Sentenza breve 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza breve 27/04/2026, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01250/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00623/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 623 del 2026, proposto da
AR TE, IN TE, NN EN, RI RI AV, LO EN, RU EN, AN RZ, VA RZ, NC ES, IR SI, TO ES e AN EL, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Calpona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina), Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, non costituita in giudizio;
nei confronti
per l'annullamento
a) del decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 3/GAB/2026 in data 8 gennaio 2026, con cui è stato reso parere favorevole in ordine alla valutazione di incidenza ambientale per la realizzazione del centro di raccolta dei rifiuti; b) della deliberazione di Giunta del Comune di Lipari n. 60/2025 in data 4 giugno 2025, con cui è stato approvato il documento di indirizzo per la progettazione; c) dell’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico n. 83521 in data 5 agosto 2025; d) dell’autorizzazione paesaggistica n. 20250090289/060.100 in data 10 novembre 2025; e) del parere igienico-sanitario n. 169221/25 del 27 agosto 2025; f) degli atti di verifica e validazione del progetto esecutivo adottati dal responsabile unico del procedimento nel mese di gennaio 2026; g) della deliberazione di Giunta del Comune di Lipari n. 11/2026 in data 6 febbraio 2026, con cui è stato approvato il progetto esecutivo ed è stato imposto il vincolo preordinato all’esproprio; h) della determina n. 280 in data 12 febbraio 2026, di approvazione tecnica del progetto; i) ove occorra, del decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 036/GAB in data 12 febbraio 2022.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. IE HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
TO e IR
I ricorrenti, proprietari di immobili ubicati in località Iditella dell’isola di Panarea, in prossimità dell’area individuata per la realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti, hanno impugnato: a) il decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 3/GAB/2026 in data 8 gennaio 2026, con cui è stato reso parere favorevole in ordine alla valutazione di incidenza ambientale per la realizzazione del centro di raccolta dei rifiuti; b) la deliberazione di Giunta del Comune di Lipari n. 60/2025 in data 4 giugno 2025, con cui è stato approvato il documento di indirizzo per la progettazione; c) l’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico n. 83521 in data 5 agosto 2025; d) l’autorizzazione paesaggistica n. 20250090289/060.100 in data 10 novembre 2025; e) il parere igienico-sanitario n. 169221/25 del 27 agosto 2025; f) gli atti di verifica e validazione del progetto esecutivo adottati dal responsabile unico del procedimento nel mese di gennaio 2026; g) la deliberazione di Giunta del Comune di Lipari n. 11/2026 in data 6 febbraio 2026, con cui è stato approvato il progetto esecutivo ed è stato imposto il vincolo preordinato all’esproprio; h) la determina n. 280 in data 12 febbraio 2026, di approvazione tecnica del progetto; i) ove occorra, il decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 036/GAB in data 12 febbraio 2022.
Nel ricorso si espone, in sintesi, quanto segue: a) i ricorrenti, avendo avuto notizia del progetto del Comune di trasferire le attività di raccolta dei rifiuti nell’area adiacente alla centrale TELECOM, hanno presentato istanza di accesso agli atti in data 5 maggio 2025; b) a fronte del silenzio del Comune gli interessati hanno proposto ricorso innanzi a questo Tribunale, il quale, con sentenza n. 3115 in data 5 novembre 2026, ha ordinato l’ostensione della documentazione richiesta; c) poiché la decisione del Tribunale non è stata eseguita, i ricorrenti hanno sollecitato l’insediamento del commissario “ad acta”; d) gli interessati hanno successivamente acquisito conoscenza dell’impugnato decreto n. 3/GAB/2026 in data 8 gennaio 2026 e, a seguito di nota del responsabile unico del procedimento in data 12 febbraio 2026, hanno appreso che l’Amministrazione, senza redigere il progetto di fattibilità tecnico-economica, aveva direttamente approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di cui si discute; e) la legittimazione e l’interesse dei ricorrenti a proporre il presente gravame si giustifica in ragione della vicinanza dell’opera agli immobili di loro proprietà, con conseguente esposizione a rumori, odori, impatto luminoso, aggravio del traffico e deprezzamento patrimoniale dei beni, come risulta, in particolare, dalla relazione tecnica versata in atti.
Il ricorso è stato affidato ad undici motivi di gravame, che possono sintetizzarsi come segue: 1-2) con i primi due motivi è stata denunciata la violazione degli artt. 41 e 42 del decreto legislativo n. 36/2023, dell’allegato I.7 al decreto e dell’art. 6 legge n. 241/1990, in quanto: - il Comune ha illegittimamente omesso il progetto di fattibilità tecnico-economica e la sua preventiva verifica e validazione; - il PNRR (Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza) e il regime transitorio sancito dall’art. 225 del decreto legislativo n. 36/2023 non consentono di bypassare il primo livello progettuale; - il progetto di fattibilità tecnico-economica costituisce il momento nel quale si compiono le decisioni tecniche, localizzative ed economiche essenziali, si valutano le alternative progettuali, si raccolgono gli elementi istruttori e si assicura il coinvolgimento dei soggetti interessati; - l’approvazione del solo progetto esecutivo risulta quindi arbitraria, priva del necessario supporto conoscitivo e lesiva delle garanzie partecipative degli interessati; - risulta conseguentemente illegittima anche la procedura di verifica e validazione, che avrebbe dovuto riguardare, infatti, il progetto di fattibilità tecnico-economica; 3) con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e 7 della legge n. 241/1990, sul rilievo che: - la deliberazione n. 11/2026 in data 6 febbraio 2026 ha approvato il progetto esecutivo, ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera ed ha imposto il vincolo preordinato all’esproprio senza la previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati; - l’omesso contraddittorio procedimentale non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, poiché la partecipazione avrebbe consentito agli interessati di prospettare soluzioni alternative meno dannose; 4) con il quarto motivo gli interessati hanno contestato localizzazione dell’opera, in quanto: - il Comune non ha esaminato in modo effettivo possibili alternative (come l’ubicazione dell’intervento nella zona RT, già in passato indicata dagli stessi ricorrenti e maggiormente idonea, tenuto conto del contesto); - a causa della mancata partecipazione procedimentale, non sono stati introdotti nel procedimento elementi utili ai fini di un corretto bilanciamento degli interessi coinvolti; 5) con il quinto motivo i ricorrenti hanno osservato che: - il progetto necessitava quantomeno della verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale in ragione della natura dell’intervento, della localizzazione in un area sensibile, della pluralità di vincoli insistenti sul sito, degli effetti dell’intervento sulla salute umana, il paesaggio, il traffico, il rumore, gli odori e il rischio di inquinamento (aspetti in relazione ai quali non poteva considerarsi sufficiente la semplice procedura relativa alla valutazione di incidenza ambientale); - sussisteva il vizio di motivazione in ordine alla scelta di non attivare la procedura di valutazione di impatto ambientale; 6) con il sesto motivo gli interessati hanno censurano nel merito la decisione adottata con l’impugnato decreto n. 3/GAB/2026 in data 8 gennaio 2026, nonché il parere della Commissione Tecnica Specialistica, rinviando alla relazione versata in atti, ove viene evidenziata la superficialità dell’analisi relativa alla vegetazione, l’insufficiente considerazione della fauna e del sito Natura 2000, le criticità relative alla viabilità locale, l’assenza di un sistema organizzato di raccolta differenziata, l’insostenibilità del traffico dei mezzi, la distanza dell’impianto dalle abitazioni, l’impatto odorigeno sul vicino abitato e sui flussi turistici, nonché la sottovalutazione del rischio di incendio in rapporto alla tipologia e alla quantità dei materiali stoccati e alla disciplina di cui al decreto ministeriale in data 8 aprile 2008 e di cui al D.P.R. n. 151/2011; 7) con il settimo motivo di gravame i ricorrenti hanno dedotto che la procedura relativa alla valutazione di incidenza ambientale risultava illegittima anche per la mancata considerazione degli impatti cumulativi con altri interventi in corso o programmati nella medesima area, con particolare riferimento al dissalatore e alla nuova rete idrica, richiamando sul punto l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, l’art. 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e il decreto assessoriale n. n. 036/GAB in data 12 febbraio 2022, come modificato dal decreto n. 237/2023; 8) con l’ottavo motivo di gravame gli interessati hanno lamentato l’assenza della necessaria relazione DNSH ( do no significant harm ), posto che il principio posto dal regolamento UE 2021/241 costituisce necessario presupposto per il finanziamento PNRR; 9) con il nono motivo i ricorrenti hanno osservato che il progetto originario aveva subito una modifica strutturale non autorizzata riguardante la riduzione della tettoia per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi (da 57 a 12 metri quadrati), in violazione dell’art. 3 del decreto ministeriale n. 219/2022, il quale impone la preventiva autorizzazione ministeriale e la redazione di una nuova scheda di progetto; 10) con il decimo motivo di gravame i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica, rilevando che le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza non erano compatibili con gli elaborati progettuali, in quanto: - il fabbricato destinato ad ufficio non presentava le caratteristiche del manufatto precario e facilmente rimovibile; - i muri di contenimento erano previsti in cemento armato e non risultavano conformi a quanto prescritto dall’art. 13 della legge regionale n. 37/1985; - mancava un’adeguata disciplina in ordine alla manutenzione per l’impianto di prima pioggia e per le vasche di laminazione; 11) con l’undicesimo motivo di gravame gli interessati hanno osservato che: - è mancata la convocazione della conferenza di servizi di cui all’art. 48 del decreto-legge n. 77/2021; - in assenza della determinazione conclusiva all’esito di tale modulo procedimentale acceleratorio, il Comune non poteva derogare allo strumento urbanistico, né bypassare il procedimento ordinario per la variante (procedimento aperto alla partecipazione degli interessati ai sensi degli artt. 10 e 19 del D.P.R. n. 327/2001).
Il Comune di Lipari si è costituito in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) l’intervento in questione rientra nel Programma Isole Verdi del PNRR; b) l’isola di Panarea è priva di un’area ecologica per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti e con determine n. 2391/2024 e n. 1251/2025 è stato affidato l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo, con servizi integrativi di geologia; c) con deliberazione n. 60/2025 è stato approvato il Documento di Indirizzo di Alta Progettazione; d) il progettista ha redatto un unico progetto che contiene gli elementi del progetto di fattibilità tecnico-economica e gli elementi del progetto esecutivo; e) il progetto è stato verificato e validato in data 13 novembre 2025 e, acquisiti i necessari pareri, è stato approvato con deliberazione n. 11/2026; f) la gara è stata aggiudicata al Consorzio Ionico S.c.a.r.l. e l’opera deve essere realizzata entro il 30 giugno 2026, pena la di perdita del finanziamento; d) il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione e di interesse, in quanto gli immobili dei ricorrenti non confinano con l’area oggetto dell’intervento (l’immobile più vicino dista circa 25 metri e si trova ad una quota inferiore rispetto all’opera); e) i ricorrenti, invero, non hanno offerto prova del concreto pregiudizio in ipotesi sofferto per effetto degli atti impugnati; f) è stata, inoltre, omessa la notifica del gravame ad almeno un soggetto controinteressato, dovendo considerarsi tali i residenti nell’isola e il soggetto aggiudicatario dei lavori (è quantomeno necessaria, in subordine, l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Consorzio Ionico S.c.a.r.l.); g) si contesta, inoltre, la relazione tecnica depositata dai ricorrenti, in quanto priva di valore scientifico e sostanzialmente implausibile; h) in ordine alle prime due censure, va ribadito che il progetto, formalmente denominato esecutivo, contiene in realtà anche gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economica; i) l’assunto degli odierni interessati è, invero, chiaramente smentito dall’oggetto dell’incarico conferito al progettista, dagli elaborati redatti e dal verbale di verifica e validazione; l) per gli interventi che rientrano nell’ambito del PNRR trovano applicazione le discipline acceleratrici richiamate dall’art. 225, comma 8, del decreto legislativo n. 36/2023 e dal decreto-legge n. 77/2021; m) quanto al terzo motivo, si eccepisce la carenza di interesse dei ricorrenti in quanto essi non sono proprietari dei terreni oggetto di espropriazione n) in relazione al quarto motivo, si evidenzia che la localizzazione dell’opera è espressione di una scelta discrezionale, sorretta nel caso di specie da un’ampia istruttoria, e che la zona RT non è utilizzabile perché ricade in area di preriserva ed è stata adibita in passato a deposito di rifiuti soltanto in via emergenziale; o) per ciò che attiene al quinto motivo, si eccepisce la genericità della censura e si nega che l’intervento rientri tra quelli soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a screening ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n. 152/2006; p) quanto al sesto e al settimo motivo, si rileva che: - le doglianze investono il merito tecnico della procedura relativa alla valutazione di incidenza ambientale; - il parere della Commissione Tecnica Specialistica n. 868/2025 ha comunque escluso criticità anche in relazione al cumulo con altri progetti; q) in ordine all’ottavo motivo, si eccepisce che la relazione DNSH esiste ed è anche richiamata negli atti di verifica e validazione; r) sul nono motivo si rileva che la difformità relativa alla tettoia è dipesa da un mero errore materiale successivamente corretto, sicché non è intervenuta alcuna effettiva modifica del progetto; s) per ciò che attiene al decimo motivo, si eccepisce la genericità della censure e si precisa che il fabbricato, le mura e la tettoia saranno realizzati in conformità alle prescrizioni paesaggistiche; t) quanto all’undicesimo motivo, si osserva che: - la conferenza di servizi in ambito PNRR costituisce uno strumento di semplificazione non obbligatorio; - i pareri potevano essere acquisiti singolarmente, con successiva approvazione del progetto anche ai fini della pubblica utilità e in deroga allo strumento urbanistico.
L’Amministrazione regionale si è costituita in giudizio e ha chiesto di essere sentita in camera di consiglio.
Nell’odierna camera di consiglio, dato avviso a verbale in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso appare in parte manifestamente fondato e in parte manifestamente inammissibile, di talché la causa può essere definita con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno dieci giorni dall’ultima notificazione del gravame (avuto riguardo al rito), non essendovi necessità di integrare il contraddittorio (anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 49, secondo comma, c.p.a.), risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.Il Collegio ritiene, in primo luogo, che il contraddittorio sia integro, in quanto: a) il ricorso non andava notificato ai residenti nell’isola di Panarea, in quanto è soggetto controinteressato solo colui che riceve dall’atto impugnato un vantaggio diretto e immediato, oggettivamente percepibile, e ha quindi un interesse qualificato opposto a quello della parte ricorrente, mentre non rileva un vantaggio indiretto o riflesso; b) i residenti nell’isola, potenziali utenti o beneficiari del servizio pubblico di raccolta rifiuti, non ricevono, per il solo fatto di essere residenti, un bene della vita individuale e differenziato a seguito del provvedimento di approvazione del progetto e non sono, quindi, litisconsorti necessari (Consiglio di Stato, n. 413/2020); c) l’operatore economico individuato con il verbale di aggiudicazione n. 2 in data 11 marzo 2026 non è (ancora) un controinteressato successivo, in quanto il verbale in questione contiene una mera proposta di aggiudicazione; d) con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016 - e con la disciplina del decreto legislativo n. 36/2023 che ne ricalca l'impostazione - la figura dell'aggiudicazione provvisoria è stata, invero, sostituita dalla "proposta di aggiudicazione", la quale, come affermato dalla giurisprudenza, è un atto endoprocedimentale formulato dalla commissione giudicatrice o dal responsabile unico del procedimento (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, n. 23/2022); e) soltanto il provvedimento conclusivo e autonomo con cui la stazione appaltante manifesta la propria volontà di aggiudicare l’affidamento è dotato di efficacia esterna; f) l’interesse qualificato alla conservazione dell'atto, che è il presupposto sostanziale necessario per qualificare un soggetto come controinteressato, si consolida soltanto con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione vera e propria e solo a seguito di tale atto, nel caso in cui sia già pendente un ricorso contro provvedimenti precedenti, l'aggiudicatario della procedura di affidamento assume in modo inequivocabile la veste di controinteressato sopravvenuto.
Ciò precisato, la Sezione ritiene che nel caso di specie i ricorrenti siano legittimati ed abbiano interesse a proporre la presente impugnazione, in quanto: a) non è controversa la loro qualità di proprietari di immobili ubicati nelle vicinanze del sito ove è stata prevista la realizzazione di un centro di raccolta dei rifiuti; b) lo stesso Comune ha inserito nella memoria depositata in data 23 marzo 2026 (pagina 5) una planimetria da cui risulta la prossimità degli immobili con l’area in questione (sebbene l’Amministrazione ritenga che la distanza, superiore ad almeno 25 metri, sia tale da non radicare la legittimazione e l’interesse ad agire dei ricorrenti); c) la giurisprudenza è costante nel riconoscere che il proprietario di un immobile situato, come nella specie, nelle immediate vicinanze di un’area oggetto di un intervento con potenziale impatto ambientale possieda la legittimazione ad agire in giudizio; d) sebbene la giurisprudenza successiva alla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 22/2021 richieda l'allegazione di un pregiudizio specifico al fine del radicamento dell’interesse, nel contesto di impianti con impatto ambientale come un centro di raccolta rifiuti tale pregiudizio va considerato in senso ampio e risulta sufficiente che la parte ricorrente alleghi e precisi compiutamente in cosa consista la lesione temuta, senza essere tenuta a fornire una prova piena e rigorosa del danno, che può ritenersi presunto in ragione della natura dell'intervento (T.A.R. Campania, Napoli, n. 4518/2022 e n. 812/2025); e) nella materia, invero, vengono in rilievo beni di rango costituzionale come la salute (art. 32 della Costituzione) e l'ambiente (art. 9 della Costituzione) e la soglia di tutela giurisdizionale deve essere opportunamente anticipata ad un livello di "oggettiva presunzione di lesione"; f) inoltre, la destinazione di un'area alla localizzazione di un impianto di rifiuti ha immediati effetti negativi sul valore di mercato dei suoli limitrofi, rendendo l'interesse ad agire attuale e concreto anche sotto tale profilo (T.A.R. Lazio, Latina, n. 12/2024); g) nel caso in esame le allegazioni dei ricorrenti, che sono state sopra sintetizzate, dimostrano in modo certo la sussistenza di un effettivo pregiudizio sotto i vari profili già menzionati.
Tanto premesso, il Tribunale, in relazione ai motivi di gravame sollevati dai ricorrenti, osserva quanto segue.
Quanto ai due primi motivi di gravame: a) come è noto, in base all’art. 41, primo comma, del decreto legislativo n. 36/2023 e all’allegato I.7, la progettazione dei lavori pubblici si articola in due livelli (progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo), i quali rispondono a diverse finalità; b) in linea di principio non è possibile trasformare i due livelli in un unico progetto indifferenziato, proprio in quanto il decreto legislativo n. n. 36/2023 non ha previsto un unico livello di progettazione dei lavori; c) è certamente legittimo un incarico unitario affidato ad un solo soggetto, ma non l’impostazione di tale incarico finalizzata alla redazione di un solo progetto (ad un tempo di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo); d) le eccezioni a tale principio contemplate dalla disciplina normativa (art. 41, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo n. 36/2023) non rilevano in questa sede); e) il Comune di Lipari ha peraltro affermato che il progetto in questione presenta tutti i contenuti normativamente contemplati per il progetto di fattibilità tecnico-economica; e) anche volendo ritenere ammissibile, aderendo a tale prospettiva sostanzialistica, la presentazione formale di un unico progetto scomponibile nei due livelli che sono stati indicati, la Sezione rileva che dagli allegati 005 e 006 (secondo la numerazione del sistema NSIGA) depositati dall’Amministrazione in data 24 marzo 2026 non risulta che gli elaborati progettuali soddisfino nella loro interezza le condizioni prescritte dall’art. 6 dell’allegato I.7 al decreto legislativo n. 36/2023, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a - tutte - le previsioni di cui ai commi 5 e 6; f) il Tribunale ritiene, pertanto, che nel caso in esame la formale presentazione di un solo progetto non abbia comunque soddisfatto la necessità sostanziale di un’autonoma e separata individuazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, completo di tutti gli elementi prescritti dalla disciplina normativa; g) ciò impone l’annullamento degli atti di verifica e validazione del progetto “esecutivo” adottati dal responsabile unico del procedimento nel mese di gennaio 2026, della deliberazione di Giunta del Comune di Lipari n. 11/2026 in data 6 febbraio 2026, con cui è stato approvato il progetto esecutivo ed è stato imposto il vincolo preordinato all’esproprio, nonché della determina n. 280 in data 12 febbraio 2026, di approvazione tecnica del progetto.
Quanto al terzo motivo di gravame: a) i ricorrenti non sono proprietari di aree interessate dalla procedura espropriativa (è prevista, infatti, l’espropriazione di due sole particelle di cui sono proprietari soggetti terzi); b) la comunicazione di avvio del procedimento è dovuta in favore dei soggetti proprietari dei beni sui quali l’opera deve essere localizzata, se l’approvazione del progetto comporta occupazione, espropriazione, asservimento, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, variante urbanistica o dichiarazione di pubblica utilità, nonché in favore dei soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio; c) deve escludersi, quindi, che l’Amministrazione fosse tenuta a coinvolgere direttamente gli odierni interessati nel procedimento (né, ovviamente, i ricorrenti possono far valere in questa sede l’ipotetica omissione della comunicazione di avvio del procedimento dovuta in favore dei soggetti da espropriare).
Quanto al quarto motivo di gravame: è possibile sindacare le decisioni discrezionali adottate dall’Amministrazione nel solo caso in cui esse risultino obiettivamente irragionevoli e la parte interessata è comunque tenuta a provare in modo compiuto e puntuale il sostanziale errore in cui l’Amministrazione sarebbe incorsa, mentre nella specie tale conclusione è efficacemente contrastata dalle osservazioni rese dal Comune in ordine alla inidoneità della zona RT (non assumendo rilievo, sotto diverso profilo, la mancata partecipazione procedimentale, alla quale, per quanto già indicato, gli odierni interessati non avevano diritto).
Quanto al quinto motivo di gravame: a) come è noto, quando il progetto, per natura e dimensioni, rientra tra quelli contemplati dall’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, la sola procedura VINCA non è sufficiente ed essa deve essere coordinata o assorbita nel procedimento VIA; b) per un mero centro di raccolta dei rifiuti ex decreto ministeriale in data 8 aprile 2008 non vi è, di per sé, obbligo di verifica di assoggettabilità alla procedura VIA (T.A.R. Lombardia, Milano, n. 648/2016), salvo particolari deroghe; c) il citato decreto definisce, invero, il centro di raccolta come un’area presidiata e allestita nella quale si svolge unicamente attività di raccolta mediante raggruppamento per frazioni omogenee, per il successivo trasporto agli impianti di recupero, trattamento o smaltimento, non venendo, quindi, in rilievo attività che possano - come appunto il recupero, il trattamento o lo smaltimento - giustificare l’esperimento della procedura VIA; d) pertanto, il motivo di gravame - considerato in questa sede negli specifici termini in cui è stato qui formulato - appare infondato (salvo quanto sarà precisato nel seguito).
Quanto al sesto motivo di gravame: avuto riguardo a quanto già rilevato in relazione al quarto motivo di gravame, le doglianze dei ricorrenti e i rilievi contenuti nella relazione tecnica versata in atti non appaiono idonei a dimostrare l’obiettiva irragionevolezza dell’impugnato decreto n. 3/GAB/2026 in data 8 gennaio 2026 e dell’articolato parere della Commissione Tecnica Specialistica.
Quanto al settimo motivo di gravame: a) appare fondata la censura con cui gli interessati hanno dedotto la mancata considerazione degli impatti cumulativi con altri interventi in corso o programmati nella medesima area, con particolare riferimento al dissalatore e alla nuova rete idrica; b) sul punto il parere della Commissione Tecnica Specialistica si limita ad affermare (pagina 27, ultimo capoverso) che “in relazione al cumulo tra l’interferenza del progetto in esame e l’interferenza di altri progetti non rilevano criticità”; c) tale motivazione appare tautologica, anche tenuto conto che la Commissione neppure ha fatto menzione degli interventi in corso o programmati nella medesima area (menzione che, di per se stessa, non costituisce, comunque, idonea motivazione della valutazione espressa); d) la circostanza appare particolarmente rilevante in quanto l’allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, che elenca i criteri per la verifica di assoggettabilità alla procedura VIA, impone di considerare tra le caratteristiche del progetto anche il "cumulo con altri progetti"; e) pertanto, sebbene un centro di raccolta non sia soggetto in linea di principio alla procedura VIA, occorre valutare se, in combinazione con altri interventi nella stessa area, l'impatto complessivo possa diventare "significativo e negativo", cioè tale da rendere necessaria la procedura di screening per valutare l'effetto cumulativo; f) ne consegue che in parte qua , cioè con esclusivo riferimento all’omessa valutazione dell’impatto cumulativo, va annullato il decreto n. 3/GAB/2026 in data 8 gennaio 2026, mentre l’impugnazione del parere della Commissione Tecnica Specialistica è, ad avviso del Collegio, inammissibile, in quanto tale atto presenta natura endoprocedimentale.
Quanto all’ottavo motivo di gravame: la relazione DNSH è contenuta nell’allegato 006 (secondo la numerazione del sistema NSIGA) depositato dal Comune di Lipari in data 24 marzo 2026, sicché la doglianza dei ricorrenti è infondata.
Quanto al nono motivo di gravame: a) l’art. 3 del decreto n. 219 in data 27 settembre 2022 (relativo al programma PNRR “Isole Verdi”) utilizza una formula ampia e dispone che ogni proposta di modifica rispetto a quanto previsto nelle schede dei progetti approvati e finanziati deve essere autorizzata dalla Direzione Generale Incentivi Energia, previa istanza corredata da una nuova scheda di progetto; b) nel caso di specie la riduzione di circa il 79% della superficie coperta non è irrilevante, posto che l’allegato al decreto ministeriale in data 8 aprile 2008 richiede, per la zona di conferimento e deposito dei rifiuti pericolosi, una protezione mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, oltre ad una superficie impermeabilizzata e a sistemi di contenimento degli sversamenti; c) un tettoia di dimensioni ridotte può incidere, invero, sulla capacità di deposito, di organizzazione degli spazi, nonché sulla sicurezza, la gestione delle acque meteoriche e la coerenza del progetto con il principio DNSH; d) tuttavia, nel proprio parere (pagina 10, ultimo capoverso, n. 3) la Commissione Tecnica Specialistica ha precisato che il proponente si era impegnato a “chiarire e conseguentemente sistemare la planimetria Tav. 4 delle opere laddove, la tettoia coperta per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, richiamata in più parti della documentazione pari a 57 m2, risulta invece dalla planimetria allegata coprire una area di m 3 x m 4”; e) in altri termini è la planimetria che deve essere “ sistemata ”, come risulta testualmente dal parere, sicché la tettoia dovrà coprire una superficie di 57 metri quadri e, pertanto, la doglianza dei ricorrenti risulta infondata.
Quanto al decimo motivo di gravame: a) non sempre le prescrizioni imposte dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali devono trovare recepimento negli elaborati progettuali e impongono, quindi, una loro riscrittura; b) quando, peraltro, la prescrizione incide sul contenuto progettuale dell’opera, essa va incorporata nel progetto prima della sua approvazione, come accade nel caso di prescrizioni relative a localizzazione, sagoma, altezze, materiali, sistemazioni esterne, schermature, essenze arboree, distanze, e modalità costruttive che condizionino quantità, costi, tempi o lavorazioni; c) in questi casi non è sufficiente affermare informalmente che le prescrizioni saranno osservate in sede esecutiva, tenuto conto, in particolare, che per le opere pubbliche l’allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023 è esplicito nell’affermare che il progetto esecutivo deve essere redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi, in sede di accertamento di conformità urbanistica, in conferenza di servizi o nella pronuncia di compatibilità ambientale; d) gli elaborati grafici del progetto esecutivo devono, quindi, essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni degli organismi competenti e di quelle volte ad evitare effetti negativi su ambiente, paesaggio e patrimonio culturale; e) diverso è il caso delle prescrizioni meramente esecutive o gestionali (comunicazione preventiva di inizio dei lavori, assistenza archeologica durante gli scavi, trasmissione di fotografie, campionatura di materiali prima della posa, protezione temporanea di un bene, modalità di accesso al cantiere, cautele per polveri o vibrazioni), le quali possono essere semplicemente recepite nel provvedimento di approvazione, nel capitolato, nel contratto e negli ordini della direzione lavori e ed essere materialmente adempiute nella fase esecutiva; f) l’utilizzo di materiali diversi da quelli previsti o la modifica di elementi architettonici rientrano, chiaramente, nella prima tipologia di prescrizioni, sicché la doglianza dei ricorrenti appare fondata; g) ne consegue che anche sotto tale profilo risultano illegittimi e vanno annullati gli atti di verifica e validazione del progetto “esecutivo” adottati dal responsabile unico del procedimento nel mese di gennaio 2026, la deliberazione di Giunta del Comune di Lipari n. 11/2026 in data 6 febbraio 2026, con cui è stato approvato il progetto esecutivo ed è stato imposto il vincolo preordinato all’esproprio, nonché la determina n. 280 in data 12 febbraio 2026, di approvazione tecnica del progetto.
Quanto all’undicesimo motivo di gravame: a) la conferenza dei servizi contemplata dall’art. 48 del decreto-legge n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, è necessaria se l’intervento è finanziato, in tutto o in parte, con risorse del PNRR; b) in tale ipotesi, se il progetto deve essere approvato in variante o in deroga allo strumento urbanistico, la conferenza non è un passaggio meramente facoltativo (art. 48, comma 5-quater); c) il decreto ministeriale in data 8 aprile 2008 stabilisce che la realizzazione dei centri di raccolta è approvata dal Comune territorialmente competente “ai sensi della normativa vigente”; d) tale previsione non deroga alle regole sulla conformità urbanistica e su eventuali varianti; e) nel paradigma dell’art. 48, quindi, occorre la conferenza di servizi prevista da tale disposizione o comunque altra procedura di variante prevista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 36/2023, dall’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 o dalla disciplina regionale; f) nella proposta di deliberazione per l’approvazione del progetto si afferma (prima pagina, ultimo capoverso) che “l’opera ricade in zona verde del Piano Regolatore Generale e che comunque... va in deroga agli strumenti urbanistici così come previsto” dalle fonti normative ivi indicate; g) l’espressione “zona verde” può voler dire cose diverse: - zona agricola, se le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale classificano tale zona come zona E; - verde pubblico, verde attrezzato, parco, giardino, standard urbanistico o area per servizi, se le Norme Tecniche di Attuazione classificano tale zona come zona F o sottozona analoga; - verde privato, verde di rispetto, fascia di tutela, area inedificabile o area paesaggistica, se il Piano Regolatore Generale usa una classificazione propria e specifica; h) anche volendo ipotizzare che nella specie si tratti di zona agricola o di altra zona ove non viga un divieto assoluto di localizzazione per i centri di raccolta dei rifiuti, il Comune ha comunque omesso di verificare se le Norme Tecniche di Attuazione ammettessero nel caso di specie la realizzazione di opere pubbliche, servizi pubblici, impianti tecnologici o attrezzature di interesse generale, tale da non rendere necessario un procedimento di variante e, pertanto, l’esperimento della conferenza dei servizi di cui all’art. 48 del decreto-legge n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021; i) ne consegue che risultano illegittimi anche sotto tale profilo e vanno, quindi, annullati gli atti di verifica e validazione del progetto “esecutivo” adottati dal responsabile unico del procedimento nel mese di gennaio 2026, la deliberazione di Giunta del Comune di Lipari n. 11/2026 in data 6 febbraio 2026, con cui è stato approvato il progetto esecutivo ed è stato imposto il vincolo preordinato all’esproprio, nonché la determina n. 280 in data 12 febbraio 2026, di approvazione tecnica del progetto.
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto quanto all’impugnazione dei provvedimenti appena menzionati (gli atti di verifica e validazione del progetto “esecutivo” adottati dal responsabile unico del procedimento nel mese di gennaio 2026, la deliberazione di Giunta del Comune di Lipari n. 11/2026 in data 6 febbraio 2026, con cui è stato approvato il progetto esecutivo ed è stato imposto il vincolo preordinato all’esproprio, nonché la determina n. 280 in data 12 febbraio 2026, di approvazione tecnica del progetto), nonché, nei termini sopra precisati, del decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 3/GAB/2026 in data 8 gennaio 2026, con cui è stato reso parere favorevole in ordine alla valutazione di incidenza ambientale per la realizzazione del centro di raccolta dei rifiuti.
A giudizio del Collegio il ricorso è, invece, inammissibile e comunque infondato quanto all’impugnazione dei seguenti atti: a) autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico n. 83521 in data 5 agosto 2025; b) autorizzazione paesaggistica n. 20250090289/060.100 in data 10 novembre 2025; c) il parere igienico-sanitario n. 169221/25 del 27 agosto 2025; f) decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 036/GAB in data 12 febbraio 2022.
Ciò in quanto: a) non sono state mosse specifiche censure dirette nei confronti degli atti indicati; b) in ogni caso, i rilievi con cui i ricorrenti hanno censurato, per i profili in questione, la decisione di natura discrezionale adottata dall’Amministrazione non sono tali, secondo il Tribunale, da dimostrare l’obiettiva irragionevolezza della scelta effettuata; c) il già intervenuto esperimento della procedura VINCA, culminata nel decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 036/GAB in data 12 febbraio 2022, non preclude il successivo esperimento della procedura VIA nel caso in cui risulti la sussistenza dei relativi presupposti.
Tenuto conto del complessivo svolgimento della vicenda, della ritenuta infondatezza di alcuni motivi di gravame e anche della sollecita definizione del giudizio all’esito dell’incidente cautelare, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, quanto all’impugnazione degli atti di verifica e validazione del progetto “esecutivo” adottati dal responsabile unico del procedimento, della deliberazione di Giunta del Comune di Lipari n. 11/2026 in data 6 febbraio 2026, della determina n. 280 in data 12 febbraio 2026, di approvazione tecnica del progetto e del decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 3/GAB/2026 in data 8 gennaio 2026 e, per l’effetto, annulla gli atti appena indicati; 2) lo dichiara inammissibile per il resto; 3) compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE HE, Presidente, Estensore
Gustavo VA Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE HE |
IL SEGRETARIO