte qua da questa Corte) accoglimento, sebbene con forte ridimensionamento rispetto alla pretesa originaria (avendo parte attrice ottenuto la condanna del alla ben più Pt_1 contenuta somma di € 95.291,78, a fronte degli € 500.000,00 di cui al petitum azionato). Il prefato risultando essere, comunque, all'esito complessivo della lite la parte sostanzialmente vittoriosa, ritiene la Corte che la superiore oltremodo rilevante riduzione dell'importo della somma al medesimo riconoscibile (e riconosciuta), in quanto integrante poco meno del 20% dell'intero vantato, non potesse (né possa) giustificare una compensazione anche solo parziale delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, attesa la resistenza (infondata) al riguardo palesata dalla controparte, sicché il relativo carico – in quanto liquidato dal Giudice a quo con applicazione di scaglione di valore congruente anche rispetto all'odierno decisum – va ribadito sul . Pt_1
Di conseguenza, andrà confermata in toto la pronuncia di prime cure.
* Le spese processuali riguardanti il giudizio di secondo grado dovranno esse pure esser poste a carico di parte appellante.
Ciò posto, i detti compensi si liquidano, in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n.
261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei seguenti termini:
secondo grado:
Competenza: giudizio di cognizione innanzi alla Corte d'appello Valore della causa: da € € 52.001 a € 260.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 1.984,66
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.274,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.442,00
fase decisionale, valore medio: € 3.402,00 spese generali (15% sul compenso totale): € 1.215,40 totale € 9.318.00
come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione per questo grado della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione, discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo, attesane l'evidente marginalità;
ii. con applicazione quanto al resto dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua); successivamente non dimidiati, in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o dimidiati fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”), in ragione della rilevanza oggettiva della qualità della lite;
ii.3) senza maggiorazione per la pluralità delle parti assistite, integrando le medesime unica posizione processuale.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. 6–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_4 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debea alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 122, emessa dal Tribunale Civile di Messina– Seconda Sezione in data 21.1.2021 e pubblicata in pari data;
appello proposto da: ; Parte_1 nei confronti di:
; Controparte_1
; Controparte_3
; Controparte_2 tutte quali eredi di (deceduto in data 12.6.2017); Persona_1 così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) condanna alla rifusione in favore di , Parte_1 Controparte_1 CP_3
e tutte n.q. di eredi di delle spese del
[...] Controparte_2 Persona_1 corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 9.318 per onorario, oltre accessori come per legge;
3) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 23.9.2025
Il Presidente estensore
(dott. Augusto SABATINI)