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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/10/2025, n. 3248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3248 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1081/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1081/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI TI
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELI ANTONELLA CP_1 P.IVA_1
ES PA
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte ricorrente:
“- accertare e dichiarare la nullità della clausola contenuta nell'art. 6 del Disciplinare d'Asta nella parte in cui prevede che “Il verbale d'Asta non tiene luogo né ha valore di contratto. Gli effetti contrattuali e traslativi si produrranno solo al momento della stipula del contratto di compravendita con il contestuale pagamento integrale del prezzo di acquisto. La e l'Ente Gestore pertanto non assumeranno alcun obbligo, se non CP_2 dopo la stipula del contratto di compravendita, verso l'aggiudicatario che rimarrà, invece, vincolato alla propria Offerta, Segreta o Residuale, e ai conseguenti obblighi derivanti
pagina 1 di 12 dall'aggiudicazione sino allo spirare del termine previsto ai precedenti punti 5.5 e 5.6.” e riportata nelle domanda di partecipazione all'asta sottoscritta dal Dott. e per Pt_1
l'effetto disapplicare la disposizione de quo
- accertare e dichiarare che con il verbale d'asta dd. 14 luglio 2005, rep. 25915 registrato all'Agenzia delle Entrate Firenze 2 il giorno 1 agosto 2005 al n. 2270 a ministero del Notaio Dott.ssa l' in Persona_1 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di successore ex lege di
[...]
per i dipendenti dell'amministrazione Controparte_4 pubblica e di SCIP Srl - Società Cartolizzazione Immobili Pubblici, ha promesso di vendere al Dott. l'immobile sito nel Comune di Firenze Via Massaccio n. 107 scala Parte_1
B interno 4 composto da cinque locali, servizi doppi e delle pertinenze costituite dalla cantina e dal posto auto;
il tutto distinto al Catasto fabbricati del Comune di Fireze al foglio 80, particella 250 sub 523 e sub 505;
- accertare l'inadempimento dell' in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, alle obbligazioni assunte e come in premessa precisate con il verbale d'asta dd. 14 luglio 2005 a ministero del Notaio Dott.ssa
[...]
Per_1
- per l'effetto, previa revoca della sospensione dell'asta disposta con comunicazione dd. 26 ottobre 2005 prot. 1963/VM/SG e confermata con comunicazione CP_4 dd. dd. 12 dicembre 2005 prot. n. 2446VM, pronunciare in favore del ricorrente CP_4 istante e nei confronti dell'Ente resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, sentenza costitutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e che trasferisca al Sig. , nato a [...]
San NN in Fiore (CS) il giorno 23 luglio 1949 CF. e C.F._1 residente in [...], la proprietà dell'immobile sito nel Comune di Firenze Via Masaccio n. 107 scala B interno 4, identificato al Catasto del Comune di Firenze al foglio 80, particella 250 sub 523, superficie 100 mq e del posto auto identificato al Catasto del Comune di Firenze al foglio 80, particella 250 sub 505, in esecuzione del Disciplinare d'Asta, condizionando il trasferimento al pagamento della somma residua di Euro 160.599,30 (centosessantamilacinquecentonovantanove Euro/30) o di quella maggiore
o minore ritenuta di giustizia;
- ordinare ed autorizzare il Conservatore dei Registri immobiliari del Comune di Firenze ad effettuare la trascrizione del provvedimento di trasferimento del sopra richiamato bene, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità;
- condannare l'Ente resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni derivanti al ricorrente in ragione del mancato godimento dell'immobile; danni da calcolare dalla data di passaggio in giudicato della sentenza n.
pagina 2 di 12 5539, emessa dalla Corte d'Appello di Roma e pubblicata in data 28 luglio 2023, ovvero a partire dal 29 febbraio 2024 e consistenti nella mancata percezione dei canoni di locazione come determinati nel contratto di locazione sottoscritto dall'ente con il conduttore del predetto immobile (doc. 15) per un importo mensile di euro 1.100,00.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere possibile procedere al trasferimento dell'immobile di cui in causa, condannare Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
[...] successore ex lege di per i Controparte_4 dipendenti dell'amministrazione pubblica e di SCIP Srl - Società Cartolizzazione Immobili Pubblici, alla restituzione in favore del Sig. dell'importo complessivo di Parte_1 euro 34.602,70 (trentaquattromilaseicentodueEuro/70) oltre interessi legali dalla data di versamento sino all'effettiva restituzione”.
Parte resistente:
“1) In via preliminare sul rito - ritenere e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore in favore del TAR Lazio, o, ipotesi, in favore del TAR Toscana;
2) In via subordinata sul rito - ritenere e dichiarare che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281- decies c.p.c. e, per l'effetto, disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, ex art. 281- duodecies c.p.c.;
3) In via principale nel merito - respingere integralmente il ricorso di controparte e tutte le domande ivi contenute, in quanto improponibili, inammissibili e/o comunque infondate sia in fatto che in diritto, ovvero non provate e comunque prescritte. Con vittoria di spese e competenze professionali, come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso notificato il 29.5.2025, il sig. ha adito il Parte_1
Tribunale di Firenze al fine di ottenere una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto il trasferimento della piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Firenze Via Masaccio n. 107 scala B interno 4, identificato al Catasto del Comune di Firenze al foglio 80, particella 250 sub 523, superficie 100 mq e del posto auto identificato al Catasto del Comune di Firenze al foglio 80, particella 250 sub 505. In subordine, ha chiesto la condanna di alla ripetizione della somma CP_1 di €34.602,70 versati a titolo di acconto.
pagina 3 di 12 A fondamento del ricorso ha dedotto che il 14.6.2005 veniva indetta un'asta pubblica per la vendita dell'immobile, al tempo di proprietà di S.C.I.P. – Società di cartolarizzazione Immobili Pubblici s.r.l. Presentata la domanda di partecipazione, egli aveva provveduto a versare la cauzione di complessivi €34.602,70. Con verbale d'asta del 14.7.2005, l'immobile veniva aggiudicato al ricorrente al prezzo di €195.202,00. Con comunicazione del 26.10.2005, comunicava la sospensione della CP_4 procedura finalizzata alla stipula del contratto di compravendita, per
“accertamenti tecnico legali fino a nuova data che sarà comunicata appena possibile”. La comunicazione richiamava la disposizione contenuta nell'art.
5.9 del Disciplinare d'asta il quale prevedeva che “La e l'Ente Gestore si riservano, CP_2 comunque, in ogni momento della procedura, e fino alla stipula del contratto – per motivate ragioni – la facoltà di sospendere e/o non dare ulteriore corso agli atti della procedura d'Asta e all'aggiudicazione, senza che gli offerenti o gli aggiudicatari possano avanzare alcuna pretesa nei loro confronti, fermo restando l'obbligo alla restituzione delle cauzioni conformemente a quanto disposto al punto 5.7 del presente Disciplinare d'Asta”. Il 12.12.2005 comunicava la sospensione dell'aggiudicazione, in attesa CP_4 di definizione giudiziale delle pretese avanzate da terzi sul posto auto sub 505 di cui il ricorrente risultava aggiudicatario. Con raccomandata del 19.12.2005 il ricorrente confermava il proprio interesse alla stipula e consentiva che l'Ente trattenesse temporaneamente la cauzione versata. In data 28.7.2023 passava in giudicato la sentenza con cui le pretese avanzate dal terzo sull'immobile venivano definitivamente rigettate, dunque con pec del 26.4.2024 il sig. chiedeva a di revocare la sospensione e dar corso al Pt_1 CP_1 rogito di acquisto, non ricevendo riscontro. Il ricorrente depositava dunque domanda di mediazione, ma l'Ente resistente non compariva. Veniva così a essere soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 3 D.L. 132/2014 Col ricorso l'aggiudicatario ha chiesto dunque che si riconosca al verbale d'asta valore di contratto preliminare, con conseguente possibilità di una pronuncia ex art. 2932 c.c.. 2. Si è costituita in giudizio la quale in via preliminare ha eccepito il CP_1 difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del Giudice Amministrativo, rientrando la procedura di dismissione degli immobili pubblici nelle materie di interesse statale. Ciò in quanto il contenzioso atterrebbe a profili relativi a una fase antecedente rispetto alla stipula del contratto di compravendita.
pagina 4 di 12 Nel merito, la resistente ha eccepito l'infondatezza della domanda, non sussistendo in capo al ricorrente alcun diritto alla revoca della sospensione dell'asta né i presupposti per una pronuncia ex art. 2932 c.c. Secondo la prospettazione della resistente, la domanda è comunque improponibile/inammissibile in quanto l'aggiudicazione è meramente provvisoria. Ciò troverebbe conferma nel diritto di opzione riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari a uso residenziale dalla normativa sulla cessione del patrimonio immobiliare pubblico. Secondo la resistente, poi, il ricorrente non ha adempiuto od offerto di adempiere la propria prestazione e dunque non risultano soddisfatte le condizioni per la pronuncia ex art. 2932 c.c. Tutto quanto esposto escluderebbe, secondo la resistente, anche la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni, in quanto in mancanza di un diritto consolidato in capo al ricorrente non può configurarsi neanche un pregiudizio risarcibile. La resistente ha eccepito infine la prescrizione decennale del diritto azionato, tenuto conto che il verbale di aggiudicazione posto a fondamento delle domande risale al 14.7.2005. Con decreto del 23.4.2025 il giudice ha fissato l'udienza ex art. 281undecies bis c.p.c. e le parti hanno depositato memorie.
°°° 3. La prima questione che si pone è dunque quella relativa alla giurisdizione. Infondata è l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente, secondo la quale, riguardando il contenzioso una fase antecedente alla conclusione del contratto, la giurisdizione spetterebbe al giudice amministrativo. Al contrario, secondo le Sezioni Unite (Ordinanza n. 10082 del 28/05/2020 ), le quali si sono pronunciate in un caso analogo a quello oggetto dell'odierna controversia, “La "cartolarizzazione" degli immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici - disciplinata dal d.l. n. 351 del 2001, conv. con modif. nella l. n. 410 del 2001, è compresa nel più vasto ambito delle "procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici", indicato come possibile oggetto dei "giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa" dall'art. 23 bis della l. n. 1034 del 1931, senza che ciò implichi che la cognizione di tutte le controversie relative sia riservata al giudice amministrativo, atteso che la disposizione non contiene norme sulla giurisdizione, e perciò non modifica l'ordinario criterio di riparto, fondato sulla natura della situazione soggettiva fatta valere in giudizio. … Deve quindi, conclusivamente, affermarsi la giurisdizione del giudice
pagina 5 di 12 ordinario, giacché l'oggetto della causa consiste nell'accertamento del diritto soggettivo all'acquisto della proprietà dell'immobile che l'attore deduce essere entrato nel proprio patrimonio per effetto dell'aggiudicazione”. Anche nel caso di specie, il ricorrente fa valere in giudizio una posizione di diritto soggettivo, la quale troverebbe fondamento nel verbale di aggiudicazione che porrebbe secondo la prospettazione attorea in capo all'amministrazione l'obbligo di prestare il proprio consenso alla stipula del definitivo. Anche in questo caso, dunque, il criterio della causa petendi consente il radicamento della giurisdizione in capo a questo giudice. Il fatto che tale obbligo, nella fattispecie, sussista e sia azionabile è un profilo attinente al merito che non incide sulla giurisdizione. Non vale quindi a superare tale conclusione il fatto che l'amministrazione avesse il potere di non dar ulteriore corso alla procedura anche a seguito di aggiudicazione, secondo quanto previsto dal punto 5.9 del Disciplinare d'asta. Tale facoltà non va inquadrata nell'ambito del potere di autotutela di natura pubblicistica inserendosi invero nell'ambito del procedimento di formazione del contratto. Le Sezioni Unite, in fattispecie similare, hanno richiamato l'istituto del recesso evidenziando come “ la facoltà dell'ente di recedere, in ogni momento, dalle operazioni di vendita, riconosciuta nell'offerta irrevocabile di acquisto del bene dal medesimo accettata, non è predicabile in termini di determinazione autoritativa, a fronte della quale l'aggiudicatario è titolare di un mero interesse legittimo, perché l'ambito dello ius poenitendi così pattiziamente circoscritto riguarda la fase già esecutiva del rapporto”. Ad avviso del Tribunale, tuttavia, nel caso di specie, considerato che il disciplinare d'asta esclude espressamente il valore contrattuale traslativo dell'aggiudicazione, non sembra potersi inquadrare la clausola richiamata nell'ambito del potere di recesso che presuppone un vincolo contrattuale già esistente collocandosi nella fase esecutiva del rapporto. Invero, la facoltà dell'Amministrazione di non dare seguito all'aggiudicazione, ed il valore vincolante dell'offerta per il termine di 90 giorni decorrente dall'aggiudicazione (prevista nel disciplinare d'asta a cui la parte ha aderito), sono indicativi di un procedimento di progressiva formazione del contratto e risultano inquadrabili nell'ambito di un patto di opzione. Ciò esclude comunque che la vicenda possa inquadrarsi nella fase pubblicistica con conseguente radicamento della giurisdizione ordinaria.
pagina 6 di 12 Più nel dettaglio, il diritto di opzione, disciplinato dall'art. 1331 c.c., consiste nell'attribuzione ad un soggetto (detto "opzionario") della facoltà di accettare o meno la proposta formulata dall'altra parte, la quale, pertanto, rimane vincolata alla propria dichiarazione considerata alla stregua di una proposta irrevocabile. A differenza di quest'ultima, contemplata dall'art. 1329 c.c., il patto di opzione ha natura di accordo contrattuale, mentre la proposta irrevocabile è un negozio giuridico unilaterale. Nel caso di specie, l'irrevocabilità dell'offerta per un termine di 90 giorni nasce dall'incontro della volontà dell'Amministrazione, che ha redatto e pubblicato il disciplinare d'asta, e del privato che ha presentato l'offerta. Nella proposta irrevocabile vi è, quindi, una parte che avanza una proposta ed unilateralmente si impegna a mantenerla ferma per un certo periodo di tempo. Nel contratto di opzione, al contrario, le parti si accordano prevedendo che solo una di esse rimanga vincolata dalla propria dichiarazione mentre l'altra resta libera di accettarla o meno. Il patto di opzione consente, pertanto, all'opzionario (nel caso di specie l'Amministrazione) di valutare la convenienza nel concludere un determinato affare potendo contare sul fatto che la proposta rimarrà ferma fino allo scadere del termine prefissato. L'altra parte, invece, subisce passivamente gli effetti giuridici dell'esercizio dell'altrui diritto potestativo, rimando vincolata alla sua proposta per il termine previsto. Nel caso di specie, è solo a seguito della manifestazione della volontà dell'Ente di stipulare il definitivo che nasce un vincolo bilaterale di natura obbligatoria che impone la stipula del contratto definitivo. La dottrina e la giurisprudenza ritengono infatti ammissibile un'opzione diretta alla conclusione di un contratto preliminare bilaterale, allorquando per previsione negoziale l'esercizio dell'opzione di vendita produca effetti solo obbligatori (e non direttamente il trasferimento della proprietà).
4. Nel merito, il ricorrente afferma, in via principale, il proprio diritto a ottenere dall'amministrazione il consenso alla stipula del contratto definitivo, mentre la resistente eccepisce l'infondatezza della domanda, non sussistendo in capo al ricorrente alcun diritto alla revoca della sospensione dell'asta né i presupposti per una pronuncia ex art. 2932 c.c., Ciò in quanto la sospensione della procedura si è resa necessaria a seguito del contenzioso instaurato sulla titolarità di uno degli immobili e definito solo nel 2024. Il lasso temporale intercorso, non pagina 7 di 12 imputabile all' , avrebbe determinato il venir meno dell'interesse pubblico CP_3 alla conclusione della procedura d'asta, in quanto questa non risponde più al fine di utilità pubblica originariamente individuato. La tutela dell'interesse pubblico quale criterio prevalente imposto dal legislatore nella materia della dismissione degli immobili pubblici legittimerebbe la scelta dell'Ente proprietario di non procedere alla conclusione della procedura già sospesa. Il lasso di tempo intercorso avrebbe reso peraltro non più attuale il prezzo di aggiudicazione, il quale dovrebbe essere comunque oggetto di nuova stima. La domanda principale non può trovare accoglimento. L'attività negoziale svolta dalle parti per pervenire al verbale di aggiudicazione esclude la sussistenza di un obbligo al trasferimento del bene in capo all'Amministrazione. Il disciplinare d'asta prevede infatti al paragrafo 5.9 che “La e l'Ente CP_2
Gestore si riservano, comunque, in ogni momento della procedura, e fino alla stipula del contratto - per motivate ragioni - la facoltà di sospendere e/o non dare ulteriore corso agli atti della procedura d'Asta e all'aggiudicazione, senza che gli offerenti o gli aggiudicatari possano avanzare alcuna pretesa nei loro confronti, fermo restando l'obbligo alla restituzione delle cauzioni conformemente a quanto disposto al punto 5.7 del presente Disciplinare d'Asta. Gli offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti della e dell'Ente Gestore per mancato guadagno e/o per costi sostenuti per la CP_2 presentazione dell'Offerta Segreta o dell'Offerta Residuale”. Al paragrafo 6 il disciplinare prevede che “Il verbale d'Asta non tiene luogo né ha valore di contratto. Gli effetti contrattuali e traslativi si produrranno solo al momento della stipula del contratto di compravendita con il contestuale pagamento integrale del prezzo di acquisto. La e l'Ente Gestore pertanto non assumeranno alcun obbligo, se non CP_2 dopo la stipula del contratto di compravendita, verso l'aggiudicatario che rimarrà, invece, vincolato alla propria Offerta, Segreta o Residuale, e ai conseguenti obblighi derivanti dall'aggiudicazione sino allo spirare del termine previsto ai precedenti punti 5.5 e 5.6”. Con la domanda di partecipazione all'asta il ricorrente ha espressamente accettato tali condizioni, dichiarando di “aver preso conoscenza e di accettare tutto quanto previsto e contenuto nell'Avviso d'asta e nel Discipinare d'Asta” e in particolare di:
- “aver preso conoscenza e di accettare il fatto che l'aggiudicazione non produce alcun effetto contrattuale e traslativo, nonché che tale effetto si realizzerà solamente con la stipula del contratto definitivo di compravendita e con il contestuale integrale pagamento del prezzo di acquisto”
pagina 8 di 12 - “essere a conoscenza che la e/o l'Ente Gestore possono in ogni momento della CP_2 procedura, sospendere e /o non dare esecuzione ulteriore corso agli atti del procedimento, all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto, senza che gli offerenti e/o gli aggiudicatari possano avanzare alcuna pretesa nei loro confronti”;
- essere a conoscenza che gli offerenti e/o gli aggiudicatari, nelle ipotesi di cui sopra, non possono avanzare alcuna pretesa nei confronti della SCIP Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e dell'Ente Gestore per mancato guadagno e/o per costi sostenuti per la presentazione dell'Offerta Segreta” (cfr. All. 3 ricorso). Infine, la volontà delle parti di escludere il valore contrattuale dell'aggiudicazione emerge anche dal verbale di aggiudicazione, col quale il Notaio rogante attesta che “Resta salva la facoltà per la e per l'Ente Gestore di CP_2 sospendere l'aggiudicazione ai sensi del punto 5.9 del disciplinare”. Nessun vincolo alla stipula del contratto definitivo è stato dunque voluto dalle parti come conseguenza dell'aggiudicazione, la quale è stata invece considerata fonte di obblighi in capo all'aggiudicatario, nel momento in cui è stato previsto che
“in caso di aggiudicazione dell'immobile oggetto della vendita, l'Offerta Segreta avrà efficacia vincolante ed irrevocabile per 90 giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione”. Si è visto, invero, come una lettura sistematica del disciplinare d'asta consent< di inquadrare la fattispecie nell'ambito del procedimento progressivo di formazione del contratto e, in particolare, nell'istituto dell'opzione (di preliminare) richiedendosi la manifestazione della volontà dell'Amministrazione di voler dar seguito all'aggiudicazione prima della stipula del definitivo. In questo senso va letta la clausola del disciplinare che consente all'Amministrazione di “non dare esecuzione ulteriore corso agli atti del procedimento”, fermo restando che la previsione della irrevocabilità dell'offerta ha un termine di 90 giorni. Peraltro, sebbene l'aggiudicazione non possa assumere, alla luce della volontà negoziale espressa dalle parti, valore di preliminare, ciò di per sé solo non escluderebbe la possibilità di una pronuncia ex art. 2932 c.c., posto che il rimedio dallo stesso previsto “al fine di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto è applicabile … non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra ipotesi dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto” (Cass. Civ., sez. II, n. 19892/2025). Secondo la Cassazione, dunque, ciò che fonda la tutela in forma specifica del 2932 c.c. non è la sussistenza di un preliminare, ma piuttosto pagina 9 di 12 l'esistenza di un obbligo giuridico alla prestazione del consenso, il quale tuttavia manca nel caso di specie, almeno in capo alla resistente. Né d'altra parte può ritenersi nulla, in quanto priva di apposita sottoscrizione ex art. 1341 co. 2 c.c., la clausola 6 del disciplinare d'asta, secondo la quale “Il verbale d'Asta non tiene luogo né ha valore di contratto. Gli effetti contrattuali e traslativi si produrranno solo al momento della stipula del contratto di compravendita con il contestuale pagamento integrale del prezzo di acquisto. La e l'Ente Gestore CP_2 pertanto non assumeranno alcun obbligo, se non dopo la stipula del contratto di compravendita, verso l'aggiudicatario che rimarrà, invece, vincolato alla propria Offerta, Segreta o Residuale, e ai conseguenti obblighi derivanti dall'aggiudicazione sino allo spirare del termine previsto ai precedenti punti 5.5 e 5.6”. Invero, la clausola in questione, così come la 5.9, non prevedono una esclusione della responsabilità dell'Amministrazione né una previsione di recesso unilaterale essendo invero deputate alla qualificazione del negozio e alla individuazione dell'oggetto e della natura dei vincoli nascenti dalla presentazione dell'offerta e dall'aggiudicazione (sulla distinzione, si veda in materia assicurativa Cass. Civ. n. 785/2024). Privo di rilevanza è infine il richiamo all'ordinanza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 28330/2024, secondo la quale “Si deve, in conclusione, ritenere che il diniego o ritardo dell'Amministrazione nel procedere all'assunzione del vincitore di una procedura concorsuale non possa trovare legittima giustificazione nella presenza, all'interno del bando, di una “clausola di riserva” che consenta alla stessa Amministrazione di non procedere comunque all'assunzione, dovendosi ritenere tale clausola nulla, in quanto tale da integrare una mera facoltà discrezionale di annullare o revocare il bando, tale da integrare un contrarius actus illegittimo – e come tale passibile di disapplicazione da parte del giudice ordinario – in quanto privo dei requisiti di forma ed integrante una forma di autotutela esercitata in carenza di potere, in virtù dell'insorgere del diritto del vincitore del concorso ad essere assunto, ormai regolato dal disposto di cui all'art. 1218 c.c.”. Il principio espresso da tale pronuncia in materia di pubblico impiego privatizzato non può essere esteso alla dismissione dei beni pubblici, posto che si tratta di materie che, per quanto affini sotto il profilo della commistione tra diritto pubblico e privato, riguardano beni giuridici differenti (diritto al lavoro e diritto di proprietà) sorretti da diversi principi. La stessa ordinanza evidenzia infatti che, secondo la giurisprudenza lavoristica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1399 del 20/01/2009; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 9807 del 14/06/2012; Cass. Sez. L - Sentenza n. 8476 del 31/03/2017), “in tema di concorsi nel
pagina 10 di 12 pubblico impiego privatizzato, l'approvazione della graduatoria è, ad un tempo, provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente, da ciò discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all'assunzione e, per l'amministrazione che ha indetto il concorso, l'obbligo correlato, soggetto al regime di cui all'art. 1218 c.c.”. Diversamente, in materia di dismissione dei beni pubblici la Cassazione afferma che “Nei contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell'asta pubblica o della licitazione privata, il processo verbale di aggiudicazione definitiva equivale per ogni effetto legale al contratto, con forza immediatamente vincolante per entrambe le parti, salvo che dallo stesso verbale non risulti la volontà dell'amministrazione di rinviare la costituzione del vincolo negoziale al momento successivo della stipulazione del contratto, la quale, perciò, in tal caso, non assume il valore di un mero atto formale e riproduttivo, ma rappresenta la vera ed unica fonte del rapporto negoziale” (Sez. 1, Sentenza n. 7481 del 27/03/2007 ). Nel caso delle aste pubbliche, dunque, viene chiaramente fatta salva la possibilità di escludere il valore contrattuale e traslativo dell'aggiudicazione, che perciò non può, nei casi in cui tale facoltà sia esercitata, essere paragonata al provvedimento di approvazione della graduatoria, con conseguente impossibilità di estendere alla materia in esame i principi espressi in ambito lavoristico. Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, dev'essere ritenuta infondata la domanda principale, non potendosi ravvisare nel caso di specie alcun obbligo di concludere il contratto in capo all'ente che possa essere oggetto di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. prima che lo stesso abbia manifestato la volontà di dar seguito all'aggiudicazione e stipulare il definitivo.
5. Fondata è invece la domanda proposta dal ricorrente in via subordinata e diretta alla ripetizione della cauzione di complessivi €34.602,70, posto che la mancata conclusione della vicenda traslativa rende indebita la relativa dazione. L'Amministrazione ha infatti dichiarato che non intende dar seguito all'aggiudicazione ed è comunque decorso il termine di irrevocabilità dell'offerta. L'eccezione di prescrizione è infondata atteso che il credito non era esigibile durante il periodo di sospensione della procedura, ovvero fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 5539 emessa dalla Corte d'Appello di Roma, ossia dal 29.2.2024.
pagina 11 di 12 Per ciò che attiene agli interessi, che il ricorrente chiede a partire dal giorno del versamento, occorre rammentare che secondo il disposto dell'art. 1282 c.c., sono i crediti pecuniari liquidi ed esigibili che producono interessi di pieno diritto. Il credito in questione, al contrario, non poteva considerarsi esigibile fintanto che la somma ha continuato a svolgere la propria funzione di garantire l'altro contraente del buon esito dell'operazione, peraltro con il consenso dello stesso ricorrente. Il credito, dunque, non poteva essere considerato esigibile fino al venire meno del motivo che aveva legittimato la sospensione della procedura da parte dell'amministrazione. Per tali ragioni, gli interessi legali decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza n. 5539 emessa dalla Corte d'Appello di Roma, ossia dal 29.2.2024. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico della convenuta la quale non ha aderito neppure alla richiesta di restituzione della cauzione, incamerata e trattenuta durante la fase di sospensione della procedura. I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori prossimi ai medi di cui al DM 147/2022, secondo il criterio del cd. decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo in primo grado, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) accoglie la domanda subordinata e per l'effetto condanna alla CP_1 restituzione in favore di dell'importo di € 34.602,70, oltre Parte_1 interessi legali dal 29.2.2024 al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , CP_1 Parte_1 che liquida in € 7.000,00 per compensi, € 786,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze il 10 ottobre 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1081/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI TI
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICHELI ANTONELLA CP_1 P.IVA_1
ES PA
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte ricorrente:
“- accertare e dichiarare la nullità della clausola contenuta nell'art. 6 del Disciplinare d'Asta nella parte in cui prevede che “Il verbale d'Asta non tiene luogo né ha valore di contratto. Gli effetti contrattuali e traslativi si produrranno solo al momento della stipula del contratto di compravendita con il contestuale pagamento integrale del prezzo di acquisto. La e l'Ente Gestore pertanto non assumeranno alcun obbligo, se non CP_2 dopo la stipula del contratto di compravendita, verso l'aggiudicatario che rimarrà, invece, vincolato alla propria Offerta, Segreta o Residuale, e ai conseguenti obblighi derivanti
pagina 1 di 12 dall'aggiudicazione sino allo spirare del termine previsto ai precedenti punti 5.5 e 5.6.” e riportata nelle domanda di partecipazione all'asta sottoscritta dal Dott. e per Pt_1
l'effetto disapplicare la disposizione de quo
- accertare e dichiarare che con il verbale d'asta dd. 14 luglio 2005, rep. 25915 registrato all'Agenzia delle Entrate Firenze 2 il giorno 1 agosto 2005 al n. 2270 a ministero del Notaio Dott.ssa l' in Persona_1 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di successore ex lege di
[...]
per i dipendenti dell'amministrazione Controparte_4 pubblica e di SCIP Srl - Società Cartolizzazione Immobili Pubblici, ha promesso di vendere al Dott. l'immobile sito nel Comune di Firenze Via Massaccio n. 107 scala Parte_1
B interno 4 composto da cinque locali, servizi doppi e delle pertinenze costituite dalla cantina e dal posto auto;
il tutto distinto al Catasto fabbricati del Comune di Fireze al foglio 80, particella 250 sub 523 e sub 505;
- accertare l'inadempimento dell' in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, alle obbligazioni assunte e come in premessa precisate con il verbale d'asta dd. 14 luglio 2005 a ministero del Notaio Dott.ssa
[...]
Per_1
- per l'effetto, previa revoca della sospensione dell'asta disposta con comunicazione dd. 26 ottobre 2005 prot. 1963/VM/SG e confermata con comunicazione CP_4 dd. dd. 12 dicembre 2005 prot. n. 2446VM, pronunciare in favore del ricorrente CP_4 istante e nei confronti dell'Ente resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, sentenza costitutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e che trasferisca al Sig. , nato a [...]
San NN in Fiore (CS) il giorno 23 luglio 1949 CF. e C.F._1 residente in [...], la proprietà dell'immobile sito nel Comune di Firenze Via Masaccio n. 107 scala B interno 4, identificato al Catasto del Comune di Firenze al foglio 80, particella 250 sub 523, superficie 100 mq e del posto auto identificato al Catasto del Comune di Firenze al foglio 80, particella 250 sub 505, in esecuzione del Disciplinare d'Asta, condizionando il trasferimento al pagamento della somma residua di Euro 160.599,30 (centosessantamilacinquecentonovantanove Euro/30) o di quella maggiore
o minore ritenuta di giustizia;
- ordinare ed autorizzare il Conservatore dei Registri immobiliari del Comune di Firenze ad effettuare la trascrizione del provvedimento di trasferimento del sopra richiamato bene, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità;
- condannare l'Ente resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni derivanti al ricorrente in ragione del mancato godimento dell'immobile; danni da calcolare dalla data di passaggio in giudicato della sentenza n.
pagina 2 di 12 5539, emessa dalla Corte d'Appello di Roma e pubblicata in data 28 luglio 2023, ovvero a partire dal 29 febbraio 2024 e consistenti nella mancata percezione dei canoni di locazione come determinati nel contratto di locazione sottoscritto dall'ente con il conduttore del predetto immobile (doc. 15) per un importo mensile di euro 1.100,00.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere possibile procedere al trasferimento dell'immobile di cui in causa, condannare Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
[...] successore ex lege di per i Controparte_4 dipendenti dell'amministrazione pubblica e di SCIP Srl - Società Cartolizzazione Immobili Pubblici, alla restituzione in favore del Sig. dell'importo complessivo di Parte_1 euro 34.602,70 (trentaquattromilaseicentodueEuro/70) oltre interessi legali dalla data di versamento sino all'effettiva restituzione”.
Parte resistente:
“1) In via preliminare sul rito - ritenere e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore in favore del TAR Lazio, o, ipotesi, in favore del TAR Toscana;
2) In via subordinata sul rito - ritenere e dichiarare che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281- decies c.p.c. e, per l'effetto, disporre la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, ex art. 281- duodecies c.p.c.;
3) In via principale nel merito - respingere integralmente il ricorso di controparte e tutte le domande ivi contenute, in quanto improponibili, inammissibili e/o comunque infondate sia in fatto che in diritto, ovvero non provate e comunque prescritte. Con vittoria di spese e competenze professionali, come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso notificato il 29.5.2025, il sig. ha adito il Parte_1
Tribunale di Firenze al fine di ottenere una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto il trasferimento della piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Firenze Via Masaccio n. 107 scala B interno 4, identificato al Catasto del Comune di Firenze al foglio 80, particella 250 sub 523, superficie 100 mq e del posto auto identificato al Catasto del Comune di Firenze al foglio 80, particella 250 sub 505. In subordine, ha chiesto la condanna di alla ripetizione della somma CP_1 di €34.602,70 versati a titolo di acconto.
pagina 3 di 12 A fondamento del ricorso ha dedotto che il 14.6.2005 veniva indetta un'asta pubblica per la vendita dell'immobile, al tempo di proprietà di S.C.I.P. – Società di cartolarizzazione Immobili Pubblici s.r.l. Presentata la domanda di partecipazione, egli aveva provveduto a versare la cauzione di complessivi €34.602,70. Con verbale d'asta del 14.7.2005, l'immobile veniva aggiudicato al ricorrente al prezzo di €195.202,00. Con comunicazione del 26.10.2005, comunicava la sospensione della CP_4 procedura finalizzata alla stipula del contratto di compravendita, per
“accertamenti tecnico legali fino a nuova data che sarà comunicata appena possibile”. La comunicazione richiamava la disposizione contenuta nell'art.
5.9 del Disciplinare d'asta il quale prevedeva che “La e l'Ente Gestore si riservano, CP_2 comunque, in ogni momento della procedura, e fino alla stipula del contratto – per motivate ragioni – la facoltà di sospendere e/o non dare ulteriore corso agli atti della procedura d'Asta e all'aggiudicazione, senza che gli offerenti o gli aggiudicatari possano avanzare alcuna pretesa nei loro confronti, fermo restando l'obbligo alla restituzione delle cauzioni conformemente a quanto disposto al punto 5.7 del presente Disciplinare d'Asta”. Il 12.12.2005 comunicava la sospensione dell'aggiudicazione, in attesa CP_4 di definizione giudiziale delle pretese avanzate da terzi sul posto auto sub 505 di cui il ricorrente risultava aggiudicatario. Con raccomandata del 19.12.2005 il ricorrente confermava il proprio interesse alla stipula e consentiva che l'Ente trattenesse temporaneamente la cauzione versata. In data 28.7.2023 passava in giudicato la sentenza con cui le pretese avanzate dal terzo sull'immobile venivano definitivamente rigettate, dunque con pec del 26.4.2024 il sig. chiedeva a di revocare la sospensione e dar corso al Pt_1 CP_1 rogito di acquisto, non ricevendo riscontro. Il ricorrente depositava dunque domanda di mediazione, ma l'Ente resistente non compariva. Veniva così a essere soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 3 D.L. 132/2014 Col ricorso l'aggiudicatario ha chiesto dunque che si riconosca al verbale d'asta valore di contratto preliminare, con conseguente possibilità di una pronuncia ex art. 2932 c.c.. 2. Si è costituita in giudizio la quale in via preliminare ha eccepito il CP_1 difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del Giudice Amministrativo, rientrando la procedura di dismissione degli immobili pubblici nelle materie di interesse statale. Ciò in quanto il contenzioso atterrebbe a profili relativi a una fase antecedente rispetto alla stipula del contratto di compravendita.
pagina 4 di 12 Nel merito, la resistente ha eccepito l'infondatezza della domanda, non sussistendo in capo al ricorrente alcun diritto alla revoca della sospensione dell'asta né i presupposti per una pronuncia ex art. 2932 c.c. Secondo la prospettazione della resistente, la domanda è comunque improponibile/inammissibile in quanto l'aggiudicazione è meramente provvisoria. Ciò troverebbe conferma nel diritto di opzione riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari a uso residenziale dalla normativa sulla cessione del patrimonio immobiliare pubblico. Secondo la resistente, poi, il ricorrente non ha adempiuto od offerto di adempiere la propria prestazione e dunque non risultano soddisfatte le condizioni per la pronuncia ex art. 2932 c.c. Tutto quanto esposto escluderebbe, secondo la resistente, anche la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni, in quanto in mancanza di un diritto consolidato in capo al ricorrente non può configurarsi neanche un pregiudizio risarcibile. La resistente ha eccepito infine la prescrizione decennale del diritto azionato, tenuto conto che il verbale di aggiudicazione posto a fondamento delle domande risale al 14.7.2005. Con decreto del 23.4.2025 il giudice ha fissato l'udienza ex art. 281undecies bis c.p.c. e le parti hanno depositato memorie.
°°° 3. La prima questione che si pone è dunque quella relativa alla giurisdizione. Infondata è l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente, secondo la quale, riguardando il contenzioso una fase antecedente alla conclusione del contratto, la giurisdizione spetterebbe al giudice amministrativo. Al contrario, secondo le Sezioni Unite (Ordinanza n. 10082 del 28/05/2020 ), le quali si sono pronunciate in un caso analogo a quello oggetto dell'odierna controversia, “La "cartolarizzazione" degli immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici - disciplinata dal d.l. n. 351 del 2001, conv. con modif. nella l. n. 410 del 2001, è compresa nel più vasto ambito delle "procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici", indicato come possibile oggetto dei "giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa" dall'art. 23 bis della l. n. 1034 del 1931, senza che ciò implichi che la cognizione di tutte le controversie relative sia riservata al giudice amministrativo, atteso che la disposizione non contiene norme sulla giurisdizione, e perciò non modifica l'ordinario criterio di riparto, fondato sulla natura della situazione soggettiva fatta valere in giudizio. … Deve quindi, conclusivamente, affermarsi la giurisdizione del giudice
pagina 5 di 12 ordinario, giacché l'oggetto della causa consiste nell'accertamento del diritto soggettivo all'acquisto della proprietà dell'immobile che l'attore deduce essere entrato nel proprio patrimonio per effetto dell'aggiudicazione”. Anche nel caso di specie, il ricorrente fa valere in giudizio una posizione di diritto soggettivo, la quale troverebbe fondamento nel verbale di aggiudicazione che porrebbe secondo la prospettazione attorea in capo all'amministrazione l'obbligo di prestare il proprio consenso alla stipula del definitivo. Anche in questo caso, dunque, il criterio della causa petendi consente il radicamento della giurisdizione in capo a questo giudice. Il fatto che tale obbligo, nella fattispecie, sussista e sia azionabile è un profilo attinente al merito che non incide sulla giurisdizione. Non vale quindi a superare tale conclusione il fatto che l'amministrazione avesse il potere di non dar ulteriore corso alla procedura anche a seguito di aggiudicazione, secondo quanto previsto dal punto 5.9 del Disciplinare d'asta. Tale facoltà non va inquadrata nell'ambito del potere di autotutela di natura pubblicistica inserendosi invero nell'ambito del procedimento di formazione del contratto. Le Sezioni Unite, in fattispecie similare, hanno richiamato l'istituto del recesso evidenziando come “ la facoltà dell'ente di recedere, in ogni momento, dalle operazioni di vendita, riconosciuta nell'offerta irrevocabile di acquisto del bene dal medesimo accettata, non è predicabile in termini di determinazione autoritativa, a fronte della quale l'aggiudicatario è titolare di un mero interesse legittimo, perché l'ambito dello ius poenitendi così pattiziamente circoscritto riguarda la fase già esecutiva del rapporto”. Ad avviso del Tribunale, tuttavia, nel caso di specie, considerato che il disciplinare d'asta esclude espressamente il valore contrattuale traslativo dell'aggiudicazione, non sembra potersi inquadrare la clausola richiamata nell'ambito del potere di recesso che presuppone un vincolo contrattuale già esistente collocandosi nella fase esecutiva del rapporto. Invero, la facoltà dell'Amministrazione di non dare seguito all'aggiudicazione, ed il valore vincolante dell'offerta per il termine di 90 giorni decorrente dall'aggiudicazione (prevista nel disciplinare d'asta a cui la parte ha aderito), sono indicativi di un procedimento di progressiva formazione del contratto e risultano inquadrabili nell'ambito di un patto di opzione. Ciò esclude comunque che la vicenda possa inquadrarsi nella fase pubblicistica con conseguente radicamento della giurisdizione ordinaria.
pagina 6 di 12 Più nel dettaglio, il diritto di opzione, disciplinato dall'art. 1331 c.c., consiste nell'attribuzione ad un soggetto (detto "opzionario") della facoltà di accettare o meno la proposta formulata dall'altra parte, la quale, pertanto, rimane vincolata alla propria dichiarazione considerata alla stregua di una proposta irrevocabile. A differenza di quest'ultima, contemplata dall'art. 1329 c.c., il patto di opzione ha natura di accordo contrattuale, mentre la proposta irrevocabile è un negozio giuridico unilaterale. Nel caso di specie, l'irrevocabilità dell'offerta per un termine di 90 giorni nasce dall'incontro della volontà dell'Amministrazione, che ha redatto e pubblicato il disciplinare d'asta, e del privato che ha presentato l'offerta. Nella proposta irrevocabile vi è, quindi, una parte che avanza una proposta ed unilateralmente si impegna a mantenerla ferma per un certo periodo di tempo. Nel contratto di opzione, al contrario, le parti si accordano prevedendo che solo una di esse rimanga vincolata dalla propria dichiarazione mentre l'altra resta libera di accettarla o meno. Il patto di opzione consente, pertanto, all'opzionario (nel caso di specie l'Amministrazione) di valutare la convenienza nel concludere un determinato affare potendo contare sul fatto che la proposta rimarrà ferma fino allo scadere del termine prefissato. L'altra parte, invece, subisce passivamente gli effetti giuridici dell'esercizio dell'altrui diritto potestativo, rimando vincolata alla sua proposta per il termine previsto. Nel caso di specie, è solo a seguito della manifestazione della volontà dell'Ente di stipulare il definitivo che nasce un vincolo bilaterale di natura obbligatoria che impone la stipula del contratto definitivo. La dottrina e la giurisprudenza ritengono infatti ammissibile un'opzione diretta alla conclusione di un contratto preliminare bilaterale, allorquando per previsione negoziale l'esercizio dell'opzione di vendita produca effetti solo obbligatori (e non direttamente il trasferimento della proprietà).
4. Nel merito, il ricorrente afferma, in via principale, il proprio diritto a ottenere dall'amministrazione il consenso alla stipula del contratto definitivo, mentre la resistente eccepisce l'infondatezza della domanda, non sussistendo in capo al ricorrente alcun diritto alla revoca della sospensione dell'asta né i presupposti per una pronuncia ex art. 2932 c.c., Ciò in quanto la sospensione della procedura si è resa necessaria a seguito del contenzioso instaurato sulla titolarità di uno degli immobili e definito solo nel 2024. Il lasso temporale intercorso, non pagina 7 di 12 imputabile all' , avrebbe determinato il venir meno dell'interesse pubblico CP_3 alla conclusione della procedura d'asta, in quanto questa non risponde più al fine di utilità pubblica originariamente individuato. La tutela dell'interesse pubblico quale criterio prevalente imposto dal legislatore nella materia della dismissione degli immobili pubblici legittimerebbe la scelta dell'Ente proprietario di non procedere alla conclusione della procedura già sospesa. Il lasso di tempo intercorso avrebbe reso peraltro non più attuale il prezzo di aggiudicazione, il quale dovrebbe essere comunque oggetto di nuova stima. La domanda principale non può trovare accoglimento. L'attività negoziale svolta dalle parti per pervenire al verbale di aggiudicazione esclude la sussistenza di un obbligo al trasferimento del bene in capo all'Amministrazione. Il disciplinare d'asta prevede infatti al paragrafo 5.9 che “La e l'Ente CP_2
Gestore si riservano, comunque, in ogni momento della procedura, e fino alla stipula del contratto - per motivate ragioni - la facoltà di sospendere e/o non dare ulteriore corso agli atti della procedura d'Asta e all'aggiudicazione, senza che gli offerenti o gli aggiudicatari possano avanzare alcuna pretesa nei loro confronti, fermo restando l'obbligo alla restituzione delle cauzioni conformemente a quanto disposto al punto 5.7 del presente Disciplinare d'Asta. Gli offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti della e dell'Ente Gestore per mancato guadagno e/o per costi sostenuti per la CP_2 presentazione dell'Offerta Segreta o dell'Offerta Residuale”. Al paragrafo 6 il disciplinare prevede che “Il verbale d'Asta non tiene luogo né ha valore di contratto. Gli effetti contrattuali e traslativi si produrranno solo al momento della stipula del contratto di compravendita con il contestuale pagamento integrale del prezzo di acquisto. La e l'Ente Gestore pertanto non assumeranno alcun obbligo, se non CP_2 dopo la stipula del contratto di compravendita, verso l'aggiudicatario che rimarrà, invece, vincolato alla propria Offerta, Segreta o Residuale, e ai conseguenti obblighi derivanti dall'aggiudicazione sino allo spirare del termine previsto ai precedenti punti 5.5 e 5.6”. Con la domanda di partecipazione all'asta il ricorrente ha espressamente accettato tali condizioni, dichiarando di “aver preso conoscenza e di accettare tutto quanto previsto e contenuto nell'Avviso d'asta e nel Discipinare d'Asta” e in particolare di:
- “aver preso conoscenza e di accettare il fatto che l'aggiudicazione non produce alcun effetto contrattuale e traslativo, nonché che tale effetto si realizzerà solamente con la stipula del contratto definitivo di compravendita e con il contestuale integrale pagamento del prezzo di acquisto”
pagina 8 di 12 - “essere a conoscenza che la e/o l'Ente Gestore possono in ogni momento della CP_2 procedura, sospendere e /o non dare esecuzione ulteriore corso agli atti del procedimento, all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto, senza che gli offerenti e/o gli aggiudicatari possano avanzare alcuna pretesa nei loro confronti”;
- essere a conoscenza che gli offerenti e/o gli aggiudicatari, nelle ipotesi di cui sopra, non possono avanzare alcuna pretesa nei confronti della SCIP Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e dell'Ente Gestore per mancato guadagno e/o per costi sostenuti per la presentazione dell'Offerta Segreta” (cfr. All. 3 ricorso). Infine, la volontà delle parti di escludere il valore contrattuale dell'aggiudicazione emerge anche dal verbale di aggiudicazione, col quale il Notaio rogante attesta che “Resta salva la facoltà per la e per l'Ente Gestore di CP_2 sospendere l'aggiudicazione ai sensi del punto 5.9 del disciplinare”. Nessun vincolo alla stipula del contratto definitivo è stato dunque voluto dalle parti come conseguenza dell'aggiudicazione, la quale è stata invece considerata fonte di obblighi in capo all'aggiudicatario, nel momento in cui è stato previsto che
“in caso di aggiudicazione dell'immobile oggetto della vendita, l'Offerta Segreta avrà efficacia vincolante ed irrevocabile per 90 giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione”. Si è visto, invero, come una lettura sistematica del disciplinare d'asta consent< di inquadrare la fattispecie nell'ambito del procedimento progressivo di formazione del contratto e, in particolare, nell'istituto dell'opzione (di preliminare) richiedendosi la manifestazione della volontà dell'Amministrazione di voler dar seguito all'aggiudicazione prima della stipula del definitivo. In questo senso va letta la clausola del disciplinare che consente all'Amministrazione di “non dare esecuzione ulteriore corso agli atti del procedimento”, fermo restando che la previsione della irrevocabilità dell'offerta ha un termine di 90 giorni. Peraltro, sebbene l'aggiudicazione non possa assumere, alla luce della volontà negoziale espressa dalle parti, valore di preliminare, ciò di per sé solo non escluderebbe la possibilità di una pronuncia ex art. 2932 c.c., posto che il rimedio dallo stesso previsto “al fine di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto è applicabile … non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra ipotesi dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto” (Cass. Civ., sez. II, n. 19892/2025). Secondo la Cassazione, dunque, ciò che fonda la tutela in forma specifica del 2932 c.c. non è la sussistenza di un preliminare, ma piuttosto pagina 9 di 12 l'esistenza di un obbligo giuridico alla prestazione del consenso, il quale tuttavia manca nel caso di specie, almeno in capo alla resistente. Né d'altra parte può ritenersi nulla, in quanto priva di apposita sottoscrizione ex art. 1341 co. 2 c.c., la clausola 6 del disciplinare d'asta, secondo la quale “Il verbale d'Asta non tiene luogo né ha valore di contratto. Gli effetti contrattuali e traslativi si produrranno solo al momento della stipula del contratto di compravendita con il contestuale pagamento integrale del prezzo di acquisto. La e l'Ente Gestore CP_2 pertanto non assumeranno alcun obbligo, se non dopo la stipula del contratto di compravendita, verso l'aggiudicatario che rimarrà, invece, vincolato alla propria Offerta, Segreta o Residuale, e ai conseguenti obblighi derivanti dall'aggiudicazione sino allo spirare del termine previsto ai precedenti punti 5.5 e 5.6”. Invero, la clausola in questione, così come la 5.9, non prevedono una esclusione della responsabilità dell'Amministrazione né una previsione di recesso unilaterale essendo invero deputate alla qualificazione del negozio e alla individuazione dell'oggetto e della natura dei vincoli nascenti dalla presentazione dell'offerta e dall'aggiudicazione (sulla distinzione, si veda in materia assicurativa Cass. Civ. n. 785/2024). Privo di rilevanza è infine il richiamo all'ordinanza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 28330/2024, secondo la quale “Si deve, in conclusione, ritenere che il diniego o ritardo dell'Amministrazione nel procedere all'assunzione del vincitore di una procedura concorsuale non possa trovare legittima giustificazione nella presenza, all'interno del bando, di una “clausola di riserva” che consenta alla stessa Amministrazione di non procedere comunque all'assunzione, dovendosi ritenere tale clausola nulla, in quanto tale da integrare una mera facoltà discrezionale di annullare o revocare il bando, tale da integrare un contrarius actus illegittimo – e come tale passibile di disapplicazione da parte del giudice ordinario – in quanto privo dei requisiti di forma ed integrante una forma di autotutela esercitata in carenza di potere, in virtù dell'insorgere del diritto del vincitore del concorso ad essere assunto, ormai regolato dal disposto di cui all'art. 1218 c.c.”. Il principio espresso da tale pronuncia in materia di pubblico impiego privatizzato non può essere esteso alla dismissione dei beni pubblici, posto che si tratta di materie che, per quanto affini sotto il profilo della commistione tra diritto pubblico e privato, riguardano beni giuridici differenti (diritto al lavoro e diritto di proprietà) sorretti da diversi principi. La stessa ordinanza evidenzia infatti che, secondo la giurisprudenza lavoristica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1399 del 20/01/2009; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 9807 del 14/06/2012; Cass. Sez. L - Sentenza n. 8476 del 31/03/2017), “in tema di concorsi nel
pagina 10 di 12 pubblico impiego privatizzato, l'approvazione della graduatoria è, ad un tempo, provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente, da ciò discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all'assunzione e, per l'amministrazione che ha indetto il concorso, l'obbligo correlato, soggetto al regime di cui all'art. 1218 c.c.”. Diversamente, in materia di dismissione dei beni pubblici la Cassazione afferma che “Nei contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell'asta pubblica o della licitazione privata, il processo verbale di aggiudicazione definitiva equivale per ogni effetto legale al contratto, con forza immediatamente vincolante per entrambe le parti, salvo che dallo stesso verbale non risulti la volontà dell'amministrazione di rinviare la costituzione del vincolo negoziale al momento successivo della stipulazione del contratto, la quale, perciò, in tal caso, non assume il valore di un mero atto formale e riproduttivo, ma rappresenta la vera ed unica fonte del rapporto negoziale” (Sez. 1, Sentenza n. 7481 del 27/03/2007 ). Nel caso delle aste pubbliche, dunque, viene chiaramente fatta salva la possibilità di escludere il valore contrattuale e traslativo dell'aggiudicazione, che perciò non può, nei casi in cui tale facoltà sia esercitata, essere paragonata al provvedimento di approvazione della graduatoria, con conseguente impossibilità di estendere alla materia in esame i principi espressi in ambito lavoristico. Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, dev'essere ritenuta infondata la domanda principale, non potendosi ravvisare nel caso di specie alcun obbligo di concludere il contratto in capo all'ente che possa essere oggetto di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. prima che lo stesso abbia manifestato la volontà di dar seguito all'aggiudicazione e stipulare il definitivo.
5. Fondata è invece la domanda proposta dal ricorrente in via subordinata e diretta alla ripetizione della cauzione di complessivi €34.602,70, posto che la mancata conclusione della vicenda traslativa rende indebita la relativa dazione. L'Amministrazione ha infatti dichiarato che non intende dar seguito all'aggiudicazione ed è comunque decorso il termine di irrevocabilità dell'offerta. L'eccezione di prescrizione è infondata atteso che il credito non era esigibile durante il periodo di sospensione della procedura, ovvero fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 5539 emessa dalla Corte d'Appello di Roma, ossia dal 29.2.2024.
pagina 11 di 12 Per ciò che attiene agli interessi, che il ricorrente chiede a partire dal giorno del versamento, occorre rammentare che secondo il disposto dell'art. 1282 c.c., sono i crediti pecuniari liquidi ed esigibili che producono interessi di pieno diritto. Il credito in questione, al contrario, non poteva considerarsi esigibile fintanto che la somma ha continuato a svolgere la propria funzione di garantire l'altro contraente del buon esito dell'operazione, peraltro con il consenso dello stesso ricorrente. Il credito, dunque, non poteva essere considerato esigibile fino al venire meno del motivo che aveva legittimato la sospensione della procedura da parte dell'amministrazione. Per tali ragioni, gli interessi legali decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza n. 5539 emessa dalla Corte d'Appello di Roma, ossia dal 29.2.2024. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico della convenuta la quale non ha aderito neppure alla richiesta di restituzione della cauzione, incamerata e trattenuta durante la fase di sospensione della procedura. I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori prossimi ai medi di cui al DM 147/2022, secondo il criterio del cd. decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo in primo grado, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) accoglie la domanda subordinata e per l'effetto condanna alla CP_1 restituzione in favore di dell'importo di € 34.602,70, oltre Parte_1 interessi legali dal 29.2.2024 al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , CP_1 Parte_1 che liquida in € 7.000,00 per compensi, € 786,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze il 10 ottobre 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
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