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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 5064/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.5064/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 24/02/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Siracusa, Via Augusta n. 17, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale S.Panagia n.81/C presso lo studio dell'avv. Sabrina Girotti, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Ronco a Via Damone n.2
E presso lo studio dell'avv. Carla La Rosa, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, a Palermo, il giorno 14/09/2016 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa (Atto n. 425, Parte II, Serie C, Anno
2016); - che dalla loro unione è nata la figlia (a Siracusa, il 28/01/2021), ad oggi minorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente.
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 18/12/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
Comparse all'udienza del 24/02/2025, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della medesima, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla figlia, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, a Palermo, il giorno 14/09/2016
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa (Atto n. 425, Parte II, Serie C, Anno
2016), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PALERMO perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 24/03/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.5064/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 24/02/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Siracusa, Via Augusta n. 17, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale S.Panagia n.81/C presso lo studio dell'avv. Sabrina Girotti, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Ronco a Via Damone n.2
E presso lo studio dell'avv. Carla La Rosa, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, a Palermo, il giorno 14/09/2016 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa (Atto n. 425, Parte II, Serie C, Anno
2016); - che dalla loro unione è nata la figlia (a Siracusa, il 28/01/2021), ad oggi minorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente.
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 18/12/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
Comparse all'udienza del 24/02/2025, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della medesima, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla figlia, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, a Palermo, il giorno 14/09/2016
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa (Atto n. 425, Parte II, Serie C, Anno
2016), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PALERMO perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 24/03/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone