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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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- 1. Mediazione familiare: cosa fare se la dispone il giudiceAvv. Elisa Cofano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Mediazione familiare obbligatoria dopo la Riforma CartabiaAvv. Elisa Cofano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Nonostante sia oramai noto anche ai non operatori di sistema che la mediazione, soprattutto quella familiare, abbia dopo la Riforma Cartabia (Decreto-legge n. 132 del 2014) acquisito un proprio rilevante e imprescindibile ruolo all'interno delle dinamiche giudiziarie, specie di divorzio e separazione, spesso i clienti che si recano dal proprio legale mostrano un atteggiamento di rifiuto e di fuga nei confronti di questo strumento. Le ragioni posso essere molteplici: dalla volontà di risolvere quanto prima possibile le questioni di coppia con una definitiva sentenza del giudice, alla poca fiducia verso i mediatori e il sistema delle A.D.R. in generale (in Italia, soprattutto, ancora da …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 24/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2264/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2264/2023 promossa da:
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Guidi, presso il cui Parte_1 C.F._1
studio è elettivamente domiciliato in Arezzo, viale Buonarroti n. 8
ATTORE contro
(c.f. CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale di udienza del 23.1.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto azione per l'accertamento Parte_1 dell'usucapione innanzi all'intestato Tribunale esponendo, a tal fine, di essere residente sin dall'11.2.1999 presso l'immobile sito in Arezzo, loc. Santa Firmina n. 49, catastalmente identificato al
F. 139 particelle graffate n. 141 sub 5 – 141 sub 6 – 245, catasto urbano categoria A/4, di proprietà esclusiva di Ha inoltre rappresentato di essersi sempre comportato come proprietario CP_1
del suddetto immobile, occupandosi dei lavori di ordinaria e straordinaria amministrazione, provvedendo personalmente alla posa della recinzione, al restauro della facciata del fabbricato, nonché restituendo a quanto da questi corrisposto per le imposte gravanti sulla proprietà. Ha CP_1
infine dedotto di aver esercitato, per oltre venti anni, il possesso in modo continuo, ininterrotto, pagina 1 di 4 pacifico, pubblico ed inequivoco senza mai ricevere alcuna contestazione da parte dell'odierno convenuto, risultando quindi verificati tutti i presupposti richiesti ex lege per l'acquisto a titolo originario per usucapione del bene immobile.
Sulla base di tali allegazioni, parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione, della proprietà dell'immobile identificato catastalmente al F. 139 particelle graffate n.
141 sub 5 – 141 sub 6 e 245, catasto urbano, categoria A/4 sito nel Comune di Arezzo, Loc. Santa
Firmina n. 49, a favore dell'attore per aver quest'ultimo mantenuto il possesso di detto Parte_1
immobile in modo continuato, pacifico e non interrotto da oltre venti anni e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore del medesimo.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Il tentativo obbligatorio di mediazione si è concluso con verbale negativo del 6.7.2023 stante la mancata partecipazione del convenuto al procedimento di mediazione.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, pertanto, previo accertamento della ritualità della notifica, all'udienza del 30.11.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale.
All'udienza del 23.1.2025 fissata per la discussione orale, l'attore si è riportato alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
***
Il presente giudizio si incardina nell'alveo applicativo dell'art. 1158 c.c. avente ad oggetto l'usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari. Ai sensi della richiamata norma, l'acquisto (in via originaria) del diritto di proprietà per usucapione necessita della ricorrenza di una serie di presupposti:
a) il possesso della cosa uti dominus, e cioè l'esercizio materiale di tutti i poteri corrispondenti al titolare del diritto dominicale – e non soltanto una parte delle relative facoltà – nutrendo l'intenzione di comportarsi come il legittimo proprietario della res (cfr. Cass. 9671/2014); b) il fatto che il possesso pagina 2 di 4 non sia iniziato in modo violento o clandestino (art. 1163 c.c.), prendendosi altrimenti a riferimento come dies a quo il momento in cui la violenza o la clandestinità sono cessati (cfr. Cass. 1672/2012); c) la continuità del possesso per venti anni.
Nel caso di specie risultano ricorrere tutti i presupposti de quibus.
L'istruttoria documentale e testimoniale condotta ha provato ampiamente quanto dedotto dall'attore. In particolare, il certificato storico di residenza rilasciato dall'Ufficio anagrafe del Comune di Arezzo attesta che alla data del'11.2.1999 risultava residente presso l'immobile sito in loc. Parte_1
Santa Fimina n. 49 (doc. 1 citazione). I testimoni escussi all'udienza del 20.6.2024, a conoscenza diretta dei fatti in quanto vicini di casa dell'attore, hanno confermato tutte le circostanze indicate da ossia che dal 1999 quest'ultimo ha sempre abitato ininterrottamente l'immobile e che Parte_1
sin da tale data ha esercitato ed esercita un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e non clandestino sul bene oggetto di causa, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile.
Entrambi i testi hanno riferito che nel 2004 l'attore si era occupato personalmente di apporre la recinzione del fondo dell'immobile in oggetto, che nel 2005 si era occupato personalmente di eseguire i lavori di rifacimento della facciata dello stesso, e che per tutte le questioni inerenti la proprietà dell'immobile nei rapporti di vicinato si erano sempre rivolti al sig. Parte_1
Il convenuto al quale è stata regolarmente notificata presso l'indirizzo PEC CP_1 estratto dall'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD) Email_1
l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale, non è comparso all'udienza fissata per l'espletamento dell'interpello; comportamento coerente con il disinteresse già manifestato in sede di mediazione e che, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., assume senz'altro valenza confessoria, considerata altresì
l'ulteriore istruttoria svolta. Deve pertanto ritenersi inconfutabilmente provato che l'attore abbia esercitato da oltre vent'anni il possesso pacifico ed interrotto uti dominus del compendio immobiliare oggetto di causa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice risulta meritevole di accoglimento e va pertanto dichiarato, in favore di l'avvenuto acquisto del diritto di Parte_1 proprietà per usucapione sull'immobile sito in Arezzo, loc. Santa Firmina n. 49, catastalmente identificato al F. 139 particelle graffate n. 141 sub 5 – 141 sub 6 e 245, catasto urbano, categoria A/4.
Va altresì disposto che la presente pronuncia venga trascritta presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari.
pagina 3 di 4 Per quanto concerne, infine, le spese di lite, queste vanno compensate, in ragione della mancata opposizione da parte del convenuto all'accoglimento delle domande avanzate dall'attore e quindi dell'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
a) accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale in favore di Parte_1
della piena proprietà dell'immobile identificato catastalmente al F. 139 particelle graffate n. 141 sub 5
– 141 sub 6 e 245, catasto urbano, categoria A/4 sito nel Comune di Arezzo, Loc. Santa Firmina n. 49;
b) ordina ai competenti Conservatore dei Registri Immobiliari ed Uffici del Catasto di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a favore di parte attrice e a carico di parte convenuta;
c) compensa le spese di lite.
Arezzo, 21/02/2025
Il Giudice
Marina Rossi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2264/2023 promossa da:
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Guidi, presso il cui Parte_1 C.F._1
studio è elettivamente domiciliato in Arezzo, viale Buonarroti n. 8
ATTORE contro
(c.f. CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale di udienza del 23.1.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto azione per l'accertamento Parte_1 dell'usucapione innanzi all'intestato Tribunale esponendo, a tal fine, di essere residente sin dall'11.2.1999 presso l'immobile sito in Arezzo, loc. Santa Firmina n. 49, catastalmente identificato al
F. 139 particelle graffate n. 141 sub 5 – 141 sub 6 – 245, catasto urbano categoria A/4, di proprietà esclusiva di Ha inoltre rappresentato di essersi sempre comportato come proprietario CP_1
del suddetto immobile, occupandosi dei lavori di ordinaria e straordinaria amministrazione, provvedendo personalmente alla posa della recinzione, al restauro della facciata del fabbricato, nonché restituendo a quanto da questi corrisposto per le imposte gravanti sulla proprietà. Ha CP_1
infine dedotto di aver esercitato, per oltre venti anni, il possesso in modo continuo, ininterrotto, pagina 1 di 4 pacifico, pubblico ed inequivoco senza mai ricevere alcuna contestazione da parte dell'odierno convenuto, risultando quindi verificati tutti i presupposti richiesti ex lege per l'acquisto a titolo originario per usucapione del bene immobile.
Sulla base di tali allegazioni, parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione, della proprietà dell'immobile identificato catastalmente al F. 139 particelle graffate n.
141 sub 5 – 141 sub 6 e 245, catasto urbano, categoria A/4 sito nel Comune di Arezzo, Loc. Santa
Firmina n. 49, a favore dell'attore per aver quest'ultimo mantenuto il possesso di detto Parte_1
immobile in modo continuato, pacifico e non interrotto da oltre venti anni e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore del medesimo.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Il tentativo obbligatorio di mediazione si è concluso con verbale negativo del 6.7.2023 stante la mancata partecipazione del convenuto al procedimento di mediazione.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, pertanto, previo accertamento della ritualità della notifica, all'udienza del 30.11.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale.
All'udienza del 23.1.2025 fissata per la discussione orale, l'attore si è riportato alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
***
Il presente giudizio si incardina nell'alveo applicativo dell'art. 1158 c.c. avente ad oggetto l'usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari. Ai sensi della richiamata norma, l'acquisto (in via originaria) del diritto di proprietà per usucapione necessita della ricorrenza di una serie di presupposti:
a) il possesso della cosa uti dominus, e cioè l'esercizio materiale di tutti i poteri corrispondenti al titolare del diritto dominicale – e non soltanto una parte delle relative facoltà – nutrendo l'intenzione di comportarsi come il legittimo proprietario della res (cfr. Cass. 9671/2014); b) il fatto che il possesso pagina 2 di 4 non sia iniziato in modo violento o clandestino (art. 1163 c.c.), prendendosi altrimenti a riferimento come dies a quo il momento in cui la violenza o la clandestinità sono cessati (cfr. Cass. 1672/2012); c) la continuità del possesso per venti anni.
Nel caso di specie risultano ricorrere tutti i presupposti de quibus.
L'istruttoria documentale e testimoniale condotta ha provato ampiamente quanto dedotto dall'attore. In particolare, il certificato storico di residenza rilasciato dall'Ufficio anagrafe del Comune di Arezzo attesta che alla data del'11.2.1999 risultava residente presso l'immobile sito in loc. Parte_1
Santa Fimina n. 49 (doc. 1 citazione). I testimoni escussi all'udienza del 20.6.2024, a conoscenza diretta dei fatti in quanto vicini di casa dell'attore, hanno confermato tutte le circostanze indicate da ossia che dal 1999 quest'ultimo ha sempre abitato ininterrottamente l'immobile e che Parte_1
sin da tale data ha esercitato ed esercita un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e non clandestino sul bene oggetto di causa, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile.
Entrambi i testi hanno riferito che nel 2004 l'attore si era occupato personalmente di apporre la recinzione del fondo dell'immobile in oggetto, che nel 2005 si era occupato personalmente di eseguire i lavori di rifacimento della facciata dello stesso, e che per tutte le questioni inerenti la proprietà dell'immobile nei rapporti di vicinato si erano sempre rivolti al sig. Parte_1
Il convenuto al quale è stata regolarmente notificata presso l'indirizzo PEC CP_1 estratto dall'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD) Email_1
l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale, non è comparso all'udienza fissata per l'espletamento dell'interpello; comportamento coerente con il disinteresse già manifestato in sede di mediazione e che, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., assume senz'altro valenza confessoria, considerata altresì
l'ulteriore istruttoria svolta. Deve pertanto ritenersi inconfutabilmente provato che l'attore abbia esercitato da oltre vent'anni il possesso pacifico ed interrotto uti dominus del compendio immobiliare oggetto di causa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice risulta meritevole di accoglimento e va pertanto dichiarato, in favore di l'avvenuto acquisto del diritto di Parte_1 proprietà per usucapione sull'immobile sito in Arezzo, loc. Santa Firmina n. 49, catastalmente identificato al F. 139 particelle graffate n. 141 sub 5 – 141 sub 6 e 245, catasto urbano, categoria A/4.
Va altresì disposto che la presente pronuncia venga trascritta presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari.
pagina 3 di 4 Per quanto concerne, infine, le spese di lite, queste vanno compensate, in ragione della mancata opposizione da parte del convenuto all'accoglimento delle domande avanzate dall'attore e quindi dell'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
a) accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale in favore di Parte_1
della piena proprietà dell'immobile identificato catastalmente al F. 139 particelle graffate n. 141 sub 5
– 141 sub 6 e 245, catasto urbano, categoria A/4 sito nel Comune di Arezzo, Loc. Santa Firmina n. 49;
b) ordina ai competenti Conservatore dei Registri Immobiliari ed Uffici del Catasto di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a favore di parte attrice e a carico di parte convenuta;
c) compensa le spese di lite.
Arezzo, 21/02/2025
Il Giudice
Marina Rossi
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