Articolo 2 della Legge 18 ottobre 1961, n. 1048
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 novembre 1961
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Versione
31 dicembre 1991
Art. 2. (( 1. L'Ente e' persona giuridica di diritto pubblico e, nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 giugno 1979, provvede:
a) alla progettazione ed alla esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonche' alla relativa gestione, esercizio e manutenzione, nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dalla legislazione vigente;
b) alla effettuazione di studi e ricerche, anche sperimentali, connessi con quanto previsto alla lettera a).
2. L'Ente puo' provvedere ad interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, su incarico o concessione delle regioni Umbria e Toscana, nonche' agli interventi che, nelle stesse materie, siano ad esso affidati da enti locali territoriali.))
Entrata in vigore il 31 dicembre 1991
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