TAR Catania, sez. II, sentenza breve 27/04/2026, n. 1250
TAR
Sentenza breve 27 aprile 2026

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  • Accolto
    Omessa valutazione impatto cumulativo

    La motivazione della Commissione Tecnica Specialistica riguardo al cumulo degli impatti è apparsa tautologica e non ha considerato gli interventi in corso o programmati. La valutazione dell'impatto cumulativo è richiesta dalla normativa per valutare se l'impatto complessivo possa diventare significativo e negativo.

  • Accolto
    Omessa redazione e verifica progetto di fattibilità tecnico-economica

    Anche ammettendo la presentazione formale di un unico progetto scomponibile nei due livelli, gli elaborati progettuali non soddisfano interamente le condizioni prescritte per il progetto di fattibilità tecnico-economica, in particolare per quanto riguarda le previsioni dei commi 5 e 6 dell'art. 6 dell'allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023. La necessità sostanziale di un'autonoma e separata individuazione del progetto di fattibilità non è stata soddisfatta.

  • Inammissibile
    Mancanza di specifiche censure

    Non sono state mosse specifiche censure dirette nei confronti dell'atto.

  • Inammissibile
    Mancanza di specifiche censure

    Non sono state mosse specifiche censure dirette nei confronti dell'atto.

  • Inammissibile
    Mancanza di specifiche censure

    Non sono state mosse specifiche censure dirette nei confronti dell'atto.

  • Accolto
    Omessa redazione e verifica progetto di fattibilità tecnico-economica

    Anche ammettendo la presentazione formale di un unico progetto scomponibile nei due livelli, gli elaborati progettuali non soddisfano interamente le condizioni prescritte per il progetto di fattibilità tecnico-economica, in particolare per quanto riguarda le previsioni dei commi 5 e 6 dell'art. 6 dell'allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023. La necessità sostanziale di un'autonoma e separata individuazione del progetto di fattibilità non è stata soddisfatta.

  • Accolto
    Illegittimità per mancato rispetto prescrizioni paesaggistiche

    Le prescrizioni che incidono sul contenuto progettuale dell'opera devono essere incorporate nel progetto prima della sua approvazione. Non è sufficiente affermare informalmente che saranno osservate in sede esecutiva. Gli elaborati grafici devono garantire il rispetto delle prescrizioni degli organismi competenti.

  • Accolto
    Mancanza della conferenza di servizi ex art. 48 D.L. n. 77/2021

    La conferenza di servizi è necessaria per interventi finanziati con PNRR che richiedono variante o deroga allo strumento urbanistico. Il Comune ha omesso di verificare se le Norme Tecniche di Attuazione ammettessero la realizzazione di opere pubbliche senza necessità di variante, bypassando così la conferenza di servizi.

  • Accolto
    Omessa redazione e verifica progetto di fattibilità tecnico-economica

    Anche ammettendo la presentazione formale di un unico progetto scomponibile nei due livelli, gli elaborati progettuali non soddisfano interamente le condizioni prescritte per il progetto di fattibilità tecnico-economica, in particolare per quanto riguarda le previsioni dei commi 5 e 6 dell'art. 6 dell'allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023. La necessità sostanziale di un'autonoma e separata individuazione del progetto di fattibilità non è stata soddisfatta.

  • Accolto
    Illegittimità per mancato rispetto prescrizioni paesaggistiche

    Le prescrizioni che incidono sul contenuto progettuale dell'opera devono essere incorporate nel progetto prima della sua approvazione. Non è sufficiente affermare informalmente che saranno osservate in sede esecutiva. Gli elaborati grafici devono garantire il rispetto delle prescrizioni degli organismi competenti.

  • Accolto
    Mancanza della conferenza di servizi ex art. 48 D.L. n. 77/2021

    La conferenza di servizi è necessaria per interventi finanziati con PNRR che richiedono variante o deroga allo strumento urbanistico. Il Comune ha omesso di verificare se le Norme Tecniche di Attuazione ammettessero la realizzazione di opere pubbliche senza necessità di variante, bypassando così la conferenza di servizi.

  • Accolto
    Omessa redazione e verifica progetto di fattibilità tecnico-economica

    Anche ammettendo la presentazione formale di un unico progetto scomponibile nei due livelli, gli elaborati progettuali non soddisfano interamente le condizioni prescritte per il progetto di fattibilità tecnico-economica, in particolare per quanto riguarda le previsioni dei commi 5 e 6 dell'art. 6 dell'allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023. La necessità sostanziale di un'autonoma e separata individuazione del progetto di fattibilità non è stata soddisfatta.

  • Accolto
    Illegittimità per mancato rispetto prescrizioni paesaggistiche

    Le prescrizioni che incidono sul contenuto progettuale dell'opera devono essere incorporate nel progetto prima della sua approvazione. Non è sufficiente affermare informalmente che saranno osservate in sede esecutiva. Gli elaborati grafici devono garantire il rispetto delle prescrizioni degli organismi competenti.

  • Accolto
    Mancanza della conferenza di servizi ex art. 48 D.L. n. 77/2021

    La conferenza di servizi è necessaria per interventi finanziati con PNRR che richiedono variante o deroga allo strumento urbanistico. Il Comune ha omesso di verificare se le Norme Tecniche di Attuazione ammettessero la realizzazione di opere pubbliche senza necessità di variante, bypassando così la conferenza di servizi.

  • Inammissibile
    Mancanza di specifiche censure

    Non sono state mosse specifiche censure dirette nei confronti dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza breve 27/04/2026, n. 1250
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1250
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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