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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/10/2025, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 10284/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale
promossa con ricorso congiunto da
C.F. , Parte_1 C.F._1
e
.F. , Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. CUBISINO ANGELO e dall' Avv. LAURA AMBROSINI come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 07/10/2025 le parti, con nota di deposito del 06/10/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci
obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Soave era bene personale della sig.ra ed è Parte_1
stata venduta con il benestare del sig. e con i proventi la sig.ra ha acquistato Parte_2 Pt_1
altro bene di esclusiva proprietà;
3. verserà a quale compensazione per la creazione del patrimonio la Parte_2 Parte_1
somma una tantum di €. 100.000,00= tramite accredito in c/c, con pagamento in tre rate, la prima rata
di €. 33.000,00= già versata, la seconda con pagamento entro il mese di giugno 2025 e la terza rata
con il saldo a dicembre 2025.
4. il versamento della intera somma di €. 100.000,00= darà liberazione ad entrambi i coniugi da ogni
richiesta di dazione di ulteriori somme e/o beni a titolo di mantenimento e/o di creazione comune di
redditi.
4. Le parti danno atto che le attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, sono di indipendenza
economica e dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni forma di mantenimento per differenza di
reddito.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti e gli stessi verseranno le spese di
competenza al 50% ciascuno”.
pagina 2 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 06/10/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
OA (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è
venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di separazione di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 07/10/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in OA il 28/10/2000 tra
[...]
regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune Pt_1 Parte_2 pagina 3 di 4 di OA (n. 18 parte Il Serie A anno 2000), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di OA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 14/10/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 10284/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale
promossa con ricorso congiunto da
C.F. , Parte_1 C.F._1
e
.F. , Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. CUBISINO ANGELO e dall' Avv. LAURA AMBROSINI come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 07/10/2025 le parti, con nota di deposito del 06/10/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci
obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Soave era bene personale della sig.ra ed è Parte_1
stata venduta con il benestare del sig. e con i proventi la sig.ra ha acquistato Parte_2 Pt_1
altro bene di esclusiva proprietà;
3. verserà a quale compensazione per la creazione del patrimonio la Parte_2 Parte_1
somma una tantum di €. 100.000,00= tramite accredito in c/c, con pagamento in tre rate, la prima rata
di €. 33.000,00= già versata, la seconda con pagamento entro il mese di giugno 2025 e la terza rata
con il saldo a dicembre 2025.
4. il versamento della intera somma di €. 100.000,00= darà liberazione ad entrambi i coniugi da ogni
richiesta di dazione di ulteriori somme e/o beni a titolo di mantenimento e/o di creazione comune di
redditi.
4. Le parti danno atto che le attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, sono di indipendenza
economica e dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni forma di mantenimento per differenza di
reddito.
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti e gli stessi verseranno le spese di
competenza al 50% ciascuno”.
pagina 2 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 06/10/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
OA (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è
venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di separazione di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 07/10/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in OA il 28/10/2000 tra
[...]
regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune Pt_1 Parte_2 pagina 3 di 4 di OA (n. 18 parte Il Serie A anno 2000), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di OA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 14/10/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4