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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/10/2024, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Federica Cattaneo ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 3138/2023 promossa da
, elettivamente domiciliato presso l'Avv.to TATTI MASSIMO che lo Parte_1 rappresenta e difende come da procura in atti
opponente contro
, elettivamente domiciliata presso l'Avv.to CITRO PASQUALE che CP_1 la rappresenta e difende come da procura in atti opposta
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte opponente:
In via preliminare: dichiarare legittima ed ammissibile la dispiegata opposizione.
In via cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 c.p.c. con provvedimento
“inaudita altera parte”, sussistendo i gravi motivi esposti in premessa.
Nel merito:
a) dichiarare l'insussistenza del credito vantato per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
b) dichiarare, conseguentemente, la nullità e/o l'inefficacia del precetto notificato;
c) per l'effetto, condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al CP_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
d) con vittoria di spese, competenze ed onorari, da rifondersi in favore dello scrivente legale, in quanto antistatario.
In via subordinata:
a) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande svolte nel merito, rideterminare l'importo dedotto nel precetto applicando i soli interessi al tasso legale in luogo degli interessi moratori richiesti.
b) per l'effetto, condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al CP_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari, da rifondersi in favore dello scrivente legale, in quanto antistatario.
In via istruttoria: a) ammettere prova testimoniale della IG.ra , sul seguente capitolo: Testimone_1
“Vero o non che ho redatto io la scrittura olografa, datata 09.01.2023, prodotta nel fascicolo dell'opponente sub doc. 2, e che qui mi si rammostra”.”
Conclusioni di parte opposta:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del termine per l'opposizione a precetto con conseguente inammissibilità dello stesso;
- rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del conseguenziale precetto,
Nel merito:
- respingere le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di parziale accoglimento della domanda attorea, si chiede condannarsi il convenuto al pagamento della minor somma di € 11.000,00 oltre gli interessi legali decorrenti dal 6/03/2014 in luogo degli interesso ex Dlgs 231/2002 o in quella minor somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge.
In via istruttoria:
A)Si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che dall'anno 2012 a tutto il mese di ottobre 2022 veniva assistita continuamente presso la sua abitazione dalla nipote che l'aiutava CP_1 accompagnandola personalmente a tutte le visite sanitarie e servizi connessi quali acquisto medicinali e analisi con consegna e ritiro degli stessi?;
2) vero che la dichiarazione del 15 gennaio 2022 veniva scritta personalmente da lei e che ne riconosce la calligrafia come da documento 4 che si rammostra?
3) Vero che nel marzo del 2014 aveva gratuitamente prestato a sua nipote CP_1 la somma di euro undicimila come da documento 4 che si rammostra?;
Si indica quale teste sui capitoli 1, 2 e 3:
- IG. ra , via F.lli Bertolla nr. 177 - Porto Ceresio (VA). Testimone_1
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Varese proponendo opposizione all'atto di CP_1 precetto in rinnovazione notificatogli in data 25.11.2023, intimante il pagamento della somma complessiva di €21.008,47; ha formulato le conclusioni sopra riportate.
A fondamento dell'opposizione, parte attrice ha dedotto: che il titolo esecutivo di cui alla pretesa di era costituito dal decreto ingiuntivo n. 197/2022, emesso CP_1 dal Tribunale di Varese il 1.03.2022 e munito di formula esecutiva il 15.06.2022; che il credito per capitale di cui al d.i. era relativo alla restituzione della somma di €11.000,00 che l'opposta avrebbe erogato a nel 2014 a titolo di prestito;
che tale credito Parte_1
Pag. 2 di 5 era tuttavia insussistente, atteso che con bonifico del 7.03.2014 la somma era già stata restituita a precisamente da parte del terzo che, CP_1 Testimone_1 ulteriormente, la pretesa indicata nel precetto a titolo di interessi (€8.807,37) era indebita, atteso che la somma era stata calcolata da facendo applicazione CP_1 degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e a far tempo dal 6.03.2014, laddove il
Tribunale di Varese, con il d.i. n. 197/2022, aveva ingiunto a il pagamento Parte_1 dei soli interessi legali e a far tempo dal 29.12.2021, ammontanti dunque alla minor somma di €594,09.
Si è costituita contestando quando ex adverso dedotto e formulando le CP_1 conclusioni sopra riportate.
L'opposta ha eccepito: l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine decadenziale di 20 giorni, l'atto di citazione essendo stato notificato a mezzo pec solo in data 15.12.2023; l'infondatezza nel merito dell'opposizione, in quanto il decreto ingiuntivo non era mai stato opposto diventando definitivo ed era dunque preclusa la possibilità di far valere in sede di opposizione a precetto fatti estintivi o impeditivi anteriori alla formazione del titolo giudiziale.
Le parti non hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c..
Dopo alcuni rinvii in pendenza di trattative, tuttavia non andate a buon fine, all'udienza del 24.09.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e all'esito della discussione orale il Giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni ex art. 281sexies, co. 3 c.p.c..
2.Preliminarmente va disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione, di cui alle difese svolte dall'opposta.
Deve infatti osservarsi che con la proposizione del presente giudizio ha Parte_1 contestato il diritto di di agire in executivis con riferimento alla somma CP_1 domandata a titolo di capitale ed inoltre contestando il quantum richiesto a titolo di interessi: l'opposizione a precetto in esame è dunque da qualificare sul piano giuridico quale opposizione (preventiva) all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Ne discende l'inapplicabilità, al rimedio oppositivo azionato nella presente sede, del termine decadenziale di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. – quest'ultimo invece applicabile in via esclusiva all'opposizione agli atti esecutivi.
Quanto ritenuto è del resto conforme alla costante interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte avuto modo di chiarire che “In tema di qualificazione giuridica dei rimedi oppositivi all'esecuzione forzata, la negazione, da parte dell'intimato, della spettanza di uno o più dei crediti indicati nel precetto integra la contestazione, sia pure in ordine al "quantum" ed in "parte qua", del diritto del creditore ad agire in via esecutiva. Tale azione, pertanto, può essere qualificata esclusivamente come opposizione all'esecuzione, con conseguente inapplicabilità di termini decadenziali di proposizione” (v. ad es. Cass., sent. n. 9698 del 2011).
3.Venendo al merito, si osserva quanto segue.
Pag. 3 di 5 4.Anzitutto risulta insuscettibile di accoglimento il motivo di opposizione concernente l'asserita estinzione in data 7.03.2014 del credito per capitale di cui al d.i.
n. 197/2022, dovendosi osservare che in sede di opposizione a precetto risulta preclusa la formulazione di contestazioni concernenti fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale o alla sua definitività.
Ed infatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato nel ritenere che “in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi
o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (v. ex multis Cass., ord. n.
22090 del 2021).
La contestazione ora in esame, dunque, avrebbe dovuto essere propriamente formulata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, essendone invece preclusa la disamina nel presente contesto.
5.Merita invece accoglimento il motivo di opposizione concernente il quantum degli interessi pretesi dall'opposta.
Dalla disamina del titolo giudiziale di cui è causa, infatti, emerge chiaramente che il
Tribunale di Varese abbia ingiunto il pagamento, tra l'altro, di: “
2. gli interessi legali dal 29.12.2021 al saldo” (doc. 3 att.).
Al contrario, l'importo di €8.807,37 indicato nel precetto corrisponde (come indicato anche testualmente nell'atto) agli interessi calcolati ex D.Lgs. 231/2002 ed inoltre a far tempo dal 6.03.2014.
6.Va ora richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo Giudice, secondo cui “In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero
l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che
l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato per intero il precetto, non essendo dovuti gli interessi moratori, che costituivano la voce preponderante del conteggio precettato)” (v. da ultimo Cass., ord. 20238 del 2024).
7.Ne discende che in capo all'opposta sussiste il diritto di agire esecutivamente, per quanto concerne gli interessi, per il minor importo di €594,09, pari agli interessi al tasso legale calcolati dal 29.12.2021 sino al precetto.
8.In conclusione, tutto quanto sopra complessivamente osservato, in parziale accoglimento dell'opposizione il Giudice dichiara che ha diritto di agire in CP_1 executivis nei confronti di , in forza del titolo esecutivo giudiziale costituito Parte_1 dal decreto ingiuntivo n. 197/2022 del Tribunale di Varese, limitatamente al minor
Pag. 4 di 5 importo di €12.795,19 (di cui €11.000,00 per capitale;
€594,09 per interessi al tasso legale dal 29.12.2021 al 30.10.2023; €863,10 complessivi per spese legali di cui al decreto ingiuntivo;
€338,00 complessivi per spese per la redazione dell'atto di precetto), oltre alle spese successive al precetto e agli interessi legali fino al saldo effettivo.
9.Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti in considerazione dell'accoglimento in misura limitata dell'opposizione, stante l'infondatezza della contestazione concernente il capitale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara che ha diritto di CP_1 agire in executivis nei confronti di , in forza del titolo esecutivo giudiziale Parte_1 costituito dal decreto ingiuntivo n. 197/2022 del Tribunale di Varese, limitatamente al minor importo di €12.795,19 (di cui €11.000,00 per capitale;
€594,09 per interessi al tasso legale dal 29.12.2021 al 30.10.2023; €863,10 complessivi per spese legali di cui al decreto ingiuntivo;
€338,00 complessivi per spese per la redazione dell'atto di precetto), oltre alle spese successive al precetto e agli interessi legali fino al saldo effettivo;
2.compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Varese, 4.10.2024
Il Giudice
Federica Cattaneo
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Federica Cattaneo ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 3138/2023 promossa da
, elettivamente domiciliato presso l'Avv.to TATTI MASSIMO che lo Parte_1 rappresenta e difende come da procura in atti
opponente contro
, elettivamente domiciliata presso l'Avv.to CITRO PASQUALE che CP_1 la rappresenta e difende come da procura in atti opposta
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte opponente:
In via preliminare: dichiarare legittima ed ammissibile la dispiegata opposizione.
In via cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 c.p.c. con provvedimento
“inaudita altera parte”, sussistendo i gravi motivi esposti in premessa.
Nel merito:
a) dichiarare l'insussistenza del credito vantato per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
b) dichiarare, conseguentemente, la nullità e/o l'inefficacia del precetto notificato;
c) per l'effetto, condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al CP_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
d) con vittoria di spese, competenze ed onorari, da rifondersi in favore dello scrivente legale, in quanto antistatario.
In via subordinata:
a) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande svolte nel merito, rideterminare l'importo dedotto nel precetto applicando i soli interessi al tasso legale in luogo degli interessi moratori richiesti.
b) per l'effetto, condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al CP_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari, da rifondersi in favore dello scrivente legale, in quanto antistatario.
In via istruttoria: a) ammettere prova testimoniale della IG.ra , sul seguente capitolo: Testimone_1
“Vero o non che ho redatto io la scrittura olografa, datata 09.01.2023, prodotta nel fascicolo dell'opponente sub doc. 2, e che qui mi si rammostra”.”
Conclusioni di parte opposta:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del termine per l'opposizione a precetto con conseguente inammissibilità dello stesso;
- rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del conseguenziale precetto,
Nel merito:
- respingere le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di parziale accoglimento della domanda attorea, si chiede condannarsi il convenuto al pagamento della minor somma di € 11.000,00 oltre gli interessi legali decorrenti dal 6/03/2014 in luogo degli interesso ex Dlgs 231/2002 o in quella minor somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge.
In via istruttoria:
A)Si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che dall'anno 2012 a tutto il mese di ottobre 2022 veniva assistita continuamente presso la sua abitazione dalla nipote che l'aiutava CP_1 accompagnandola personalmente a tutte le visite sanitarie e servizi connessi quali acquisto medicinali e analisi con consegna e ritiro degli stessi?;
2) vero che la dichiarazione del 15 gennaio 2022 veniva scritta personalmente da lei e che ne riconosce la calligrafia come da documento 4 che si rammostra?
3) Vero che nel marzo del 2014 aveva gratuitamente prestato a sua nipote CP_1 la somma di euro undicimila come da documento 4 che si rammostra?;
Si indica quale teste sui capitoli 1, 2 e 3:
- IG. ra , via F.lli Bertolla nr. 177 - Porto Ceresio (VA). Testimone_1
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Varese proponendo opposizione all'atto di CP_1 precetto in rinnovazione notificatogli in data 25.11.2023, intimante il pagamento della somma complessiva di €21.008,47; ha formulato le conclusioni sopra riportate.
A fondamento dell'opposizione, parte attrice ha dedotto: che il titolo esecutivo di cui alla pretesa di era costituito dal decreto ingiuntivo n. 197/2022, emesso CP_1 dal Tribunale di Varese il 1.03.2022 e munito di formula esecutiva il 15.06.2022; che il credito per capitale di cui al d.i. era relativo alla restituzione della somma di €11.000,00 che l'opposta avrebbe erogato a nel 2014 a titolo di prestito;
che tale credito Parte_1
Pag. 2 di 5 era tuttavia insussistente, atteso che con bonifico del 7.03.2014 la somma era già stata restituita a precisamente da parte del terzo che, CP_1 Testimone_1 ulteriormente, la pretesa indicata nel precetto a titolo di interessi (€8.807,37) era indebita, atteso che la somma era stata calcolata da facendo applicazione CP_1 degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e a far tempo dal 6.03.2014, laddove il
Tribunale di Varese, con il d.i. n. 197/2022, aveva ingiunto a il pagamento Parte_1 dei soli interessi legali e a far tempo dal 29.12.2021, ammontanti dunque alla minor somma di €594,09.
Si è costituita contestando quando ex adverso dedotto e formulando le CP_1 conclusioni sopra riportate.
L'opposta ha eccepito: l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine decadenziale di 20 giorni, l'atto di citazione essendo stato notificato a mezzo pec solo in data 15.12.2023; l'infondatezza nel merito dell'opposizione, in quanto il decreto ingiuntivo non era mai stato opposto diventando definitivo ed era dunque preclusa la possibilità di far valere in sede di opposizione a precetto fatti estintivi o impeditivi anteriori alla formazione del titolo giudiziale.
Le parti non hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c..
Dopo alcuni rinvii in pendenza di trattative, tuttavia non andate a buon fine, all'udienza del 24.09.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e all'esito della discussione orale il Giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni ex art. 281sexies, co. 3 c.p.c..
2.Preliminarmente va disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione, di cui alle difese svolte dall'opposta.
Deve infatti osservarsi che con la proposizione del presente giudizio ha Parte_1 contestato il diritto di di agire in executivis con riferimento alla somma CP_1 domandata a titolo di capitale ed inoltre contestando il quantum richiesto a titolo di interessi: l'opposizione a precetto in esame è dunque da qualificare sul piano giuridico quale opposizione (preventiva) all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Ne discende l'inapplicabilità, al rimedio oppositivo azionato nella presente sede, del termine decadenziale di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. – quest'ultimo invece applicabile in via esclusiva all'opposizione agli atti esecutivi.
Quanto ritenuto è del resto conforme alla costante interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte avuto modo di chiarire che “In tema di qualificazione giuridica dei rimedi oppositivi all'esecuzione forzata, la negazione, da parte dell'intimato, della spettanza di uno o più dei crediti indicati nel precetto integra la contestazione, sia pure in ordine al "quantum" ed in "parte qua", del diritto del creditore ad agire in via esecutiva. Tale azione, pertanto, può essere qualificata esclusivamente come opposizione all'esecuzione, con conseguente inapplicabilità di termini decadenziali di proposizione” (v. ad es. Cass., sent. n. 9698 del 2011).
3.Venendo al merito, si osserva quanto segue.
Pag. 3 di 5 4.Anzitutto risulta insuscettibile di accoglimento il motivo di opposizione concernente l'asserita estinzione in data 7.03.2014 del credito per capitale di cui al d.i.
n. 197/2022, dovendosi osservare che in sede di opposizione a precetto risulta preclusa la formulazione di contestazioni concernenti fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale o alla sua definitività.
Ed infatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato nel ritenere che “in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi
o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (v. ex multis Cass., ord. n.
22090 del 2021).
La contestazione ora in esame, dunque, avrebbe dovuto essere propriamente formulata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, essendone invece preclusa la disamina nel presente contesto.
5.Merita invece accoglimento il motivo di opposizione concernente il quantum degli interessi pretesi dall'opposta.
Dalla disamina del titolo giudiziale di cui è causa, infatti, emerge chiaramente che il
Tribunale di Varese abbia ingiunto il pagamento, tra l'altro, di: “
2. gli interessi legali dal 29.12.2021 al saldo” (doc. 3 att.).
Al contrario, l'importo di €8.807,37 indicato nel precetto corrisponde (come indicato anche testualmente nell'atto) agli interessi calcolati ex D.Lgs. 231/2002 ed inoltre a far tempo dal 6.03.2014.
6.Va ora richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo Giudice, secondo cui “In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero
l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che
l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato per intero il precetto, non essendo dovuti gli interessi moratori, che costituivano la voce preponderante del conteggio precettato)” (v. da ultimo Cass., ord. 20238 del 2024).
7.Ne discende che in capo all'opposta sussiste il diritto di agire esecutivamente, per quanto concerne gli interessi, per il minor importo di €594,09, pari agli interessi al tasso legale calcolati dal 29.12.2021 sino al precetto.
8.In conclusione, tutto quanto sopra complessivamente osservato, in parziale accoglimento dell'opposizione il Giudice dichiara che ha diritto di agire in CP_1 executivis nei confronti di , in forza del titolo esecutivo giudiziale costituito Parte_1 dal decreto ingiuntivo n. 197/2022 del Tribunale di Varese, limitatamente al minor
Pag. 4 di 5 importo di €12.795,19 (di cui €11.000,00 per capitale;
€594,09 per interessi al tasso legale dal 29.12.2021 al 30.10.2023; €863,10 complessivi per spese legali di cui al decreto ingiuntivo;
€338,00 complessivi per spese per la redazione dell'atto di precetto), oltre alle spese successive al precetto e agli interessi legali fino al saldo effettivo.
9.Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti in considerazione dell'accoglimento in misura limitata dell'opposizione, stante l'infondatezza della contestazione concernente il capitale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara che ha diritto di CP_1 agire in executivis nei confronti di , in forza del titolo esecutivo giudiziale Parte_1 costituito dal decreto ingiuntivo n. 197/2022 del Tribunale di Varese, limitatamente al minor importo di €12.795,19 (di cui €11.000,00 per capitale;
€594,09 per interessi al tasso legale dal 29.12.2021 al 30.10.2023; €863,10 complessivi per spese legali di cui al decreto ingiuntivo;
€338,00 complessivi per spese per la redazione dell'atto di precetto), oltre alle spese successive al precetto e agli interessi legali fino al saldo effettivo;
2.compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Varese, 4.10.2024
Il Giudice
Federica Cattaneo
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