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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19225/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19225/2024 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1
entrambi con il patrocinio dell'avv. Vergallito Concetta, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in NICHELINO il 26/07/1992.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 139 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
Dal matrimonio sono nati i figli: (maggiorenne e non convivente) e il 6.2.2005. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 03.03.2021.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 05/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che nessuno dei coniugi è tenuto a versare all'altro alcun assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne e convivente presso la residenza del padre- atteso che entrambi provvederanno alle esigenze della stessa nei periodi che l'avranno con sè;
DISPONE che le spese inerenti, ed a qualunque titolo sostenute, per la figlia per abbigliamento, spese mediche non coperte dal SSN, spese scolastiche, tra cui la mensa, rette, libri, cancelleria, gite ecc, spese sportive e ricreative, vengano divise tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno. Delle suddette spese i coniugi si scambieranno mensilmente un rendiconto documentato obbligandosi previa compensazione, a rimborsarsi eventuali eccedenze a mezzo bonifico bancario entro il cinque del mese successivo. Nel caso in cui le sopra citate spese- ad eccezione di quelle necessarie mediche non coperte dal SSN e scolastiche
(rette, refezione, libri, cancelleria)- superino la somma di euro 100,00, occorrerà il consenso dell'altro genitore.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la casa coniugale è stata venduta ed i coniugi dichiarano di aver già risolto tutte le questioni di ordine patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo rinunciando all'assegno per il mantenimento e divorzile in quanto entrambi economicamente autonomi.
NULLA sulle spese di lite. pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19225/2024 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1
entrambi con il patrocinio dell'avv. Vergallito Concetta, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in NICHELINO il 26/07/1992.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 139 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
Dal matrimonio sono nati i figli: (maggiorenne e non convivente) e il 6.2.2005. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 03.03.2021.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 05/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che nessuno dei coniugi è tenuto a versare all'altro alcun assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne e convivente presso la residenza del padre- atteso che entrambi provvederanno alle esigenze della stessa nei periodi che l'avranno con sè;
DISPONE che le spese inerenti, ed a qualunque titolo sostenute, per la figlia per abbigliamento, spese mediche non coperte dal SSN, spese scolastiche, tra cui la mensa, rette, libri, cancelleria, gite ecc, spese sportive e ricreative, vengano divise tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno. Delle suddette spese i coniugi si scambieranno mensilmente un rendiconto documentato obbligandosi previa compensazione, a rimborsarsi eventuali eccedenze a mezzo bonifico bancario entro il cinque del mese successivo. Nel caso in cui le sopra citate spese- ad eccezione di quelle necessarie mediche non coperte dal SSN e scolastiche
(rette, refezione, libri, cancelleria)- superino la somma di euro 100,00, occorrerà il consenso dell'altro genitore.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la casa coniugale è stata venduta ed i coniugi dichiarano di aver già risolto tutte le questioni di ordine patrimoniale e di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo rinunciando all'assegno per il mantenimento e divorzile in quanto entrambi economicamente autonomi.
NULLA sulle spese di lite. pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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