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4 settembre 2013
4 settembre 2013
Art. 6. Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. 1. All' articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 , le parole: «un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o piu' Stati membri, tra l'Italia e uno o piu' Paesi terzi o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri e uno o piu' Paesi terzi» sono sostituite dalle seguenti: «un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o piu' Paesi terzi o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri e uno o piu' Paesi terzi». Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 6 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (Modifiche al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 , recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 6 (Contratti esclusi e esclusioni specifiche.
Utilizzo delle esclusioni). - 1. Il presente decreto non si applica ai contratti disciplinati da:
a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o piu' Paesi terzi o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri e uno o piu' Paesi terzi;
b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernenti imprese stabilite nello Stato italiano o in un Paese terzo;
c) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalita'; non si applica altresi' a contratti che devono essere aggiudicati da una stazione appaltante appartenente allo Stato italiano in conformita' a tali norme.
2. Il presente decreto non si applica altresi' ai seguenti casi:
a) ai contratti nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco adottato dal Consiglio della Comunita' europea con la decisione 255/58, che siano destinati a fini specificatamente militari e per i quali lo Stato ritiene di adottare misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza;
b) ai contratti per i quali l'applicazione delle disposizioni del presente decreto obbligherebbe lo Stato italiano a fornire informazioni la cui divulgazione e' considerata contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza, previa adozione del provvedimento di segretazione;
c) ai contratti per attivita' d'intelligence;
d) ai contratti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo, condotto congiuntamente dall'Italia e almeno uno Stato membro per lo sviluppo di un nuovo prodotto e, ove possibile, nelle fasi successive di tutto o parte del ciclo di vita di tale prodotto. Dopo la conclusione di un siffatto programma di cooperazione unicamente tra l'Italia e uno o altri Stati membri, gli stessi comunicano alla Commissione europea l'incidenza della quota di ricerca e sviluppo in relazione al costo globale del programma, l'accordo di ripartizione dei costi nonche', se del caso, la quota ipotizzata di acquisti per ciascuno Stato membro;
e) ai contratti aggiudicati in un paese terzo, anche per commesse civili, quando le forze operano al di fuori del territorio dell'Unione, se le esigenze operative richiedono che siano conclusi con operatori economici localizzati nell'area delle operazioni; a tal fine sono considerate commesse civili i contratti diversi da quelli di cui all'art. 2;
f) ai contratti di servizi aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
g) ai contratti aggiudicati dal governo italiano a un altro governo e concernenti:
1) la fornitura di materiale militare o di materiale sensibile;
2) lavori e servizi direttamente collegati a tale materiale;
3) lavori e servizi per fini specificatamente militari, o lavori e servizi sensibili;
h) ai servizi di arbitrato e di conciliazione;
i) ai servizi finanziari, ad eccezione dei servizi assicurativi;
l) ai contratti d'impiego;
m) ai servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui benefici appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore perche' li usi nell'esercizio della sua attivita', a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
3. Nessuna delle norme, procedure, programmi, accordi, intese o appalti menzionati ai commi 1 e 2 puo' essere utilizzata allo scopo di non applicare le disposizioni del presente decreto.".
- Il testo dell' art. 6 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (Modifiche al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 , recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 6 (Contratti esclusi e esclusioni specifiche.
Utilizzo delle esclusioni). - 1. Il presente decreto non si applica ai contratti disciplinati da:
a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o piu' Paesi terzi o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri e uno o piu' Paesi terzi;
b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernenti imprese stabilite nello Stato italiano o in un Paese terzo;
c) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalita'; non si applica altresi' a contratti che devono essere aggiudicati da una stazione appaltante appartenente allo Stato italiano in conformita' a tali norme.
2. Il presente decreto non si applica altresi' ai seguenti casi:
a) ai contratti nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco adottato dal Consiglio della Comunita' europea con la decisione 255/58, che siano destinati a fini specificatamente militari e per i quali lo Stato ritiene di adottare misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza;
b) ai contratti per i quali l'applicazione delle disposizioni del presente decreto obbligherebbe lo Stato italiano a fornire informazioni la cui divulgazione e' considerata contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza, previa adozione del provvedimento di segretazione;
c) ai contratti per attivita' d'intelligence;
d) ai contratti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo, condotto congiuntamente dall'Italia e almeno uno Stato membro per lo sviluppo di un nuovo prodotto e, ove possibile, nelle fasi successive di tutto o parte del ciclo di vita di tale prodotto. Dopo la conclusione di un siffatto programma di cooperazione unicamente tra l'Italia e uno o altri Stati membri, gli stessi comunicano alla Commissione europea l'incidenza della quota di ricerca e sviluppo in relazione al costo globale del programma, l'accordo di ripartizione dei costi nonche', se del caso, la quota ipotizzata di acquisti per ciascuno Stato membro;
e) ai contratti aggiudicati in un paese terzo, anche per commesse civili, quando le forze operano al di fuori del territorio dell'Unione, se le esigenze operative richiedono che siano conclusi con operatori economici localizzati nell'area delle operazioni; a tal fine sono considerate commesse civili i contratti diversi da quelli di cui all'art. 2;
f) ai contratti di servizi aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
g) ai contratti aggiudicati dal governo italiano a un altro governo e concernenti:
1) la fornitura di materiale militare o di materiale sensibile;
2) lavori e servizi direttamente collegati a tale materiale;
3) lavori e servizi per fini specificatamente militari, o lavori e servizi sensibili;
h) ai servizi di arbitrato e di conciliazione;
i) ai servizi finanziari, ad eccezione dei servizi assicurativi;
l) ai contratti d'impiego;
m) ai servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui benefici appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore perche' li usi nell'esercizio della sua attivita', a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
3. Nessuna delle norme, procedure, programmi, accordi, intese o appalti menzionati ai commi 1 e 2 puo' essere utilizzata allo scopo di non applicare le disposizioni del presente decreto.".
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