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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/03/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4431/2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30/01/1965, residente a [...], elett.te dom.ta in
Castellammare di Stabia, alla Via Giuseppe Cosenza, n. 77 c/o lo studio legale dell' avvocato Cinzia Cascone, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, P.IVA_1 in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso l' C.F._2 [...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. Controparte_1
55,
RESISTENTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.7.2024, la ricorrente, premesso di aver prestato servizio a tempo determinato presso l'attuale , in Controparte_1 qualità docente, adiva questo Tribunale, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1. accerti e dichiari il diritto della ricorrente al pagamento, in proprio favore, per i periodi di supplenza breve indicati in ricorso, della retribuzione professionale docenti prevista e disciplinata dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
2) condanni, per l'effetto, il Controparte_1
in persona del L.R.p.t. al pagamento in favore della ricorrente della somma di €
[...] 2.924,00 (€ duemilanovecentoventiquattro/00) quale retribuzione professionale docenti per i periodi di supplenza breve (indicati) svolti dalla ricorrente, come specificata in ricorso o di quella maggiore, minore e/o diversa che dovesse risultare dovuta in corso di causa all'esito della fase istruttoria anche a seguito di ctu contabile che fin d'ora chiede disporsi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
3) il tutto entro il limite di € 5.200,00.”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza nel merito di ogni pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Questo Giudice, ai sensi dell'art 118 disp. att. c.p.c. intende richiamarsi alla decisione
1 della Suprema Corte n 20015 del 2018, che condivide non essendovi ragioni per discostarsi da quanto dalla stessa statuito. In particolare, il Giudice delle leggi ha compiuto un'esegesi dell'art 7 del CCNL alla luce dei principi comunitari, con particolare riferimento al principio di non discriminazione.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...".
Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinando va le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso. L'emolumento in questione è considerato da giurisprudenza costante elemento fisso e continuativo della retribuzione ed in quanto tale rientra nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
La clausola 4 dell'Accordo quadro esclude, in generale ed in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa "ha carattere incondizionato" e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, "che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione",
"disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno" (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, De. Ce.
Al.;8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.); In particolare, tali differenti condizioni possano essere giustificate da ragioni oggettive, da identificarsi in 'elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti' che consentano di verificare 'se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria' (Corte giust., 22 dicembre 2010 C-444/09 Ga. e C-456/09 To., punti 54 e 55). La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte europea, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" (sent. 18/12/2012 in causa
Valenza, pt. 50-51 e precedenti in essa richiamati). Non sono state dedotte ragioni che giustifichino significative diversificazioni che giustifichino il diverso trattamento economico.
2 Pertanto, l'interpretazione delle norme contrattuale deve essere guidata dai principi comunitari e costituzionali per cui, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario.
Conclusivamente, si deve affermare, conformemente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte nella citata sentenza, “che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale” In applicazione di tale ultima disposizione, secondo cui il trattamento deve essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio", la ricorrente ha diritto a quanto richiesto in ricorso e l'amministrazione scolastica ha l'obbligo di riconoscere tale importo computato secondo i criteri indicati. E' stata fornita la prova (e, comunque, non è stato contestato), mediante la documentazione in atti, dello svolgimento dell'attività di docente, in virtù di supplenze temporanee, per gli anni scolastici dal 2018/2019 fino al 2021/2022, come da conteggi contenuti in ricorso, qui da intendersi integralmente richiamati.
La quantificazione del credito deve farsi alla stregua dei conteggi della ricorrente
Invero, la parte convenuta non ha specificamente i conteggi prodotti dalla ricorrente, né ha evidenziato specifici errori. Trattasi di contegno, secondo la Suprema Corte, consente al giudice di merito di non ammettere una consulenza tecnica d'ufficio per la verifica dei calcoli e decidere la causa sulla base di quelli allegati da parte istante, facendo corretta applicazione del comma 2 dell'art. 116 del c.p.c. per il quale il comportamento processuale della parte – che comprende il sistema difensivo adottato dal suo procuratore – può costituire anche l'unica e sufficiente fonte di prova, e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo (Cass. lav. 6.7.98, n. 6568). L'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su di un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass. lav. 7.8.99, n. 7089; conformi, Cass. lav. 8.4.2000, n. 4482 e Cass. lav. 24.11.98, n. 11919, che giungono a ritenere incontestabili in appello i conteggi formulati in primo grado in difetto di rilievi od obiezioni ad essi relativi.
Quanto agli accessori sussiste il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), trattandosi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva (art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
3 razionalizzazione della finanza pubblica.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione, tenuto conto del valore del giudizio e facendo applicazione dei minimi, tenuto conto della marcata serialità del contenzioso, senza alcuna maggiorazione per i collegamenti ipertestuali, atteso che alcuna utilità hanno apportato alla comprensione della causa (Cass. ordinanza n. 37692/2022).
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: accoglie la domanda della parte ricorrente, e per l'effetto, condanna il CP_1 resistente al pagamento, in favore di , della somma di € 2.924,00, per la Parte_1 causale di cui in motivazione, al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo;
condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle CP_1 spese di lite, liquidate in € 1.278, oltre spese generali, iva e c.p.a, come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, 30.3.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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