Versione
7 novembre 1961
7 novembre 1961
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Versione
31 dicembre 1991
31 dicembre 1991
Art. 2. (( 1. L'Ente e' persona giuridica di diritto pubblico e, nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 giugno 1979, provvede:
a) alla progettazione ed alla esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonche' alla relativa gestione, esercizio e manutenzione, nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dalla legislazione vigente;
b) alla effettuazione di studi e ricerche, anche sperimentali, connessi con quanto previsto alla lettera a).
2. L'Ente puo' provvedere ad interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, su incarico o concessione delle regioni Umbria e Toscana, nonche' agli interventi che, nelle stesse materie, siano ad esso affidati da enti locali territoriali.))
a) alla progettazione ed alla esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonche' alla relativa gestione, esercizio e manutenzione, nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dalla legislazione vigente;
b) alla effettuazione di studi e ricerche, anche sperimentali, connessi con quanto previsto alla lettera a).
2. L'Ente puo' provvedere ad interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, su incarico o concessione delle regioni Umbria e Toscana, nonche' agli interventi che, nelle stesse materie, siano ad esso affidati da enti locali territoriali.))
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 23/07/1992, n. 353Provvedimento: […] 2. - Quanto al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 1048 del 1961, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 411 del 1991, nel ricorso si espone che esso - stabilendo che "l'Ente può provvedere ad interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, su incarico o concessione delle Regioni Umbria e Toscana, nonché agli interventi che, nelle stesse materie, siano ad esso affidati da enti locali territoriali" -, ha legiferato in materia riservata alla legislazione regionale. […]Leggi di più...
- ente irriguo umbro-toscano·
- ricorso della regione toscana·
- non fondatezza della questione.·
- esclusione·
- ente irriguo toscano·
- riconosciuta violazione della competenza delle regioni in ordine alla propria organizzazione·
- sent. 353/92 d. agricoltura·
- sent. 353/92 a. agricoltura·
- sent. 353/92 b. agricoltura·
- sent. 353/92 c. agricoltura·
- carattere puramente ricognitivo e facoltativo della disposizione impugnata·
- illegittimita' costituzionale in parte 'qua'.·
- asserita violazione delle competenze regionali in materia di bonifica