Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/03/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 313/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 313/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Angela Furlanetto e Cinzia Milani Parte_1
e con il patrocinio dell'avv. Gloria Mariano CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Nel merito
1. in via principale
- a) AFFIDARSI congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio con collocazione Persona_1 prevalente presso l'abitazione materna e con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario, considerata la tenera età di Per_1
-settimana A) Due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì ) il padre preleverà il minore dalla casa materna nei pomeriggi indicati alle ore 7.00 del mattino in luogo delle ore 13.00 individuato nel contenuto del ricorso.
pagina 1 di 5
-resta fermo che in seguito al compimento del terzo anno di età del figlio ovvero anche Per_1 precedentemente ove i genitori concordino sull'adeguato sviluppo del minore e lo ritengono conforme al suo interesse, i giorni di competenza paterni si intendono comprensivi di pernotto, motivo per cui il figlio nelle giornate di competenza infrasettimanali paterne trascorrerà dette giornate con il padre comprensive di pernotto e verrà poi riaccompagnato dallo stesso direttamente a scuola nella giornata successiva, mentre invece nei weekend di competenza paterni il minore trascorrerà il sabato e la domenica con il padre a partire dal venerdì alle ore 13:00 o comunque dopo la scuola sino al lunedì successivo (compreso pernotto) quando il padre riaccompagnerà il figlio a scuola;
salvo diverso accordo tra le parti;
b) il minore trascorrerà il compleanno ed i relativi festeggiamenti, ad anni alternati, presso l'uno o l'atro genitore, alla presenza di entrambi i genitori alla festa, salvo diverso accordo tra le parti;
c) Natale e Capodanno
-Il figlio minore, trascorrerà il giorno di Natale e il giorno di Capodanno (31 dicembre) in modo alternato, con l'uno e l'altro genitore;
i genitori suddivideranno il tempo da trascorrere con il figlio nell'arco della giornata: il giorno di Natale ed il 31 dicembre, la madre trascorrerà con il figlio l'intera mattinata sino alle ore 14.00, mentre invece il padre l'intero pomeriggio sino alle ore 20.30 quando quest'ultimo riaccompagnerà presso la madre il figlio;
mentre le altre giornate seguiranno il regime di vista ordinario. Il predetto diritto di vista verrà ampliato a partire dal compimento del terzo anno di età di facendo decorrere da tale momento il pernotto unitamente al padre salvo diverso accordo Per_1
tra le parti, sicchè il periodo di vacanza natalizio sarà così suddiviso ed alternato di anno in anno: le giornate del 24-25-26-27 dicembre verranno trascorse dal figlio unitamente alla madre, mentre invece le giornate del 28-29-30-31 dicembre saranno di competenza paterna dalle ore 10.00 del giorno 28 dicembre compreso pernotto, con alternanza all'anno successivo. I giorni seguenti seguiranno il regime ordinario, salvo diverso accordo tra le parti.
d) vacanze Pasquali
-Pasqua e Lunedì dell'Angelo, saranno suddivisi ed alternati di anno in anno tra i genitori, considerata la tenera età di , il figlio quindi trascorrerà la mattinata della giornata di Pasqua 2025 e la Per_1 mattinata del Lunedì dell'Angelo 2025 con la madre sino alle ore 14.00 ed il pomeriggio di Pasqua e pagina 2 di 5 Lunedì dell'Angelo con il padre sino alle ore 20.30 con rientro presso l'abitazione materna;
le restanti giornate seguiranno il calendario ordinario. A decorrere dal compimento del terzo anno di età di le vacanze pasquali saranno così suddivise tra i genitori ed alternate di anno in anno: il Per_1
venerdì ed il sabato precedenti la Pasqua e la Pasqua saranno di competenza paterna, mentre invece il
Lunedì dell'Angelo, il martedì ed il mercoledì successivi saranno di competenza materna (dalle ore 10.00 del Lunedì) e si intenderanno comprensivi di pernotto, salvo diverso accordo tra le parti;
e) vacanze Estive
-Considerata la tenera età di il minore trascorrerà con ciascun genitore una settimana di Per_1
vacanza, non consecutiva, le vacanze si intendono senza pernotto, motivo per cui il padre riaccompagnerà il minore giornalmente presso la casa materna entro le ore 20:30;
-A decorrere dal compimento del terzo anno di età, il minore trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni di vacanza, non consecutivi, ma con pernotto;
-A decorrere dal compimento del terzo anno di età, il minore potrà trascorrere con ciascun genitore 15 giorni di vacanza non consecutivi comprensivi di pernotto;
Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro entro il 15 giugno di ogni anno i giorni di vacanza che intende trascorrere con il figlio, con prevalenza di scelta in caso di disaccordo, della madre negli anni pari e prevalenza di scelta del padre negli anni dispari;
salvo diverso accordo tra le parti;
-Ponti scolastici, Carnevale e ogni altra festività come ad esempio il 1 novembre, 8 dicembre, epifania,
1 maggio, 2 giugno e 15 agosto, saranno alternati di anno in anno tra i genitori, salvo diverso accordo;
- f) Durante la malattia, il figlio resterà presso la madre ed il padre avrà il diritto di visitarlo per un'ora al giorno, la madre dovrà in ogni caso aggiornare il padre sullo stato di salute del figlio;
- g) il figlio trascorrerà con la madre la Festa della Mamma ed il giorno del compleanno di quest'ultima, con il padre la Festa del Papà ed il giorno del compleanno di quest'ultimo, ciò a prescindere dalla calendarizzazione di cui sopra;
- h) ciascun genitore si impegna a permettere che il figlio (non appena raggiunta l'età idonea) abbia comunicazioni telefoniche con l'altro genitore, astenendosi dal porre in essere qualsivoglia tipologia di interferenza;
- i) Durante i periodi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori, le decisioni ordinarie della vita quotidiana verranno assunte dal genitore che vede il figlio presso di sé. Le decisioni concernenti questioni di straordinaria amministrazione (ovvero quelle di maggiore interesse, destinate ad incidere durevolmente sulla vita del figlio) verranno assunte congiuntamente dai genitori, previo accordo;
pagina 3 di 5 2. Le parti prestano l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
3. Entrambi i genitori si impegnano a garantire reciproco rispetto nell'ambito delle comunicazioni tra loro al fine di mantenere un rapporto sereno ed equilibrato con il figlio;
4. ONERARSI il sig. nel pagamento della somma mensile di euro 300,00 oltre rivalutazione Parte_1
Istat, a titolo di contributo al mantenimento di da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese in Per_1
favore della madre;
5. DISPORSI l'obbligo a carico del sig. di contribuire nella misura del 60% alle spese Parte_1 straordinarie del figlio così come disciplinate all'interno del protocollo in punto famiglia del Tribunale di Padova, precisando che anche le tassa dell'asilo nido sarà suddivisa in percentuale 60% a carico del padre e 40% a carico della madre;
6. DISPORSI la percezione esclusiva al 100% dell'Assegno Unico Inps relativo al figlio da parte della signora;
CP_1
7. le parti danno altresì atto di aver già provveduto al trasferimento della quota di proprietà del 50% dell'immobile sito in S. Angelo di Piove di CC (PD) Via G. Savonarola n. 8/1 da parte della signora in favore del Sig. che ne diverrà esclusivo proprietario (al 100%) nonché CP_1 Parte_1 all'intero accollo liberatorio del mutuo ipotecario accesso presso Banca Volksbank filiale di Marcon
(VE) in data 22.02.2019 ai fini dell'acquisto dell'ex casa familiare (S. angelo di Piove di sacco (PD) Via
G. Savonarola n. 8/1) a carico del sig. ed al versamento in favore della sig.ra Parte_1 CP_1 da parte del signore in occasione dell'appuntamento presso il Notaio, della somma di euro Parte_1
35.000,00 (trentacinquemila// 00) oltre alla consegna alla signora , della documentazione CP_1 utile a comprovare l'intervenuto accollo liberatorio del mutuo a proprio esclusivo carico accesso presso la Banca Volksbank ai fini dell'acquisto dell'ex casa familiare (S. angelo di Piove di CC (PD) Via G.
Savonarola n. 8/1), e che il pagamento dei costi e delle spese relative al trasferimento immobiliare (ivi compreso il pagamento dei costi e delle spese relative al trasferimento immobiliare (ivi compreso il pagamento del Notaio) è stato integralmente effettuato dal sig. . Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], sono genitori, Parte_1 CP_1
non coniugati, di , nato a [...] il [...]. Per_1
In data 18.12.2024 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 337 bis e ss. c.c. e art. 473bis.51 c.p.c.
pagina 4 di 5 All'udienza del 4.3.2025, trattata mediante il deposito telematico di note scritte sottoscritte dalle parti, le parti precisavano le conclusioni di cui in epigrafe.
L'accordo raggiunto dalle parti è privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della prole minorenne e coerente con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni;
pertanto, si prende atto delle condizioni sub 1, 3, 4, 5.
Quanto alle altre condizioni sub 2, 6, 7 espressione dell'autonomina negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1, 3, 4, 5 di cui al ricorso congiunto depositato in data 18.12.2024;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 7.03.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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